Napoli, 11 Maggio 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 5/2015 1. OBBLIGO DI DEPOSITARE IL BILANCIO IN FORMATO XBRL Per le Società che hanno approvato il bilancio il 30.04.2015, il 30.5.2015 è il termine ultimo per il suo deposito presso il registro delle imprese. Le società di capitali per il deposito del bilancio al Registro delle imprese, dovranno utilizzare il formato XBRL (Extensible Business Reporting Language). Si tratta della novità che vede interessate circa un milione di società italiane non-quotate, le quali da quest anno dovranno iniziare a formulare tutto il bilancio (e quindi anche la nota integrativa), utilizzando la nuova tassonomia integrata, con l obiettivo di rendere più agevole l impiego del nuovo tracciato informatico, migliorando la trasparenza, la comparabilità e la fruibilità delle informazioni di bilancio. L obbligo riguarda tutte le società di capitali italiane tenute alla redazione del bilancio, con eccezione per quelle che utilizzano i principi contabili internazionali. 2. OIC 10: IL RENDICONTO FINANZIARIO Il rendiconto finanziario è un prospetto in cui, le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide, quindi depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa, vengono opportunamente raggruppate e riclassificate in 3 categorie distinte:
1) Gestione reddituale; 2) Attività di investimento; 3) Attività finanziaria. Al Rendiconto finanziario è attribuita quindi la funzione di fornire al lettore informazioni circa la situazione finanziaria della società, nonché utilizzato insieme alle altre parti del bilancio di consentire la valutazione della struttura finanziaria, della liquidità della società e della capacità di generare flussi di cassa sia sotto l aspetto quantitativo che qualitativo L OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario, va inserito all interno della nota integrativa e non, come in passato, nella relazione sulla gestione, inoltre, l OIC 10 ne raccomanda la redazione da parte di tutte le tipologie societarie, nonostante il Codice civile non contenga alcun obbligo in tal senso. 3. DELEGA FISCALE: COME CAMBIA LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI L art. 4 della bozza di decreto legislativo recante misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese contiene alcune modifiche alla disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d impresa, di cui all art. 96 TUIR. I Modifica: la prima modifica riguarda il ROL (Reddito operativo lordo), inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c., escluse le voci di cui al n. 10, lettere a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali), e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali risultanti dal conto economico dell esercizio.
Il primo intervento, contenuto nel comma 1, lettera a), dispone che ai fini del calcolo del ROL vanno in ogni caso considerati anche i dividendi relativi alle partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate di diritto, ovvero disponendo la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, (ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c.). Da questa modifica restano esclusi, quindi, i soggetti cui si applica la disciplina di cui al comma 5 dell art. 96, ossia gli enti creditizi e finanziari (tra i quali rientrano le c.d. holding finanziarie), e in genere i soggetti finanziari indicati nell art. 1, D.Lgs. n. 87/1992 (modificato e integrato da disposizioni successive). II Modifica: la lettera c) dello stesso comma 1, art. 4, dello schema di decreto, abroga il comma 8 dell art. 96. Questa disposizione prevedeva che qualora si fosse attivato il regime del consolidato nazionale, la controllante-consolidante residente potesse, in via del tutto facoltativa, considerare virtualmente partecipanti a tale regime anche le società estere controllate di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1. Il coinvolgimento era, limitato all applicazione dell art. 96 e alla determinazione degli interessi passivi deducibili, dal momento che la consolidante poteva utilizzare il 30% del ROL in eccedenza, della controllata estera per dedurre le quote di interessi passivi propri o delle società consolidate residenti che, altrimenti, non avrebbero potuto essere dedotte. 4. CANCELLAZIONE REGISTRO IMPRESE: ATTI NULLI In virtù di quanto previsto dall art. 28, comma 4, del c.d. Decreto Semplificazioni, nei soli confronti dell Amministrazione Finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi, opera il differimento quinquennale degli effetti dell estinzione della società, derivanti dall art.
2495, comma 2, Cod. civ. (concernente la cancellazione dal Registro delle imprese), sicché l estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la validità e l efficacia sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi. Dopo la sentenza n. 6743/2015 della Cassazione è pacifico che detto differimento non possa valere rispetto a quelle società che avevano già fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese prima della data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, ossia prima del 13 dicembre 2014; sicché un atto d accertamento intestato a una società già estinta alla data del 13 dicembre 2014 deve ritenersi nullo, posto che una società estinta, non risultando più esistente sul piano giuridico, diviene priva della capacità di agire o di resistere in giudizio. 5. DETRAZIONE IMU E TASI La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l IMU: ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese, e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. La deduzione dell IMU pagata per gli immobili strumentali, comporta l applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.
Per quanto riguarda il diritto di computare in deduzione la TASI pagata nel periodo d imposta, la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione, per questo sarà deducibile al 100%. 6. REVERSE CHARGE PALLET USATI: INVERSIONE CONTABILE DAL 1 GENNAIO 2015 Come già descritto nella nostra circolare n. 2/2015, la legge n. 190 del 23.1.2014 (Legge di stabilità per l anno 2015), ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge ai fini dell Iva, prevedendo nuove ipotesi di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d imposta ed obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente, con conseguente mancato esborso finanziario dell Iva e neutralità dell imposta garantita dalla doppia registrazione del documento. Tra queste fattispecie rientrano anche le cessioni dei pallets usati. Dal 1 gennaio 2015, la cessione dei pallets usati sarà soggetta alla disciplina IVA del Reverse Charge, (inversione contabile) secondo la quale il cedente, al momento della vendita, dovrà emettere fattura senza addebito d imposta e il cessionario, al momento dell acquisto, dovrà provvedere ad integrare la fattura con l IVA che, essendo registrata sia a debito che a credito, sarà assolutamente neutrale ai fini dell imposta Adempimenti del cedente venditore: il cedente deve emettere fattura senza addebito d imposta, riportando nella fattura la seguente frase: operazione soggetta al regime di inversione contabile ai sensi dell art. 74, comma settimo del D.P.R. n. 633/72. Adempimenti del cessionario acquirente: l acquirente dei suddetti beni, sarà tenuto a:
integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito di IVA, indicando l aliquota Iva e la relativa imposta; registrare la fattura così integrata nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; registrare la medesima fattura nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell imposta. Di contro, qualora il cessionario non sia un soggetto passivo ai fini Iva nel territorio dello Stato, ad esempio un privato o un soggetto estero non registrato ai fini Iva in Italia, il cedente dovrà addebitare l Iva a titolo di rivalsa nei modi ordinari. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)