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1 di 9 SOMMARIO CONDIZIONI CONTRATTUALI Premessa A) Disciplina del contratto B) Tipologia del contratto C) Definizioni Art. 1 Prestazioni assicurate Art. 2 Rivalutazione delle prestazioni Art. 3 Durata del contratto Art. 4 Riscatto Art. 5 Beneficiari a scadenza Art. 6 Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso Art. 7 Pagamento del premio Art. 8 Spese e caricamenti Art. 9 Cessione, pegno e vincolo Art. 10 Pagamento delle somme assicurate Art. 11 Prestiti Art. 12 Duplicato di Polizza Art. 13 Imposte e tasse Art. 14 Legge applicabile al contratto - Foro competente REGOLAMENTO DEL FONDO EURO SAN GIORGIO ALLEGATO 1 MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE

CONDIZIONI CONTRATTUALI 2 di 9 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE Premessa A) Disciplina del contratto Il contratto denominato è disciplinato esclusivamente: dalle Condizioni Contrattuali che seguono di cui la presente Premessa fa parte integrante; dal modulo di proposta inviato dall Investitore-Contraente alla Società; da quanto indicato nella Polizza, comprese le eventuali Appendici; dalle disposizioni legislative in materia. B) Tipologia del contratto è un contratto di capitalizzazione le cui prestazioni sono direttamente collegate ad una Gestione interna separata denominata Fondo Euro San Giorgio C) Definizioni In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre clausole delle presenti Condizioni e dei documenti contrattuali, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito: CAPITALE INVESTITO: il premio pagato dall Investitore-Contraente al netto delle spese di emissione CAPITALE MATURATO: l importo derivante dalle rivalutazioni riconosciute al capitale investito DECORRENZA: data da cui decorrono gli effetti del contratto GESTIONE INTERNA SEPARATA: speciale forma degli investimenti, separata dalle altre attività della Società INVESTITORE-CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società POLIZZA: il documento contrattuale emesso dalla Società e consegnato all Investitore-Contraente RICORRENZA: anniversario della decorrenza del contratto SOCIETÀ: Alleanza Toro S.p.A., con sede legale in Torino, Via Mazzini 53. Art. 1 Prestazioni assicurate Con il presente contratto di capitalizzazione la Società si impegna a pagare a scadenza ai Beneficiari il Capitale investito, riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali, rivalutato periodicamente in base al rendimento conseguito dalla Gestione interna separata, al netto di quanto trattenuto da parte della Società. La rivalutazione attribuita a scadenza al capitale investito non potrà essere inferiore allo 0,5% su base annua. L Investitore-Contraente non deve aver compiuto l ottantunesimo anno di età alla decorrenza del contratto. MOD 10309958

3 di 9 Art. 2 Rivalutazione delle prestazioni Il contratto riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni. A tal fine la Società gestisce le attività maturate (attività a copertura delle riserve matematiche) nell apposita Gestione interna separata denominata Fondo Euro San Giorgio secondo le modalità e i criteri previsti nell allegato Regolamento. La Società riconosce quindi al contratto una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. Rendimento retrocesso La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento del Fondo Euro San Giorgio. La parte di rendimento della Gestione interna separata retrocessa all Investitore-Contraente (c.d. rendimento retrocesso) si ottiene sottraendo, al rendimento rilevato della Gestione interna separata, il tasso di rendimento trattenuto dalla Società; quest ultimo è rappresentato da un prelievo in punti percentuali assoluti sul rendimento rilevato, è fisso e pari a 1,50%. Attribuzione della rivalutazione periodica Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale investito, in vigore a quel momento, è rivalutato in funzione del tasso di rendimento conseguito, l anno precedente, dalla Gestione separata, al netto del tasso di rendimento trattenuto dalla Società, come definito al precedente punto Rendimento retrocesso. Attribuzione della rivalutazione in caso di riscatto In caso di richiesta di riscatto prima della quarta ricorrenza annuale Per la determinazione del valore di riscatto totale si considerano i seguenti periodi: - dalla decorrenza alla penultima ricorrenza (Primo periodo); - dalla fine del Primo periodo a 12 mesi prima della data di richiesta di riscatto (Secondo periodo); - dalla fine del Secondo periodo alla data di richiesta di riscatto (Terzo periodo, corrispondente agli ultimi 12 mesi). Per ciascuno dei sopraccitati periodi la rivalutazione attribuita è la seguente: - Primo periodo: il capitale investito è rivalutato sulla base di quanto previsto al punto Attribuzione della rivalutazione periodica ; - Secondo periodo: il capitale maturato alla fine del Primo periodo è rivalutato sulla base di quanto previsto al punto Attribuzione della rivalutazione periodica. Nel caso in cui il Secondo periodo non corrisponda ad una annualità di contratto la rivalutazione sarà applicata pro rata temporis per tutto il periodo; - Terzo periodo: il capitale maturato alla fine del Secondo periodo è rivalutato secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Mesi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto 12-23 24-35 36-47 Rivalutazione attribuita per gli ultimi dodici mesi antecedenti la data di richiesta di riscatto (Terzo periodo) Rivalutazione pari al minore tra 0% e il rendimento retrocesso in vigore alla data di richiesta di riscatto Rivalutazione pari al minore tra 1% e il rendimento retrocesso in vigore alla data di richiesta di riscatto Rivalutazione pari al minore tra 2% e il rendimento retrocesso in vigore alla data di richiesta di riscatto 4 di 9 In caso di richiesta di riscatto a partire dalla quarta ricorrenza annuale del contratto Il valore di riscatto totale è pari al capitale investito rivalutato sulla base di quanto previsto al punto Attribuzione della rivalutazione periodica, fino alla data di richiesta. Qualora la richiesta sia effettuata in data diversa dalla ricorrenza annuale, il valore di riscatto è pari al capitale investito rivalutato fino all ultima ricorrenza annuale a cui si aggiunge un ulteriore rivalutazione, calcolata pro rata temporis, sulla base del rendimento retrocesso in vigore alla data di richiesta, per il periodo intercorrente tra l ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di riscatto. Comunicazione della rivalutazione La rivalutazione delle prestazioni viene comunicata annualmente all Investitore-Contraente. Art. 3 Durata del contratto La durata del contratto è pari a 10 anni. Art. 4 Riscatto L Investitore-Contraente, trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza, può richiedere, mediante l apposito modulo disponibile presso l Agenzia Generale (Allegato 1) o scrivendo direttamente all Ufficio Liquidazioni della Società, la liquidazione totale o parziale del valore di riscatto. Il valore di riscatto totale è calcolato con le modalità previste al precedente Art. 2. Il valore di riscatto totale non può comunque essere inferiore al Capitale investito. Il riscatto totale risolve il contratto dalla data in cui la relativa comunicazione perviene alla Società. Il contratto, inoltre, consente di riscattare parziali importi almeno pari a 500. E sufficiente che il capitale maturato residuo non risulti inferiore a 5.000. E consentito un riscatto parziale in ogni anno solare. Il valore di riscatto parziale si determina applicando le medesime modalità previste in caso di riscatto totale. Il valore di riscatto parziale non può essere inferiore alla quota parte di Capitale investito per la quale si richiede il riscatto parziale. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il residuo ammontare del capitale. MOD 10309958

