PRINCIPIO CONTABILE OIC 29 - Cambiamento di principi contabili - Cambiamento di stime contabili - Correzione di errori - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell esercizio CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI Art. 2423 bis Principio della costanza dei criteri di valutazione. Deroghe in casi eccezionali, con motivazioni e effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico da indicare in nota integrativa. 1
CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE Si ha cambiamento nei principi contabili se si modificano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità di rilevazione, i criteri di valutazione e di esposizione rispetto ai comportamenti passati. Il cambiamento è ammesso se: a) è richiesto da nuove leggi o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori); b) fornisce una migliore rappresentazione in bilancio (cambiamenti volontari). Applicazione retroattiva il nuovo principio ha effetto anche sui valori pregressi come se fosse stato sempre applicato. Applicazione prospettica il nuovo principio si applica all esercizio e ai successivi no modifiche ai valori rilevati in esercizi precedenti. 2
Si utilizza l applicazione retroattiva a meno che l effetto pregresso: - non sia ragionevolmente determinabile; - sia determinabile con oneri eccessivi. DETERMINAZIONE EFFETTI IN APPLICAZIONE RETROATTIVA Gli effetti cumulativi (pregressi) sono determinati all inizio dell esercizio e sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili portati a nuovo o altre componenti es. Riserve facoltative liberamente utilizzabili). 3
ESEMPIO Passaggio da LIFO a FIFO R.I. R.F. DIFF. LIFO 800 1.000 200 FIFO 1.100 1.400 300 Diff. da valutazione 300 400 100 a) Effetto cumulativo sul P.N. iniziale : Rimanenze iniziali a LIFO 800 Rimanenze iniziali FIFO 1.100 + 300 Variaz. rim. a Utili portati a nuovo 300 b) Effetto sul risultato economico: Variazione rimanenze FIFO 300 Variazione rimanenze LIFO 200 Maggior utile con nuovo principio 100 N.B. Maggior utile di 100 informativa da indicare in nota integrativa. 4
CAMBIAMENTO DI STIME CONTABILI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE Stime procedimenti e metodi utilizzati per determinare i valori di bilancio. Criteri di valutazione comportano stime (es. % incasso crediti, valore realizzo prodotti, vita utile cespiti, ecc). Nuove informazioni o evolversi di eventi futuri comportano una modifica di stime precedenti rettifica dei valori precedenti. I cambiamenti di stima non rappresentano errori né cambiamenti di principi contabili. N.B. Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima. 5
RILEVAZIONE I cambiamenti di stima incidono sul C.E. dell esercizio in cui si verificano. Si hanno: - rettifiche di stime che riguardano solo l esercizio (es. stima inesigibilità crediti); - rettifiche di stime che coinvolgono anche esercizi successivi (es. modifica vita utile impianti). ESEMPIO Impianto: costo storico 100; vita utile prevista 10 anni; fine 4 anno revisione di stima vita utile residua 3anni. Il valore residuo del cespite (600) va ripartito in 3 esercizi (600/3 = 200). NOTA INTEGRATIVA In presenza di modifiche di stime dovute ad eventi inaspettati indicazione in nota intergrativa delle ragioni, dei metodi utilizzati e degli effetti del cambiamento. 6
CORREZIONE DI ERRORI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE Errore impropria o mancata applicazione di un principio contabile pur in presenza delle informazioni disponibili per la sua applicazione. N.B. Gli errori non vanno confusi con cambiamenti di principi contabili o di stime. Errori rilevanti possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. La rilevanza può dipendere dalla dimensione e dalla natura dell errore ed è valutata a seconda delle circostanze. 7
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE Gli errori devono essere corretti nell esercizio in cui sono individuati. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio in cui si individua l errore (utili portati a nuovo o altre componenti es. Riserve facoltative liberamente utilizzabili). La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel Conto Economico dell esercizio in cui si individua l errore 8
Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, a meno che non sia fattibile determinare l effetto cumulativo dell errore. In alcuni casi un errore può rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio. NOTA INTEGRATIVA In nota integrativa informativa su natura dell errore commesso e ammontare della correzione delle poste di S.P. e di C.E. 9
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DEFINIZIONE E RILEVAZIONE Fatti accaduti fra data di chiusura e di formazione del bilancio. Tre tipologie: a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono relativi a situazioni esistenti alla data di chiusura, ma che si manifestano dopo tale data rilevati in bilancio. Esempi: - conclusione di una controversia in essere; - eventi che influenzano l esigibilità dei crediti; - vendite di prodotti a prezzi inferiori ai costi; 10
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Vanno illustrati in nota integrativa. Esempi: - variazioni nei corsi dei titoli e dei cambi avvenute dopo la chiusura; - operazioni straordinarie (es. fusioni) avvenute dopo la chiusura; - distruzione di impianti, furti, ecc. c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Ad esempio intenzione di proporre la liquidazione della società o peggioramento risultati economici e finanziari riflessi sulle valutazioni di bilancio ad esempio passaggio da criteri di funzionamento a criteri di liquidazione. 11
NOTA INTEGRATIVA L articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile richiede che la nota integrativa deve indicare la natura e l effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. 12