La Nuova Detassazione ed il Welfare aziendale dopo la Legge di Stabilità 2016 Gli aspetti fiscali

Documenti analoghi
WELFARE AZIENDALE. A cura di Alberto Bortoletto Consulente del Lavoro in Padova -

Legge di stabilità 2017 Lavoro, Pensioni e Welfare aziendale Tutte le novità di inizio anno. Relatore: Potito di Nunzio

Legge di stabilità Il nuovo welfare aziendale. Francesco Iasi Consulente del lavoro Milano, 16 febbraio 2016

Welfare aziendale questo sconosciuto

WELFARE AZIENDALE E NORMATIVA DI FAVORE

DETASSAZIONE e WELFARE NELLA LEGGE DI STABILITA'

La fiscalita del premio di risultato e del welfare aziendale Bernoni & Partners. All rights reserved.

WELFARE AZIENDALE E PREMIO DI PRODUTTIVITÀ: LE NOVITÀ NORMATIVE

Welfare aziendale: disciplina tributaria

Fringe benefits e nuovo welfare aziendale

La detassazione dei premi di risultato. Angelo Marinelli Coordinatore Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione

WELFARE AZIENDALE: LA DETASSAZIONE NEL 2017

CONTRATTO, ACCORDO O REGOLAMENTO DI WELFARE ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI CONFINDUSTRIA UDINE. 31 maggio 2017

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

NUOVI MODELLI DI. Vincenzo LEOPOLDO ( TORINO, 14 novembre 2016

NUOVO WELFARE AZIENDALE

Camera del Lavoro della Provincia di Ravenna. Legge di Stabilità 2016

Welfare aziendale e Fisco sul lavoro dipendente

IL WELFARE AZIENDALE OPPORTUNITÀ E VANTAGGI PER LE AZIENDE E I DIPENDENTI. Francesco Iasi! Venezia, 7 aprile 2016 FEMCA CISL

PREMIO di RISULTATO, WELFARE AZIENDALE e CONTRATTAZIONE:

QUADERNO ANSI n 3/2017. IL WELFARE AZIENDALE E L EROGAZIONE IN MODALITA FLEXIBLE BENEFIT dopo le ultime evoluzioni normative a cura di Livia Foglia

La legge di stabilità e welfare aziendale. Salerno 10 giugno 2016

WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Welfare aziendale: aspetti normativi, sindacali, fiscali e gestionali. Speaker Guido Marzorati 6 giugno 2017

Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività

Il Welfare Aziendale Le novità della Legge di Stabilità 2016

Opportunità previste nella Legge di Stabilità 2016 per Azioni di Welfare Aziendale / Work-Life Balance. sintesi

Aspetti fiscali, giuslavoristici ed operativi nel nuovo welfare aziendale

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO e WELFARE AZIENDALE Firenze, 12 ottobre 2017

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Sviluppo d impresa e buona occupazione. LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA SISTEMA DI GESTIONE, BUONE PRATICHE e RICONOSCIMENTI

WELFARE AZIENDALE SEMINARIO UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Circolare Tax n. 3/2016 Legge di Stabilità 2016 Novità in tema di Welfare aziendale Milano, 29 gennaio 2016

I benefici fiscali e contributivi della detassazione dei premi di risultato erogati per il tramite della contrattazione di secondo livello.

Prot. n. 11 LC/lc Torino, 25 gennaio 2016

IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLE INIZIATIVE DI WELFARE

DETASSAZIONE PREMI (non retribuzioni) DI RISULTATO 2017 e WELFARE AZIENDALE. 22 marzo 2017

News per i Clienti dello studio

Detassazione dei premi di risultato: i chiarimenti dell Agenzia delle entrate

Detassazione 2016, benefit e welfare aziendale

Premi di risultato e welfare aziendale

Percorso progettuale di un piano di Welfare Aziendale e Premi di Risultato

PREMI DI RISULTATO E WELFARE

Obiettivi del welfare aziendale

Il Welfare Aziendale I vantaggi per l azienda e per il lavoratore

Politiche di welfare rivolte ai dipendenti: aspetti tributari

1, , 208 1, 160, L , 232 ASPETTI OGGETTIVI

Circolare N.60 del 5 Aprile 2013

Welfare aziendale e novità normative. Emmanuele Massagli Presidente

DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE n. 2580

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011

giugno 2016 LE ULTIME NOVITÀ

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE. La circolare A.E. n. 28/E del 15 giugno 2016

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE MISURE SPERIMENTALI PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Studio Tributario e Societario LEGGE DI STABILITA 2016 WELFARE AZIENDALE E ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI PER IL SOSTITUTO D IMPOSTA

Retribuzione in natura

Il welfare aziendale: a cosa serve e come si fa

Le Circolari della Fondazione Studi

Guida pratica alla contrattazione del salario di risultato e del welfare aziendale. Legge di Stabilità 2016 e prassi

Politiche di welfare: aspetti tributari

News per i Clienti dello studio

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Luigi e Pierluigi Sabatini

A disposizione delle Aziende, a supporto del Dipendente.