5 di 9 Art. 5 Beneficiari a scadenza L Investitore-Contraente designa il/i Beneficiario/i a scadenza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che: l Investitore-Contraente e il/i Beneficiario/i abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; si sia verificata la morte dell Investitore-Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 6 Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso Il contratto si considera concluso quando il Contraente è messo a conoscenza dell accettazione della proposta da parte della Società, ossia dalla data di ricevimento della Polizza da parte del Contraente. Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato pagato il premio, dalla data di decorrenza indicata in polizza, fissata entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione indicata nel modulo di proposta. L Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata ad Alleanza Toro S.p.A., Via Gorizia 52/54, 66100 Chieti Scalo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando Recesso sulla busta. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione o dalla data del modulo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all Investitore- Contraente, previa consegna della Polizza ed eventuali Appendici, un importo pari al premio versato al netto delle spese di emissione pari a 20. Art. 7 Pagamento del premio La prestazione è riconosciuta a fronte del pagamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000 e di un importo massimo pari a 500.000 comprensivo delle spese di emissione pari a 20. Il pagamento del premio può avvenire a mezzo assegno bancario, circolare o postale non trasferibile intestato alla Società oppure tramite bonifico bancario. Art. 8 Spese e caricamenti La sottoscrizione del presente contratto comporta il pagamento delle spese di emissione pari a 20 che sono prelevate dal premio versato. Art. 9 Cessione, pegno e vincolo L Investitore-Contraente può: cedere il contratto ad altri; darlo in pegno; vincolare le somme assicurate.

Le suddette operazioni diventano efficaci solo quando la Società ne abbia fatto annotazione sul contratto originale o su sua Appendice. Nei casi di pegno o vincolo, ogni liquidazione deve essere accompagnata dal consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. Ai sensi di quanto previsto dall Art. 2805 C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso l Investitore-Contraente originario del presente contratto. 6 di 9 Art. 10 Pagamento delle somme assicurate Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti: richiesta scritta dell avente diritto corredata dall indicazione del codice fiscale; la Polizza ed eventuali Appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; nel caso in cui l Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i siano minori, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego delle somme liquidate; copia di un documento di riconoscimento dell avente diritto. In caso di morte dell Investitore-Contraente devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società: certificato anagrafico di morte; certificazione sanitaria che riporti la causa di morte; copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante che l Investitore- Contraente è deceduto senza lasciare testamento. La Società effettua ogni pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell intera documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato presso l Agenzia Generale che gestisce il contratto oppure tramite bonifico bancario. Art. 11 Prestiti Il presente contratto non consente la concessione di prestiti. Art. 12 Duplicato della Polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell originale della Polizza, l Investitore-Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato sotto la propria responsabilità. Art. 13 Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell Investitore-Contraente e/o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 14 Legge applicabile al contratto - Foro Competente Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui l Investitore- Contraente o il Beneficiario ha la propria residenza o il domicilio. MOD 10309958

