ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI NOTIZIE DALL ORDINE N. 4/09 Napoli 19 Febbraio 2009 IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI LANCIA L OPERAZIONE DUI (DOCUMENTO UNICO DI ISCRIZIONE) IN FORMATO TESSERA- CARD CONTENENTE LA FIRMA DIGITALE. AVRA VALORE ANCHE DI DOCUMENTO DI IDENTITA, ATTESTERA LO STATUS DI ISCRITTO ALL ORDINE E TRA QUALCHE MESE COSTITUIRA UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE CON INPS ED INAIL. SARA ASSOCIATO AD UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, OBBLIGATORIA, PER LEGGE, NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IL 13 FEBBRAIO SCORSO SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA IL CPO DI NAPOLI E TELECONSUL. ENTRO IL 12 MARZO LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA. Dopo vari colloqui con il CNO e con Teleconsul, il 13 febbraio scorso abbiamo sottoscritto la convenzione con quest ultima Società per il rilascio, a ciascun iscritto, del DUI. Diciamo, a scanso di equivoci, che il DUI è obbligatorio per tutti gli iscritti all Ordine dei Consulenti del Lavoro, sostituirà l attuale tesserino di iscrizione ancorchè con funzioni ulteriori e la procedura di istruttoria e consegna della documentazione a Teleconsul, con cui il CNO ha stipulato Convenzione Generale, deve necessariamente transitare per il CPO competente per territorio : queste le direttive del Consiglio Nazionale. 1
Il DUI e tutti i servizi ad esso collegati hanno durata triennale ed a fronte del rilascio dello stesso è previsto il pagamento di un corrispettivo a carico di ciascun collega iscritto all Ordine. Le procedure di rilascio sono piuttosto complesse, pertanto vi preghiamo di prestare la massima attenzione al contenuto della presente comunicazione al fine di ottimizzare al meglio i tempi di transizione all utilizzo del nuovo strumento che costituirà, a decorrere dal prossimo 1 Giugno 2009, anche l unica modalità di registrazione delle presenze agli eventi formativi. In mancanza, pur partecipando ai convegni, non saranno riconosciuti i relativi crediti per la FCO. Illustreremo, di seguito, prima il nuovo strumento con i servizi ad esso collegati e poi la procedura, i termini ed i costi per il rilascio. Il DUI (Documento Unico di Iscrizione) Ha il formato di una Card, di grandezza simile ad una carta di credito. In esso riporta la foto, le generalità, il CPO di appartenenza, il numero d iscrizione del Consulente del Lavoro e la firma del Presidente. Rappresenta il solo documento per attestare (agli Istituti Previdenziali, agli Ispettori di Vigilanza etc.) l appartenenza all Ordine dei Consulenti del Lavoro. Non sarnno più validi i vecchi tesserini. Il DUI ha, però, diverse altre funzioni ed una una serie di servizi aggiuntivi: Adempimenti FCO, Certificato di Ruolo, Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata (PEC), Accesso ai Portali Previdenziali. Adempimenti Formazione Continua Obbligatoria Dal prossimo 1 giugno 2009, come si diceva, il DUI costituirà l unico modo per attestare la partecipazione a convegni o corsi che attribuiscono crediti formativi. 2
Da tale data, la presenza agli eventi formativi non sarà più rilevata mediante l apposizione delle firme in entrata ed in uscita dei partecipanti. Basterà infatti, avvicinare il DUI ad un apposito lettore ottico posto all ingresso della sala. In questo modo non avremo più le lunghe ed interminabili code per l accreditamento. Con le stesse modalità si potranno registrare le presenze agli eventi formativi a cui si partecipa su tutto il territorio nazionale, se organizzati dai CPO o dal Consiglio Nazionale, senza necessità di dover autocertificare entro il 28 febbraio i crediti spettanti. Per gli eventi organizzati da soggetti diversi, invece, rimangono inalterate le attuali modalità di autocertificazione. Tutti i consulenti del lavoro avranno accesso (mediante pwd) ad un portale internet dal quale potranno verificare la propria situazione relativa ai crediti formativi e stampare, ove occorrenti, gli attestati di partecipazione a ciascun convegno. Firma Digitale La Firma Digitale è uno strumento che garantisce l autenticità e l integrità di documenti e messaggi archiviati o scambiati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione da parte del firmatario. I documenti informatici sottoscritti con firma digitale sono inalterabili, immodificabili e dotati di data certa. Il D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l efficacia prevista dall articolo 2702 del codice civile e che Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della 3
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale. La firma digitale ha anche funzione di marcatura temporale e serve ad attestare l esistenza di un documento informatico rispetto ad una data certa (es. documento programmatico della sicurezza). Oltre alla possibilità di sottoscrivere qualsiasi documento di cui all art. 2702 c.c. e per inviare valide dichiarazioni alla pubblica amministrazione, la firma digitale è quanto mai necessaria, per chi esercita la professione di consulente del lavoro, per archiviare con modalità informatica tutti i tipi di documenti evitando, quindi, inutili accumuli di carta, per certificare i bilanci delle società ed ancora per archiviare, con modalità informatica, il libro unico del lavoro per i clienti per i quali si è convenuta la tenuta dello stesso presso lo studio del professionista. Posta Elettronica