GLOSSARIO FISCALE. Patronato INCA CGIL FLC CGIL

Fringe benefit e stock option... Le tipologie di fringe benefit - erogazioni e sussidi... Auto... Fabbricati...

Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili:

Page 1/5

Pioneer Futuro Documento sul Regime Fiscale

PREMI DI RISULTATO E WELFARE Aggiornamento con Legge di Bilancio 2017 e Decreto Legge n. 50 del

Circolare N. 39 del 16 Marzo 2017

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Welfare aziendale La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017

Mod. 730 quadro C: tutte le novità 2016 di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17)

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

Le Circolari della Fondazione Studi

PREMI DI RISULTATO DA DENARO A SERVIZI WELFARE: COMPLESSITA DI UN CAMBIAMENTO CULTURALE OLTRE CHE NORMATIVO. Chiara Carlesso

GUIDA FISAC. PremidiRisultato CGIL FISAC

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO

AGEVOLAZIONI FISCALI 2017

Welfare. Trattamento Fiscale. Tax & Legal. 1 luglio 2016, Pavia

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Articolo 51 TUIR. Invariato. Comma. 1. Comma. 1

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Oggetto: Trattamento fiscale degli omaggi natalizi prospetto riassuntivo

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

Roma, 28 settembre 2010 Prot. PU_CIR_3891_VC_fg_nn

DETASSAZIONE Area sindacale e delle relazioni industriali. Piero Baggi. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE della Provincia di Varese

Il welfare aziendale: vincoli e opportunità. A cura di Luca Caratti Consulente del Lavoro in Vercelli

Le novità della legge di bilancio 2017 per i Datori di Lavoro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 27/5/1998

Fringe benefits e rimborsi spese ai lavoratori: Trattamento fiscale

Soluzioni per il welfare aziendale

Transcript:

La Nuova Detassazione ed il Welfare aziendale dopo la Legge di Stabilità 2016 Gli aspetti fiscali Vicenza, 7 giugno 2016 Paolo Meneguzzo Area Fiscale Confindustria Vicenza Confindustria Vicenza 1

Schema della Relazione Le norme della Legge di Stabilità 2016 Il Welfare aziendale e le novità della Legge di Stabilità 2016 Sintesi degli Aspetti Fiscali Il Decreto Interministeriale 25.03.2016 l istituto della Detassazione dei Premi di Risultato e degli Utili: un istituto a trazione giuslavoristica istruzioni del Ministero del Lavoro I buoni-acquisto o vouchers sociali e ordinari Dalla Detassazione al Welfare aziendale La conversione del PDR / utili in servizi Confindustria Vicenza PM-2016 2

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Le Norme di legge c.182«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa». c.189«il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalitàspecificate nel decreto di cui al comma 188». c.186 «Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno». 3

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Le Norme di legge c.184 «Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. c.187 «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». c.188 «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187». 4

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 L agevolazione è a regime riguarda erogazioni conseguenti a contratti aziendali e territoriali ( NB) di: premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e di innovazione misurabili e verificabili ( NB), di ammontare variabile ( per l an o anche nel quantum dubbio); somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. imposta sostitutiva 10% (contribuzione piena: abrogata la decontribuzione ). Importo agevolabile La nuova detassazione in sintesi 1 fino a 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro): il limite di reddito agevolabile dal 2016 (secondo il principio di cassa allargata) al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (data l aliquota contributiva 9% l importo lordo ammonta a circa 2.210/2.762). 5

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Beneficiari nel settore privato, i titolari di reddito di lavoro dipendente (art.49 TUIR, c.1, e c.2, pensione, non il reddito assimilato ex art.50 TUIR), nell anno precedente (2015), non superiore a 50.000 euro (al lordo dei pdr dell anno precedente). Possibilità dei lavoratori di scegliere se percepire il premio di risultato in denaro, tassato al 10% o in servizi di welfare non tassati ai sensi dell art.51, c.2 ed in altri fringe-benefits del c.3 (ultimo periodo) del TUIR. Il sostituto d imposta La nuova detassazione in sintesi 2 applica la tassazione sostitutiva in via automatica - «salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro» qualora egli stesso abbia rilasciato il Modello CU2016, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l intero anno 2015; diversamente, il lavoratore attesta per iscritto l importo del reddito di lavoro dipendente (art.49 TUIR, c.1, e c.2, pensione) conseguito nell anno. Confindustria Vicenza PM-2016 6

