Le emergenze: definizione e gestione

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LE EMERGENZE 1

Le emergenze: definizione e gestione Procedure e piani di emergenza 2

Cosa è una «emergenza»? Dai Dizionari: Circostanza, difficoltà imprevista Situazione critica, di grave pericolo (es: stato di e.) 2 fig. Circostanza imprevista, caso grave, urgente, situazione di necessità In caso di emergenza, di necessità urgente Provvedimenti di emergenza, straordinari Stato di emergenza, situazione pubblica di particolare difficoltà e pericolosità, che richiede provvedimenti speciali e urgenti: Es. dichiarare lo stato di e. Negli ambienti di lavoro è EMERGENZA tutto ciò che non rientra nella normale attività e anzi ne compromette il regolare proseguimento 3

I diversi tipi di emergenza nelle attività lavorative Tipologia delle cause antropiche Tipologia degli effetti Incendio, esplosioni, guasti incidenti e mancati incidenti aggressioni fisiche etc.etc. naturali terremoti, alluvioni, inondazioni, frane, eruzioni etc. etc sanitarie malori infortuni incidenti 4

Come si gestisce un emergenza? Le emergenze ragionevolmente prevedibili devono essere singolarmente considerate già durante la valutazione dei rischi, meglio ancora se in fase preliminare all avvio dell attività. Per ciascuna di esse si predispone una procedura gestionale di sicurezza e/o un piano di emergenza specifico per annullare/attutire/contenere gli effetti negativi derivanti dal tipo di emergenza considerata. Procedure e piani di emergenza sono il primo mattone della casa della sicurezza 5

Emergenza Modalità gestione 6

Emergenza incendio Modalità gestione 7

Emergenza sanitaria Modalità gestione Tel. Portineria: 111 8

Emergenza Ambientale 9

Emergenza calamità naturale 10

Emergenza calamità naturale 11

Emergenza Esplosione 12

Emergenza Attentato 13

Emergenza Rappresentazioni Grafiche Cassette Fisse e Portatili per Primo Soccorso 14

Emergenze Rappresentazioni Grafiche Evacuazione 15

Esempio Modulo Rapporto Emergenza 16

Come identificare le possibili emergenze? Le emergenze di natura antropica in ambienti di lavoro sono tutte ben conosciute, e quelle con maggiore rischio per i lavoratori presenti hanno anche una loro regolamentazione normativa «ad hoc», come l incendio, le esplosioni e le emergenze sanitarie. Le emergenze da calamità naturali, infine, richiedono una gestione del tutto assimilabile a quella della «popolazione non professionalmente esposta», ma con le particolarità dovute alla diversa conformazione architettonica ed urbanistica che di solito i luoghi di lavoro hanno rispetto alle installazioni residenziali 17

La normativa di prevenzione incendi e di lotta antincendio i richiami nel D.Lgs. 81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a). b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; 18

La normativa di prevenzione incendi e di lotta antincendio i richiami nel D.Lgs. 81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 19

Concetto di illuminazione di emergenza 20

L illuminazione di emergenza - definizioni Illuminazione di riserva Consente di continuare o terminare l attività ordinaria senza sostanziali cambiamenti Illuminazione di sicurezza Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all illuminazione per la sicurezza delle persone durante l'evacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare un'operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa. È destinata ad evidenziare i mezzi di evacuazione ed a garantire che possano essere sempre individuati ed utilizzati con sicurezza, quando risulta necessaria l illuminazione ordinaria o quella di emergenza. 21

L illuminazione di sicurezza L illuminazione di sicurezza viene ulteriormente suddivisa in: Illuminazione di sicurezza per l esodo Parte dell'illuminazione di sicurezza, destinata ad assicurare che i mezzi di fuga possano essere chiaramente identificati e utilizzati in sicurezza quando la zona è occupata. Illuminazione antipanico di aree estese Parte dell'illuminazione di sicurezza, destinata ad evitare il panico e a fornire l'illuminazione necessaria affinché le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo. Illuminazione di aree ad alto rischio Parte dell'illuminazione di sicurezza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. 22

L illuminazione di emergenza La Norma UNI EN 1838 «Applicazioni illuminotecniche Illuminazione d emergenza» fornisce alcune basilari indicazioni su quello che si intende con Illuminazione delle vie di esodo: Scopo dell illuminazione delle vie di esodo è consentire un esodo sicuro agli occupanti fornendo appropriate condizioni di visibilità e indicazioni adeguate sulle vie di esodo la segnalazione e l illuminazione delle vie di esodo sono e devono essere due cose separate 23

I riferimenti nel D.Lgs. 81/08 Allegato IV Luoghi di lavoro Punto 1.10- Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. 24

I riferimenti nel D.Lgs. 81/08 Allegato IV Luoghi di lavoro Punto 1.10- Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. 1.10.7.4. L abbandono dei posti di lavoro e l uscita all aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. 25