INFORTUNIO SUL LAVORO



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INFORTUNIO SUL LAVORO CONCETTI GENERALI ED ESAME DI PARTICOLARI FATTISPECIE Dott. Uliano Battisti Sovrintendente Sanitario Regione Abruzzo 1

INFORTUNIO: ogni evento accidentale che, ripercuotendosi dall esterno in tempi assai brevi sull organismo, determina un danno al corpo o alla salute. INFORTUNIO SUL LAVORO (art. 2 T.U. 1124/1965 ): evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l astensione dal lavoro per più di tre giorni. 2

ELEMENTI DEFINITORI DELL INFORTUNIO a) Evento dannoso alla capacità lavorativa b) Causa violenta c) Occasione di lavoro 3

E l accidente lesivo EVENTO DANNOSO - involontario ( non deve essere voluto da chi lo subisce ) - abnorme ( che turba il normale svolgimento del lavoro ) - improvviso - imprevisto ( o imprevedibile ) - esteriore ( la causa, l avvenimento, l agente materiale è esteriore all organismo ) che interrompe lo svolgimento ordinario del lavoro 4

CAUSA VIOLENTA La causa del danno deve essere esterna, acuta, di forza efficiente, rapida e concentrata in breve spazio di tempo ( non superiore alla durata di un turno di lavoro ) e cronologicamente determinabile. Il concetto di causa violenta è ampio e comprensivo di cause di varia natura che non sono sempre facili da individuare ( es. colpo di calore, squilibrio psichico, sforzo ). 5

Può essere di natura: CAUSA VIOLENTA - Meccanica ( tagli, traumi schiacciamenti ) - Termica ( conduttore di calore, assideramento ) - Elettrica ( scosse, folgorazione ) - Elettromagnetica - Chimica - Fattori microbici e virali ( epatite da puntura d ago o contaminazione organica malattie infettive, carbonchio, tetano, brucellosi, leptospirosi, morva ecc ) - Fattori psichici ( rapina, minacce ecc ) 6

OCCASIONE DI LAVORO E un concetto più ampio rispetto a sul luogo di lavoro o durante il lavoro. L evento deve essere concretamente connesso al perseguimento delle finalità lavorative. Non solo la semplice correlazione topografica ( luogo di lavoro ) o temporale (orario di lavoro ) tra l evento dannoso ed il lavoro ma deve sussistere un RAPPORTO ETIOLOGICO ( per il lavoro ). 7

TIPI DI RISCHIO a) Rischio generico b) Rischio specifico c) Rischio generico aggravato d) Rischio elettivo 8

RISCHIO GENERICO Grava sull operaio come in ogni altra persona allo stesso modo. RISCHIO SPECIFICO Proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un attività connessa con la prestazione lavorativa RISCHIO GENERICO AGGRAVATO Pur essendo generico, subisce un incremento qualitativo/quantitativo in dipendenza dell attività lavorativa RISCHIO ELETTIVO Determinato da una scelta arbitraria del lavoratore 9

INFORTUNIO INDENNIZZABILE Quando deriva da: a) Rischio specifico b) Rischio generico aggravato c) Comportamento anche colposo del lavoratore 10

INFORTUNIO NON INDENNIZZABILE Quando deriva da: a) Rischio generico b) Rischio elettivo c) Comportamento doloso del lavoratore 11

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO L arrivo di un certificato medico all INAIL non comporta automaticamente il riconoscimento dell infortunio. Dal punto di vista formale occorre: a) Certificato medico b) Denuncia del datore di lavoro ( correttamente compilati ed esaustivi ) 12

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO Da un punto di vista sostanziale occorre si tratti di: a) Soggetto tutelato b) Evento tutelato Inoltre occorre che sia ammesso il nesso causale ( medico - legalmente inteso ) tra evento denunciato e lesioni riportate. 13

NESSO CAUSALE Applicazione al caso concreto di una specifica criteriologia da lungo tempo collaudata dalla dottrina e dalla prassi Medico-Legale: a) Criterio cronologico b) Criterio topografico c) Criterio della efficienza lesiva d) Criterio di continuità fenomenologica e) Criterio di esclusione di altre cause 14

