www.proconcilia.com info@proconcilia.com LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE specifiche previsioni normative e fasi della procedura Domenico Sardano Studio Sardano Pro Concilia Professionisti per la Club Finanza d Impresad Moderni strumenti in aiuto del contenzioso aziendale Auditorium Confindustria Genova Giovedì 10 Marzo 2011
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA COMUNITARIA 2008/52/CE - Finalità di cooperazione giudiziaria tra gli stati membri e di facilitazione all accesso accesso agli strumenti di giustizia, anche A.D.R. - La mediazione può fornire una risoluzione giudiziale conveniente e rapida con accordi che preservano più facilmente relazioni amichevoli con particolare beneficio nelle controversie transfrontaliere - La mediazione dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione, ma ogni stato può prevederne l obbligatorietl obbligatorietà e/o incentivi al suo utilizzo - Il contenuto dell accordo derivante dalla mediazione dovrebbe poter avere valore esecutivo anche negli altri stati membri - Criteri di informalità,, speditezza e riservatezza - Termine per conformarsi alla Direttiva: Maggio 2011
LEGGE N. 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitc ompetitività nonché in materia di processo civile ART. 60: Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali - L obiettivo è disciplinare, nel rispetto della Direttiva Comunitaria 52-2008, 2008, la mediazione civile anche, ove compatibile, attraverso l estensione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 5-20035 artt. da 38 a 40. - Introduzione di Organismi istituiti anche presso i Tribunali e promossi da Ordini professionali,, sempre sotto il controllo del Ministero di Giustizia - Dovere dell avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione, prima dell instaurazione del giudizio - Possibilità che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva tramite successiva omologa da parte del Presidente del Tribunale
D.LGS. 28/2010 Recependo sia i principali contenuti della Direttiva Comunitaria che della Legge Delega, introduce tuttavia due importanti ed innovative previsioni: - La eventuale proposta di accordo del mediatore - La condizione di procedibilità connessa alla procedura di mediazione in determinati tipi di controversie
LA PROPOSTA E sempre una facoltà del mediatore (ma dipende dai singoli regolamenti degli Organismi di Mediazione) E obbligatoria quando viene richiesta al mediatore da tutte le parti Comporta importanti conseguenze in caso di fallimento della mediazione e di successivo giudizio ordinario (se la sentenza ne ricalca in toto i lineamenti) Rivoluziona e di fatto stravolge il concetto originario di A.D.R. tipico della tradizione anglosassone dove il modello è nato e si è sviluppato (dalla mediazione facilitativa,, alla mediazione valutativa/aggiudicativa)
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA Chi intende esercitare in giudizio un azione relativa ad una delle seguenti materie deve OBBLIGATORIAMENTE esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia: - DAL 21 MARZO 2011: successione ereditaria, divisione, diritti reali, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari - DAL 21 MARZO 2012: condominio, risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (rinvio di un anno approvato nel c.d. Decreto Milleproroghe )
