2. La depenalizzazione dei reati del codice penale

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Capitolo I Le disposizioni in tema di depenalizzazione 29 di ingiuria di cui all art. 594 c.p., abolito dall art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. 2. La depenalizzazione dei reati del codice penale di Silvio Marco Guarriello Con l approvazione della legge n. 67/2014, all articolo 2, fissandone anche principi e criteri direttivi, era stata conferita al Governo la delega per riformare la disciplina sanzionatoria di taluni reati, prevedendo, in sostituzione della sanzione penale, l introduzione di sanzioni amministrative e civili. Il Governo, in esecuzione della delega, ha emanato due distinti schemi di decreti legislativi, n. 7 ed 8/2016. Per la materia di cui ci si occupa in questa sede, è di interesse il decreto legislativo n. 8/2016 denominato Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Detto provvedimento riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) e, quindi l art. 2 del D.Lgs. 8/2016, prevede la modifica di alcuni reati del codice penale e dà, così, attuazione all articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 67/2014. In questo paragrafo, quindi, si tratterà di detto decreto legislativo n. 8/2016, ovvero di quello che prevede la depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale con la contestuale introduzione di sanzioni amministrative (invero, il codice penale non viene toccato solo da detta disposizione in quanto il citato articolo, al comma 3 prevede, poi, anche l abrogazione di taluni reati del codice penale con contestuale trasformazione delle sanzioni penali in sanzioni civili). Il contenuto della legge delega 67/2014. La legge delega disponeva, in modo espresso, la trasformazione in illeciti amministrativi dei seguenti reati: delitto previsti dal primo comma dell articolo 527 (atti osceni); delitti previsti dalle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell articolo 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni); contravvenzioni previste dagli articoli 652 (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 661 (abuso della credulità popolare), 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza). I limiti entro i quali è stata esercitata la delega. Prima ancora di esporre il contenuto del decreto legislativo 8/2016, è opportuno verificare a quali criteri si è attenuto il Governo nell esercizio del potere delegato. In primo luogo, con riferimento ai reati previsti dal codice penale, al fine di predisporre la versione, poi divenuta definitiva, del decreto legislativo ha dovuto affrontare e risolvere i seguenti problemi:

30 la depenalizzazione 2016 se procedere alla depenalizzazione di tutte le ipotesi di reato previste dal codice penale nominativamente indicate dalla legge delega 67/2014; se la clausola generale di depenalizzazione (art. 2 comma 2 lett. a: trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell ammenda ) riferita ai reati puniti con la sola sanzione pecuniaria, trovava applicazione anche per tutti i reati previsti dal codice penale e astrattamente rientranti in tale categoria. Per quanto riguarda la prima delle suddette problematiche, il Governo, con l articolo 2 del decreto legislativo 8/2016, ha attuato la delega ed ha modificato tutti i reati espressamente indicati nella legge 67/2014 ad eccezione dell art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 2 ). Dal punto di vista formale, il Governo ha affermato che tale scelta non può ritenersi come una infedeltà alla delega passibile di censure di incostituzionalità.. in quanto ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Questi, pertanto, nel momento in cui ritiene di svolgere una precisa opzione di opportunità politica, non esercitando la delega in riguardo ad uno o più dei reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione, dà luogo ad un parziale recepimento della stessa, per esercizio frazionato del potere devolutogli che non intacca la conformità alle direttive nella parte in cui, invece, la delega è attuata. Dal punto di vista sostanziale il Governo ha precisato che l esclusione dell art. 659 c.p. dal novero dei reati depenalizzati è frutto di una scelta politica in quanto detta fattispecie attiene ad una materia nella quale sono coinvolti interessi la cui regolazione (e/o tutela) può avvenire meglio proprio mediante il ricorso alla norma penale. Per quanto riguarda la seconda questione sopra indicata, il Governo ha ritenuto che la depenalizzazione generalizzata riferita ai reati puniti solo con la pena pecuniaria, non trova automatica applicazione per quelli previsti dal codice penale aventi tale regime sanzionatorio e, pertanto, li ha esclusi dalla riforma. Infatti, il testo del decreto legislativo 8/2016 all art. 1 (depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni) contiene il comma 1 il quale stabilisce che Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell ammenda.. Detto art. 1, inoltre, con il comma 3 precisa che La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 6,. 2 L art. 659 c.p. stabilisce che: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a euro 309. Si applica l ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell autorità».

