Spett.le CONSOB Divisione Intermediari Via Broletto, n. 7 20121 Milano Milano, on line tramite SIPE Oggetto: Nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati Con riferimento alla procedura di consultazione in oggetto, la scrivente Associazione con la presente sottopone alcune osservazioni alla bozza resa pubblica con il documento denominato Nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati del 19 giugno 2009 (di seguito il Documento di Consultazione o Bozza di Comunicazione ). Le osservazioni che seguono concernono eminentemente le succursali in Italia di banche e di imprese di investimento comunitarie. Come noto, il Regolamento congiunto Banca d Italia Consob, all art. 29, comma 8, prevede l estensione alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie degli obblighi in tema di registrazioni. Ai sensi del primo comma della norma, dette registrazioni devono essere adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. Tutte le altre previsioni del Regolamento non trovano invece applicazione nei confronti delle banche e delle imprese di investimento comunitarie, con o senza succursale. Evidentemente la citata disposizione di implementazione in Italia della disciplina MiFID si inquadra in un regime normativo comunitario di massima armonizzazione. In ragione di ciò era ragionevole attendersi che tutti gli Stati membri richiedessero alle succursali di imprese di investimento o di banche comunitarie lo stesso flusso informativo.
La scrivente Associazione ha particolarmente approfondito questo profilo ed ha raccolto informazioni su come sia stata recepita sul punto la direttiva MiFID nei principali Paesi europei. Si sono pertanto presi a campione i seguenti Stati: Spagna Portogallo, Germania, Francia e Regno Unito, al fine di verificare a quale flusso informativo fossero soggette in quei Paesi le succursali di banche ed imprese di investimento comunitarie. Ciò che emerge chiaramente dalla suddetta indagine comparativa è che nei Paesi presi in considerazione le competenti Autorità non impongono alle succursali obblighi analoghi a quelli previsti nella Bozza di Comunicazione in consultazione. Sintetizziamo di seguito in sistema tabellare in modo sintetico i principali risultati dell indagine comparativa. Paese membro ospitante Obblighi Spagna - rendiconto annuale sui reclami ricevuti dai clienti alla Banca di Spagna; - report statistico semestrale sui reclami ricevuti dai clienti alla Banca di Spagna; - relazioni o report sull attività in Spagna della succursale dietro apposita richiesta della Banca di Spagna o della CNMV. Germania - relazione ispettiva annuale sull osservanza delle regole di condotta da parte della succursale effettuata da un auditor esterno, inviata direttamente alla BaFin. - rendicontazione periodica e ad evento alla BaFin e alla Banca Centrale. Francia - relazione annuale della funzione di compliance all AMF su uno specifico argomento scelto dall Autorità di Vigilanza in tema di rispetto, da parte della succursale, degli obblighi di compliance con la normativa e delle prassi di mercato. Regno Unito - organigramma del gruppo attivo in UK alla FSA; - elenco dei regolatori nel Paese di origine da inviare alla FSA; - generico obbligo di disclosure nei confronti della FSA; - informazioni ad evento dietro richiesta della FSA. Portogallo - non viene segnalato alcun obbligo di reporting.
Considerato il tenore e la quantità di informazioni richieste alle succursali italiane di imprese di investimento e di banche comunitarie richiesta dalla Bozza di Comunicazione in consultazione, la scrivente Associazione intende rilevare in via preliminare la disparità di trattamento a cui sarebbero sottoposte le suddette succursali rispetto a quelle presenti negli altri Stati membri. La scrivente Associazione pertanto richiede una revisione degli obblighi informativi previsti con una sensibile riduzione della loro estensione al fine di conformarsi allo standard ora europeo finora emerso nelle altre realtà comunitarie. Come noto la MiFID, al considerando 32, in deroga al principio in base al quale per le succursali l autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell autorità dello Stato membro di origine, affida all Autorità competente dello Stato membro ospitante il compito di vigilare sull osservanza delle norme stabilite dalla MiFID da parte della succursale, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello stesso Stato membro ospitante. Rimane pertanto fermo il principio che le regole in tema di organizzazione e stabilità degli intermediario restano di competenza dello Stato membro d origine. Avute presenti le considerazioni di carattere generale, si riporta di seguito il dettaglio delle osservazioni dell Associazione su ciascun obbligo informativo richiesto da codesta CONSOB. Sezione I.6.DP Documentazione Periodica I.6.DP.a Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche. Sul punto si rileva l ultroneità delle richieste contenute nelle parti A (Informazioni generali) e B (Piano di sviluppo) dell Allegato II.12 alla Bozza di Comunicazione, che, attenendo alla struttura organizzativa dell intermediario, non paiono essere giustificabili alla luce della normativa di rango comunitario e primario. Peraltro, si sottolinea che il contenuto minimale indicato per l Allegato in questione appare eccessivo per un filiale di banca estera comunitaria, in particolare per quanto attiene alle informazioni relative ai Piani di sviluppo, di cui al punto B), atteso che le stesse assumono rilevanza strategica e, quindi, in capo alla Casa Madre estera. Inoltre, appaiono non applicabili talune richieste informative riferite alle Procedure di controllo (punto 3, della Sezione A Informazioni Generali); infatti, poiché non si applicano alle filiali di banche comunitarie insediate in Italia gli obblighi di natura organizzativa riferiti alla istituzione delle funzioni di controllo (internal audit, compliance e risk management) non è possibile fornire