NESSO CAUSALE CAUSA: condizione necessaria e sufficiente nella produzione dell evento ( causa adeguata ). CONCAUSA: condizione necessaria ma non sufficiente alla produzione dell evento, estranea al comportamento dell agente, onde questo risulta diverso da quello che era attendibile. Può essere: preesistente, contemporanea, sopravvenuta. COINCIDENZA: circostanza di luogo o di tempo indifferente alla messa in azione della causa ed alla produzione dell evento. 15

Occorre la finalità di lavoro. EVENTO TUTELATO Esclusione della copertura assicurativa nel caso di litigi o alterchi per motivi futili o che comunque non rilevano le finalità di lavoro ( compagni che litigano per tifo calcistico ecc ) 16

PARERE DI REGOLARITA Esaustivo e puntuale solo in presenza di esaurienti elementi atti a delineare l evento lesivo, le cosi dette Cause e Circostanze quali si evincono: a) Dalla dichiarazione dell infortunato al Medico che ha effettuato le prime cure, riportata sui certificati. b) Dalla dichiarazione del Datore di Lavoro in denuncia di infortunio. c) Altri elementi ( verbali completi di Pronto Soccorso, cartelle cliniche, referti di Polizia, testimonianze ecc ) 17

PARERE DI REGOLARITA Importantissima è la attendibilità della descrizione dell evento, prevista in una specifica sezione della denuncia, dove il Datore di Lavoro deve dire se ritiene o meno che la descrizione dell evento riferita dal lavoratore risponda o no a verità, e dove è previsto apposito campo nel caso di risposta negativa. Anche inviando la denuncia entro i termini stabiliti dal T.U., il Medico INAIL può formulare una risposta interlocutoria, riservandosi eventualmente di comunicare gli esiti di indagine interna, acquisizione di testimonianze ecc 18

CONSEGUENZE PRATICHE NON RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO: lavoratore intento alla sua occupazione abituale ( quindi in occasione di lavoro ), accusa una patologia ( lipotimie, perdite di coscienza imputabili a condizioni costituzionali o patologiche preesistenti, crisi ipoglicemiche in soggetti diabetici, infarto del miocardio, algie varie ecc ) in assenza di causa violenta come sopra delineata. Oppure comparsa di lombalgia in assenza di sforzo. Ciò comporta la definizione per non competenza e, se esiste stato di malattia e il soggetto è tutelato dall INPS, viene trasmesso per competenza a tale istituto ai sensi delle convenzioni stipulate tra i due Enti. 19

TERMINI DELLA DENUNCIA Al verificarsi di un infortunio: IL LAVORATORE deve dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, anche lieve, altrimenti perde il diritto all indennizzo per i giorni antecedenti. Il DATORE DI LAVORO deve denunciare all INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, indipendentemente da ogni sua valutazione. 20

PRESCRIZIONE Il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ossia: Dal momento della manifestazione della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la persona ha la consapevolezza circa l esistenza della malattia, della sua origine professionale ed il suo grado invalidante si sia consolidato in misura non inferiore al minimo indennizzabile, per conseguire la rendita per inabilità permanente o l indennizzo. 21

COSA VIENE INDENNIZZATO 1) INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 2) INABILITA PERMANENTE 3) MORTE 22

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA Corrisponde alla prognosi indicata in un certificato di infortunio INAIL ( Primo certificato medico, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea ). L ITA deve essere tale da comportare l astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni; nei casi di durata inferiore provvede il DL. L INAIL corrisponde l ITA a decorrere dal 4 giorno successivo all evento e fino a quando dura l inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all infortunato di attendere al lavoro. 23

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA A norma dell art. 71 T.U., il giorno in cui avviene l infortunio non è compreso tra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell infortunio stesso; dunque il computo inizia dal giorno successivo a quello dell infortunio. In pratica sotto il profilo Medico-Legale, il periodo di Inabilità Temporanea Assoluta corrisponde alla durata della malattia, della convalescenza e della eventuale riabilitazione funzionale. 24

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA Nel computo del periodo della temporanea assoluta è compresa una franchigia di tre giorni ( a carico del Datore di Lavoro ) e un eventuale successivo periodo di ITA a carico dell INAIL. 25

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA A) RECIDIVA B) RICADUTA 26

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA A) RECIDIVA: riprodursi di un evento patologico ( quindi nella stessa sede di lesione ) già verificatosi per altro evento infortunistico. Costituisce un fatto nuovo, causato da un momento etiologico nuovo, non necessariamente simile al precedente. In tale evenienza viene avvalorata l esistenza di una nuova causa violenta. In ambito infortunistico tale evento costituisce un nuovo infortunio. 27

