UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza Tesi di Laurea in DIRITTO PENALE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: RESPONSABILITÀ PENALI. Laureando: Rossi Claudio Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Pittaro Anno Accademico 2009-2010
INTRODUZIONE La sicurezza sul lavoro è più che mai un tema vivo e scottante, soprattutto in momento come questo, di crisi economica mondiale, ove le risorse destinate alla tutela della sicurezza morale ma soprattutto fisica dei lavoratori sono sempre minori. Tutti i giorni leggiamo sui giornali, sentiamo dai telegiornali, una insopportabile espressione: morti bianche sul lavoro. Neppure l evoluzione tecnica e scientifica, arrivata oramai a livelli impressionanti, è riuscita a fermare questo fenomeno degradante per una società che possa ritenersi civile. Un valido programma di tutela viene ancorato a tre momenti preliminari: la conoscenza globale e specifica delle situazioni di rischio; la valutazione del grado di intensità degli stessi; l acquisizione di notizia aggiornate alle misure più idonee. A questo fine è necessaria un ampia partecipazione e collaborazione all interno dell impresa. La figura che andremo ad analizzare venne introdotta nel nostro ordinamento solo in tempi abbastanza recenti: nel 1994, il legislatore emana il D. lgs. n. 626/1994, in virtù dell obbligo di conformazione alle direttive europee degli anni 89 e 90 relative al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Scopo di questo lavoro sarà, per prima cosa, analizzare e valutare quali sono i compiti di tale figura all interno del complesso sistema di gestione della sicurezza delineato dal legislatore, anche a seguito dell importante modifica del 2008, con l attuazione del primo Testo unico per la sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento. Ebbene tale soggetto riveste un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza all interno dei luoghi di lavoro, è il motore di questo sistema in quanto, come posto abituale di lavoro, ha l ideale sedia di regia del pannello di controllo del livello di sicurezza e di salute in azienda. E suo compito V
rendere ottimale tale livello, con un azione che, tenendo in imprescindibile conto quelli che sono gli obblighi di legge, alla loro osservanza strutturi il complesso delle risorse disponibili in azienda: cosicché il componimento del sistema non perde mai di vista l assoluta centralità dei beni della sicurezza e della salute. Ma quale soggetto posto al centro della cabina di regia della sicurezza, sarà egli responsabile a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ovvero di una fattispecie contravvenzionale ex D. lgs. n. 81/2008? Potrà essere definito garante, e quindi titolare di una posizione di garanzia, oppure le responsabilità si radicano ai vertici dell organizzazione aziendale? Per rispondere a tali interrogativi bisogna dapprima delineare quali sono le fonti degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con uno sguardo soprattutto al Testo unico per la sicurezza. Poi, sarà esaminato un aspetto molto importante nella gestione degli obblighi prevenzionistici, quello relativo alla delega di funzioni; si tratta di un aspetto fondamentale nell individuazione dei soggetti responsabili in relazione a una situazione di rischio per la sicurezza aziendale o al seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale. Per concludere, verrà analizzata nello specifico la (eventuale ) responsabilità di tale soggetto in relazione alle fattispecie incriminatrici previste sia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro, sia dal Codice penale. VI
CAPITOLO 1 : LE FONTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 1.1 Le prime normative in materia di sicurezza sul lavoro 1.2 La sicurezza nella Carta costituzionale 1.3 La legislazione degli anni 50 e 70 1.4 La direttiva quadro 89/391/CEE e la sua ricezione in Italia: il d.lgs: n. 626/1994 1.5 L esigenza di un Testo unico in materia di sicurezza: la legge delega n. 123/2007 1.6 Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro 1.6.1 Campo di applicazione oggettivo e soggettivo 1.6.2 Le abrogazioni, norma transitoria e disposizioni finali 1.7 Il correttivo al Testo unico: il d. lgs. n. 106/2009 1.1 Le prime normative in materia di sicurezza sul lavoro Sin dalla nascita degli stati moderni, il problema - diritto sicurezza sui luoghi di lavoro ha occupato le menti dei legislatori, sia nazionali sia internazionali. E opportuno premettere all analisi delle fonti un chiarimento sul senso terminologico dell espressione sicurezza sul lavoro : esso indica l obbiettivo, lo scopo della normativa antinfortunistica, mentre il termine prevenzione, che si riferisce all insieme delle disposizioni applicate nei vari cicli lavorativi a tutela della salute e integrità psico-fisica del lavoratore, ne è lo strumento 1. 1 SMURAGLIA, Sicurezza del lavoro, Milano, 1984, p. 15. 1
