IL REFERTO e LA DENUNCIA. Dott. Mariano Di Meo

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IL REFERTO e LA DENUNCIA

Il referto è quell atto obbligatorio con il quale l esercente una professione sanitaria comunica all Autorità Giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria opera o assistenza e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d ufficio

Referto Notitia criminis

Si tratta, quindi, di un dovere del medico, di un obbligo collaborativo con l Amministrazione della Giustizia, in quanto con il referto si attiva la macchina giudiziaria e la si pone in condizione di perseguire l autore di un reato e quindi di prendere tutti quei provvedimenti atti a reprimere la criminalità. La violazione del dovere di redigere ed inoltrare il referto è prevista come un delitto contro l Amministrazione della Giustizia, in quanto non comunicando quella che può essere definita notitia criminis si pregiudica o si impedisce il corso della Giustizia.

Duplice finalità del referto repressione prevenzione

OMISSIONE DI REFERTO art. 365 c.p. Chiunque, avendo, nell esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferire all autorità indicate nell art. 361, è punito con la multa fino a lire 1.000.000. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

LA TITOLARITA DELL OBBLIGO Chiunque nell esercizio di una professione sanitaria... abbia prestato la propria assistenza od opera

LA TITOLARITA DELL OBBLIGO PROFESSIONE SANITARIA MEDICO-CHIRURGO, ODONTOIATRA, VETERINARIO, FARMACISTA, BIOLOGO, PSICOLOGO, PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA, PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE, PROFESSIONI TECNICO- SANITARIE, PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE Non più differenziazione fra PRINCIPALE e AUSILIARIA Legge n. 42 DEL 26/02/1999 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell unica dizione professioni sanitarie (art.1), abolendo i mansionari e specificando che la denominazione professione sanitaria ausiliaria è abolita e sostituita dalla denominazione professione sanitaria. Legge n. 251/2000 Disciplina le professioni sanitarie infermieristiche-tecniche sono esclusi dall obbligo ESERCENTI UN ARTE AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE SANITARIA (quelle nelle quali è richiesta una apposita licenza) ODONTOTECNICI, OTTICI, ECC.

OMISSIONE DI REFERTO art. 365 c.p. Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferire all autorità indicate nell art. 361, è punito con la multa fino a lire 1.000.000. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

ASSISTENZA QUALSIASI ATTIVITA COMPIUTA SUL VIVENTE PRESTAZIONE SANITARIA DI CARATTERE CONTINUATIVO OPERA ATTIVITA SVOLTE SUL CADAVERE O SUOI RESTI O SU TRACCE BIOLOGICHE AL DI FUORI DELLA PRESENZA DELLA PERSONA ASSISTITA PRESTAZIONE SANITARIA OCCASIONALE

CASI IN CUI SI DEVE PRESENTARE IL REFERTO DELITTI PERSEGUIBILI D UFFICIO DI INTERESSE MEDICO DELITTI CONTRO LA VITA DELITTI CONTRO L INCOLUMITA INDIVIDUALE DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE DELITTI CONTRO L INCOLUMITA PUBBLICA DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA AL DI FUORI DEI CASI LEGITTIMI STABILITI DALLA LEGGE 194/78 DELITTI CONTRO L ASSISTENZA FAMILIARE DELITTI CONTRO LA PIETA DEI DEFUNTI

DELITTI CONTRO LA VITA OMICIDIO VOLONTARIO OMICIDIO COLPOSO OMICIDIO PRETERINTENZIONALE OMICIDIO DEL CONSENZIENTE MORTE COME CONSEGUENZA DI UN ALTRO DELITTO ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO INFANTICIDIO QUANDO NON E CERTA LA CAUSA NATURALE DEL DECESSO E SI HANNO RAGIONEVOLI SOSPETTI DELLA RESPONSABILITA DI TERZI

DELITTI CONTRO L INCOLUMITA INDIVIDUALE LESIONI PERSONALI DOLOSE LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME; NELLE LIEVISSIME (DURATA DELLA MALATTIA INFERIORE A 20 GG) SOLO SE VI SONO AGGRAVANTI SPECIFICHE O GENERICHE LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, SOLO SE DERIVANTI DA FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI O RELATIVE ALLA TUTELA DELL IGIENE SUL LAVORO

