UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina delle società non operative, hanno l obbligo di verificare lo status mediante il test di operatività. Coloro che non superano il test sono, pertanto, considerati soggetti non operativi e, di conseguenza, subiscono effetti particolari ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. La principale novità riguarda l inserimento al rigo RS116 della casella Imposta sul reddito - Società non operativa da compilarsi insieme alle caselle Imposta sul reddito - Società in perdita sistematica, IRAP ed IVA, al fine di segnalare l eventuale accoglimento dell istanza di interpello, la mancata presentazione dell istanza o la mancata risposta positiva all interpello da parte dell Amministrazione finanziaria. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-devicies SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " Sono obbligati a compilare il quadro di riferimento (RS) della dichiarazione dei redditi (UNICO SC 2016) quei soggetti - società di capitali - che devono effettuare la verifica dell operatività e/o calcolare il reddito minimo presunto. Non sono obbligate tutte quelle società di capitali a vario titolo escluse dall applicazione della disciplina. Per la verifica dell operatività e, se del caso, per il calcolo del reddito minimo presunto, è necessario compilare il quadro RS del modello UNICO SC 2016. In particolare, il rigo RS116 va compilato in presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica, ovvero in caso di disapplicazione ottenuta in sede di istanza di interpello. SCADE " 30 settembre 2016 CASI PARTICOLARI " 1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali. 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016
ADEMPIMENTO " I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina delle società non operative, hanno l obbligo di verificare lo status di società non operativa mediante il test di operatività. Coloro che non superano il test sono, pertanto, considerati soggetti non operativi e, di conseguenza, subiscono effetti particolari ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. Cause di esclusione Al fine di ridurre la portata applicativa della disciplina, sono state introdotte alcune cause di esclusione, al verificarsi delle quali le società interessate non devono effettuare il test di operatività né applicare la disciplina in commento. Oltre a dette cause di esclusione ex lege, l Amministrazione finanziaria ha individuato situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello (Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 14 febbraio 2008). Ad ogni modo, indipendentemente dal verificarsi delle suddette cause, i contribuenti possono sottrarsi all applicazione della disciplina, dimostrando all Amministrazione finanziaria, mediante apposita istanza di interpello, le situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. Attenzione: Sul punto, si evidenzia che, dal 1º gennaio 2016, le istanze di interpello delle società di comodo vanno ricondotte nella categoria dell interpello probatorio (Legge n. 212/2000, art. 11, comma 1, lett. b). Tale interpello costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili diverse tipologie di istanze già conosciute dall ordinamento, e si sostanzia in una richiesta all Amministrazione tesaa ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell adozione di un determinato regime fiscale. Di fatto, in questa fase si genera una fisiologica anticipazione della valutazione che ordinariamente l Amministrazione svolge in sede di accertamento. SCHEMA DI SINTESI Nel caso in cui un soggetto (società) non ricada in una delle cause di esclusione, di disapplicazione automatica, non abbia presentato istanza di interpello all Agenzia delle entrate, ovvero tale istanza abbia ricevuto risposta sfavorevole, ha l obbligo di effettuare il test di operatività. Nell ambito di tale test, nel caso in cui i ricavi effettivi fossero superiori a quelli presunti, calcolati con le modalità illustrate dalla norma, la società sarebbe operativa, nel caso contrario (ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti) la stessa sarebbe non operativa. Società in perdita sistematica La disciplina delle società di comodo è stata notevolmente ampliata con l introduzione della cosiddetta disciplina delle società in perdita sistematica, che, peraltro, è stata modificata con il decreto Semplificazioni Fiscali. L ultima novità introdotta su tale tema consiste nell ampliamento del periodo di osservazione. SCHEMA DI SINTESI Il presupposto per l applicazione di tale disciplina a decorrere dal periodo d imposta 1º gennaio - 31 dicembre 2014 è costituito da cinque periodi d imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. Pertanto, per tali soggetti, la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d imposta 2015 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d imposta (ossia, per i periodi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2010, 2011, 2013 e 2014) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2012). Tali soggetti, dal sesto periodo di imposta, indipendentemente dal risultato del test di operatività sui ricavi, sono considerati di comodo e, di conseguenza, hanno l obbligo di rispettare l intera disciplina delle società non operative. Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016 31
