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IRPEF 2007 1

Dal 1 1 gennaio 2007: nuovi scaglioni di reddito e aliquote di imposta nuove detrazioni per carichi di famiglia nuove detrazioni d imposta variabili in funzione del reddito complessivo del contribuente Sono abrogate: le deduzioni per oneri familiari la no tax area la clausola di salvaguardia, con un eccezione 2

Determinazione dell imposta lorda Art. 11, d.p.r. 917/1986 L imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente, al netto dei soli oneri deducibili di cui all articolo 10 d.p.r. 917/1986, le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell anno di riferimento 3

IRPEF: ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2007 scaglioni annuali aliquote imposta lorda fino a... 15.000,00 23% 23% oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 27% 3.450,00 + 27% oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 38% 6.960,00 + 38% oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 41% 17.220,00 + 41% oltre 75.000,00 43% 25.420,00 + 43% 4

L IRPEF NON E E DOVUTA se alla formazione del reddito complessivo concorrono, per l intero anno, soltanto: - redditi di pensione non superiori a 7.500; - redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92; - il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione 5 principale e delle relative pertinenze.

IRPEF BASE IMPONIBILE Art. 3 d.p.r. 917/1986 L imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato: per i soggetti residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili per i soggetti non residenti soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato 6

Non concorrono alla formazione della base imponibile: - i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o a imposta sostitutiva; - gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria; - gli assegni familiari, l assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; - la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall articolo 1 della legge 544/1988; - le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. 7

IMPOSTA NETTA è determinata detraendo dall imposta lorda (calcolata applicando le aliquote Irpef in vigore al reddito complessivo del contribuente) fino alla concorrenza del suo ammontare, le - detrazioni per carichi di famiglia; - detrazioni per lavoro dipendente e assimilato; - detrazioni per redditi di pensione; - detrazioni per oneri d imposta. 8

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA Art. 12 D.P.R. 917/1986 detrazioni per coniuge non legalmente ed effettivamente separato; detrazioni per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati; detrazioni per ogni altro familiare indicato nell articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. 9

Gli altri familiari a carico di cui all articolo 433 codice civile sono: - i discendenti prossimi anche naturali; - i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. 10

LIMITE DI REDDITO le detrazioni per carichi di famiglia competono a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore ad 2.840,51,, al lordo degli oneri deducibili 11

Ai fini della determinazione del plafond di 2.840,51 si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione dei: - redditi soggetti a tassazione separata; - redditi soggetti ad imposta sostitutiva; - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; - redditi esenti da Irpef ad eccezione dei redditi corrisposti dagli enti e dagli organismi internazionali, da rappresentanza diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. 12

DETRAZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA ANNO 2007 se il reddito complessivo non supera 15.000 CONIUGE A CARICO 800 diminuiti dell importo derivante dal seguente calcolo: 110 x (reddito complessivo) 15.000 se il risultato del rapporto è uguale ad uno la detrazione spettante è pari a 690 se il risultato è uguale a zero la detrazione non compete se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 690 (detrazione fissa) 690 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo 40.000 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete 13

Qualora il reddito complessivo è superiore a 29.000 ma non supera 35.200, la detrazione per coniuge a carico è aumentata di un importo pari a: reddito complessivo se il reddito complessivo è superiore a 29.000 ma non a 29.200 se il reddito complessivo è superiore a 29.200 ma non a 34.700 se il reddito complessivo è superiore a 34.700 ma non a 35.000 se il reddito complessivo è superiore a 35.000 ma non a 35.100 se il reddito complessivo è superiore a 35.100 ma non a 35.200 maggiorazione 10 20 30 20 10 14

CONIUGE A CARICO - ESEMPI Reddito complessivo 15.000 110 x (15.000) il risultato del rapporto è uguale a uno 15.000 la detrazione spettante è pari a 690 Reddito complessivo 8.000 110 x ( 8.000 ) 110 x 0,5333 = 58,66 15.000 (800 58,66) Reddito complessivo 30.000 la detrazione spettante è 741,34 la detrazione spettante è pari a 710 ( 690 + 20) detrazione base maggiorazione 15

Reddito complessivo 80.000 80.000 80.000 = 0 la detrazione non compete 40.000 Reddito complessivo 60.000 80.000 60.000 = 0,5 40.000 0,5 x 690 = la detrazione è pari a 345 detrazione base 16

FIGLI A CARICO RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE A decorrere dal 1 gennaio 2007 le detrazioni per figli a carico non possono essere più ripartite liberamente tra i genitori. La detrazione compete: nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato 17

SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO la detrazione compete, in mancanza di accordo, al genitore affidatario 18