VARI TIPI DI LESIONE PERSONALE IN RELAZIONE ALL OBBLIGO DI REFERTO LESIONE PERSONALE DOLOSA COLPOSA COLPOSA DERIVANTE DA FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE NORME PREV. INFOR. RELATIVE IGIENE LAV. O CHE ABBIANO DETERMINATO MAL. PROFESS. LIEVISSIMA MALATTIA DURATA < 20 GG NO SALVO AGGRAV. NO NO LIEVE MALATTIA DURATA COMPRESA TRA 21 E 4 0 GG GRAVE MALATTIA O INCAPACITA ATTENDERE ORDINARIE OCCUPAZIONI > 40 GG PERICOLO DI VITA INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO GRAVISSIMA MALATTIA CERTAMENTE E PROBABILMENTE INSANABILE PERDITA DI UN SENSO PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L ARTO INSERVIBILE PERDITA DELL USO DI UN ORGANO PERDITA DELLA CAPACITA DI PROCREARE PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTA DELLA FAVELLA DEFORMITA O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO SI NO NO SI NO SI SI NO SI

Tutte le lesioni colpose derivanti da incidenti stradali o da colpa medica possono essere non refertate. Vanno comunque annotate nel registro di pronto soccorso perché potrebbero nascondere dei fatti delittuosi collegati.

Delitti contro l incolumita pubblica epidemia avvelenamento di acque e sostanze alimentari adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari commercio o somministrazione di medicinali guasti commercio di sostanze alimentari nocive

OMISSIONE DI REFERTO art. 365 c.p. Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferire all autorità indicate nell art. 361, è punito con la multa fino a lire 1.000.000. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

DEROGA ALL OBBLIGO DEL REFERTO IL SANITARIO DEVE RITENERSI ESONERATO DALL INOLTRARE IL REFERTO NEI CASI IN CUI CON ESSO ESPORREBBE LA STESSA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE. LA NORMA E GIUSTIFICATA DALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEL CITTADINO CHE HA UN VALORE PRIORITARIO RISPETTO ALLE FINALITA DI REPRESSIONE DEL REATO. LA DEROGA NON HA VALORE QUANDO IL MEDICO RIVESTE QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (denuncia obbligatoria).

DELITTI NEI QUALI VI E DEROGA ALL OBBLIGO DEL REFERTO PERCHE SI ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE USO DELLE ARMI IN DUELLO RISSA INFANTICIDIO (quando la persona assistita è la madre) MUTILAZIONE FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA

MODALITA DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL REFERTO art. 334 c.p.p. Chi ha l obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero, o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza ovvero, in loro mancanza, all ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

MODALITA DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL REFERTO art. 334 c.p.p. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

MODALITA DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL REFERTO art. 334 c.p.p. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

PRESENTAZIONE DEL REFERTO VA FATTO PERVENIRE: PUBBLICO MINISTERO UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL LUOGO DI INTERVENTO UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL LUOGO PIU VICINO

FAC-SIMILE DI REFERTO Luogo e data Al P.M. di Oppure All U.P.G. di Io sottoscritto dr. segnalo che il giorno alle ore ho prestato assistenza al signor come da richiesta di Attualmente il signor si trova in Anamnesi Esame obiettivo Diagnosi Terapia prescritta Prognosi gg Le lesioni riscontrate sono verosimilmente conseguenza di I mezzi lesivi impiegati sono stati Il paziente a tale riguardo ha riferito che Ho consigliato il ricovero presso Le lesioni riscontrate determinano (o non determinano) pericolo di vita. Dott. Studio in Via

OMISSIONE DI REFERTO COSTITUISCE UN REATO DI PERICOLO SI REALIZZA PER IL SOLO FATTO CHE IL REFERTO E STATO OMESSO O RITARDATO E NON E NECESSARIA LA PROVA DEL CONSEGUENTE DANNO E NECESSARIA L ESISTENZA DEL DOLO ESSENDO UN DELITTO, AFFINCHE IL SANITARIO SIA PUNITO, OCCORRE FORNIRE LA PROVA CHE EGLI ABBIA AVUTO CONSAPEVOLEZZA DI AVER PRESTATO LA PROPRIA ASSISTENZA OD OPERA IN UN CASO CHE POTEVA PRESENTARE I CARATTERI DI UN DELITTO PERSEGUIBILE D UFFICIO E CHE QUINDI HA INTESO CONSAPEVOLMENTE VIOLARE LA LEGGE

