L INPS, nella Circolare n. 77 del 13 maggio 2013, fornisce chiarimenti in merito alle tutele previdenziali dell indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale relativamente ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. Tali soggetti possono essere ricondotti a due macro-categorie: i lavoratori parasubordinati con committente o associante: co.co.co, co.co.co a progetto, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione; i lavoratori libero professionisti. INDENNITÀ DI MALATTIA Requisiti contributivi Gli iscritti alla Gestione separata, per l accesso alle prestazioni di malattia e maternità, devono rispettare un requisito contributivo cioè avere accreditati contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell evento tutelato. 1 / 12
Per il 2013 l aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72%. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore al minimale di reddito previsto per gli iscritti alla Gestione commercianti, pari, per l anno 2013, a euro 15.357,00, pertanto il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75 (l accredito dei contributi è verificato direttamente dall INPS). Nel caso in cui i versamenti effettuati siano inferiori al minimale, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata e attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno. Nei riguardi degli iscritti alla Gestione separata non opera il principio dell automatismo delle prestazioni previdenziali, previsto dall art. 2116 c.c. per i lavoratori dipendenti, in forza del quale le prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento da parte dell imprenditore dei contributi previdenziali dovuti. Requisiti reddituali Il diritto all indennità economica di malattia sussiste se il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell anno solare che precede quello in cui è iniziato l evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo pari, per gli eventi insorti nel 2013, a euro 67.304,30 (70% del massimale 2012 pari a euro 96.149). 2 / 12
I suddetti requisiti sono richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata. Parasubordinati Nel caso di lavoratori parasubordinati l onere contributivo risulta a carico del committente/associante con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a suo carico. In particolare la contribuzione è a carico : del committente nella misura di 2/3 e il restante 1/3 è trattenuto al collaboratore; dell associante nella misura del 55% e il restante 45% è trattenuto all associato (associazione in partecipazione). Il committente e l associante sono tenuti al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (principio di cassa) tramite modello F24. Libero professionisti 3 / 12
Nel caso dei liberi professionisti l onere contributivo è interamente a loco carico; il versamento avviene con modello telematico F24, in saldo dell attività lavorativa dell anno precedente e in acconto dell anno in corso (alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi). Pertanto per i liberi professionisti i requisiti contributivi e reddituali (desumibili dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi) divengono definitivi al momento della liquidazione della dichiarazione fiscale da parte dell Agenzia delle Entrate. Presupposto per l erogazione dell indennità è la sussistenza dell attività lavorativa al momento del verificarsi dell evento morboso e l effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. Decorrenza La tutela economica di malattia è prevista a favore: dei parasubordinati, per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2007; dei lavoratori libero professionisti, per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2012. 4 / 12
Certificazione Ai fini del riconoscimento dell indennità di malattia deve essere stato inviato all INPS un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro. In caso di malattia, infatti, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato dal medico curante il quale provvede a trasmetterlo telematicamente all INPS. In caso di impossibilità ad effettuare la trasmissione telematica il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dalla data del rilascio, a presentare o inviare il certificato di malattia all INPS. Inoltre, l attestato di malattia (senza diagnosi), deve essere inviato, a cura del lavoratore e sempre entro 2 giorni, al committente. Domanda Per ottenere l erogazione dell indennità di malattia il lavoratore è tenuto a inviare telematicamente apposita domanda (entro il termine di prescrizione di 1 anno calcolato dal giorno successivo alla fine dell'evento di malattia). Il lavoratore in possesso di PIN dispositivo può inviare direttamente la richiesta on-line 5 / 12
collegandosi al sito internet dell'istituto. L'invio on-line può essere effettuato anche tramite i patronati, contact center multicanale (numero 803 164 oppure da cellulare numero 06164164). Visita fiscale L Istituto chiarisce che, come i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori parasubordinati o libero professionisti possono essere oggetto di accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine della verifica della sussistenza dell incapacità temporanea al lavoro. Tali lavoratori sono, pertanto, tenuti a rendersi disponibili durante le seguenti fasce orarie: mattina: dalle 10.00 alle 12.00; pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.00. A tal fine il lavoratore deve porre la massima attenzione al fatto che nel certificato di malattia sia indicato il corretto indirizzo, ai fini della reperibilità durante la prognosi. 6 / 12