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA Esempio di recidiva: soggetto dichiarato guarito dal Medico per una distorsione del ginocchio e che, in seguito ad urto dello stesso ginocchio riporta idrarto e deficit funzionale articolare. Se l urto avviene in ambito lavorativo è un nuovo infortunio. 28

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA B) RICADUTA: la riacutizzazione sintomatologica di menomazioni non legate ad una nuova causa violenta. Perché si parli di ricaduta è necessario che permangano nell individuo quelle condizioni ( anatomopatologiche, batteriche, tossiche ecc ) idonee a determinare una riacutizzazione dello stato inabilitante del soggetto e che si verifichi quindi la riaccensione di un processo patologico apparentemente guarito. Non ha franchigia ed è dovuta entro i termini di revisione. 29

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA Esempio di ricaduta: un soggetto dichiarato clinicamente guarito per una distorsione di ginocchio, alla ripresa del lavoro accusa ( senza un trauma contusivo-distorsivo ) la comparsa di idrarto e deficit funzionale articolare. 30

INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA La riammissione in temporanea si configura solo se siamo di fronte ad una riacutizzazione di un processo patologico ( ricaduta ) come sopra specificato, in assenza di una nuova causa violenta ( recidiva ). 31

INABILITA PERMANENTE EVENTI OCCORSI PRIMA DEL 25.7.2000: gli eventi che abbiano provocato una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 10% danno diritto ad una rendita. La rendita commisurata alla retribuzione ed alla gravità del danno, è soggetta a variazioni nel caso di peggioramento o miglioramento attuando la revisione attiva ( INAIL ) o la revisione passiva ( lavoratore ) 32

INABILITA PERMANENTE CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA: se in sede di ultima revisione, risulta una grado di inabilità tra 11% e 15% l INAIL liquida il valore capitale della rendita. L ultima revisione si attua dopo 10 anni dalla data di costituzione per infortunio, oppure dopo 15 anni dalla data di costituzione, per la malattia professionale. 33

2) INABILITA PERMANENTE EVENTI OCCORSI SUCCESSIVAMENTE AL 25.7.2000 ( art. 13 DL 38/2000 ): a copertura del Danno Biologico ovvero dell integrità psico-fisica subita dal lavoratore, per gli infortuni e le MP denunciate dal 25.7.2000 è stato previsto un indennizzo. - In conto capitale se il D.B. è compreso tra 6% e 15%. - In rendita per danni superiori al 15% Nessun indennizzo per danni inferiori al 6% ( franchigia ) 34

2) INABILITA PERMANENTE DANNO BIOLOGICO: l indennizzo è a) Areddituale in quanto la menomazione produce lo stesso pregiudizio per tutti gli esseri umani. b) Crescente al crescere della gravità del danno c) Variabile in funzione dell età ( decresce al crescere dell età ) d) Variabile in funzione del sesso ( tiene conto della maggiore longevità femminile ). 35

REVISIONE RENDITA Con il D.L. 38/2000 in caso di aggravamento ( entro 10 anni dalla data di infortunio o entro 15 anni dalla MP ), si può chiedere la revisione una sola volta per i danni inferiori al 16%. Resta ammessa la possibilità di ulteriori domande di aggravamento per raggiungere il diritto alla rendita ( almeno il 16% ). Le revisioni per gli infortuni sono scadenzate per legge ed avvengono, nei primi 4 anni, ogni anno. Successivamente al 7 e infine al 10 anno. Per le MP, fino al 15 anno, possono avere cadenza annuale. Per silicosi, asbestosi, neoplasia, malattie infettive o parassitarie, malattie da raggi, non hanno scadenza. 36

REVISIONE RENDITA REVISIONE ATTIVA: ATTIVATA DALL INAIL REVISIONE PASSIVA: ATTIVATA DA PARTE DELL ASSICURATO ( vi possono accedere anche i non titolare di rendita ) 37

DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE NON LAVORATIVE Le menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti quelle di origine lavorativa. 38

DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE LAVORATIVE a) PREESISTENZE INDENNIZZATE IN RENDITA: il grado del nuovo infortunio viene valutato senza tenere conto delle preesistenze ( il lavoratore continuerà a percepire anche la precedente rendita ). b) PREESISTENZE NON INDENNIZZATE IN RENDITA: le preesistenze assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti. 39