Capitolo I Le disposizioni in tema di depenalizzazione 31 Per motivare tale scelta si è partiti dalla costatazione che l ambito applicativo della depenalizzazione, individuato dalla legge delega 67/2014, si fondava su due diversi criteri: il primo, che viene definito quale clausola generale per una depenalizzazione cieca 3 in quanto riferibile a tutti i reati puniti solo con pena pecuniaria; il secondo che, invece, prevede una depenalizzazione nominativa 4 perché vengono indicati espressamente i reati sui quali intervenire. Partendo da tale premessa, il Governo ha ritenuto che la clausola di depenalizzazione generale e cieca non trovava automatica estensione alle fattispecie previste dal codice penale. A sostegno di tale scelta sono stati valorizzati due argomenti. In primo luogo, è stato rilevato che, nonostante il legislatore delegante avesse formulato la clausola generale di depenalizzazione facendo riferimento a tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, tuttavia, nello stabilire le direttive espressamente previste per il codice penale (ovvero all articolo 2, comma 2 lettera b della legge 67/2014) ha inserito nell elenco dei reati da depenalizzare anche una fattispecie punita con la sola pena pecuniaria (vale a dire l articolo 726 c.p., così sanzionato seppure a seguito del passaggio alla competenza del giudice di pace, vd. art. 4 e art. 52 D.Lgs. 274/2000). Tale scelta del legislatore delegante è stata intesa dal Governo come il chiaro intento di ritenere la clausola generale non direttamente applicabile anche ai reati codicistici in quanto, se si accedesse all opposta interpretazione, non si spiegherebbe la necessità, né l utilità, dell indicazione nominativa, fra i reati da depenalizzare, di detta ipotesi contravvenzionale punita con la sola sanzione pecuniaria, in quanto la stessa sarebbe già stata ricompresa nella clausola generale ove quest ultima fosse stata ritenuta applicabile anche al codice penale. In parola più semplici, se il legislatore ha inteso specificare nominativamente che era oggetto di depenalizzazione un reato del codice penale già astrattamente ricompreso nei criteri generali di riforma, ciò sta a significare che questi ultimi non si applicano automaticamente ai reati contenuti nel codice penale. D altra parte, nella relazione governativa è affermato che, ove si fosse ritenuto che la clausola generale di depenalizzazione era direttamente applicabile ai reati previsti dal codice penale, si sarebbero prodotti risultati vistosamente asistematici in quanto l effetto depenalizzante andrebbe a colpire fattispecie delittuose, sanzionate con la sola multa inserite in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti, come a tito- 3 Contenuto nella lettera a) del comma 2 dell articolo 2, riferendosi a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell ammenda». 4 Contenuto nelle lettere b), c) e d) del comma 2 nonché nella lettera b) del comma 3 dell articolo 2.

32 la depenalizzazione 2016 lo esemplificativo l amministrazione della giustizia; mentre altre fattispecie contravvenzionalì, sicuramente meno offensive, non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli articoli 727-bis, comma 2, e 703, comma 1, c.p.. I reati depenalizzati dall articolo 2 del decreto legislativo 8/2016. L art. 2 comma 1 D.Lgs. 8/2016 modifica l art. 527 c.p. che prevede il reato di atti osceni 5. La nuova formulazione di tale norma stabilisce che la condotta prevista dall art. 527 comma 1 c.p. chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è ora soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Circa i criteri utilizzati per individuare l entità della sanzione si tornerà di seguito. Conserva, invece, rilievo penale la condotta prevista dall art. 527 secondo comma c.p. (introdotto dall art. 3, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94) ovvero se il fatto è commesso all interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano per la quale è prevista la sanzione penale che prima risultava per effetto dell aggravante (pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi). L art. 2 comma 2 depenalizza le condotte previste dall art. 528 commi 1 e 2 c.p. Detti commi prevedono ora che Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione» soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Conservano, invece, rilievo penale, le condotte prevista dall art. 528 comma 3 c.p., e l aggravante del comma 4, per le quali conservano le medesime pene già vigenti. Dette disposizioni ora prevedono Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell autorità. Inoltre detto articolo 2 dello schema di decreto: al comma 3 trasforma in sanzione amministrativa il reato di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, previsto dall art. 652 c.p.; 5 L articolo 527 c.p. era già stato parzialmente depenalizzato con l art. 44, D.Lgs. 507/ 1999, che aveva previsto per il terzo comma la sanzione amministrativa in luogo della sanzione penale.