7 di 9 REGOLAMENTO DEL FONDO EURO SAN GIORGIO 1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FONDO EURO SAN GIORGIO (la Gestione separata). 2. La Gestione separata è denominata in Euro. 3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno. 4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l investimento potrà anche essere indiretto attraverso l utilizzo di OICR armonizzati. Investimenti obbligazionari L investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari. Investimenti immobiliari La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore. Investimenti azionari Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti: Investimenti obbligazionari massimo 100% Investimenti immobiliari massimo 40% Investimenti azionari massimo 35% Investimenti altri strumenti finanziari massimo 10% Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell attivo della Gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento

mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell OICR. L Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità. 5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa. 6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. 7. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata. 8. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione separata. 9. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente. 10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente. 11. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi. 12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione. 8 di 9 MOD 10309958

9 di 9 ALLEGATO 1 MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A. AC ALTA CHIRURGIA ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede operativa di Milano: Piazza Fidia, 1 CAP 20159 Tel. +39 0262961 Fax +39 026296202 www.alleanzatoro.it Sede legale in Torino via Mazzini, 53 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. Società iscritta all Albo Imprese IVASS n. 1.00172, soggetta all attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell Albo dei gruppi assicurativi AGENZIA GENERALE DI... Cod. Ag.... DATA INVIO PRECEDENTE MOD. 39/01... DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER (modello valido per TUTTI i prodotti TRANNE Fip Alleata, Pip Alleata Previdenza e Fondo Pensione Aperto AlMeglio) SCAD. CAP. A PRESTITO R RISCATTO P SCADENZA P NON RP RISCATTO PARZIALE RISCATTABILE E EROGAZIONE RENDITA MALATTIE E GRAVI Q SINISTRO EPI/LTC presentata dal Sig.... luogo e data di nascita... Contraente e/o Beneficiario della POLIZZA n... ultimo premio pagato... /... mese anno residente in via... n... città... C.A.P.... (prov.)... Codice Fiscale/Part IVA tel.... Documento d identità: Carta d identità Passaporto Patente altro Professione Numero Data di rilascio Comune/Ente di rilascio Scadenza Importo richiesto in caso di riscatto parziale o di accensione prestito:... DOCUMENTI DA PRESENTARE ALTA CHIRURGIA PRESTITO RISCATTO SCADENZA SCADENZA CAP. NON RISCATTO EROGAZ. MALATTIE RISCATTAB. PARZIALE RENDITA GRAVI SINISTRO EPI/LTC 1 polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa 2 decreto del giudice tutelare se l avente diritto alla liquidazione è minorenne 3 certificato di esistenza in vita dell Assicurato o del Beneficiario (per le rendite) ovvero attestazione di esistenza in vita dell Assicurato (per i capitali non riscattabili) 4 certificato anagrafico di morte 5 copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento 6 rapporto del medico curante (mod. 21) o causa di morte 7 rapporto del medico curante sulle cause di perdita di autosufficienza (mod. 21 LTC) o sulla malattia grave (mod. 21DD) 8 cartelle cliniche richiesta di esercizio del diritto di opzione (reversibilità, conversione capitale in 9 rendita, conversione rendita in capitale, rendita pagabile in modo certo per 5 anni, rendita pagabile in modo certo per 10 anni) 10 idonea attestazione comprovante lo stato di invalidità permanente e l impossibilità di svolgere attività lavorative (per esonero pagamento premi) 11 documentazione relativa all intervento chirurgico e alle spese sostenute IN CASO DI EVENTO ACCIDENTALE 12 dichiarazione dell Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell incidente 13 eventuale giornale che riporti notizia dell incidente 14 copia certificato autoptico Il Richiedente prende atto che la Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che reputi necessaria per valutare la domanda di liquidazione. Data............ Firma del richiedente L Incaricato L Agente Generale RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI RISCATTO DI POLIZZE EMESSE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 (PARTNER INCLUSE) Con riferimento a quanto previsto dall art. 13-bis lett. f) del D.P.R. 917/1986, nella versione vigente al 31 dicembre 2000 (V.si stralcio riportato a tergo) il sottoscritto dichiara: A di non aver beneficiato, in sede di denuncia dei redditi, della detrazione fiscale relativa che il suo CODICE FISCALE è ai premi pagati; B di aver beneficiato, in sede di denuncia dei redditi, della detrazione fiscale relativamente ai premi pagati nella misura sottoindicata, (specificare l anno di versamento dei premi ed il corrispondente importo indicato nella successiva dichiarazione dei redditi): N.B. La richiesta di riscatto opera l immediata cessazione della copertura del rischio di morte. anno...... anno...... anno...... anno...... anno...... FIRMA DEL CONTRAENTE... mod. 11400762 (39/01) - 60.000-2/2013 ITALIA I T Codice Paese CIN IBAN Spazio riservato alla liquidazione tramite bonifico bancario (il percipiente e l intestatario del c/c devono corrispondere) CIN ABI CAB Numero di conto corrente ESTERO IBAN SWIFT/BIC Indirizzo Banca... Ragione Sociale Banca... SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI