CONVENZIONE TIPO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA

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Allegato C CONVENZIONE TIPO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA Legge 23 dicembre 1998, n. 488 art. 31, commi 45 46 47 48 49 e 50 Tra il Signor Marco Anderloni nato a il.. che agisce in atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, all uopo autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.05.2003, esecutiva a tutti gli effetti; - i Signori CORBELLARI Vannuccio, GALLUCCI Raffaella e BORTOLASI Lina che agiscono in atto nella loro qualità di proprietari superficiari per la quota millesimale pari a 1000/1000, che nel prosieguo dell atto verranno denominati per brevità Ditta ; premesso che: - con atto in data 12.12.1986 n. 34834 rep. Notaio D. Innocenzi registrato a Verona al n 11287, atti pubblici, il Comune di San Martino Buon Albergo ha concesso alla Coop. Edilizia Girasole il diritto di superficie per la durata di 99 ( novantanove anni ) anni sull area individuata al N.C.T. Fg. 1 m.n. 121 (exsez. A Fg. 25 M.n. 121) di mq. 379; su questi terreni sono stati edificati n. 2 alloggi di edilizia economica e popolare; - il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 18.04.2002 ha disposto di trasformare in diritto di proprietà le aree comprese nei Piani di Zona per l edilizia Economica Popolare, già concesse in diritto di superficie, in conformità a quanto disposto dall art. 3 commi da 75 a 81 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995; - che le richiamate disposizioni di legge sono state, peraltro, modificate dall art. 3, commi 60 e 61 della legge n. 662 del 28 dicembre 1996 e dell art. 31, commi 45 46 47 48 49 e 50 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998; - che con nota del Capo Settore LL.pp. è stato fatta la proposta ai singoli proprietari degli alloggi in diritto di superficie; - Che con delibera di C.C. N. DEL esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la presente convenzione e si è preso atto dell accettazione da parte dei singoli proprietari alla proposta di ottenere la trasformazione in diritto di proprietà della quota millesimale dell area concessa in diritto di superficie alla Cooperativa Edilizia Girasole sull area costituente il Piano di Zona Z.2 in località Ferrazze per il corrispettivo pari a: - i Signori CORBELLARI Vannuccio, GALLUCCI Raffaella e BORTOLASI Lina 4.512,80 per complessivi Euro 4.512,80; - ai sensi del comma 46 dell art. 31 della legge 448/98 per le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà l assegnatario deve stipulare la convenzione di cui all art. 8 commi 1 4 e 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10; - ai fini di cui sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del., è stato approvato lo schema della convenzione-tipo di cui all art. 8 commi 1-4 e 5 della legge n. 10/1977, come recepita dalla Legge Regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985 e successivamente integrata dalla Legge Regione Veneto n. 42 del 9 settembre 1999; Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà Il Comune di San Martino Buon Albergo, come sopra costituito e rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell art. 31, commi 45 46 47 48 49 e 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, cede e vende ai: - Signori CORBELLARI Vannuccio, GALLUCCI Raffaella e BORTOLASI Lina la quota millesimale pari a 1000/1000 come ricavato dall atto di acquisto in data 30.04.1987 n. 35547 rep. Notaio D. Innocenzi, per totali 1000/1000, dalla tabella relativa sub A, l area già oggetto di diritto di superficie in forza della convenzione in premessa citata, così censita al N.C.T. del Comune di San Martino Buon Albergo, Foglio 1 mappale n. 121 della superficie catastale di mq. 379.- Il corrispettivo per tale trasformazione è stato determinato in Euro 4.512,80, in conformità a quanto previsto dall art. 31

comma 48 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. La Ditta si impegna al pagamento del corrispettivo all atto della stipula della presente convenzione. I Signori CORBELLARI Vannuccio, GALLUCCI Raffaella e BORTOLASI Lina dimostrano di aver versato a favore del Comune di San Martino Buon Albergo la somma di Euro 4.512,80, giusta quietanza n. del, rilasciata dal Tesoriere Comunale; Il terreno, per detta quota millesimale, è trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. ART. 2 Determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione In conseguenza della presente cessione gli alloggi ed accessori facenti parte del fabbricato insistente sull area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione a chiunque, non ricorrendo l esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e conduttori, salvo diverse disposizioni previste per ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso, ai sensi dell art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 42 del 9 settembre 1999. La Ditta si impegna peraltro ad applicare sia il prezzo di cessione e sia il canone di locazione dell alloggio in oggetto sito in Via Spinetta n. 6 in conformità agli articoli seguenti. ART. 3 Prezzo massimo di cessione Il prezzo massimo di cessione dell alloggio non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva, superare le cifre sottoriportate, ed è così costituito: (per case con tipologia in linea-blocco) - costo di costruzione Euro 766,94- - costo area Euro 92.03_ - spese di progettazione Euro 61.36 - spese generali Euro 115.69 - oneri finanziari Euro 70.98 valore che potrà subire variazioni e verrà fissato al momento dell approvazione da parte del Consiglio Comunale TOTALE Euro/mq 1122.49_ (per case con tipologia a torre) - costo di costruzione Euro 766,94- - costo area Euro 99.70 - spese di progettazione Euro 61.36 - spese generali Euro 115.69 - oneri finanziari Euro 71.49 TOTALE Euro/mq 1130.67 (per case con tipologia a schiera) - costo di costruzione Euro 843,63- - costo area Euro 92,80

