SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art D Alì Sopprimere l articolo Bignami, Casaletto, Mussini Sopprimere l articolo.

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Art Bignami, Casaletto, Mussini Sopprimere l articolo Calderoli Sopprimere l articolo.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Modifiche alla Parte II della Costituzione

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione

Che cosa cambia e perché

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

Art Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra Sopprimere l articolo Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo.

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Sezione II La formazione delle leggi

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544

Riforma costituzionale Renzi-Boschi

LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale. LE COMUNITA Elezioni 2015

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Il sistema elettorale americano

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Presidente della Repubblica

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo 1- (Convocazione del procedimento elettorale)

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Avv. Carlo Rienzi Presidente Codacons. Seminario giuridico

SENATO DELLA REPUBBLICA

Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 4 ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 30/09/14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n Palermo, 20 maggio e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

REGIONE SICILIA. Titolo I Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

CHE COS'E' fondamentale valori principi l organizzazione politica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

PARLAMENTO.

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Regolamento per la elezione diretta del Sindaco dei Ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Oliveto Citra

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Prof. Erik Longo

PROVINCIA DI CATANZARO. Legge 56/14 Elezioni 2014: scadenze e adempimenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (Ambito di applicazione)

Organizzazione dello Stato

Legge 270 del 21 dicembre 2005 Modifiche alle norme per l elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA ELETTIVA

SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI RONCADE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

Art. 1 (Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

PARTITO DEMOCRATICO. Unione Regionale Abruzzo. Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Regionale

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

1 giugno Identico.

Le funzioni del Senato

Regolamento. Il presente Regolamento attua il principio del federalismo politico su cui si basa la Circoscrizione

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Transcript:

BOZZE DI STAMPA 29 settembre 2015 N. 1 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B) EMENDAMENTI Art. 21. 21.2000 De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami Sopprimere l articolo. 21.2c Bignami, Casaletto, Mussini Sopprimere l articolo.

2 21.3c Bisinella, Bellot, Munerato Sostituire l articolo con i seguenti: «Art. 21. (Modifica dell articolo 83 della Costituzione). 1. L articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 83. 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l unità della Repubblica e ne garantisce l indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione. Rappresenta l Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età". Art. 21-bis. (Modifica dell articolo 84 della Costituzione). 1. L articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili. L ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"». Conseguentemente, sostituire l articolo 22, con il seguente: «Art. 22. - (Modifica dell articolo 85 della Costituzione). 1. L articolo 85della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecento mila elettori, ovvero. da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

3 Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio, della data dell elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge». All articolo 23, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell evento o della dichiarazione di impedimento"». Dopo l articolo 24, aggiungere i seguenti: «Art. 24-bis. (Modifica dell articolo 89 della Costituzione). 1. L articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 89. Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l indizione dell elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo". Art. 24-ter. 1. L articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

4 Art. 24-quater. 1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"». Dopo l articolo 28 aggiungere il seguente: «Art. 28-bis. 1. All articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"». 21.4 Bisinella, Bellot, Munerato Sostituire l articolo, con i seguenti: «Art. 21. (Modifica dell articolo 83 della Costituzione ). 1. L articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 83. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l unità nazionale e ne garantisce l indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria". Art. 21-bis. (Modifica dell articolo 84 della Costituzione). 1. L articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant anni e goda dei diritti politici e civili. L ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"». Conseguentemente, sostituire l articolo 22, con il seguente: «Art. 22. 1. L articolo 85 della Costituzione è abrogato».

Dopo l articolo 23, aggiungere il seguente: «Art. 23-bis. 1. All articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato». Sostituirlo con il seguente: 5 «Art. 21. - 1. L articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numerò di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l eventuale rinvio della data dell elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"». 21.6 Bisinella, Bellot, Munerato Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 21. (Modifica dell articolo 83 della Costituzione). 1. L articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 83. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l unità nazionale e ne garantisce l indipendenza. Vigila sul ri-

6 spetto della Costituzione. Rappresenta l Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"». 21.1000 Gotor, Pegorer Al comma 1, sopprimere la lettera a). 21.1001 Chiti, Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Corsini, D Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Tronti, Turano Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all Italia e duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"». 21.2 Stefano, Uras Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all Italia e duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».