l indicazione dei nominativi dei responsabili delle cennate funzioni aziendali, le loro esperienze tecnico-professionali, le linee di riporto gerarchico-funzionale, la dotazione di risorse ed i rapporti intercorrenti tra le predette funzioni di controllo; per contro, fornire le indicazioni di cui sopra con riferimento alle strutture centrali della Casa Madre estera, appare pleonastico e sicuramente potrebbe fornire delle informazioni fuorvianti per lo svolgimento della propria funzione istituzionale. Identica considerazione vale, più in generale, per le Procedure di controllo interno, atteso che la predisposizione di dette procedure è requisito organizzativo previsto dalla Parte 2, Titolo II del Regolamento congiunto (artt. da 15 a 18), che non si applica alle filiali di banche estere comunitarie insediate in Italia. Anche le richieste informative attinenti al Sistema delle deleghe (Sezione A Informazioni Generali, punto 2) appaiono non applicabili alle filiali di banche comunitarie, atteso che, con riferimento alle attività delegate all esterno, anche in questo caso non si applicano le disposizioni del Regolamento congiunto in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali ritenute essenziali. Tuttavia, avute presenti le esigenze informative di codesto Organo di controllo, si ritiene che le stesse possano essere efficacemente soddisfatte attraverso l invio anche a codesta CONSOB delle risposte al questionario predisposto dalla Banca d Italia, a cui le filiali di banche estere devono rispondere con cadenza annuale. Detto questionario, infatti, richiede all intermediario di fornire informazioni sull assetto organizzativo e sull operatività della succursale estera insediata in Italia. Ove la Banca d Italia acconsenta che le risposte alla stessa inviate possano nel contempo essere trasmesse, in toto o in parte, a codesta CONSOB, si potrebbe adempiere in maniera efficace e senza ulteriore aggravio operativo, in particolare per filiali di banche estere di ridotte dimensioni, agli obblighi informativi di cui al punto I.6.DP.a I.6.DP.b Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate con riferimento alle succursali in Italia. Con riguardo alla Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme, si osserva che non sussistendo l obbligo di istituire alcuna funzione di controllo presso la succursale in Italia, detto obbligo dovrebbe far capo alla funzione compliance della Direzione Generale estera che, come è facile comprendere sovrintende circa la conformità alle norme di tutte le strutture della Banca ovunque ubicate, se non addirittura del Gruppo bancario nel suo complesso. Ciò pone necessariamente di fronte a specifiche scelte organizzative ed operative che si sostanziano, in
genere, nello svolgimento di controlli di conformità per linee di business (in questo caso le verifiche sono trasversali a tutte le aree geografiche in cui la Banca o il Gruppo bancario sono presenti con la linea di business oggetto di compliance audit), ovvero per unità organizzative. Ne consegue che, le attività poste in essere e i risultati delle verifiche possono non essere specificamente attribuiti alla succursale in Italia (controlli per linee di business) ovvero la filiale italiana potrebbe non rientrare per un certo periodo di tempo tra le unità oggetto di verifica (sia perché il rischio di non conformità registrato presso la succursale è ritenuto basso in termini di impatto e frequenza, sia perché l incidenza delle attività della succursale sono contenute se confrontate con quelle della banca, ovvero con altre filiali estere della stessa e, pertanto, il connesso livello di rischio si mantiene su livelli bassi). L imposizione di un obbligo di relazionare annualmente circa le attività condotte presso la succursale italiana dalla funzione centrale di compliance, interferirebbe con le autonome scelte gestionali della Casa Madre estera circa le control policy da adottare. Non ultimo, laddove vi fossero analoghi obblighi informativi che imponessero alla banca di inviare all Autorità di Vigilanza del proprio Paese la relazione della funzione compliance, da questa andrebbero estratte la parti riferite alla succursale italiana, affinché possano essere tradotte ed inviate a codesta CONSOB; l estrapolazione potrebbe alterare il significato di quanto riportato se non valutato nel contesto globale della relazione considerata nel suo complesso. Ad ogni buon conto, come già riportato nella tavola contenuta nel corpo del presente documento, non esistono negli altri Paesi Europei regole che impongono alle filiali di banche estere insediate in quei Paesi di predisporre ed inoltrare la relazione della funzione di conformità all Autorità di Vigilanza del Paese ospitante [a titolo esemplificato detta incombenza non è prevista per nessuna banca, ivi incluse quelle aventi sede legale nel Regno Unito (fonte FSA, Handbook, capitolo SUP 16 reporting requirements, sezione SUP 16.6 compliance report)]. Sezione I.6.DE Documentazione ad Evento Per quel che concerne la Documentazione ad evento con riferimento Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche ed alla comunicazione delle intervenute modifiche rilevanti valgono corrispettivamente le osservazioni già sviluppate in sede di commento della Documentazione periodica.
In aggiunta alle osservazioni sopra richiamate, sarebbe utile fornire esempi di casistiche, il ricorrere delle quali debba considerarsi modifica rilevante e, quindi richiede un aggiornamento dell informativa. Non si esprimono osservazioni in merito agli obblighi informativi connessi ai provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari. Sezione I.6.DS Documentazione Strututrati Passando a considerare i Dati Strutturati si ritiene che la richiesta di trasmissione delle Informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi nello svolgimento in Italia tramite succursale del servizio di gestione di portafogli (I.6.DS.c) non sia conferente attenendo ai profili organizzativi di strutturazione del servizio piuttosto che a quelli concernenti il rispetto delle regole di condotta nel Paese ospitante. Da ultimo va osservato che in molti casi le succursali italiante di imprese di investimento comunitarie possono avere dimensioni anche molto limitate sotto il profilo sia operativo che strutturale. Per tale motivo si chiede che nella Bozza di Comunicazione venga dato esplicitamente atto che l attività di reporting sia commisurata al principio di proporzionalità e che dunque la stessa possa variare anche sensibilmente in ragione delle effettiva dimensione della singola realtà operativa. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno. Con osservanza Il Segretario Generale (Enrico Tupone)