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187; DM 25.03.2016, art.1 Il Decreto ministeriale 25 marzo 2016, pubblicato il 16 maggio 2016 sul sito del Ministero del Lavoro (avviso di pubblicazione nella GU del 14 maggio), regola, in base all articolo 1, ai fini dell applicazione delle agevolazioni fiscali dei commi 182, 189 e 190 (slides succ.ve): a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa; b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro; c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191; d) le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali. La nuova detassazione in sintesi 3 7

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187; DM 25.03.2016, art.2 4 art.2, c.1 «per Premi di risultato s intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione». art.2, c.2 I contratti collettivi di cui all art.1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi dei parametri rilevanti, che possono ( elenco non tassativo) consistere nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito nell accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati» (cfr. DM, art.5; Scheda di monitoraggio, Sezione 6 NB). La nuova detassazione in sintesi 8

Confindustria Vicenza La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187; DM 25.03.2016, art.2 La nuova detassazione in sintesi 5 I parametri rilevanti DM 25.03.2016, art.5; Scheda di monitoraggio, Sezione 6 PM-2016 9

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187; DM 25.03.2016, art.2 1) Volume della produzione / n. dipendenti 2) Fatturato o VA di bilancio / n. dipendenti 3) MOL / VA di bilancio 4) Indici di soddisfazione del cliente 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni 6) Riduzione degli scarti di lavorazione 7) % di rispetto dei tempi di consegna 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori La nuova detassazione in sintesi 6 I parametri rilevanti da prevedere nel contratto DM 25.03.2016, art.5; Scheda di monitoraggio, Sezione 6 Confindustria Vicenza 9) Modifiche organizzazione del lavoro 10) Lavoro agile (smart working) 11) Modifiche ai regimi di orario 12) Rapporto costi effettivi/costi previsti 13) Riduzione assenteismo 14) N.brevetti depositati 15) Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti 16) Riduzione dei consumi energetici 17) Riduzione numero infortuni 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz Impostazione aziendalistica dei presupposti per la detassazione 19) Riduzione tempi di commessa 20) Altro (indicare) NB: elenco non tassativo! PM-2016 10

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187; DM 25.03.2016, art.3 Somme sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa: La nuova detassazione in sintesi 7 in base all art.2102 del Codice Civile: «Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato». costituiscono reddito di lavoro dipendente, tassato con l imposta sostitutiva 10% anziché con tassazione ordinaria a scaglioni, beneficiari: i titolari di reddito di lavoro dipendente (art.49 TUIR, c.1, e c.2, pensione, non il reddito assimilato ex art.50 TUIR), nell anno precedente (2015), non superiore a 50.000 euro (al lordo dei pdr/utili dell anno precedente, si ritiene); nel limite di 2.000/2.500 euro (si ritiene) unico per le due tipologie di somme; sono deducibili dal reddito d impresa in base all art.95, comma 6, TUIR ( indipendentemente dall assenza di imputazione a conto economico). Non sono agevolabili le somme percepite dai lavoratori in qualità di soci della società: i dividendi sono redditi di capitale, soggetti ad altro regime impositivo (piani di azionariato diffuso o di stock option; art.44 TUIR). 11

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 il S.I. applica la detassazione in via automatica se ha rilasciato la CU per il rapporto di lavoro intercorso per l'intero anno precedente; il S.I. ove riscontri che detassazione è meno favorevole, applica la tassazione ordinaria (pur in assenza di rinuncia da parte del dipendente); certificherà l importo detassato e l imposta 10% trattenuta; oppure, l importo teoricamente detassabile non detassato per rinuncia o per altre cause. il dipendente può rinunciare per iscritto all agevolazione; e deve: Gli adempimenti circolare n.11/e/2013 (attualizzata) comunicare l'importo del reddito di lavoro dipendente dell anno precedente per iscritto, se: - se il S.I. non è lo stesso che ha rilasciato la CU per l anno precedente o l'ha rilasciata per un periodo inferiore all'anno (il S.I. non può conoscere se nell anno precedente il lavoratore abbia percepito più o meno del limite di reddito) - se non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente; comunicare l'insussistenza del diritto alla detassazione se - se nell anno precedente, oltre al rapporto di lavoro con il S.I. attuale, abbia intrattenuto un altro rapporto di lav. dip.te, così superando il limite di reddito; - se nell anno in corso abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente, percependo somme già detassate fino a concorrenza del limite detassabile. 12

