L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016

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CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2017 L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016 L utilizzo in compensazione del credito IVA 2016, risultante dal mod. IVA 2017, incontra le seguenti limitazioni in base all ammontare dello stesso: fino a 5.000, non richiede alcun adempimento preventivo ; superiore a 5.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2017. La compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Considerato che il mod. IVA 2017 va presentato in forma autonoma entro il 28.2.2017, il credito per importi superiori a 5.000 può essere utilizzato dal 16.3.2017; superiore a 15.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2017 con apposizione del visto di conformità. Va sottolineato che l aumento del limite da 15.000 a 30.000 (disposto dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017), riguarda esclusivamente la richiesta di rimborso del credito IVA. Di seguito si analizzeranno le nuove introduzioni in materia. 1

L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016 In presenza di un credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA il contribuente ha a disposizione le seguenti alternative: riporto del credito all anno successivo e scomputo dello stesso nelle relative liquidazioni periodiche; riporto del credito all anno successivo e utilizzo dello stesso in compensazione; richiesta di rimborso. L utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale. Utilizzo verticale Utilizzo orizzontale Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA). Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate all ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso. Va rispettato il limite massimo annuale della compensazione orizzontale pari a 700.000. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione orizzontale l utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. Nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E la stessa Agenzia ha aggiunto che: le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Ciò si riscontra, ad esempio, nel caso del saldo IVA 2016 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2017 (codice tributo 6036). In tale fattispecie il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24. La compensazione verticale, ossia l utilizzo del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione. 2

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016 A seconda dell ammontare del credito IVA 2016 utilizzato possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all utilizzo dello stesso). Utilizzo fino a 5.000 Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione; devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali; non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale. Utilizzo fino a 15.000 (*) La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell istanza trimestrale); è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione Fisconline); dall Agenzia delle Entrate (Entratel / il mod. F24 va inviato all Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. Utilizzo superiore a 15.000 (*) La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. (*) L importo è aumentato a 50.000 a favore delle start up innovative di cui all art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015 Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2016 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2016) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2017 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2017). Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2018. Per fare un esempio concreto: Dal mod. IVA 2017 risulta un credito 2016 pari a 17.500. In tale situazione: fino all ammontare di 5.000, il contribuente può utilizzarlo in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale; raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2017. Considerato che il mod. IVA 2017 va presentato in forma autonoma entro il 28.2.2017, il credito per importi superiori a 5.000 può essere utilizzato a partire dal 16.3.2017; 3

qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 Si rammenta che i soggetti titolari di partita IVA devono rispettare le seguenti regole. mod. F24 a zero mod. F24 a debito Va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking). Inoltre per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA annuale / trimestrale di importo annuo superiore a 5.000 è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Utilizzo in compensazione credito IVA Fino a 5.000 Superiore a 5.000 Modalità utilizzabile Entratel / Fisconline remote / home banking (*) Entratel / Fisconline (*) in caso di mod. F24 a zero va utilizzato esclusivamente Entratel / Fisconline PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Come sopra accennato, l utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a 5.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2017. Dal 2017, a seguito della soppressione: della Comunicazione dati IVA; della dichiarazione unificata (redditi + IVA); Il mod. IVA 2017 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma dall 1.2 al 28.2.2017. La presentazione del mod. IVA 2017 nel mese di febbraio consente al contribuente di effettuare la compensazione del credito IVA 2016, per importi superiori a 5.000, dal 16.3.2017. 4

Proviamo ad ipotizzare la seguente situazione: - credito IVA 2016 7.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale 3.000 Il contribuente non deve rispettare le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA 2016. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2017. In questo caso invece: - credito IVA 2016 13.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale 8.000 Il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2016 fino a 5.000. La compensazione orizzontale dell ulteriore credito annuale richiede la presentazione del mod. IVA 2017. L utilizzo del credito IVA 2016 è quindi così individuato: - dall 1.1.2017 per importi fino a 5.000; - dal 16.3.2017 (giorno 16 mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2017) per l utilizzo di 3.000 (eccedenza del limite di 5.000). Si rammenta l obbligo di utilizzare Entratel / Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti 5.000 (fino a 5.000 l Agenzia suggerisce comunque l utilizzo del canale telematico). Proviamo ad ipotizzare un ulteriore caso: - credito IVA 2016 30.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale 22.000 Oltre alle considerazioni di cui all esempio 3, va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2016 per importi superiori a 15.000. L utilizzo del credito IVA 2016 è pertanto così individuato: - dall 1.1.2017 per importi fino a 5.000; - dal 16.3.2017 (giorno 16 mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2017 con il visto di conformità) per l utilizzo di 17.000 (eccedenza del limite di 5.000). Ed ora ipotizziamo la seguente situazione: - credito IVA 2016 33.000 - di cui destinato alla compensazione verticale (IVA con IVA) 33.000 Avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2016 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA annuale. La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l utilizzo del credito in compensazione ad 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione integrativa con il visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento alla nuova dichiarazione la compensazione è possibile a 5

decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa. Si rammenta che è considerata valida la c.d. dichiarazione tardiva, ossia la dichiarazione presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto. Con riguardo al mod. IVA 2017 la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 29.5.2017. Ciò richiede il versamento della sanzione ridotta pari a 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97 (codice tributo 8911). Anche alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all utilizzo del credito IVA. Pertanto, in caso di presentazione del mod. IVA 2017 tardivo, ad esempio, il 27.4.2017 l utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a 5.000 può essere effettuato dal 16.5.2017. Un ultimo esempio: In data 27.2.2017 è stato presentato il mod. IVA 2017 a credito ( 34.000) senza il visto di conformità. Si ipotizzi che il contribuente abbia utilizzato il credito IVA per 13.500. Prevedendo la necessità di utilizzare il credito per un importo superiore a 15.000, il 26.6.2017 presenta un mod. IVA 2017 integrativo munito del visto di conformità. Alla luce di quanto sopra il contribuente a decorrere dal 16.7.2017 può utilizzare il credito IVA in compensazione senza limitazioni. RESIDUO CREDITO IVA 2015 Il residuo credito IVA 2015 risultante dal mod. IVA 2016 può essere utilizzato nel 2017 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2015) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2017. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2016. Ciò trova applicazione fino all importo di 15.000 per il credito IVA 2015 non certificato, mentre senza limiti per il credito IVA 2015 certificato. Come sopra accennato, la soppressione dal 2017 della possibilità di inviare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi entro il 30.9, si traduce nella riduzione dell intervallo nel quale è possibile utilizzare nel 2017 il credito IVA 2015 (di fatto, è limitato a gennaio febbraio 2017). Ipotizziamo la seguente situazione: - credito IVA 2015 69.000 - di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2016 39.000 Il credito IVA 2015 è stato certificato nel mod. IVA 2016 e pertanto è possibile continuare ad utilizzarlo nel 2017 fino a quando confluirà nel mod. IVA 2017, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA 2016. Da tale momento le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2017. 6

L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel periodo gennaio febbraio 2017 è pari a 30.000 (69.000 39.000). Prendiamo in considerazione questo caso: - credito IVA 2015 21.000 - di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2016 8.000 Il credito IVA 2015 non è stato certificato nel mod. IVA 2016 e pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2017 soltanto fino al limite di 15.000 e fino a quando confluirà nel mod. IVA 2017, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA 2016. Da tale momento le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2017. L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel periodo gennaio febbraio 2017 è pari a 7.000 (15.000 8.000). Si ipotizzi, in ultimo, la seguente situazione: - credito IVA 2015 13.000 - di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2016 6.000 Il credito IVA 2015 non doveva essere certificato nel mod. IVA 2016 e pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2017 fino a quando confluirà nel mod. IVA 2017, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA 2016. Da tale momento le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2017. L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel periodo gennaio febbraio 2017 è pari a 7.000 (13.000 6.000). RESIDUI CREDITI TRIMESTRALI 2016 Come noto in presenza delle specifiche condizioni è consentito utilizzare in compensazione / richiedere a rimborso il credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR. Quanto sopra esposto con riferimento alla rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2016 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all importo residuo non utilizzato nel 2016. Un ultimo esempio: l 20.7.2016 è stato presentato il mod. IVA TR relativo al credito IVA del secondo trimestre, pari a 17.000, con la richiesta di utilizzare lo stesso in compensazione. Nel 2016 tale credito è stato compensato per 14.500. Nel 2017 il contribuente 7

dispone ancora di un credito residuo pari a 2.500 (17.000 14.500) da utilizzare in compensazione (codice tributo 6037, anno di riferimento 2016). In sede di predisposizione del mod. IVA 2017, dovendo riportare nel quadro VL l ammontare del credito IVA trimestrale e del relativo utilizzo, l eventuale residuo non ancora utilizzato a tale momento contribuirà a determinare il saldo (a credito) 2016. FONTI NORMATIVE: Art. 10, DL n. 78/2009 Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n. 1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E e 19.9.2014, n. 17/E Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza: http://www.studiobusani.it/contatti/ 8