- spese di progettazione Euro 67.49 - spese generali Euro 109.67 - oneri finanziari Euro 76.21 TOTALE Euro/mq 1205.29 Tale prezzo è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, così come modificato dalla Legge Regionale n. 42 del 9 settembre 1999. Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, si intende quella definita dall art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, e successive deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. ART. 4 Aggiornamento del prezzo di cessione E consentito l aggiornamento del prezzo di cui all art. 3 con l applicazione delle variazioni dell indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la data del rogito notarile, e tenendo conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella e decorrente dalla data di rilascio della licenza di abitabilità: - da 0 a 5 anni 0% - oltre 5 e fino a 10 anni 0,2% all anno - oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all anno - oltre 20 e fino a 30 anni 0,5% all anno ART. 5 Canone di locazione Il canone di locazione è pari al 4,5% del prezzo di cessione previsto all art. 3, e potrà essere rivisto ogni qualvolta la variazione dell indice ISTAT di cui all art. 4 superi il 5% rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente revisione del canone. Le spese condominiali sono liquidate a parte. ART. 6 Destinatari degli impegni Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta, anche i successori e aventi causa nella proprietà dell alloggio e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari. I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse. ART. 7 Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta. Del presente atto la Ditta chiede la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari a proprio favore e contro il Comune di San Martino Buon Albergo, con esonero per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità. Agli effetti tributari si evidenzia che, ai sensi dell art. 3, comma 81 della legge n. 549/95, integrato dall art. 3, comma 60 della legge 662/96, il presente atto comporta registrazione a tassa fissa e non costituisce per il cedente, agli effetti dell IVA, operazione svolta nell esercizio di attività commerciale.

La cessione, in quanto operata da un Comune, è esente da INVIM. E altresì esente dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. ART. 8 Durata della convenzione Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione hanno validità fino al 2013 (30 anni dalla data di stipula dell atto per la concessione del diritto di superficie ex art. 31 comma 46, lett. A), della Legge n. 448/99). ART. 9 Disposizioni finali La presente convenzione sostituisce, limitatamente all alloggio in oggetto, la convenzione stipulata in data 12.12.1986 n. 34834 rep. Notaio D. Innocenzi registrato a Verona al n 11287, atti pubblici, per la concessione del diritto di superficie alla Coop. Edilizia Girasole Soc. Coop. a.r.l. sull area costituente il Piano di Zona Z.2 in località Ferrazze.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEGLI ALLOGGI (TABELLE 1. 2. 3. DELLA L.R. 9.9.1999 n. 42) Costo teorico base di costruzione per il Comune di San Martino Buon Albergo ( determinato ai sensi dell art. 2 della L.R. 42/1999) Euro 697,22- Tab. 1 Coefficienti di moltiplicazione del costo teorico base di costruzione per la determinazione del costo di costruzione 1) tipologia edilizia a torre blocco linea = 1,00 a schiera = 1,10 2) situzione geografica del P.E.E.P. pianura = 1,00 3) abitanti residenti nel Comune di San Martino Buon Albergo oltre 100.000= 1,05 Tab. 2 Quota percentuale massima ammissibile da applicare al costo di costruzione per la determinazione del costo dell area ( Q = Q1 + Q2 + Q3) Q1 Q2 = ampiezza del Comune Da i 10.001 a 50.000- = 7 = tipologia degli alloggi a torre = 4 in linea blocco= 3 a schiera = 2 Q3 = densità fondiaria > _ 3 = 3 Tab. 3 Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. 1.- Costo di costruzione, determinato applicando al costo teorico base di Euro 697,22- i coefficienti di tabella 1, e dopo aver applicato al costo così ottenuto l incremento dell indice ISTAT di costruzione di un fabbricato residenziale, tenendo come base il valore del mese di gennaio 1999. 2. Costo dell area, corrispondente al valore ottenuto applicando il costo di cui al n. 1) alla tabella 2. 3 Oneri di urbanizzazione, costo medio al mq. In zona P.E.E.P. = Euro 15,49-4. Oneri reali di progettazione, nella misura dell 8% sulla somma del valore di cui al n. 1). 5. Spese generali nella misura massima del 13% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2) e 3). 6. Oneri finanziari, nella misura del tasso prime rate medio del sistema bancario rilevato dall ABI (alla data di predisposizione della delibera di approvazione dello schema tipo di convenzione) aumenteato di un punto e calcolato sulla somma dei valori 1 2 3 4 5 (= 5,75% + 1%).