Capitolo I Le disposizioni in tema di depenalizzazione 33 con il comma 4 depenalizza la contravvenzione prevista dall art. 661 c.p. concernente l abuso della credulità popolare; il comma 5 interviene sul reato di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, previsto dall art. 668 c.p. In relazione a questa condotta, peraltro, l art. 4 dello schema prevede in caso di reiterazione dell illecito l applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (vedasi anche quanto si esporrà in seguito); il comma 6 modifica l art. 726 c.p. che puniva a titolo di contravvenzione gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio. Le sanzioni. Per quanto riguarda l entità delle sanzioni amministrative pecuniarie individuate in relazione a dette condotte già previste come reato dal codice penale, va premesso che nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto sono indicati i criteri generali cui si è attenuto Governo. I limiti edittali delle sanzioni amministrative, sia con riguardo ai reati del codice penale (di cui all articolo 2) che agli altri casi di depenalizzazione (di cui all articolo 3), vengono individuati in base a criteri generali ispirati a principi di proporzione, ragionevolezza e coerenza sistematica e sono previste: 1) la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l arresto fino a sei mesi; 2) la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l arresto fino a un anno; 3) la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore a un anno. Va però precisato che lo schema di decreto non si attiene a tali criteri in relazione alla fattispecie dell art. 527 c.p. Si legge nella relazione che tale scelta si fonda sul rilievo che la cornice edittale del reato rivela una severità che non è più adeguata all attuale disvalore sociale attribuito alla condotta in questione e, pertanto, la sanzione amministrativa non viene individuata secondo i citati criteri generali (in particolare quello indicato sub 3) e, quindi, la stessa viene determinata in maniera attenuata (ovvero si prevede la più lieve sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 a fronte di quella generale, più consistente, da 10.000 a 50.000 euro prevista per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore a un anno). La sanzione accessoria. Lo schema di decreto legislativo, in attuazione dell art. 2, comma 2, lettera e) della legge delega, con l articolo 4 introduce una sanzione amministrativa accessoria da applicare ad alcuni specifici reati depenalizzati. Fra questi ultimi è incluso l art. 668 c.p. (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). Tale sanzione accessoria introdotta ex novo consiste nella sospensione della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l esercizio dell attività dalla quale è derivato l illecito e dovrà avere una durata minima di 10 giorni e massima di 3 mesi. Tale sanzione dovrà essere applicata obbligatoriamente in presenza di una reiterazione specifica dell illecito sia