Certificata (PEC) Unitamente al DUI, ciascun Consulente del Lavoro avrà a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale caratterizzata dal dominio @consulentidellavoropec.it. La recente legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D.L. 185/2008 (cd. Manovra anticrisi), ha fortemente posto l accento, all art. 16 comma 6 e seguenti, sulla necessità di diminuire i costi della pubblica amministrazione relativi alla notevole mole di comunicazioni ed alle conseguenziali spese di spedizione, prevedendo l obbligo, per ciascuna società di nuova costituzione, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata all atto dell iscrizione nel registro delle imprese mentre per quelle già esistenti è sancito l obbligo di adeguarsi entro i prossimi 3 anni. E previsto anche l obbligo per i professionisti iscritti agli albi di comunicare, entro un anno dall entrata in vigore del Decreto, il proprio indirizzo PEC ai rispettivi Consigli Nazionali che dovranno pubblicarli in un elenco accessibile alla Pubblica Amministrazione. Si va, molto velocemente, verso l obbligo di 4
utilizzare la PEC per tutte le comunicazioni da e verso le Pubbliche Amministrazioni. Anche tutte le comunicazioni del CPO agli iscritti avverranno tramite la PEC istituzionale avendo valore legale di notifica. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La PEC è uno strumento, quindi, che permette di garantire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. La PEC aggiunge, inoltre, la certificazione circa il contenuto del messaggio. La Pec potrà essere utilizzata sia attraverso i più diffusi clienti di posta (Outlook Express, Outlook etc.) che attraverso un sistema di webmail. Gli indirizzi di posta elettronica certificata con dominio @consulentidellavoropec.it saranno riportati nell Albo informatico degli iscritti che sarà disponibile sul portale impresa.gov, in una sezione appositamente realizzata per conto del Consiglio Nazionale dal CNIPA (Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione), che consentirà a tutta la Pubblica Amministrazione di avere, in tempo reale, i riferimenti di tutti i Consulenti del Lavoro senza che questi ne facciano formale comunicazione. Accesso ai Portali degli Istituti previdenziali E in fase di sperimentazione da parte dell INPS e dell INAIL una procedura che consentirà ai Consulenti del Lavoro ed agli altri professionisti di cui alla legge 12/79 di accedere ai relativi portali (Servizi On-Line e Punto Cliente) esclusivamente mediante l utilizzo del DUI. Al termine della sperimentazione non sarà più possibile accedere ai servizi internet degli Istituti con le attuali password che, quindi, saranno annullate. Questa è una novità estremamente 5
interessante: in primo luogo perché, semplicemente con l utilizzo del DUI, si potrà accedere a detti portali senza necessità di dovere ricordare le diverse password attualmente in uso e, poi, perché avremo, finalmente, la certezza che solo i professionisti abilitati potranno accedere ai servizi dedicati. Infatti, il DUI contiene tra le altre funzioni anche il certificato di ruolo, ovvero l attestazione in formato digitale del possesso da parte del titolare della card (DUI) di una qualifica pofessionale (es. Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all Ordine). PROCEDURA TERMINI E COSTI PER IL RILASCIO In ulteriore allegato ed in formato pdf troverete i documenti da compilare e sottoscrivere in originale per la consegna materiale presso la Segreteria dell Ordine ai fini della necessaria istruttoria, integrazione con certificato di iscrizione, ed invio, a gruppi, a Teleconsul. Dovete, in estrema sintesi, predisporre i seguenti documenti: Una foto formato tessera con firma leggibile apposta sul retro; Due fotocopie di un documento di identità, fronte-retro, in corso di validità; Dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza (ALLEGATO 3 Bis); Contratto per il servizio di Posta Elettronica Certificata (ALLEGATO 1); Richiesta di registrazione e certificazione in duplice copia entrambe firmate in originale (ALLEGATO 3) Unitamente al DUI ed alla PEC sarà consegnato, soltanto se ciascun collega ne faccia richiesta, un lettore USB il cui costo, iva inclusa, è di 15. Per il rilascio di ciascun Documento Unico di Iscrizione (DUI), associato alla PEC istituzionale ed alla Firma Digitale il costo per il triennio è 6
complessivamente di 76 (iva inclusa) per un totale di 90 nel caso si richieda anche il lettore USB. E inutile evidenziare come gli importi di cui sopra facciano parte della Convenzione Generale stipulata dal Consiglio Nazionale con Teleconsul per cui sono validi erga omnes. Tale importo è da versarsi in via anticipata all atto della consegna della documentazione presso la sede dell Ordine, unitamente ai diritti di segreteria (istruttoria, certificato di iscrizione, consegna a Teleconsul) che sono pari ad 40. L unico interlocutore di Teleconsul per il pagamento dei 90 (comprensivi del lettore USB) è il CPO mediante fattura emessa dalla Società con pagamento nei 30 giorni successivi. Il termine per la consegna della documentazione richiesta è il 12 Marzo 2009. Dopo tale data non sarà possibile esibire presso gli Istituti il vecchio tesserino di iscrizione se non accompagnato dalla ricevuta, rilasciata, dall Ordine, attestante che sia stato richiesto il DUI. Affrettatevi, dunque, e buon lavoro. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO 7