Definizioni Scarico: Scarico esistente: c)

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¾D.lgs 11 maggio 1999 n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. ¾D.lgs. 18 agosto 2000 n. 258 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque dall inquinamento, a norma dell articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128.

Definizioni Scarico: immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in acque superficiali, suolo sottosuolo e reti fognarie. Scarico esistente: a) acque reflue urbane in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente al 13 giugno 1999 ovvero di impianti di impianti di trattamento per i quali alla stessa data siano completate le procedure relative alle gare d appalto; b) acque reflue domestiche in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente al13 giugno 1999; c) acque reflue industriali in esercizio e già autorizzati alla data del 13 giugno 1999.

Autorità competente al rilascio dell autorizzazione (segue) Provincia per scarichi a) di acque reflue industriali in corso d acqua superficiale, suolo e sottosuolo; b) di acque reflue urbane in corso d acqua superficiale, suolo e sottosuolo; c) di acque reflue domestiche in corso d acqua superficiale ed in falda (pompe di calore);

Autorità competente al rilascio dell autorizzazione Comune per scarichi a) di acque reflue industriali in fognatura; b) di acque reflue domestiche in suolo e sottosuolo.

Disciplina degli scarichi (art.28 D.lgs.152/99) (segue) ¾Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obbiettivi di qualità del corpo recettore e dei limiti di emissione previsti dall all.to 3 del D.lgs.152/99. ¾Le Regioni definiscono limiti di emissione diversi da quelli di cui all all.to 5 sia in concentrazione sia in quantità per ogni sostanza inquinante. ¾Le Regioni non possono stabilire limiti meno restrittivi di quelli di cui all all.to 5. ¾Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento nel punto assunto per la misurazione.

Disciplina degli scarichi (art.28 D.lgs.152/99) ¾L autorità di controllo può effettuare tutte le ispezioni necessarie all accertamento dello scarico. ¾Scarichi parziali contenenti le sostanze della tab. 5 dell all.to 5 possono essere sottoposti a trattamento particolare. ¾Divieto assoluto di diluizione con acque prelevate allo scopo o con acque di raffreddamento o di lavaggio e quindi eventuale separazione di dette acque dallo scarico terminale.

Scarico in acque superficiali (art. 31 d. lgs.152/99) ¾Acque reflue industriali: rispetto dei limiti di emissione di cui all art. 28 del d.lgs.152/99 in funzione dell obiettivo di qualità. ¾Acque reflue urbane: trattamento secondario o equivalente entro: Il 31/12/2000 per scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 AE; Il 31/12/2005 per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di AE compreso fra 10.000 e 15.000; Il 31/12/20005 per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di AE compreso fra 2.000 e 10.000. ¾Acque reflue domestiche: rispetto dei limiti fissati dalle Regioni nell ambito della disciplina di cui all art.28 commi 1 e 2.

Scarico in reti fognarie (art. 32 d. lgs.152/99) ¾Acque reflue industriali: rispetto dei limiti fissati dall Ente Gestore della pubblica fognatura o della tab. 3 dell all.to 5. ¾Acque reflue domestiche: sempre ammesse nelle reti fognarie nel rispetto del regolamento emanato dall Ente Gestore.

Autorizzazione agli scarichi (art. 45 d.lgs.152/99) Tutti gli scarichi devono essere autorizzati L autorizzazione è rilasciata al: Titolare dello scarico Consorzio, ove costituito, in caso di scarico in comune fra più soggetti L autorizzazione è: Limitata nel tempo (dura quattro anni) Rinnovabile (un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, fatta eccezione per le aziende certificate EMAS secondo quanto disposto dall art. 18 del D.dl. recante Disposizioni in campo ambientale ) Espressa (deve esistere un atto autorizzativo) Condizionata (può contenere prescrizioni)

Domanda di autorizzazione (art. 46 d.lgs.152/99) (segue) La domanda di autorizzazione, presentata dal titolare dello scarico, deve contenere i seguenti elementi: Caratteristiche quali-quantitative dello scarico Quantità di acqua da prelevare nell anno solare Corpo recettore Punto di prelievo Sistema complessivo di scarico Relazione tecnica relativa al processo produttivo Sistemi depurativi

Domanda di autorizzazione (art. 46 d.lgs.152/99) Se nel processo produttivo sono presenti le sostanze di cui alla tab. 3/A dell all.to 5 devono essere contenuti anche gli ulteriori elementi di seguito elencati: Capacità di produzione del singolo stabilimento industriale riferito alla massima capacità oraria per il numero massimo di ore lavorative giornaliere per il numero massimo di giorni lavorativi Fabbisogno orario di acque per specifico processo produttivo

Sanzioni amministrative (art. 54 D.lgs 152/99) (segue) ¾Superamento dei limiti di legge per scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali. ¾Attivazione di scarico senza autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche ed urbane servite o meno da impianti di depurazione. ¾Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali. In questo caso, ai sensi dell art.51, contestualmente alla sanzione, si procede alla notifica della:

Sanzioni amministrative (art. 54 D.lgs 152/99) Diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; Diffida e contestuale sospensione temporanea della autorizzazione in caso di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente Revoca dell autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano pericolo per la salute pubblica e per l ambiente.

Sanzioni penali ( art. 59 D.lgs.152/99) Si applicano le sanzioni penali nei casi di seguito elencati. ¾Superamento dei limiti di legge per scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali contenenti le sostanze di cui alla tab. 3A dell all.to 5. ¾Attivazione di scarichi non autorizzati per scarichi di acque reflue industriali. ¾Mancata ottemperanza dell art. 62 c.12 per scarichi di acque industriali. ¾Accesso non consentito all autorità di controllo.