MORTE In caso di infortunio mortale o in caso di decesso di titolare di rendita causata dalla patologia per la quale la rendita viene erogata, i superstiti possono fare domanda all INAIL per ottenere la rendita di reversibilità. L Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti del titolare di rendita di questa possibilità. Il termine per la richiesta, pena la decadenza, è di 90 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. 40

ASSICURAZIONE INAIL A CHI SVOLGE LAVORO DOMESTICO ( Legge n 493 del 3.12.1999 ) Attuabile per chi ha un età compresa tra i 18 e i 65 anni. Svolge in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico. Non ha altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad altro Ente o Cassa Previdenziale. Ha riportato un infortunio cui consegue una inabilità uguale o superiore al 27% per eventi accaduti dopo l 1.1.2007. Precedentemente a tale data superiore o uguale al 33%. Non è reversibile. 41

ASSICURAZIONE INAIL A CHI SVOLGE LAVORO DOMESTICO ( Legge n 493 del 3.12.1999 ) La valutazione dei postumi avviene secondo il regime di valutazione previsto dal T.U. 1124/65. Non è prevista la revisione per modifica delle condizioni fisiche. Estesa l assicurazione anche agli infortuni mortali. Invio del certificato medico a ITA stabilizzata. Prevista erogazione per assegno funerario. Non riconosciuta nessuna indennità per ITA e non vige il principio della automaticità delle prestazioni. 42

43

SPORTIVI PROFESSIONISTI L INAIL con il DL 38/2000, in attuazione della delega contenuta nella L. 144 del 1999, ha esteso la copertura assicurativa anche ad alcune categorie di lavoratori che prima erano escluse, quali i dipendenti appartenenti all area dirigenziale, i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti. 44

SPORTIVI PROFESSIONISTI Sono sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici-sportivi ed i preparatori atletici che svolgono attività a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive operanti nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI di tipo professionistico. 45

STUDENTI E INSEGNANTI Gli studenti sono assicurati esclusivamente: a) Nello svolgimento di esercitazioni tecnico-scientifiche. b) Esperienze di lavoro c) Esercitazioni pratiche Gli insegnanti sono assicurati: a) Se per lo svolgimento della loro attività fanno uso in modo non occasionale di macchine elettriche ( computer, fotocopiatrici ) b) Se sono adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni fisiche ed esercitazioni di lavoro 46

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI INFORTUNIO A) INFORTUNIO IN ITINERE B) MALATTIA INFORTUNIO C) SFORZO INFORTUNIO 47

A) INFORTUNIO IN ITINERE E tutelato l infortunio occorso: a) Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro o tra due luoghi di lavoro. b) Durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale. Non è tutelato l infortunio occorso: a) Evento causato da abuso di sostanze alcoliche, psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti. b) Interruzioni o deviazioni dal percorso non dipendenti dal lavoro, ossia non necessitate 48

INFORTUNIO IN ITINERE SITUAZIONI NECESSITATE a) Cause di forza maggiore b) Esigenze essenziali ed improrogabili c) Adempimenti di obblighi penalmente rilevanti 49

USO DEL MEZZO PRIVATO Copertura in caso di: INFORTUNIO IN ITINERE a) Mezzo usato unico a disposizione del lavoratore b) Percorso diretto o deviazioni necessitate c) Orario imposto dall organizzazione del lavoro da rispettare che costringe il lavoratore ad affrontare un rischio della strada più grave. d) A causa del tipo di percorso o del buio e) A causa delle avverse condizioni atmosferiche f) Utensili scomodi e ingombranti da trasportare 50

B) MALATTIA INFORTUNIO In ambito INAIL la causa virulenta è equiparata alla causa violenta per cui malattie infettive e parassitarie possono essere considerate Malattie Infortuni. CAUSA VIOLENTA = CAUSA VIRULENTA 51

C) SFORZO INFORTUNIO Atto lavorativo caratterizzato da un dispendio improvviso, imprevisto ed abnorme di energia muscolare. Vanno considerate le alterazioni preesistenti che possono concorrere alla definizione del nesso causale con criterio quantitativo e cronologico. 52

GRAZIE PER L ATTENZIONE 53