AFFIDAMENTO CONGIUNTO la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori 19

INCAPIENZA DELL IMPOSTA del genitore affidatario o di uno dei genitori affidatari la detrazione è assegnata per intero per intero al secondo genitore il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore un importo pari alla maggiore detrazione fruita 20

per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età superiore a tre anni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni per ogni figlio portatore di handicap FIGLI A CARICO inferiore a tre anni 900 + 220 superiore a tre anni 800 + 220 800 900 1.120 1.020 per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 per ciascun figlio a partire dal primo 21

Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo utilizzando la seguente formula: 95.000 reddito complessivo 95.000 in presenza di più figli, l importo di 95.000 indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 per ogni figlio successivo al primo risultato del rapporto minore o pari a zero oppure uguale a uno le detrazioni non competono negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali 22

FIGLI A CARICO ESEMPI Reddito complessivo 95.000 con un figlio a carico di età superiore a tre anni 95.000-95.000 = 0 la detrazione non compete 95.000 Reddito complessivo 40.000, con tre figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni (95.000+15.000+15.000) - 40.000 = 0,68 (95.000+15.000+15.000) 0,68 x (900+800+800) = la detrazione è pari a 1.700 23

Reddito complessivo 110.000 con un figlio a cario di età superiore a tre anni 95.000 110.000 = - 0,1579 la detrazione non compete 95.000 Reddito complessivo 30.000 con quattro figli a carico di età superiore a tre anni di cui uno portatore di handicap (95.000+15.000+15.000+15.000) 30.000 = 0,7857 (95.000+15.000+15.000+15.000) (800 x 3 + 200 x 4 + 1020) x 0,7857 = la detrazione è pari a 3.315,65 24

ALTRI FAMILIARI A CARICO per ogni altra persona a carico 750 da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione 25

la detrazione per altri familiari a carico compete per la parte corrispondente al rapporto tra 80.000 - reddito complessivo 80.000 risultato minore o pari a zero oppure uguale a uno la detrazione non compete negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali 26

Rimangono invariate le seguenti regole: in caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione per figli compete a quest ultimo per l intero importo; se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più favorevoli, le detrazioni per coniuge a carico; le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 27

Detrazioni per carichi di famiglia cittadini extracomunitari La spettanza della detrazione deve essere certificata: per i figli a carico non residenti in Italia da una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine; da una documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; da documentazione con apposizione dell apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell Aja del 5.10.1961 28

ANNI SUCCESSIVI la richiesta di detrazione deve essere accompagnata: da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati 29

DETRAZIONI PER CATEGORIA DI REDDITO Le categorie di reddito rilevanti sono: - reddito di lavoro dipendente o assimilato; - redditi da pensione; - redditi di lavoro autonomo, diversi e d impresa minore. 30

detrazioni per lavoro dipendente/assimilato e per redditi di pensione sono da rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell anno in presenza di più tipologie di reddito le detrazioni non sono cumulabili ed il contribuente può avvalersi di quella più conveniente 31

RIMANGONO IN VIGORE LE SEGUENTI PRECISAZIONI FORNITE IN PASSATO DALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: ai fini dell attribuzione delle detrazioni l anno deve intendersi composto di 365 giorni, anche negli anni bisestili; la detrazione annua spettante deve essere determinata sulla base del numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito; in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito; nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero; in presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni a giornata la detrazione, spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie; le detrazioni d imposta non possono essere riconosciute in occasione della tassazione delle mensilità aggiuntive. 32

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2007 se il reddito complessivo non supera 8.000 euro 1.840 con le seguenti particolarità: la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 se il reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 15.000 se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 55.000 1.338 aumentata dell importo derivante dal seguente calcolo: 502 x ( 15.000 - reddito complessivo) 7.000 1.338 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40.000 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali 33

Qualora il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non supera 28.000, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di un importo pari a: reddito complessivo se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 24.000 maggiorazione 10 se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 25.000 20 se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 26.000 30 se il reddito complessivo è superiore a 26.000 ma non a 27.700 40 se il reddito complessivo è superiore a 27.700 ma non a 28.000 25 34

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE - ESEMPI Reddito complessivo 4.000 giorni lavorativi 91 1.840 x 91 = 458,74 la detrazione è pari a 690 365 Reddito complessivo 10.000 giorni lavorativi 365 502 x (15.000 10.000) = 358,53 7.000 1.338 + 358,53 = la detrazione è pari a 1.696,53 35