7 21.9c D Alì Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All elezione partecipano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane"». 21.1002 Chiti, Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Corsini, D Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Guerrieri, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Tronti, Turano Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All elezione partecipano duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"». 21.1 Stefano, Uras Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All elezione partecipano duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"». 21.200 Cociancich «b) sostituire il terzo comma con i seguenti: "L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell Assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Le candidature alla Presidenza

8 della Repubblica sono sottoscritte da almeno un decimo dei parlamentari. Ogni parlamentare può sottoscrivere fino a tre candidature. In ogni scrutinio ciascun parlamentare, a pena di nullità, esprime un primo e un secondo voto. Se in seguito allo scrutinio dei primi voti nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto, si considerano i soli due candidati che hanno avuto il maggior numero di primi voti e si aggiungono ad essi i secondi voti espressi in loro favore. Se al settimo scrutinio nessun candidato ha raggiunto i tre quinti, è eletto il candidato che in quello scrutinio, al termine del conteggio dei primi e dei secondi voti, risulti il più votato"». 21.19c Bisinella, Bellot, Munerato Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta"». 21.800 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale"». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso».

9 21.801 All articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale"». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso». 21.802 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso».

10 21.803 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso». 21.804 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso».

11 21.805 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del consiglio stesso». 21.806 Al comma, 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale"». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso».

12 21.807 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale"». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso». 21.808 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.809 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini

13 si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.810 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.811 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo La legge disciplina la campagna elettorale"».

14 21.812 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.813 Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.814 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini

15 si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.815 "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo La legge disciplina la campagna elettorale"». 21.201 Russo "Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dopo l ottavo scrutinio, si svolge un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati all ultimo scrutinio. In caso di ballottaggio, è eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi"».

16 21.1003 Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Tronti, Turano "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dopo l ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"». 21.202 Cociancich Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al terzo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dopo l ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"». 21.203 Puppato «b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dopo l ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». 21.700 Orellana «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Qualora, dopo il dodicesimo scrutinio, nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Parlamento in seduta comune procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

17 nel precedente scrutinio. È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti». 21.701 Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Buemi «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti purché l esito della votazione non sia inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell assemblea». 21.3 Stefano, Uras "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell Assemblea. Dopo l ottavo scrutino è sufficiente la maggioranza assoluta"». 21.2001 De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami Al comma 1, lettera b), sopprimere l ultimo periodo. 21.900 Calderoli Al comma 1, lettera b), sopprimere l ultimo periodo.

21.702 Bencini, Maurizio Romani 18 Al comma 1, lettera b), sopprimere l ultimo periodo. 21.204 Fornaro, Gatti Al comma 1, lettera b), sostituire l ultimo periodo con i seguenti: «Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età». 21.42c Bisinella, Bellot, Munerato Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dopo l ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce i termini di indizione dei comizi per l elezione diretta del Presidente della Repubblica nonché le modalità del suo svolgimento». 21.5 Battista, Laniece, Zin Al comma 1, lettera b), sostituire l ultimo periodo con il seguente: «Dopo l ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». 21.703 Orellana Al comma 1, lettera b), sostituire l ultimo periodo con il seguente: «Dal dodicesimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

19 21.2002 De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il decimo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l assemblea». 21.2003 De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il nono» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l assemblea». 21.2004 De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo l ottavo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l assemblea». 21.4a De Pietro Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dal sesto». 21.600 D Alì, Mandelli, Pelino Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni: a) la parola: «Dal» è sostituita dalle parole: «Dopo il»; b) le parole: «Dal settimo», sono sostituire dalle parole: «Dopo l ottavo»;

20 c) le parole: «dei tre quinti dei votanti», sono sostituire dalla parola: «assoluta». 21.816 Al comma1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: «dei tre quinti dell assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50 anno di età. entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno La legge disciplina la campagna elettorale». Conseguentemente, all articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente: «Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l ordine del giorno del Consiglio stesso». 21.817 Al comma1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: «dei tre quinti dell assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto. Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50 anno di età entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno La legge disciplina la campagna elettorale».

21.901 Calderoli 21 Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con la seguente: «assoluta». 21.1004 Gotor AI comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei tre quinti dei votanti», aggiungere le seguenti: «, purché non inferiore alla maggioranza assoluta. Ad ogni elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d Aosta ha un solo delegato». 21.1005 Gotor Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dei tre quinti dei votanti,» aggiungere le seguenti parole: «, purché non inferiore alla maggioranza assoluta». 21.2004a De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Non si fa luogo all elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l assemblea del Senato non raggiunge il plenum. Il plenum viene raggiunto con la sospensione delle eventuali decadenze dei senatori». 21.2005 De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo all elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l Assemblea del Senato non raggiunge il plenum,».

22 21.50c Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia, Buccarella, Catalfo, Girotto, Petrocelli, Paglini, Catalfo Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «All elezione partecipano altresì i rappresentanti italiani al Parlamento europeo». 21.0.1c Bisinella, Bellot, Munerato Dopo l articolo, inserire il seguente: «Art. 21-bis. (Modifica dell articolo 84 della Costituzione) 1. L articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant anni e goda dei diritti politici e civili. L ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».

E 2,00