Le scadenze e il contenuto minimo del nuovo documento obbligatorio.

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Fiscal Flash La circolare di aggiornamento professionale N. 76 31.03.2015 Fattura elettronica: da oggi scatta l obbligo per tutti i fornitori della PA! Le scadenze e il contenuto minimo del nuovo documento obbligatorio. Categoria: Iva Sottocategoria: Fattura Dal 06 giugno 2014 è scattato l obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; da oggi 31 marzo 2015 l obbligo è esteso a tutte le altre Amministrazioni Pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali. Il D.M. n. 55/2013 sulla fatturazione alla P.A. (obbligatoria in forma elettronica per ora solo per ministeri, comprese le scuole, agenzie ed enti di previdenza) stabilisce all'articolo 2 che la fattura si considera trasmessa (ex articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972) e ricevuta dalle Amministrazioni solo con il rilascio della ricevuta di consegna. Dunque, la fattura elettronica è da considerarsi emessa in base all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 anche in caso di ricezione della notifica di mancata consegna. D altro canto, se l'emittente riceve una notifica di scarto, la fattura non si può considerare emessa ai fini IVA. La Circolare del Dipartimento Finanze - Funzione pubblica n. 1/2014 precisa che la ricevuta di consegna recapitata all'emittente è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura sia la sua ricezione da parte della P.A., così come la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del sistema di interscambio. 1

Premessa L'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (cd. Decreto "Irpef"), pubblicato in G.U. 24.04.2014, n. 95, ha anticipato al 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni Pubbliche, ad eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali l'obbligo era già scattato lo scorso 6 giugno 2014. SCADENZE OBBLIGO DI EMISSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 06 GIUGNO 2014 31 MARZO 2015 MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL'ELENCO ISTAT; + AMMINISTRAZIONI LOCALI. Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle Amministrazioni Pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Il contenuto del documento elettronico Il contenuto informativo minimo della fatturapa, cioè le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura, secondo la normativa vigente, sono contemplate dagli artt. 21 e 21-bis co. 1 (per le fatture semplificate di ammontare complessivo inferiore a Euro 100) del D.P.R. 633/1972. 2

Informazioni fiscali Le informazioni rilevanti ai fini fiscali sono descritte, inoltre, nell'allegato A del D.M. 55/2013. Si tratta di informazioni che riguardano il cedente-prestatore, il cessionario committente, l'eventuale soggetto compilatore del documento, i dati generali del documento oltre ai beni e servizi oggetto dell'operazione. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico. CONTENUTO INFORMATIVO MINIMO - FISCALE L art. 21, co. 2, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura contiene le seguenti indicazioni: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; - nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; - natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, co.1, n. 2; 3

- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; - annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. L art. 21-bis, co. 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, per le fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'art. 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, almeno le seguenti indicazioni: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione Europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 4

- per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Informazioni tecniche In aggiunta alle informazioni fiscali obbligatorie, il formato xml deve contenere obbligatoriamente anche le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati: - Informazioni, utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo, attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento; - informazioni, che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra operatori economici e Amministrazioni Pubbliche oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti. Requisiti della fattura elettronica L articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone, poi, che il soggetto passivo assicura: - l autenticità dell origine (l identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell emittente della fattura devono essere certi); - l integrità del contenuto (il contenuto della fattura ed, in particolare, i dati obbligatori previsti dall articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati); - e la leggibilità della fattura (la fattura deve essere resa leggibile per l uomo e cioè se il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l uomo su schermo o tramite stampa; è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato), dal momento della sua emissione, fino al termine del suo periodo di conservazione. 5

In capo al soggetto passivo vi è, quindi, l obbligo di assicurare gli specifici requisiti dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione. Modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica L articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 nella precedente formulazione, prevedeva che l attestazione della data, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto della fattura elettronica fossero "rispettivamente garantite mediante l apposizione su ciascuna fattura del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità" (Circolare n. 45/E del 2005). La nuova formulazione dell articolo 21, invece, rimette al soggetto emittente l utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando ad es.: i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; la firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati; o altre tecnologie non specificate. 6

La data di emissione della fattura PA L'art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce, che "La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio". Questa previsione è coerente col disposto dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, che prevede che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". Il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente. È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi: emessa dal soggetto cedente o prestatore; ovvero ricevuta dal cessionario o committente. In particolare, la previsione sopra riportata dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. 55/2013, consente di determinare le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio, può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore. 7

Il richiamato art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72 afferma che la fattura può darsi per emessa "...all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e tale previsione si applica tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche. Nel caso in esame, la più volte richiamata Legge n. 244/2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all'amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture. Le Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. 55/2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell'amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima. In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo" ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo. Come sopra evidenziato, nel caso in cui l'inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente. Nel caso in cui l'inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito negativo il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna. Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI. La fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell'art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna. 8

Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Decorrenza dei termini per la conservazione elettronica della fattura PA I termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli interessi di mora, decorrono dalla data della ricevuta di consegna. Anche l'eventuale notifica di mancata consegna costituisce emissione della fatturapa, alla data di ricezione della medesima notifica. In questo caso il documento emesso, trasmesso, ma non consegnato, dovrà essere conservato unitamente all'emissione di una nota di credito che non andrà però trasmessa tramite Sdi, ma solo contabilizzata e conservata. - Riproduzione riservata - 9