REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE AZIENDA USL 7 DI SIENA 1 Art. 1 - Premesse 1. Il Comitato di Partecipazione dell Azienda U.S.L. 7 di Siena è un organismo che ha il fine di contribuire alla tutela del diritto alla salute e alla partecipazione dei cittadini, nell ambito delle attività istituzionali dell Azienda, anche ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e della riqualificazione complessiva del servizio sanitario e del conseguimento degli obiettivi di salute. 2. Il Comitato ha sede presso il Centro Direzionale della USL7 di Siena, P.zale Rosselli 26, Siena. 3. L Azienda e il Comitato esercitano in piena autonomia le rispettive prerogative. Art. 2 - Composizione del Comitato di Partecipazione 1. Il Comitato di partecipazione è composto dai rappresentanti di Associazioni di Tutela dei Diritti dei Cittadini e delle Associazioni di Volontariato sociale che non intrattengono rapporti economici con l Azienda e che hanno sottoscritto il Protocollo d Intesa accreditandosi presso l Azienda stessa; 2. Fanno parte del Comitato di Partecipazione il Direttore Generale o suo delegato ed il Direttore della Comunicazione e/o il Responsabile dell Ufficio Relazioni con il Pubblico. 3. Ciascuna Associazione designerà il titolare ed il supplente comunicandoli nella prima riunione utile a cui sarà dato atto nella verbalizzazione. 4. In sede di prima convocazione, il Comitato eleggerà un proprio Coordinatore ed un Vicecoordinatore fra i membri rappresentanti delle associazioni. 5. Coordinatore e vice-coordinatore devono rappresentare le associazioni di volontariato sociale e di tutela in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vicecoordinatore deve esprimere le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente. 6. Nel caso in cui le associazioni di tutela e volontariato sociale non siano in grado di esprimere un coordinatore e/o il vice-coordinatore, il Comitato procede per votazione tra i componenti che abbiano espresso la propria disponibilità indipendentemente dall associazione di appartenenza. 1. Art. 3 - Durata 1. Il Comitato dura in carica tre anni, dopodiché l Azienda richiederà alle associazioni di designare i componenti per il triennio successivo. 2. Le associazioni possono anche riconfermare i componenti in scadenza solo per un triennio. 3. E facoltà delle Associazioni sostituire i propri rappresentanti quanto se ne presenti la necessità con semplice comunicazione all Azienda e/o al Comitato nella prima seduta utile. 4. Per la partecipazione alle attività del Comitato non sono previsti compensi né rimborsi spesa. Art. 4 - Funzioni del Comitato 1 Adeguato alle Linee Guida Regionali di cui alla Delibera GRT 334 del 28.4.2014 Indirizzi regionali per l elaborazione dei Regolamenti dei Comitati di partecipazione aziendali.
1. Il Comitato tramite le Associazioni ivi rappresentate assolve a funzioni di consultazione, proposta, verifica in raccordo con l Ufficio Relazioni con il Pubblico e l Ufficio Qualità rispetto ai temi di partecipazione, accoglienza, informazione, pubblica tutela, indagini di soddisfazione, umanizzazione e miglioramento della qualità dei servizi forniti. Art. 5 Funzioni di consultazione 1. Il comitato svolge funzioni di consultazione in modo preventivo relativamente a: - adozione e revisione periodica del sistema Carta dei servizi (informazioni sui servizi e standard di qualità dei servizi riferiti al Patto con il cittadino - adozione e modifiche al Regolamento per l esercizio della Tutela dei Cittadini - adozione e modifiche del Regolamento di accesso agli atti previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. e accesso civico (dlgs 33/2013) 2. I pareri del Comitato in merito alle suddette tematiche sono obbligatori ma non vincolanti per l Azienda. 3. La direzione aziendale, in fase preliminare, acquisisce il parere del Comitato, anche relativamente ai principali progetti di miglioramento dei servizi e dei percorsi sanitari riguardanti il cittadino ed in particolare: - per le modifiche ai servizi amministrativi al pubblico - per l istituzione dei percorsi che riguardano l integrazione ospedale e territorio 4. La Direzione può non tenere conto dei pareri suddetti formalizzando al Comitato una motivazione scritta. Art. 6 Funzioni di proposta 1. Il Comitato può avanzare proposte correlate alla tutela dei diritti del cittadino ed in particolar modo relativamente a: - migliore fruibilità dei servizi socio-sanitari - umanizzazione e personalizzazione delle cure - miglioramento degli aspetti ambientali e alberghieri - attività di Prevenzione e di Educazione alla salute - emergere di problematiche che determinano l insoddisfazione dei cittadini-utenti 2. Promuove l utilizzo di indicatori di qualità dei servizi orientati verso i cittadini-utenti, definiti a livello regionale, con particolare riferimento al repertorio regionale degli impegni per la Carta dei Servizi sanitari vigente. 3. Promuove e partecipa a indagini di soddisfazione. Art. 7 Funzioni di verifica 1. Il Comitato può avanzare proposte correlate alla tutela dei diritti del cittadino ed in particolar modo relativamente a: - migliore fruibilità dei servizi socio-sanitari - umanizzazione e personalizzazione delle cure - miglioramento degli aspetti ambientali e alberghieri - emergere di problematiche che determinano l insoddisfazione dei cittadini-utenti 2. In accordo con la Direzione Aziendale effettua visite presso i presidi aziendali al fine di contribuire al miglioramento dei servizi. 3. Segnala l eventuale mancata applicazione di normative e/o disposizioni. Art. 8 Collaborazione con l Azienda