Ultimo intervento regolamentare: D.M. 180/2010 Quest ultimo ultimo D.M. ha regolamentato principalmente alcuni aspetti operativi, in particolare: - Le modalità di accesso al Registro dei Mediatori presso il Ministero di Giustizia (laurea almeno triennale o iscrizione ad un albo professionale, con aggiunta della frequentazione di un corso di almeno 50 ore, o almeno 20 mediazioni effettuate di cui almeno 5 concluse con accordo, anche parziale, tra le parti. Formazione anche successiva: 18 ore biennali) - Le caratteristiche obbligatorie degli Organismi di mediazione (numero minimo di mediatori, capitale minimo, operatività in almeno due regioni o due province della stessa regione. Previsione di accordi cooperativi tra Organismi)
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA ACCESSO - Deposito di un istanza ad un Organismo sia nel caso si tratti di mediazione volontaria che obbligata (in caso di pi (in caso di più domande, la mediazione di svolgerà presso l Organismo l cui è stata presentata la prima istanza) - Indicazione delle parti,, dell oggetto e della sintesi delle ragioni della pretesa - Deposito dell istanza a seguito di invito del Giudice (c.d. mediazione delegata dal Giudice ) - Deposito dell istanza in osservanza ad una clausola contrattuale (anche multi step ) - LA DURATA DEL PROCEDIMENTO NON PUO DURARE PIU DI 4 MESI
segue - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA - Se la mediazione si conclude con esito positivo si ha la conciliazione tramite la sottoscrizione di un verbale cui viene allegato il testo dell accordo - Se la mediazione ha esito negativo si sottoscrive un verbale c.d. negativo - Se, per sua iniziativa o per richiesta delle parti, il mediatore redige una proposta di accordo le parti sottoscrivono il verbale e la norma prevede che l accettazione formale avvenga per iscritto entro 7 gg. (il silenzio significa rifiuto della proposta e le parti sottoscriveranno un verbale negativo, ma la proposta del mediatore sarà uno dei documenti facenti parte del successivo giudizio ordinario)
segue - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA AGEVOLAZIONI E INCENTIVI FISCALI: - Atti della procedura sono tutti esenti da imposta di bollo, contributo unificato ecc - Esenzione dall imposta di registro fino a valori entro i 50 mila euro (oltre solo per la differenza) - Credito di imposta commisurato alle indennità versate e comunque fino ad un massimo di 500 per parte (se è intervenuta la conciliazione), o di 250 per parte (se il tentativo è fallito). E E atteso un D.M entro il 30 aprile di ogni anno che ne determini la misura in base alla rispettiva quota di risorse derivanti dal Fondo Unico di Giustizia di cui al DL 143-2008.
FASI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE (con particolare riferimento alle cosiddette mediazioni obbligatorie ) A seguito della presentazione dell istanza, il responsabile dell Organismo di norma designa un mediatore art. 8 D.Lgs. 28-2010 2010 (alcuni regolamenti possono prevedere l individuazione l congiunta di un mediatore dalle stesse parti o altri criteri di individuazione) Il responsabile dell Organismo o il c.d. case manager fissano il primo incontro tra mediatore e parti entro 15gg. dal deposito dell istanza In caso di mancata partecipazione di una parte senza un giustificato motivo il giudice può desumere elementi di prova nel successivo giudizio (applicazione analogica art. 116 c. 2 C.p.c.) Se il tentativo di conciliazione non viene neppure esperito nelle e sue formalità iniziali, alla prima udienza il giudice assegna alle parti 15gg. per depositare un istanza di mediazione ad un Organismo CAPITOLO INDENNITA : - ORGANISMI PUBBLICI: 40 per parte all attivazione, attivazione, poi Tabelle di cui al D.M. 180-2010 - ORGANISMI PRIVATI: 40 per parte all attivazione, attivazione, poi Tabelle con minimi e massimi proposte dai singoli Organismi ed approvate dal Ministero - Sia per Organismi Pubblici che Privati:Maggiorazioni o riduzioni a seconda dell esito esito e/o dell eventuale eventuale proposta (art. 16 c. 4 D.M. 180-2010).