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 1 Comma 184 «Le somme e i valori di cui al comma 2 (fringe-benefits non concorrenti al reddito) e all'ultimo periodo del comma 3 (fringe-benefits generici) dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182». Il lavoratore può convertire il p.d.r. o l utile in servizi di welfare (art.51, c.2, TUIR) o in fringe-benefits (art.51, c.3, TUIR) non tassati nei limiti ivi indicati. Occorre che la facoltà di scelta tra denaro e welfare o fringe-benefits sia prevista in un accordo aziendale o territoriale Comma 187 «Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 ( quindi anche per l applicazione del comma 184 ), le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81». 13

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 2 Il lavoratore può convertire il p.d.r. detassato in welfare o in fringe-benefits E una novità (ma limitata all istituto in esame ) rispetto al passato quando valeva la regola della infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits, emergente dagli atti parlamentari: Nota del Servizio Bilancio del Senato n.127/2012, di commento alla modifica del DL n.16/2012 alla previgente lett. f-bis) c.2, art.51 TUIR: «... La norma non genera effetti di minor gettito nel presupposto che non si abbia, da parte dei datori di lavoro, la sostituzione di somme erogate a titolo di stipendio con benefici forniti alla generalità dei dipendenti. In tal caso, si consideri che gli oneri sopportati dal datore di lavoro sarebbero comunque detraibili dal reddito d impresa, mentre il corrispondente valore erogato ai dipendenti non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente; se ciò si verificasse si avrebbero effetti negativi in termini di gettito a fini IRPEF ed addizionali regionali e comunali». dalla prassi dell Agenzia delle entrate: risposta non pubblicata del 13.06.2012 all Interpello n.954-83891/2012 (e altre ) dalla dottrina: ad esempio, - M.Strafile, Benefit e retribuzione, niente scambio, Il Sole 24 Ore, 11.3.2014, -F.Trutalli Flexible benefit alla provadel Fisco, Diritto 24 -Il Sole 24 Ore, 20.12.2012, -Mastromatteo-Santacroce, Il piano di utilitàsocialenon sostituiscelo stipendio, Il Sole 24 Ore, 3.8.12. 14

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, cc. 182, 189, 184, 187 Il lavoratore può convertire il p.d.r. detassato In servizi di welfare o in fringe-benefits non tassati nei limiti ivi indicati. Dalla Detassazione al Welfare aziendale 2.1 Conseguenze dell opzione Non concorrenza al reddito (*) dei valori dei servizi di welfare o dei fringe-benefits optati (2.000/2.500 euro all anno) e, stante l armonizzazione delle basi imponibili fiscale (*) e contributiva (**) (Dlgs n.314/1997),. assenza di contribuzione previdenziale (**) sul valore corrispondente - a carico ditta; - a carico dipendente; sia per i contributi INPS sia per i contributi per previdenza complementare la futura prestazione previdenziale ne sarà ridotta (ne deriva un danno pensionistico, dato il vigente sistema contributivo). 15

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Articolo 6 del Decreto 1. «L erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possonoessere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione. 3. L affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207». Dalla Detassazione al Welfare aziendale 3 Comma 190, lettera b) introduce il nuovo comma 3-bis, dell art.51, TUIR «Ai fini dell applicazione dei commi 2 (fringe-benefits non concorrenti al reddito Welfareaziendale) e 3 (fringe-benefitsgenerici), l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». attuazione... 16

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 le somme di cui al comma 182 Premi di risultato detassati Utili dell impresa detassati esercizio della facoltà di scelta prevista nel contratto di secondo livello Dalla Detassazione al Welfare aziendale 4 Imposta sostitutiva 10% fruizione sotto forma di Fringe-benefits generici di cui ai commi 3 e 4, art.51, TUIR, Welfare aziendale di cui al comma 2, art.51, TUIR (es. lettere a), f),f-bis), f-ter), lett.h)-art.10, e-bis) previdenza cpl.re). fruizione diretta del servizio reso dal datore anche tramite terzi i Vouchers per il Welfare Art.6, c.1, Decreto fruizione per mezzo di documenti di legittimazione (vouchers, buoni-acquisto) i Vouchers per i FB generici Art.6, c.2, Decreto 17

