COMPATIBILITA AMMINISTRATORE E LAVORATORE DIPENDENTE. Relatore: Fabio Mongiardini 1

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COMPATIBILITA AMMINISTRATORE E LAVORATORE DIPENDENTE Relatore: Fabio Mongiardini 1

PREMESSA Sono numerose le Società che annoverano propri dipendenti (solitamente inquadrati a livello dirigenziale) tra i membri degli organi amministrativi. Si tratta di un fatto assai tipico, particolarmente nelle strutture medio-piccole, il quale può generare profili di incompatibilità sotto i seguenti aspetti: Relatore: Fabio Mongiardini 2

PREMESSA 1. potenziali conflitti di interesse in ambito societario qualora le delibere consiliari riguardino anche la sorte della forza lavoro; 2. sotto il profilo lavoristico, potenziali conflitti in merito al disconoscimento del rapporto lavorativo di tipo subordinato (qualora venga accertata la mancanza di eterodirezione e, di esercizio del potere disciplinare da parte di un soggetto terzo, distinto dalla figura del consigliere delegato); 3. conseguenza di quest ultimo, il potenziale rischio di revisione e disconoscimento della contribuzione previdenziale versata in qualità di dipendente, qualora non sia provata la subordinazione; 4. sempre di conseguenza, recenti pronunce dell Agenzia delle Entrate hanno sancito la non deducibilità dei costi relativi ad amministratori che si trovassero in posizione potenzialmente ambivalente. Relatore: Fabio Mongiardini 3

LA FIGURA E GLI INCARICHI DIRIGENZIALI Il rapporto di dirigenza è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato: anche se il dirigente si trova in posizione sovraordinata rispetto ai dipendenti delle altre categorie è anche egli un dipendente del proprio datore di lavoro. Ciò significa che proprio in quanto lavoratore subordinato, egli deve sempre rispondere del proprio operato ad un soggetto gerarchicamente a lui superiore, il quale esercita (o quanto meno può esercitare in qualunque momento) nei suoi confronti un potere direttivo e disciplinare. Relatore: Fabio Mongiardini 4

ELEMENTI EMERGENTI DALLA GIURISPRUDENZA non deve mai sussistere una commistione di funzioni, ossia il dirigente deve svolgere una attività lavorativa diversa da quella attinente alla carica sociale; deve sussistere da parte del soggetto, nella sua veste di dipendente, un vincolo di subordinazione gerarchica all'organo Amministrativo, formato da soggetti diversi da sé; ossia, deve esistere una volontà imprenditoriale che si forma in modo autonomo rispetto a quella dell amministratore / dirigente, con il conseguente assoggettamento di quest ultimo ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare dei sopraordinati organi sociali; spetta al soggetto dover dimostrare che non sussiste un conflitto di interessi o commistioni di funzioni tra le due cariche e non deve essere l'ente accertatore a doverlo provare; si deve fare sempre riferimento, oltre a quanto indicato nella procura, alle effettive mansioni svolte dalla persona. Relatore: Fabio Mongiardini 5

ANALISI Volendo dare un indirizzo alle valutazioni aziendali, si può affermare che debba essere verificata in concreto la reale attività svolta dal soggetto, ed interpretata alla luce della appartenenza all una o all altra figura: infatti qualunque attività, dalla rappresentanza della società alla responsabilità di determinati settori produttivi, può essere svolta con l animus del dirigente (lavoratore subordinato, soggetto a controllo gerarchico nel merito di ciò che fa) o dell amministratore delegato (carica autonoma, assolutamente priva di controllo che non sia il rendiconto del lavoro svolto all organo amministrativo collegiale, davanti al quale risponderà per i profili di opportunità e legittimità, assumendosi le responsabilità delle proprie decisioni). Dopo di che, è possibile procedere con l inquadramento conseguente, che rispecchi la reale natura del rapporto instaurato. Relatore: Fabio Mongiardini 6

CONSEGUENZE Previdenziali per il lavoratore/amministratore L Inps arriva a disconoscere l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e quindi, il diritto alla percezione della pensione al lavoratore che esercitasse attività di amministratore tale da essere incompatibile con il vincolo di subordinazione. Il lavoratore avrà diritto al rimborso dei contributi versati, addizionati agli interessi ma non alla percezione del trattamento pensionistico entro i limiti di prescrivibilità del credito (5 anni). Relatore: Fabio Mongiardini 7

CONSEGUENZE Fiscali per l azienda Un aspetto non trascurabile riguarda la deducibilità dei costi sostenuti per il contratto di lavoro dipendente che dovesse essere messo in discussione a causa della carenza del vincolo di subordinazione, che è il vero punto cruciale della compatibilità degli incarichi di amministratore con il contratto di lavoro dipendente. Si tratta di un danno economico potenzialmente molto consistente per l azienda stessa, pertanto anche in virtu di tale potenziale danno sarà indispensabile che venga usata molta accortezza nelle nomine in questione, al fine di evitare le conseguenze di un accertamento siffatto (ripresa a tassazione del costo). Relatore: Fabio Mongiardini 8