Reddito complessivo 15.000 giorni lavorativi 365 502 x 15.000 15.000 = 0 7.000 la detrazione è pari a 1.338 Reddito complessivo 30.000 giorni lavorativi 365 55.000 30.000 = 0,625 40.000 0,625 x 1.338 = la detrazione è pari a 836,25 Reddito complessivo 24.000 giorni lavorativi 365 55.000 24.000 = 0,775 40.000 0,775 x 1.338= 1.036,95 + 10 la detrazione è pari a 1.046,95 detrazione base maggiorazione 36

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE - ANNO 2007 se il reddito complessivo non supera 7.500 se il reddito complessivo è superiore a 7.500 ma non ad 15.000 se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non ad 55.000 PENSIONATI DI ETA INFERIORE A 75 ANNI 1.725 l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 1.255 aumentata dell importo derivante dal seguente calcolo: 470 x ( 15.000 - reddito complessivo) 7.500 1.255 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40.000 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali 37

PENSIONATI DI ETA NON INFERIORE A 75 ANNI se il reddito complessivo non supera 7.750 1.783 l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 se il reddito complessivo è superiore ad 7.750 ma non ad 15.000 se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 55.000 1.297 aumentata dell importo derivante dal seguente calcolo: 486 x ( 15.000 - reddito complessivo) 7.250 1297 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40.000 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali 38

DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI ANNO 2007 reddito complessivo fino a 4.800 reddito complessivo è superiore a 4.800 ma non a 55.000 1.104 1.104 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 reddito complessivo 50.200 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali Si precisa che le altre detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell anno 39

Le detrazioni d imposta sono riconosciute a condizione che il dipendente: dichiari di avervi diritto indichi le condizioni di spettanza La richiesta di detrazioni ha effetto anche per i periodi di imposta successivi il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni che incidono sulla spettanza ed il calcolo delle detrazioni d imposta 40

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA La clausola di salvaguardia è prevista per la tassazione: - del trattamento di fine rapporto; - delle indennità equipollenti; - delle altre indennità erogate alla cessazione del rapporto di lavoro in tal caso si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli 41

ADDIZIONALE COMUNALE L addizionale comunale è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, l aliquota deliberata dal Comune di competenza 42

DOMICILIO FISCALE L addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento 43

VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE efficacia a partire dal 60 giorno successivo la variazione 44

Esempio: Contribuente residente al 1 gennaio 2007 nel Comune X in data 30 maggio 2007 trasferisce il proprio domicilio nel Comune Y l addizionale comunale per l anno 2007 è comunque dovuta al Comune X 45

Esempio: Contribuente residente al 1 gennaio 2007 nel Comune X in data 5 novembre 2007 trasferisce il proprio domicilio nel Comune Y L efficacia della variazione decorre dal 4 gennaio 2008. Pertanto il contribuente verserà l addizionale comunale relativa sia all anno 2007 sia all anno 2008, al Comune X 46

L addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta da versare Irpef al netto delle detrazioni riconosciute 47

ADDIZIONALE COMUNALE MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento è effettuato in acconto a saldo 48

ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO L acconto, stabilito nella misura del 30%, è calcolato applicando al reddito imponibile del contribuente dell anno precedente le aliquote dell anno in corso se deliberate dal Comune e pubblicate sul sito internet www.finanze.it entro il 15 febbraio dell anno stesso le aliquote vigenti nell anno precedente se le nuove aliquote sono deliberate e pubblicate sul sito internet www.finanze.it oltre il 15 febbraio dell anno di riferimento 49

ACCONTO - MODALITA DI PRELIEVO I sostituti d imposta devono prelevare l acconto in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo e non oltre il mese di novembre l acconto dovuto deve essere riportato nel modello CUD 50

SALDO MODALITA DI PRELIEVO Il saldo dell addizionale comunale è determinato all atto delle operazioni di conguaglio l importo dovuto è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre 51

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO L addizionale comunale residua è trattenuta in un unica soluzione all atto della cessazione del rapporto di lavoro 52

CODICE TRIBUTO versamento acconto addizionale comunale: 3860 addizionale comunale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta acconto versamento saldo addizionale comunale: 3816 addizionale comunale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta. Saldo codici territoriali Comuni: tabella T1 codici degli enti locali pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 53

ADDIZIONALE REGIONALE L addizionale regionale è determinata applicando l aliquota deliberata dalla Regione di competenza al reddito complessivo del contribuente ai fini irpef al netto degli oneri deducibili riconosciuti 54

DOMICILIO FISCALE L addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell anno di riferimento 55

L addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno risulta Irpef da versare al netto delle detrazioni riconosciute 56

MODALITA DI PRELIEVO E VERSAMENTO I sostituti d imposta devono trattenere e versare l addizionale regionale in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre 57