AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI DEL CICLO IDRICO

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AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI DEL CICLO IDRICO giovedì 23 marzo 2017 ore 17,30 Fiera di Bergamo via Lunga - Bergamo

Fonti normative - legge 23 dicembre 2014 n. 190. LEGGE23dicembre2014, n.190 Art.1 611. gli enti locali,, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Fonti normative decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Piano di riassetto annuale DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Art. 20 Relazione periodica delle partecipazioni pubbliche 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 2 le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. Fusione, soppressione o messa in liquidazione per partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; Fusione, soppressione o messa in liquidazione per società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; Aggregazione, fusione, soppressione etc. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività «servizi a rete»; Fusione, soppressione o messa in liquidazione per partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Fonti normative decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Piano di riassetto STRAORDINARIO Il decreto correttivo in esame prevede l attuazione da parte dei Consigli Comunali entro settembre 2017. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo20,commi1e2. Fusione, soppressione o messa in liquidazione per partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; Fusione, soppressione o messa in liquidazione per società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; Aggregazione, fusione, soppressione etc. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività «servizi a rete»; Fusione, soppressione o messa in liquidazione per partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Opzioni possibili ACQUISTO DEI CESPITI I Comuni e le società svalutano in misura significativa il valore dei beni nei loro bilanci, al fine di armonizzarli alle valutazioni redatte secondo il metodo previsto dall M.T.I. Le società permangono e compete ai Comuni effettuarne le procedure di liquidazione ed estinzione per dismettere partecipazioni c.d. fredde. I beni vanno individuati catastalmente in forma puntuale e trascritti nei registri pubblici. L accollo dei mutui da parte di soggetti diversi dagli Enti Locali può essere difficilmente attuabile. ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI Acquisto totalitario delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali. Uniacque procede alla svalutazione dei beni dopo l acquisto e prima della fusione. I rapporti attivi e passivi sono trasferiti in capo ad Uniacque. RETROCESSIONE DEI BENI I Comuni soci ricevono i beni oggetto di distribuzione da parte delle società in comunione indivisa. I Comuni costituiscono una gestione associata del patrimonio sociale mediante convenzione, in forzadellaqualeuncomunesvolgeilruolodicapofilaesiaccollaimutui. I VALORI SONO DETERMINATI SECONDO LE REGOLE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO DELL AEEGSI

Criteri valutativi dei cespiti I VALORI SONO DETERMINATI SECONDO LE REGOLE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO DELL AEEGSI Il valore residuo del cespite è calcolato partendo dal costo storico di acquisto o di realizzo (al netto di ogni rivalutazione successiva) deflazionato a decorrere dall inizio della gestione d ambito sino al 31.12. 2016, da cui vanno detratti i contributi ricevuti a fondo perduto, sia in conto capitale che in conto interessi, nonché gli ammortamenti realizzati, sempre deflazionati.

Confronto opzioni ACQUISTO CESPITI vs ACQUISTO PARTECIPAZIONI Variazione PFN VARIAZIONE PFN UNIACQUE - Cespiti vs. / Partecipazione IPOTESI ACQUISTO CESPITI Cash-out netto acquisto cespiti 10,35 Accollo Mutui - quota capitale / interessi 12,58 Delta PFN 22,93 IPOTESI ACQUISTO PARTECIPAZIONE Cash out - equity transaction 16,75 Liquidità -5,09 Accollo Mutui - quota capitale 9,03 Accollo Mutui - quota interessi 2,85 Debiti verso altri finanziatori CTAVS 0,98 Delta PFN 24,52 Differenza della PFNtra le due opzioni Dati indicativi e provvisori riferiti alla documentazione sino ad ora trasmessa. I dati devono essere aggiornati alla data di chiusura dell operazione. Va esperita due diligence.

Confronto opzioni. Benefici fiscali ipotizzabili Elementi indicativi opzione ACQUISTO CESPITI e ACQUISTO PARTECIPAZIONI AMMORTAMENTI ANNUI Stimatiin 0,939Mio SCUDO FISCALE Stimato in 0,262 Mio Dati indicativi e provvisori riferiti alla documentazione sino ad ora trasmessa. I dati devono essere aggiornati alla data di chiusura dell operazione. Va esperita due diligence.

Retrocessione dei beni agli Enti Locali Alternativamente alle due ipotesi di cessione prospettate, esiste una sola differente soluzione: la retrocessione dei beni agli enti locali proprietari. Le società patrimoniali non possono proseguire senza modificazioni di sorta la propria vita sociale consistente unicamente nell esecuzione del contratto di concessione d uso dei beni del servizio idrico integrato a favore del gestore unico. Frazionamento Individuazione puntuale dei beni nei pubblici registri, catastali, immobiliari. Mutui Accollo dei mutui da parte dell Ente locale; se il bene ha valenza sovracomunale accollo di tutti i mutui da parte del comune capofila da individuare. Distribuzione Distribuzione del patrimonio indiviso ai soci in pro quota corrispondente alla partecipazione detenuta. Costituzione di convenzione per la gestione dei rapporti della comunione dei beni. Liquidazione Procedura di messa in liquidazione della società. Imposte di registro e catastali. Assegnazione Assegnazione in comodato d uso gratuitodei beni del servizio idrico integrato ad Uniacque SpA.

Decisioni degli organi amministrativi della Società il Consiglio di Amministrazione di Uniacque SpA in data 14 febbraio 2017 ha esaminato il progetto relativo all aggregazione del patrimonio delle società patrimoniali del ciclo idrico nel gestore Uniacque spa, nonché le soluzioni ivi individuate; il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque SpA nella seduta del 14 febbraio 2017, esaminando il progetto aggregativo trasmesso dal Consiglio di Amministrazione e condividendone l impostazione, ha inteso fornire una propria indicazione preferenziale per la soluzione di vendita dei cespiti, precisando che comunque nell ipotesi di vendita delle partecipazioni l adesione deve essere totalitaria per i Comuni soci di ogni Patrimoniale;

Enti Locali potenzialmente coinvolti Aqualis n. 31 Enti Locali Zerra n.12entilocali Ria n.15entilocali Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana n. 20 Enti Locali Alcuni Enti Locali sono presenti in più società

Procedura ipotizzabile Soggetto Assemblea dei Soci di Uniacque Consiglio di Amministrazione Società patrimoniali UATO di Bergamo Attività a seguito della presa d atto del progetto potrebbe essere dato mandato al Consiglio di Amministrazione affinché venga proposto in forma strutturata all UATO per gli adempimenti di competenza, subordinandovi l esecuzione dell atto. il Consiglio di Amministrazione avvierà un confronto con le società patrimoniali per illustrare i criteri valutativi del metodo tariffario idrico; se interessate, manifesteranno anche singolarmente - adesione ad una delle opzioni possibili; ogni società renderà disponibili atti e documenti per effettuare idonea due diligence per la definizione del valore dell operazione, con evidenza di tutte le poste correttive di cui al metodo tariffario idrico; vigilerà sulla corretta applicazione del metodo di valorizzazione dei beni residui individuato dall AEEGSI e sulla coerenza rispetto al metodo tariffario idrico; trasmetterà all AEEGSI il progetto di aggregazione per gli adempimenti di competenza.