REFERTO E SEGRETO PROFESSIONALE IL REFERTO E UNA GIUSTA CAUSA IMPERATIVA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE (ART. 622 CP)

REFERTO E RIGORE OBBIETTIVO IL REFERTO DEVE RIPORTARE DATI RIGOROSAMENTE ADERENTI ALLA REALTA DEI FATTI E ALL ENTITA DI ESSI NEL FORMULARE LA DIAGNOSI E NECESSARIO RISPETTARE L OBIETTIVITA OSSERVATA, AL DI FUORI DI INTERPETRAZIONI SOGGETTIVE E DI PROBABILI INTUIZIONI CLINICHE SE NECESSARIO SI DEVE PRECISARE CHE LA DIAGNOSI E INCOMPLETA O PARZIALE, IN ATTESA DI ULTERIORI ACCERTAMENTI. IN TAL CASO, SE NEL SUCCESSIVO DECORSO DOVESSERO COMPARIRE SINTOMI O SEGNI NON EVIDENZIATI NEL REFERTO, E DOVERE DEL MEDICO PROVVEDERE ALL AGGIORNAMENTO DIAGNOSTICO E OROGNOSTICO DEL REFERTO.

REFERTO E GIUDIZIO PROGNOSTICO DALL ENTITA DELLA PROGNOSI SCATURISCE, SOPRATTUTTO NEL CASO DI LESIONI PERSONALI VOLONTARIE, IL GIUDIZIO SULLA PERSEGUIBILITA D UFFICIO DEL DELITTO LA PROGNOSI DEVE TENER CONTO, OLTRE CHE DELLE CARATTERISTICHE, DELLA NATURA E DELLA ENTITA DELLE LESIONI OBIETTIVATE, ANCHE DEI FATTORI INTRINSECI INERENTI LO STATO ANTERIORE DEL PAZIENTE, NONCHE FATTORI ESTRINSECI (CIRCOSTANZE DI TEMPO E LUOGO OVE IL PAZIENTE E SOCCORSO, ECC)

DENUNCIA GIUDIZIARIA LA DENUNCIA GIUDIZIARIA (EX RAPPORTO) INTERESSA I MEDICI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO E UN DOVERE DI INFORMATIVA E COSTITUISCE L ATTO CON CUI IL P.U. O L I.P.S. DENUNCIA ALLA AUTORITA GIUDIZIARIA UN REATO PERSEGUIBILE D UFFICIO, DI CUI ABBIA AVUTO NOTIZIA NELL ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI ECCEZIONE PER I RESPONSABILI DI COMUNITA TERAPEUTICHE SOCIO-RIABILITATIVE (per fatti commessi da tossicodipendenti loro affidati)

QUALIFICA GIURIDICA DEL MEDICO PUBBLICO UFFICIALE (definito all art. 357 CP) COLUI CHE ESERCITA UN PUBBLICA FUNZIONE LEGISLATIVA, AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (definito all art. 358 CP) COLUI CHE ESERCITA UN PUBBLICO SERVIZIO ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA (definito all art. 359 CP) PRIVATI CHE ESERCITANO PROFESSIONI FORENSI O SANITARIE O ALTRE PROFESSIONI IL CUI ESERCIZIO SIA PER LEGGE VIETATO SENZA UNA SPECIALE ABILITAZIONE DELLO STATO

Art. 331 cpp Modalita di denuncia da parte di PU o IPS

DIFFERENZA FRA REFERTO E DENUNCIA GIUDIZIARIA QUALIFICA DEL MEDICO ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA PU-IPS L OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE CARATTERI DI UN DELITTO NOTIZIA DI UN REATO (DELITTO E CONTRAVVENZIONE) PERSEGUIBILI D UFFICIO

CIRCOSTANZE PRESTAZIONE DI OPERA O ASSISTENZA AVERE AVUTO NOTIZIA DI UN REATO NELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TEMPO DI PRESENTAZIONE 48 ORE O, SE VI E PERICOLO NEL RITARDO, IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO) ESIMENTE NEI CASI CHE ESPORREBBERO A PROCEDIMENTO PENALE LA PERSONA ASSISTITA

Grazie per l attenzione