LE 4 FASI DELL ATTIVITA ATTIVITA DI MEDIAZIONE LA PREPARAZIONE (dovrebbe gi (dovrebbe già porre le basi per il buon esito della procedura) LA SESSIONE CONGIUNTA INIZIALE (avvia il negoziato tra le parti) LE SESSIONI PRIVATE (c.d. (c.d. caucus secondo la prassi anglosassone: dovrebbero assistere e facilitare il negoziato. Grande novità rispetto ai procedimenti ordinari) LA SESSIONE CONGIUNTA FINALE E LA CHIUSURA (consolidamento dell accordo)
LA PREPARAZIONE Il mediatore deve conoscere bene la controversia Il mediatore (e i legali/consulenti) dovrebbero assicurare la partecipazione di tutti i soggetti rilevanti (ovvero muniti di adeguato potere di firma) Il mediatore (e i legali/consulenti) dovrebbero instaurare la fiducia nella procedura alle parti coinvolte Aspetti procedurali: eventuali memorie (riservate o meno), aspetti logistici ecc
LA SESSIONE CONGIUNTA INIZIALE Il Mediatore deve illustrare chiaramente la procedura (c.d. monologo del mediatore ) Spazio alle parti ed ai legali per esporre i rispettivi punti di vista (c.d. sfogo iniziale delle parti) Il Mediatore deve dimostrare di tenere il controllo della procedura, di identificare i principali problemi emersi, e non concentrarsi troppo sugli aspetti legali
LE SESSIONI PRIVATE Il Mediatore instaura un rapporto diretto con le parti Ha la possibilità di individuare i veri ostacoli all accordo, raccogliendo direttamente (o intuendo ) informazioni confidenziali ma determinanti Il Mediatore e le parti si concentrano sugli ostacoli non giuridici e raffrontano il valore di un accordo rispetto ai costi e ai rischi della causa Il Mediatore ribadisce il suo obbligo di riservatezza Le sessioni private alternate possono essere più di una, eventualmente inframezzate da sessioni congiunte successive
LA SESSIONE CONGIUNTA FINALE E LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA Se si e raggiunto un accordo: si consolida la composizione della controversia riepilogando i termini dell accordo Il Mediatore redige e sottoscrive il verbale di conciliazione e lo fa sottoscrivere alle parti Il Mediatore fa redigere ai legali l accordo che sottoscriveranno le parti, e che lui visterà
Segue - LA SESSIONE CONGIUNTA FINALE E LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA Se NON si e raggiunto un accordo: Il Mediatore redige e sottoscrive il verbale di fallita mediazione (c.d. verbale negativo ) e lo fa sottoscrivere alle parti Se NON si e raggiunto un accordo e le parti hanno chiesto al Mediatore la stesura di una proposta di accordo: - le parti sottoscrivono il verbale negativo cui è allegata la proposta del Mediatore, e la norma prevede che l accettazione formale avvenga per iscritto entro 7 gg. (il silenzio significa rifiuto della proposta e le parti sottoscriveranno successivamente un verbale negativo)
OBBLIGHI DEL MEDIATORE Assoluta neutralità rispetto alle parti (pre sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità) Immediata informativa all Organismo dell eventuale venir meno del requisito di cui sopra (per qualsiasi motivo) Riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante il procedimento (ad eccezione di quelle per le quali gli viene concesso l utilizzo ai fini del raggiungimento di un accordo) In caso di formulazione di proposte: rispetto dell ordine pubblico e delle norme imperative SEGRETO PROFESSIONALE: ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 28-2010 il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione né davanti all Autorità Giudiziaria né davanti ad altre Autorità (si applicano gli artt. 103 e 200 del C.p.p. in quanto applicabili)
CONCLUSIONE: L introduzione di un sistema organico di norme sulla mediazione civile, comportano una vera scommessa per il Legislatore non solo volta ad un effetto deflativo del contenzioso, ma rappresentano: - un radicale cambiamento culturale dell interpretazione del conflitto (fino ad ora coincidente solo con la lite) - la possibilità di tutelare il proseguimento dei rapporti tra i soggetti interessati (a differenza della giurisdizione ordinaria) PER LE IMPRESE: riduzione dei tempi e dei costi (diretti e indiretti) dovuti all elevato contenzioso PER I PROFESSIONISTI: nuove e diverse opportunità di crescita professionale (sia in veste di mediatori, sia come legali/consulenti delle parti)
Infine una slide di presentazione www.proconcilia.com info@proconcilia.com Organismo n. 19, accreditato dal Ministero di Giustizia il 23-11- 2007 (ora sono 160, di cui circa i 2/3 pubblici ) Il più anziano Organismo degli unici 3 ad oggi esistenti nella nostra Regione Interdisciplinare: commercialisti, avvocati, ex magistrati. Tutti a loro volta con diverse specializzazioni PRESENTE A: Genova, Milano, Londra ed a breve a Roma Intenzionato ad usufruire di accordi di cooperazione con altri Organismi (art. 7 comma 2 lett. c del DM 180-2010), per questo motivo auspichiamo la creazione di altri Organismi (di emanazione ordinistica e non solo) sulla Liguria