In origine, vale a dire con il codice civile del 1865 2 si parlava di responsabilità basata sulla colpa; poi con la Legge n. 80/1898, che introdusse l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si è fatto strada il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla riparazione del danno, la quale comportava il ristoro economico per il lavoratore che subiva l infortunio. Anche durante il periodo fascista la produzione legislativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori non si ferma, anzi si giunge, proprio in questo periodo a contributi più incisivi: nel 1930 vengono inseriti nel Codice Rocco gli artt. 437 3 e 451 4 cod. pen. qualificanti come delitti sia la rimozione o il danneggiamento, sia l omissione dolosa, di misure antinfortunistiche, e comminanti pene molto severe. Nel 1942 entra in vigore nel nostro ordinamento l art. 2087 c.c. 5 la cui rilevanza penale è evidente poiché, attribuendo all imprenditore la qualifica di garante dell integrità fisica dei prestatori di lavoro, ne definisce anche il contenuto e il criterio di determinazione della garanzia dovuta 6. Il contenuto, <<apprestare ogni misura necessaria>> e il criterio <<particolarità del lavoro 7, l esperienza e la tecnica 8 >> delineano le caratteristiche dell imprenditore modello, garante primario del dovere sicurezza, il quale deve attuare non solo le disposizioni previste dalla legge, quanto adeguare le misure al progresso tecnico per realizzare, comunque, il risultato che è oggetto della garanzia. 2 Art. 1151: <<Qualunque fatto dell uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno>> ; art. 1152 :<<Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza>>. 3 Art. 437 cod. pen.: << 1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi, o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni>>. 4 Art. 451 cod. pen. : <<Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 102 a 516>>. 5 Art. 2087 cod. civ. : <<L imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>> 6 PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro, in Digesto discipline penali, 1992, p. 110. 7 Rientrano nel concetto di particolarità del lavoro tutti quegli elementi che caratterizzano una data attività lavorativa, concorrendo a determinare la specifica pericolosità in modo diretto o indiretto. 8 Quanto all esperienza e la tecnica, esse vanno ad abbracciare tutto il patrimonio di nozioni tecnologiche e di esperienze tipiche di un determinato momento storico e del settore di attività considerato. 2
Viene sancito un principio generale di diligenza, prudenza e perizia, fondato sul presupposto che l imprenditore ha la signoria sulle fonti di rischio coinvolgenti la persona del lavoratore 9. Questa norma, sotto il profilo dell individuazione di un eventuale responsabilità penale, dà un apporto a due piani distinti: quello della tipicità e quello della colpevolezza 10. L obbligo di garanzia e l obbligo di diligenza, quindi, pur mantenendo funzioni e identità differenti, hanno in questo caso la medesima fonte: da un lato,l imprenditore vede sancita in questa norma la sua posizione di garanzia: infatti, l articolo 2087 del codice civile indica il suo dovere di agire nei confronti del bene dell integrità fisica e personalità morale nell ambiente di lavoro; dall altro lato, prescrive la modalità del comportamento imposto dalla posizione di garanzia: in altre parole, il dovere di adottare le cautele necessarie. La norma, perciò, enuclea due distinti doveri, quello di agire 11 e quello di adottare le cautele necessarie, posti per uno scopo di tutela unitario 12. Nella struttura dei reati omissivi colposi la misura della diligenza richiesta dipende logicamente dalla sussistenza della posizione di garanzia: se l imprenditore non avesse l obbligo di agire, non avrebbe neanche l obbligo di diligenza, però non bisogna confondere i due piani. Essi mantengono identità e funzioni diverse, anche se l accertamento della colpa sul piano oggettivo e l accertamento della violazione degli obblighi riferibili alla posizione di garanzia coincidono: il garante, cioè, è tenuto a fare, per impedire la verificazione di determinati eventi, quanto gli è imposto dall osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare 13. La regola di comportamento prevista dall articolo 2087 del codice civile, in realtà, è di portata così ampia e indefinita da permetterle di essere assimilata ai canoni di diligenza, prudenza, perizia che costituiscono il fondamento della colpa generica 14. La giurisprudenza penale 15 da sempre ha utilizzato la norma in questione come strumento norma chiusura del sistema delle responsabilità 9 CULOTTA-DI LECCE-COSTIGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998, p.163 10 PULITANÒ, Organizzazione dell impresa e diritto penale del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro, 1985, 04, p.3. 11 La posizione di garanzia è fondata dal combinato disposto degli articoli 2087 codice civile e articolo 40, comma 2, codice penale. In ALIBRANDI, Cenni sulla figura del preposto nella disciplina della sicurezza del lavoro, in Rivista penale, 1992, 01, p. 257. 12 GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, p. 98. 13 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale., Bologna, 2002, p. 564. 14 LAGEARD, Le malattie dei lavoratori nel diritto penale, Torino, 2000, p. 266. 15 Cass. Pen., sez. IV, 26/04/2000, n. 7402, in Sistemi leggi d Italia, portale di documentazione giuridica: Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in 3