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Premi di risultato e utili detassati fruizione sotto forma di Dalla Detassazione al Welfare aziendale 4.1 fringe-benefits generici - di cui al comma 3, art.51, TUIR - di cui al comma 4, art.51, TUIR, esempio: prestiti (lett.b), abitazioni (lett.c) Welfare aziendale di cui al comma 2, art.51, TUIR ovvero, in particolare: - contributi a fondi sanitari doc 3.615,20 (lett. a); - opere e servizi riconosciuti volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari indicati nell articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100 (lett.f); - somme, servizi e prestazioni alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lett.f-bis); - somme e prestazioni alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12 (lett.f-ter); - contributi per la previdenza complementare ( lett.h)-art.10, e-bis) )...5.164. 18

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 i Vouchers per il Welfare aziendale Art.6, c.1, Decreto Dalla Detassazione al Welfare aziendale 5 Caratteristiche desumibili in positivo dal comma 1 Si tratta di documenti di legittimazione ex art.2002 Cod. Civ. («Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione»), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale e che devono, in linea generale, essere nominativi, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. 19

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Vouchers per i Fringe-benefits generici (c.3, art.51 TUIR) Art.6, c.2, Decreto Dalla Detassazione al Welfare aziendale 6 «In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione». Caratteristiche desumibili in negativo dal comma 1 ( in deroga ): Si tratta di documenti di legittimazione ex art.2002 Cod. Civ. («Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione»), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale fino a 258,23, nominativi, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e possono dare diritto ad una pluralità di beni beni o prestazioni. 20

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 7 Buoni acquisto o vouchers.1 La situazione di partenza Agenzia Entrate, Circolare n.59/e/2008, par.16 a commento art.2, co.6, DL n.93/2008 (abrogazione della non-concorrenza al reddito delle liberalità per festività e ricorrenze fino a euro 258,23 e dei sussidi occasionali per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente),.. con l'abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. quindi ai buoni-acquisto, si applica il limite di euro 258,23, proprio di tutti i fringe-benefits ivi comprese le liberalità per festività e ricorrenze. 21

La detassazione nella legge n. 208/2015 Dalla Detassazione al art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Welfare aziendale 8 Buoni acquisto o vouchers.2 La situazione di partenza LA VECCHIA CRITICITA. Circolare n.59/e/2008 «buoni rappresentativi di beni o servizi» il buono-acquisto deve rappresentare beni e servizi, non denaro. Beni o Servizi = Fringe-benefits = = limite di euro 258,23 -------------------------- buoni-carburante(benzina,gasolio,gpl,metano) buoni per acquisto di libri per i figli buoni per servizi di trasporto pubb.co buoni per prestazioni mediche buoni per generi alimentari ecc. Dato comune: sono rappresentativi di beni o servizi predeterminati? Denaro = = Retribuzione monetaria Buoni per acquisto di una (troppo) estesa gamma di beni o servizi, non predeterminati (nemmeno per tipologia merceologica) 22

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 9 Buoni acquisto o vouchers.3 La situazione di partenza Aspetti IRPEF per il Reddito di lavoro dipendente Agenzia Entrate, Circolare n.59/e/2008, par.16 sono fringe-benefits; sono erogabili anche a singoli dipendenti; si applica il limite di euro 258,23, proprio di tutti i fringe-benefits; per determinare in denaro i valori relativi ai beni/servizi valgono le regole generali: valore normale (art.9, co.3, TUIR); prezzo dei beni/servizi praticato al datore di lavoro dal fornitore in base alla convenzione (Risoluzione dell Agenzia delle entrate n.26/e/2010); prezzo praticato ai grossisti dal datore di lavoro che produce beni e li cede a clienti grossisti (C.M. n.326/e/1997). 23

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 10 Buoni - acquisto o vouchers.4 La situazione di partenza Aspetti IVA (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 21/E/2011) i buoni-acquisto sono documenti di legittimazione ex art.2002 Cod.Civ.; la circolazione del buono non rileva per il valore facciale (art.2, c.3, lett.a), DPR 633), nelle cessioni (nel caso della Risoluzione n.21-e-2011): - dall emittente all azienda-cliente; - dall azienda-cliente al dipendente: - dal negozio all emittente (rimborso del valore dopo la cessione al consumatore); - principi reperibili anche nelle C.M. n. 30/1974 e n. 27/1976 la spendita del buono da parte del dipendente è rilevante per l IVA; il negozio emette scontrino/fattura per il prezzo della merce. 24