Durata ed indennizzo L'evento di malattia è indennizzata per un numero massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. L indennità non è riconosciuta se gli eventi di malattia hanno durata inferiore a 4 giorni. Tuttavia, l INPS richiede anche in tali casi l invio della certificazione in quanto nell eventualità di continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l indennizzo è previsto per l intera durata dell evento. Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365. L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare. Per durata complessiva del rapporto di lavoro deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nei 12 mesi precedenti l inizio della malattia (il medesimo periodo preso a base per la verifica dei requisiti contributivi). Per coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giornate, viene comunque riconosciuto un limite annuo di 20 giornate. Gli importi giornalieri per l indennità di malattia, per gli eventi iniziati nell anno 2013, sono pari ad: 7 / 12
euro 10,85, se nei 12 mesi precedenti l evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; euro 16,28, se nei 12 mesi precedenti l evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; euro 21,71, se nei 12 mesi precedenti l evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. La prestazione dell indennità di malattia è erogata direttamente dall INPS che, ai fini dell individuazione del numero delle giornate indennizzabili, fa riferimento alle dichiarazioni presentate nella domanda inviata in via telematica dal lavoratore. INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE Le lavoratrici iscritte soltanto alla Gestione separata e non ad altre gestioni previdenziali obbligatorie ne pensionate, hanno diritto all indennità di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino (indennità di maternità), con le medesime regole previste per l astensione obbligatoria delle lavoratrici dipendenti. L indennità spetta anche al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata per i tre mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso: 8 / 12
di morte della madre; di grave infermità della madre; di abbandono da parte della madre; di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre, o quando la madre non ne abbia fatto richiesta. Esaurito il periodo di astensione obbligatoria spetta un congedo parentale della durata massima di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino ovvero entro un anno dall ingresso del bambino in famiglia in caso di adozioni o affidamenti. In caso di parto plurimo il congedo è riconoscibile per ogni bambino, sempre entro il limite dell anno di vita. Il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale si estende a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all indennità di maternità. Il diritto decorre per i lavoratori: parasubordinati a decorrere dal 1 gennaio 2007, libero professionisti dal 1 gennaio 2012, 9 / 12
purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto. In caso di adozione il congedo parentale spetta ai genitori adottivi o affidatari a prescindere dall età del minore all atto dell adozione o dell affidamento e comunque entro il compimento del 18 anno di età. Requisiti contributivi Come ricordato per l accesso alle prestazioni di maternità gli iscritti alla Gestione separata devono rispettare un requisito contributivo: devono risultare accreditati (con l aliquota contributiva piena attualmente pari al 27,72%) contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità. Ulteriori requisiti Anche ai fini del riconoscimento del diritto all indennità per congedo parentale è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l effettiva astensione dall attività lavorativa. 10 / 12
Durata e misura della prestazione Le modalità di calcolo del congedo parentale coincidono con quelle attualmente in uso per l erogazione dell indennità di maternità. In particolare l indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione della predetta indennità. Pertanto l indennità per congedo parentale è calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell indennità di maternità. L Istituto precisa che i periodi per i quali è corrisposta l indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa. Per i soggetti in possesso di PIN dispositivo la domanda va presentata telematicamente tramite il sito www.inps.it, oppure tramite il contact center integrato (numero 803 164). In alternativa tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda va presentata al committente ed all'inps di residenza (o di domicilio), prima del periodo di congedo parentale richiesto o, al limite, nello stesso giorno di inizio del congedo. {loadposition adsense} 11 / 12
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