34 la depenalizzazione 2016 dall autorità amministrativa, in sede di ordinanza ingiunzione di pagamento, sia dall autorità giudiziaria in caso di ricorso avverso l ordinanza. Inoltre, il comma 3 della disposizione in commento esclude che per questi illeciti, e quindi anche per l art. 668 c.p., sia ammesso il pagamento in misura ridotta, prevista dall articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della sanzione comminata. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. L articolo 6, per quanto riguarda le modalità di applicazione delle sanzioni rinvia al procedimento previsto dalla legge n. 689/1981. Circa l autorità competente per l applicazione delle sanzioni amministrative con riferimento alle violazioni di cui all articolo 2, l articolo 7 comma 2 dello schema di decreto la individua nel prefetto, sia per la ricezione del rapporto che per l irrogazione della relativa sanzione. La disciplina transitoria. Lo schema di decreto prevede all art. 8 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse una norma transitoria che ha ovviato ad una lacuna della legge delega 6. Infatti, l art. 2 della legge n. 67/2014 non contiene alcuna previsione in ordine alla normativa transitoria conseguente alla depenalizzazione. Va premesso che laddove si ha assenza di una disciplina che disponga l applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che i fatti 6 Il Governo nella relazione illustrativa motiva tale scelta con vari argomenti: «In primo luogo, si è considerato che la soluzione giurisprudenziale peraltro, ineccepibile consolidatasi in relazione a leggi di depenalizzazione totalmente prive di disciplina transitoria, non appare confacente con le esigenze sostanziali di tutela e neppure con quelle di parità di trattamento, dato che essa introduce una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi, invece, commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione. In secondo luogo, si è argomentato alla luce della giurisprudenza costituzionale, e in particolare della sentenza n. 104/2014, che il rango costituzionale del principio di irretroattività delle sanzioni punitive amministrative ivi affermato presuppone l omogeneità della natura dell illecito penale e di quello (punitivo) amministrativo convergenti nell identica materia penale come delineata, altresì, dalla giurisprudenza della Corte EDU. Proprio muovendo da quell omogeneità, si deve ritenere che la depenalizzazione di reati degradati a illeciti amministrativi dia luogo ad una vicenda sostanzialmente di successione dì leggi, nella quale deve, dunque, trovare attuazione il principio di retroattività in melius, pienamente realizzato dall applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, sempre che sia garantito, come fa il comma 3 dell articolo 8 del decreto, che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria. In terzo luogo, si è valutato che, a fronte del silenzio serbato sul punto dal delegante, esso non può assumere un significato univoco nel senso della irretroattività della legge amministrativa alla luce della vigente disciplina in materia di segno contrario: il riferimento va, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Pertanto, sono stati previsti nel decreto gli articoli 8 e 9, rispettivamente dedicati all applicabilità delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi anteriormente e alla trasmissione degli atti del procedimento penale all autorità amministrativa, traendo decisiva ispirazione dalle già collaudate disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 507 del 1999 (articoli 100-102 ).

Capitolo I Le disposizioni in tema di depenalizzazione 35 commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati, sia in via penale che amministrativa 7. Per ovviare a ciò l articolo 8 comma 1 ha previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione anche per le violazioni commesse prima dell entrata in vigore del decreto legislativo 8/2016. Tuttavia, affinché si applichi detta sanzione amministrativa, deve essere integrata la condizione che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile. Inoltre, l art. 8 comma 2, conformemente all art. 2 comma 2 c.p., prevede che, nel caso in cui il procedimento penale è già concluso, in sede di esecuzione penale si procede alla revoca della condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L art. 8 comma 3 stabilisce un trattamento più favorevole per i fatti commessi prima della depenalizzazione in quanto, per tali condotte precedenti alla riforma, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell art. 135 c.p. Il rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo è disciplinato dall articolo 9 laddove sono indicate la modalità mediante le quali si ha il passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo in relazione agli illeciti commessi prima dell entrata in vigore della normativa sulla depenalizzazione 8. 7 Il Governo nella relazione illustrativa precisa che: Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell articolo 25 della Costituzione e dell articolo 2, comma 2, del codice penale), né quali illeciti amministrativi, in quanto l articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (comma 1) e che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati» (comma 2). La Cassazione penale ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all autorità amministrativa competente all applicazione della sanzione pecuniaria. 8 In particolare: entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, l autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti del procedimento penale all autorità amministrativa, salvo che il reato, a quella data, non risulti già prescritto o estinto per altra causa; se non è stata ancora esercitata l azione penale, a tale adempimento provvede il PM; contestualmente il PM chiede al giudice l archiviazione del reato (la richiesta può essere cumulativa per diversi procedimenti penali); se l azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di assoluzione (o di non luogo a procedere) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Per quanto riguarda la fase amministrativa conseguente alla trasmissione degli atti, l autorità che riceve gli atti dall autorità giudiziaria ha 90 giorni (370 per i trasgressori che si trovino all estero) per notificare gli estremi della violazione all interessato; a partire dalla notificazione, il trasgressore ha tempo 60 giorni per procedere al pagamento in misura ridotta di metà della sanzione, determinando così l estinzione del procedimento (e sul punto recuperando il principio di delega dell art. 2, comma 2, lett. q)).