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 11 Buoni acquisto o vouchers.5 Il nuovo comma 3-bis, 3 art.51 TUIR (art.1, c.190, legge n.208/2015) 3-bis. «Ai fini dell applicazione dei commi 2 e 3, 3 l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». art. 51, comma 2, voci non-concorrenti al reddito art. 51, comma 3, fringe-benefits, regola generale art.51, comma 4, F.B. codificati, quantificazioni riferite cmq al comma 3 documenti di legittimazione: art.2002 Cod.civ. Le norme di questo titolo [titoli di credito] non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. 25

La detassazione nella legge n. 208/2015 art.1, comma 190; DM 25.03.2016, art.6 Dalla Detassazione al Welfare aziendale 12 Buoni acquisto o vouchers.6 L attuazione del nuovo comma 3-bis, art.51 TUIR (art.1, c.190, legge n.208/2015) L articolo 6 del DM 25 marzo 2016 1. L erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione. 3. L affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. 26

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Funzione sociale del Welfare aziendale L interesse sui compensi in natura a tassazione agevolata e sui c.d. interventi di Welfare nasce dal fatto che lo stipendio del dipendente viene utilizzato anche per far fronte a bisogni, vale a dire a spese personali o familiari che sono generalmente inevitabili o comunque molto comuni. Nell ambito del Welfare aziendale, con l impiego dello strumento dei fringe-benefits non si vogliono individuare redditi non tassati, ma consumi non tassati. Considerato che il reddito disponibile è il reddito netto che ha già scontato l imposizione al momento dell erogazione, per effetto della legge di Stabilità 2016 esistono soluzioni migliorate rispetto al passato che consentono di ridurre o evitare la tassazione, raggiungendo le utilità complessive desiderate. 27

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Le nuove misure in sintesi Per favorire i piani di welfare aziendale, la legge di stabilità 2016 prevede le seguenti novità: 1. Somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, commi 2 e 3 del TUIR): non imponibilità di opere e servizi per le finalità sociali (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto) erogate dal datore di lavoro ai dipendenti anche in conformità a contratto, accordo o regolamento aziendale. aggiornata ed ampliata la casistica delle somme e dei servizi erogabili al dipendente in regime di non imponibilità a fini di educazione, istruzione e ricreazione dei figli e di assistenza sociali ai familiari anziani. 2. Utilizzo di documenti di legittimazione (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, entro un determinato valore nominale, per erogare ai dipendenti beni e servizi non concorrenti al reddito (art. 51, comma 3-bis, TUIR). 3. Conversione dei premi di produttività monetari in opere e servizi (c.d. politiche di flexible benefits) 28

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Cosa non è cambiato 1 La nozione di fringe benefit nel reddito lavoro dipendente.1 Fringe benefits - benefici marginali o benefici accessori alla retribuzione principale; - in natura : beni e servizi, con un valore economico. - concessi gratuitamente al lavoratore. Principio di onnicomprensività il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art.51, c.1,tuir). 29

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Cosa non è cambiato 2 La nozione di fringe benefit nel reddito lavoro dipendente.2 Art.51, comma 3, TUIR: Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.. Si tratta di una previsione generale che riguarda: i fringe benefits generici (o F.B. non codificati ; comma 3, art.51, TUIR); i fringe benefits con specifiche regole di determinazione del valore (le auto aziendali, i prestiti, le abitazioni) ( F.B. codificati ; comma 4, art.51, TUIR); computo al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (al lordo dell'iva); per tutti i beni o servizi fruiti nello stesso periodo d'imposta; tenendo conto di tutti i redditi anche derivanti da altri rapporti di lavoro nel corso dello stesso periodo d'imposta. 30

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Cosa non è cambiato 3 La nozione di fringe benefit nel reddito lavoro dipendente.3 Si applica il limite di euro 258,23 ai beni ai servizi ai buoni-acquisto (es. buoni-carburante) alle liberalità per festività e ricorrenze (pacco natalizio, doni in occasione di festività del dipendente, matrimonio, nascita di un figlio, dopo il DL n.93/2008 e la Circolare Agenzia Entrate n.59/e/2008). I tickets restaurant (buoni pasto) non costituiscono fringe benefits : > Cartacei fino a 5,29 euro/giorno, sono esclusi dal reddito; l'importo del valore nominale che eccede euro 5,29 non è assorbibile dalla franchigia di esenzione di euro 258,23; quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ( Agenzia Entrate, Risoluzione n.26/e/2010 ). > elettronici (legge 190/2014, art.1, commi 16, 17) fino a 7 euro/giorno, sono esclusi dal reddito; la norma è in vigore dal 1 luglio 2015 (nuova lett.c) dell art.51, comma 2, TUIR). Art.6 c.3, DM 25.03.16 esplicito richiamo del DLgs n.207/2010 art.285 31