posizioni di garanzia all interno dei luoghi di lavoro. Essa, assieme alla dottrina, è concorde nel rilevare come l art. 2087 pone a carico dell imprenditore datore di lavoro, ma anche di tutti coloro che esercitano l impresa avvalendosi di prestatori d opera dipendenti, l obbligo di adottare, in tutti i posti, in tutte le fasi del lavoro, in ogni luogo e in ogni momento, le misure necessarie per tutelare l incolumità e l integrità fisica del lavoratore 16. Tale clausola aperta, però, ha suscitato alcune perplessità sotto il profilo della precisione del precetto. Per questo motivo è stata sollecitata questione di costituzionalità. Il principio cui si fa riferimento nella sentenza è denominato principio di precisione. Esso trae fondamento dall articolo 25, comma 2 della Costituzione e rappresenta l espressione della riserva di legge: indica l obbligo per il legislatore di formulare norme chiare e precise, lasciando meno spazio possibile all interpretazione dei giudici 17. Solo nel rispetto di questo principio è possibile garantire ai cittadini la libertà e la sicurezza, poiché essi riescono a comprendere la precisa condotta lecita e quella vietata. La genericità dell obbligo di sicurezza disposto dal codice civile ha evidenziato,fin da subito, la necessità di un arricchimento del quadro normativo italiano con disposizioni più specifiche e tecniche 18. modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L art. 2087 c.c., infatti, nell affermare che l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall errore non determinato da colpa, ai sensi dell articolo 47 codice penale. [Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un idonea barra di sicurezza]. 16 STAIANÒ, L evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro, in Diritto & Diritti, 2003, rivista giuridica on line. 17 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale., Milano, 2003, p. 38. 18 Necessità accolta dal Parlamento con l emanazione della legge delega n. 51/1955, che delega il governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, dando vita alla.legislazione settoriale degli anni 50. 4
1.2 La sicurezza nella Carta costituzionale Con l avvento della Carta Costituzionale del 1948, la sicurezza del lavoratore è tutelata sia in norme generali, ad esempio gli art. 2 19, 4 20,35 21 Cost. sia in norme specifiche, che si riferiscono in particolare al lavoratore o alla tutela della salute: art. 41 22, 32 23, 3 24. La Costituzione ritiene che il lavoro, la salute, e la sicurezza siano beni assoluti della vita, meritevoli di tutela, e che, tuttavia, deve essere rispettato un ordine gerarchico, per cui la salute e la sicurezza rivestono una posizione predominante sul lavoro, intesa come libera iniziativa economica. La norma costituzionale indica che tale attività economica non può svolgersi in contrasto con l utile del gruppo sociale; in particolare, non 19 Art. 2 Costituzione: << La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>> 20 Art. 4 Costituzione: <<La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società>> 21 Art. 35 Costituzione: <<La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero>> 22 Art. 41 Costituzione: << L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>> 23 Art. 32 Costituzione: << La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>> 24 Art. 3 Costituzione: << Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese>> 5
può ledere la sicurezza, la libertà e la dignità dei singoli 25. Infatti la salute, nel modo in cui emerge dalla lettura degli artt. 32 e 3 non è solo un diritto del singolo, bensì un interesse della comunità e riveste, quindi, una duplice valenza 26. In via puramente generale, poi, la Costituzione all art. 2 offre garanzia ai diritti inviolabili dell uomo <<nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità>>, intendendo comprendere tra queste anche il luogo di lavoro. All art. 4, ancora, affermando il diritto al lavoro, impegna la Repubblica a renderlo effettivo e ad offrire le condizioni per superare le difficoltà, dettate da diversi fattori, tra i quali rientrano, sicuramente, i rischi e i pericoli 27. In conclusione si può affermare che l integrità fisica e morale del lavoratore rientra nel più ampio concetto di salute del cittadino, perciò è il dettato costituzionale che eleva la tutela della sicurezza sul lavoro a posizione essenziale e predominante rispetto agli altri beni 28. 1.3 La legislazione degli anni 50 e 70 Parlamento 29 Accogliendo un esigenza avvertita da tempo, a seguito di apposita delega del al Governo, vengono emanati due decreti che specificano gli obblighi 25 ALESSANDRI, in PEDRAZZI (a cura di), Manuale di diritto penale dell impresa, Parte generale, 2 ed., Bologna, 2000. 26 CASTALDO, Abbigliamento del lavoratore dipendente, mezzi di protezione personali e responsabilità penale del datore di lavoro, in Rivista penale economica, 1996, 01, p. 44. 27 PADULA, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 1998, p. 35. 28 GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Rivista giuridica del lavoro, 2001, 01, p. 533. 29 Legge n. 51/1955 che delega il Governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. 6