36 la depenalizzazione 2016 Quadro di confronto Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale Articolo 527 c.p.; n. 1, L. 67/2014; Articolo 528 c.p. n. 1, L. 67/2014; Codice penale Art. 527 Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Codice penale Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; Codice penale Art. 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Codice penale Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000». «Alla stessa sanzione» soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

Capitolo I Le disposizioni in tema di depenalizzazione 37 Articolo 528 c.p. n. 1, L. 67/2014; Articolo 652 c.p. n. 2, L. 67/2014; Articolo 661 c.p.; n. 2, L. 67/2014; Articolo 668 c.p. n. 2, L. 67/2014; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero trali o cinematografici, ovve- 2) dà pubblici spettacoli tea- audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di bliche, che abbiano carattere ro audizioni o recitazioni pub- oscenità. di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell autorità. vieto dell autorità. è commesso nonostante il di- Codice penale Art. 652 Codice penale Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di pria opera in occasione di Rifiuto di prestare la pro- un tumulto. un tumulto. Chiunque, in occasione di un Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pefortunio o di un comune peri- tumulto o di un pubblico inricolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza un reato rifiuta, senza giusto colo ovvero nella flagranza di giusto motivo, di prestare motivo, di prestare il proprio il proprio aiuto o la propria aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni o le indicazioni che gli siano che gli siano richieste da un richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incari- pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell esercizio nell esercizio delle funzioni cata di un pubblico servizio, delle funzioni o del servizio, o del servizio, «è soggetto è punito con l arresto fino alla sanzione amministrativa a tre mesi o con l ammenda pecuniaria da euro 5,000 a fino a euro 309. euro 15.000». Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è ni o indicazioni mendaci, «è Se il colpevole dà informazio- punito con l arresto da uno a soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro sei mesi ovvero con l ammenda da euro 30 a euro 619. 6.000 a euro 18.000». Codice penale Art. 661 Abuso della credulità popolare. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell ordine pubblico, con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a euro 1.032. Codice penale Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, Codice penale Art. 661 Abuso della credulità popolare. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare «è soggetto», se dal fatto può derivare un turbamento dell ordine pubblico, con «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». Codice penale Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere,

38 la depenalizzazione 2016 Articolo 668 c.p. n. 2, L. 67/2014; Articolo 726 c.p.; n. 2 L. 67/2014; senza averli prima comunicati all autorità, è punito con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda fino a euro 309. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell autorità. Se il fatto è commesso contro il divieto dell autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell articolo 266. codice penale Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l arresto fino a un mese o con l ammenda da euro 10 a euro 206. senza averli prima comunicati all autorità, «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». «Alla stessa sanzione» soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell autorità. Se il fatto è commesso contro il divieto dell autorità, «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000». Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell articolo 266. codice penale Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». 3. Altre ipotesi di depenalizzazione di Vincenzo Lanni Un corretto approccio esegetico rispetto all art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 e, quindi, rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione cc.dd. nominative non può prescindere da un preliminare richiamo all originario art. 2 della legge delega (l. 67/2014) ed ai relativi modelli di depenalizzazione nello stesso fissati. Ed in effetti, pur vero che anche in altre occasioni si è fatto ricorso alla depenalizzazione selettiva 9 con finalità di modernizzazione del sistema ordinamentale penale e di riduzione del carico giudiziario (ovverosia alla formazione di una lista chiusa di norme penali degradate in illeciti amministrativi), oggi, per la prima volta, tale meccanismo appare organicamente inserito in un sistema multilivello di decriminalizzazione. Il primo intervento legislativo di depenalizzazione dall elevato impatto sistemico si è avuto con la l. 689/1981, la quale con gli artt. 32 e 33, rubricati rispettivamente sostituzione della sanzione amministrativa pecu- 9 De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2011, 5ss