Il Welfare e la legge n. 208/2015 La classificazione dei FB secondo la natura I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 1 FB legati alla prestazione lavorativa: la ratio del vantaggio fiscale sta nel fatto che l ordinamento riconosce che quella prestazione è erogata dal datore per permettere al lavoratore di svolgere la sua attività e/o va a ristorare disagi che sono provocati dalle modalità di svolgimento della mansione, richieste dal datore, esempio: auto promiscua, cellulare promiscuo, trasloco, pasto, ecc. FB legati a un valore sociale, cioè prestazioni che vanno a ristorare bisogni del lavoratore cui l'ordinamento annette un particolare valore sociale (si tratta del medesimo fondamento delle detrazioni per le spese previste dall art.15 TUIR per tutti i contribuenti IRPEF) Welfare aziendale 32

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 2 Gli Oneri di utilità sociale prima della legge di Stabilità 2016: le vecchie lett. f) ed f-bis), dell art. 51 comma 2, TUIR Non concorrono a formare il reddito: f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art.65 (ora art.100) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;. art.100tuir: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari 33

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 3 I servizi d. vecchia lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.1 Le opere o servizi utilizzate dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti o dai loro familiari di cui all art.12 TUIR, volontariamente offerte dal datore di lavoro per specifiche finalità di: - educazione, - istruzione, - ricreazione, - assistenza sociale e sanitaria o - culto. Ambito assistenziale-sanitario: assistenza a non-autosufficienti, check-up medici, servizi socio-educativi per l infanzia, servizi di sostegno della genitorialità; espletamento di pratiche sanitarie e assistenziali; Ambito educativo-formativo: corsi di lingua straniera, corsi professionali; Ambito culturale: ingressi a rappresentazioni teatrali, proiezioni, cinematografiche, mostre, musei; viaggi culturali; Ambito ricreativo: abbonamenti a giornali e periodici, ingressi a competizioni sportive, iscrizioni a palestre, circoli sportivi; Ambito religioso: viaggi per eventi religiosi o verso luoghi di culto. 34

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 4 I servizi d. vecchia lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.2 Esclusione dal reddito di lavoro dipendente; le condizioni: - spesa sostenuta volontariamente (*) dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale o, più in generale, legale (e questo a differenza di quanto previsto per la lett.f-bis); - opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti ( nozione di categoria CM, n.188/e/1988, p.to 4 ); - per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. anche nell ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all azienda (*) ( Ris. Ag. E. 10 marzo 2004, n.34/e Ris. Ag. E. 29 marzo 2010, n.26/e) 35

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 5 I servizi d. vecchia lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.3 Il requisito della spesa sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale o, più in generale, legale, * era stato richiesto dall Agenzia delle entrate nelle Risoluzioni n.34/e/2004 e n.26/e/2010 * non era previsto dal Ministero delle finanze nelle Circolari n.326/e/1997 e n.238/e/2000:. il riferimento contenuto nella lettera f) dell'articolo 48 (oggi, art.51) del TUIR al riportato comma 1 dell'articolo 65 (oggi, art.100), è effettuato soltanto per individuare le finalità in esso previste ( ), senza che questo comporti anche, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, l'osservanza delle ulteriori condizioni in esso contenute e cioè il limite del 5 per mille e che le opere e i servizi siano stati realizzati (direttamente o tramite terzi) volontariamente, potendo anche essere frutto di accordo o regolamento aziendale, ovvero contratto collettivo. 36

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 6 I servizi della vecchia lettera f-bis) dell art.51, c. 2, TUIR.1 Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari Circolare Ministero finanze n. 238/E/2000: somme in denaro sia pagate direttamente che rimborsate. il datore di lavoro deve conservare la documentazione comprovante non vi sono limitazioni quantitative e limiti di deducibilità; l espressione «borse di studio a favore dei medesimi familiari» si interpretava come comprendente anche i libri di testo e le tasse scolastiche 37

Il Welfare e la legge n. 208/2015 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale 7 I servizi della vecchia lettera f-bis) dell art.51, c. 2, TUIR.2 Dopo le modifiche apportate dall art.3, co.6-bis del DL n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.44/2012, la disciplina della lett. f-bis) si applicava non solo alle somme di denaro, ma anche ai servizi ed alle prestazioni erogate. Il requisito secondo cui la spesa doveva essere sostenuta dal datore di lavoro volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale si riteneva valido solo per la lettera f) in quanto la f-bis) non richiamava l art.100 ; i.e. la lett. f-bis) si applicava anche per i servizi e le prestazioni citate in essa, assunti in conformità ad accordi o contratti di lavoro aziendali, nazionali o di altro livello. 38