Come per le società di comodo ex art. 30, le cause di esclusione consentono la non applicazione, di diritto, anche della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa. L Agenzia delle Entrate ha individuato puntuali cause, al ricorrere delle quali i soggetti in perdita sistematica possono disapplicare la relativa disciplina, senza dover assolvere all onere di presentare apposita istanza di interpello (Provvedimento del Direttore 11 giugno 2012). NOVITÀ " SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " La principale novità riguarda l inserimento al rigo RS116 della casella Imposta sul reddito -Societànon operativa da compilarsi insieme alle caselle Imposta sul reddito - Società in perdita sistematica, IRAP ed IVA, al fine di segnalare l eventuale accoglimento dell istanza di interpello, la mancata presentazione dell istanza o la mancata risposta positiva all interpello da parte dell Amministrazione finanziaria. In sostanza viene sdoppiata la casella unica interpello Imposta sul reddito, a seconda che il soggetto sia interessato alla disciplina delle società non operative ovvero a quella delle società in perdita sistematica. Sono obbligati a compilare il quadro di riferimento (RS) della dichiarazione dei redditi (UNI- CO SC 2016) quei soggetti - società di capitali - che devono effettuare la verifica dell operatività e/o calcolare il reddito minimo presunto. Non hanno obbligo di compilare il quadro tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono esclusi dall applicazione della disciplina sulle società di comodo. Per la verifica dell operatività e, se del caso, per il calcolo del reddito minimo presunto, è necessario compilare il quadro RS del modello UNICO SC 2016. Il rigo RS116 va compilato in presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica, ovvero in caso di disapplicazione ottenuta in sede di istanza di interpello. In particolare, nella casella Imposta sul reddito - Società non operativa va inserito uno dei seguenti codici: 1 - accoglimento dell istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 2 - mancata presentazione dell istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 3 - presentazione dell istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Nella casella Imposta sul reddito - Società in perdita sistematica va indicato uno dei seguenti codici: 1 - accoglimento dell istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 2 - mancata presentazione dell istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3 - presentazione dell istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica. I righi da RS117, colonna 1 a RS122, colonna 1 accolgono i valori medi degli asset nella disponibilità del contribuente, utili al fine del calcolo dei ricavi presunti. Nel caso in cui i ricavi presunti (RS123 colonna 2) fosseroinferioriairicavieffettivi (RS123 colonna 3), la società sarebbe non operativa e dovrebbe calcolare, al pari delle società in perdita sistematica, il reddito presunto. 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016
Calcola ESEMPIO Tale reddito va calcolato moltiplicando il valore dell esercizio di ciascun asset per i coefficienti di redditività previsti per legge (da RS117, colonna 4 ad RS122, colonna 4). Una volta calcolato, il reddito presunto va depurato delle eventuali agevolazioni e delle variazioni in aumento, sino a giungere al calcolo del reddito imponibile minimo su cui applicare l aliquota IRES che, si ricorda, per le società non operative, essere stata fissata nella misura del 38%. Si supponga che Alfa debba effettuare il test di operatività per l anno 2015. Si supponga che presenti nel triennio (2013/2014/2015) i seguenti valori fiscali dei beni iscritti in bilancio. Di seguito viene evidenziato anche il valore medio dei beni interessati al calcolo. Beni Valore 2013 Valore 2014 Valore 2015 Media di riferimento Titoli e crediti 150.000 130.000 170.000 150.000 Immobili ed altri beni 300.000 330.000 360.000 330.000 Immobili A/10 100.000 80.000 120.000 100.000 Immobili abitativi 40.000 60.000 50.000 50.000 Altre immobilizzazioni 110.000 95.000 110.000 105.000 Beni piccoli comuni 0 0 0 0 Applicando le percentuali di legge al valore medio del triennio dei beni, vengono calcolati i ricavi presunti come di seguito evidenziato. Beni Media Percentuale Ricavi presunti Titoli e crediti 150.000 2 3.000 Immobili ed altri beni 330.000 6 19.800 Immobili A/10 100.000 5 5.000 Immobili abitativi 50.000 4 2.000 Altre immobilizzazioni 105.000 15 15.750 Beni piccoli comuni 0 1 0 Totale ricavi presunti 45.550 Si supponga che i ricavi effettivi del triennio (2013/2014/2015), e il loro valore medio, siano i seguenti. Ricavi effettivi Valore 2013 Valore 2014 Valore 2015 Media di riferimento Titoli e crediti 8.000 10.000 12.000 10.000 Immobili ed altri beni 25.000 15.000 20.000 20.000 Immobili A/10 5.000 5.000 0 3.333 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016 33
Ricavi effettivi Valore 2013 Valore 2014 Valore 2015 Media di riferimento Immobili abitativi 3.000 1.000 2.000 2.000 Altre immobilizzazioni 6.000 4.000 5.000 5.000 Beni piccoli comuni 0 0 0 0 Totale ricavi effettivi 40.333 Il valore medio dei ricavi effettivi è pari a 40.333. Tenuto conto che i ricavi effettivi (40.333) sono inferiori ai ricavi presunti (45.550), Alfa, per l anno 2015, è considerata non operativa. Alfa, pertanto, dovrà calcolare il reddito minimo nel modo che segue. Beni Valore 2015 Percentuale Reddito Minimo Titoli e crediti 170.000 1,5 2.550 Immobili ed altri beni 360.000 4,75 17.100 Immobili A/10 120.000 4 4.800 Immobili abitativi 50.000 3 1.500 Altre immobilizzazioni 110.000 12 13.200 Beni piccoli comuni 0 0,9 0 Reddito minimo 39.150 SCADE " Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (30 settembre 2016). Ai fini dell adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d imposta. 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016
CASI PARTICOLARI " SCHEMA DI SINTESI 1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali Ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del TUIR; dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 del TUIR); l importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR. Riprendendo l esempio precedente e riconoscendo agevolazioni per 1.150, il quadro della dichiarazione va compilato nel seguente modo. Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 7 marzo 2016 35