1. Il Comitato collabora con l azienda nei processi informativi e comunicativi tra Azienda e cittadino per favorire la produzione e divulgazione di informazioni comprensibili. 2. Compartecipa rispetto alla promozione appropriata e consapevole dei servizi sanitari da parte dei cittadini 3. Il Comitato può collaborare alla realizzazione delle Conferenze dei servizi. 4. Partecipa alla realizzazione di interventi rivolti a facilitare l accesso ai servizi, alla promozione e al mantenimento dello stato di salute oltre che all informazione sulle cure. 5. Promuove e organizza incontri con i cittadini. Art. 9 - Funzionamento del Comitato di Partecipazione 1. Il Comitato è condotto da un coordinatore coadiuvato da un vice-coordinatore, che, in assenza del coordinatore, ne svolge le funzioni. 2. Il Coordinatore: - convoca le riunioni almeno 7 giorni prima salvo casi eccezionali e, in collaborazione con il vice-coordinatore, ne redige il verbale; - intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con l Azienda al fine e nell intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e contribuire al miglioramento degli stessi; - predispone una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime - indice una riunione con il direttore generale ed il direttore sanitario per illustrare la relazione 3. Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta. 4. La seduta di insediamento del Comitato di partecipazione è convocata dal Direttore Generale. 5. Il coordinatore ed il vice-coordinatore sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, tenuto conto di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell art. 2 del presente regolamento. 6. La riunione del comitato è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno tre rappresentanti delle associazioni e il coordinatore e/o il vice-coordinatore. 7. La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione. 8. Agli incontri possono essere invitati dal Coordinatore, dipendenti dell Azienda, utenti, altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato. Possono essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento anche altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti etc) in relazione alle tematiche affrontate. 9. Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale e tenuti in archivio. 10. Le decisioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti in quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato. 11. Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti alla riunione aventi diritto di voto. 12. Far parte del Comitato è requisito essenziale perché una Associazione possa designare propri rappresentanti nella Commissione Mista Conciliativa. Art. 10 Supporti al Funzionamento del Comitato
1. L Azienda assicura il supporto di segreteria al Comitato di Partecipazione attraverso l Ufficio Relazioni con il Pubblico all interno della U.O. Comunicazione. 2. Il funzionario dell U.O. Comunicazione (URP) che svolgerà le funzioni di supporto tiene l archivio del Comitato. 3. Le funzioni di convocazione e redazione dei verbali spettano ai membri del comitato. 4. L Azienda mette a disposizione i locali all interno delle proprie strutture per consentire le riunioni del Comitato. 5. L Azienda, annualmente, mette a disposizione i seguenti documenti: - relazione annuale di pubblica tutela - reportistica con segnalazioni e reclami - dati su monitoraggio tempi di attesa - aggiornamento carta dei servizi - atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza Art. 11 Nuove adesioni 1. Ogni Associazione che sottoscrive il Protocollo d Intesa con l Azienda ha diritto ad essere rappresentata nel Comitato di Partecipazione. 2. Al momento della sottoscrizione del Protocollo, l Azienda verifica se l Associazione è iscritta nell albo regionale rispettando i requisiti di legge. 3. Richiede all Associazione la designazione del proprio componente e del supplente. Art. 12 Decadenza 1. L'Associazione, i cui membri effettivi o supplenti, senza giustificati motivi, non partecipano a tre riunioni consecutive decade dal Comitato di Partecipazione. 2. La decadenza viene comunicata per iscritto all'associazione e all'azienda da parte del Coordinatore del Comitato di Partecipazione. Art. 13. - Raccordo con altri soggetti interni ed esterni all Azienda 1. Il Comitato promuove forme di raccordo con altri soggetti esterni all Azienda, in particolar modo i Comitati di partecipazione delle Società della Salute e dell Azienda Ospedaliero Universitaria, con i Comitati etici e le Commissioni Miste Conciliative delle stesse aziende, nonché con gli organismi regionali di coordinamento dei Comitati di partecipazione delle aziende sanitarie. 2. Tali forme di raccordo saranno condivise all interno del Comitato e, comunque, dovranno rispettare l autonomia di azione di ogni singolo Comitato. Art.14 - Privacy I componenti del Comitato di partecipazione, in ottemperanza alla prescrizioni del D. Lgs. 196/2003, sono tenuti all osservanza del dovere di riservatezza sui dati personali, anche sensibili di cui gli stessi vengano a conoscenza o in possesso nell esercizio dell incarico ricevuto, anche successivamente alla scadenza dell incarico medesimo. Art.15 - Riferimenti normativi Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti della seguente normativa di riferimento: - art. 14 DRP 502/92 e s.m.i. - L.R. 40/1995 e s.m.i. - L. 266 dell 11.08.1991 Legge quadro sul volontariato
- L.R. 28 del 26 aprile 1993 norme relative ai rapporti delle associazioni di volontariato con la Regione successivamente modificata dalla L.R. 29/1996 - Delibera GRT 1705 del 23.12.1996 Direttiva per la partecipazione dei cittadini in attuazione parte punto 10.1 delibera Consiglio Regionale 527 del 21.12.1995 - Delibera GRT 334 del 28.4.2014 Indirizzi regionali per l elaborazione dei Regolamenti dei Comitati di Partecipazione aziendali.