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Le nuove norme 1 La Legge n.208/2015, art.1, comma190: le modifiche all art.51 TUIR Art.51, comma 2, lett. f) fino al 31.12.2015 Non concorrono al reddito:.. l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell articolo 65 (oggi: art.100) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell articolo 12; Art.100, comma 1: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Art.51, comma 2, lett. f) dal 1.1.2016 Non concorrono al reddito:. l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro * volontariamente o * in conformità a disposizioni di - contratto o - di accordo o - di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100. 39

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Le nuove norme 2 La Legge n.208/2015, art.1, comma190: le modifiche all art.51 TUIR Art.51, comma 2, lett. f-bis) fino al 31.12.2015 Non concorrono al reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro - alla generalità dei dipendenti o - a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari Art.51, comma 2, lett. f-bis) dal 1.1.2016 Non concorrono al reddito:. somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro - alla generalità dei dipendenti o - a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. 40

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Le nuove norme 3 La Legge n.208/2015, art.1, comma 190: le modifiche all art.51 TUIR Art.51, comma 2, lett. f) fino al 31.12.2015 Non concorrono al reddito:.. l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell articolo 65 (oggi: art.100) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell articolo 12; Art.100, comma 1: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Art.51, comma 2, lett. f-ter) dal 1.1.2016 Non concorrono al reddito:. le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12 generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12. 41

Il Welfare e la legge n. 208/2015 i familiari indicati nell articolo 12 del TUIR Le nuove norme 4 i familiari che, se fossero a carico del contribuente, darebbero diritto alle detrazioni per carichi di famiglia: coniuge, figli, altri familiari di cui all art.433 Codice civile (C.M. n.238/e/2000 e Risoluzione n.378/e/2007); Art.433 Cod. civ. «All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali». Legge 20 maggio 2016, n.76 (c.d. Legge Cirinnà) Parti dell Unione civile ed equiparazione al coniuge : Art.1, co.20 «unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell unione civile tra persone dello stesso sesso». L equiparazione non vale per le convivenze di fatto (art.1, cc. 35-67) 42

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Le nuove norme 5 Buoni acquisto o vouchers Il nuovo comma 3-bis, art.51 TUIR (art.1, c.190, legge n.208/2015) 3-bis. Ai fini dell applicazione dei commi 2 e 3, l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». art. 51, comma 2, voci non-concorrenti al reddito art. 51, comma 3, fringe-benefits, regola generale art.51, comma 4, F.B. codificati, quantificazioni riferite cmq al comma 3 documenti di legittimazione: art.2002 Cod.civ. Le norme di questo titolo [titoli di credito] non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. 43

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Buoni acquisto o vouchers Le nuove norme 6 L attuazione del nuovo comma 3-bis, art.51 TUIR (art.1, c.190, legge n.208/2015) L articolo 6 del DM 25 marzo 2016 1. L erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione. 3. L affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. 44

Il Welfare e la legge n. 208/2015 L accesso al Welfare aziendale In definitiva. Si può ritenere che esistano 3 canali di accesso al Welfare predisposto dall azienda: 1) Welfare unilaterale (per categorie o per la generalità dei dipendenti) art.51, comma 2, TUIR 2) Welfare contrattuale (per categorie o per la generalità dei dipendenti) art.51, comma 2, TUIR 3) Welfare contrattuale da conversione di premi di risultato (per i dipendenti beneficiari della detassazione) legge n.208/2015, art.1, commi 182-189, Decreto interministeriale 25 marzo 2016 45

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Regime dei costi generati dal Welfare aziendale ex art.51, c.2, lett.f), f-bis), f-ter) TUIR Nel Reddito d impresa Servizi offerti volontariamente: deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi (art.100, c.1, TUIR); Servizi offerti per obbligo contrattuale o regolamentare: deducibili (art.95, c.1, TUIR). Nell IRAP Personale a tempo indeterminato: deducibili (sia per servizi offerti volontariamente sia per servizi offerti per obbligo contrattuale) Personale a tempo determinato: - Servizi offerti per obbligo contrattuale: deducibili (in quanto iscrivibili in conto economico fra le spese per servizi, voce B7 del Conto economico previsto dall art. 2425 del Codice Civile); - Servizi offerti volontariamente: per prudenza, (si ritiene) applicabile il limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. I riflessi nella fiscalità dell impresa 46

Il Welfare e la legge n. 208/2015 Grazie per l attenzione 47