Quadro IQ PERSONE FISICHE

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Quadro IQ PERSONE FISICHE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2017 SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI ESCLUSI SCADENZA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COME SI COMPILA CASI PRATICI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativa all anno 2016. Nel Modello 2017: - sono stati eliminati i Righi IQ31 e IQ36 in cui andavano indicate rispettivamente le plusvalenze e le minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali; - nel rigo IQ68 non è più prevista la ripartizione del valore della produzione netta in funzione delle aliquote applicabili. Il Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: - esercenti attività commerciali; - esercenti arti e professioni. Il presente Quadro non deve essere compilato: - dai soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell art. 32 del TUIR; - dai soggetti di cui all art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; - dalle cooperative e loro consorzi di cui all art. 10 del D.P.R. n. 601/1973; - dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; - gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d imposta; - i professionisti privi di una autonoma organizzazione. Presentazione telematica Entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato). Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del presente Quadro deve compilare la Sezione di riferimento al fine di determinare la base imponibile IRAP applicando i diversi criteri previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2016 mentre la sesta Sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. III - Imprese in regime forfetario; Sez. IV - Imprese del settore agricolo; Sez. V - Esercenti arti e professioni; Sez. VI - Valore della produzione netta. - Compilazione quadro IQ. Artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997; artt. 32, 53 e 55 del TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 91

ADEMPIMENTO Il Quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativa all anno 2016. In particolare, il presente Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: esercenti attività commerciali (titolari di redditi d impresa ai sensi dell art. 55 del TUIR); esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53, comma 1, del TUIR). Soggetti non residenti Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa. NOVITÀ 2017 Si segnalano due novità del Quadro IQ: la prima è rappresentata dall eliminazione dei Righi IQ31 - Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali e Rigo IQ36 - Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali del precedente Mod. IRAP/2016. la seconda consiste nella soppressione della suddivisione nel Rigo IQ68 del valore della produzione tra componente relativa all esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell art. 32 del TUIR, che fino al Mod. IRAP/2016 era assoggettabile ad aliquota dell 1,9%, e l importo assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. La soppressione dei Righi IQ31 e IQ36 nel Mod. IRAP/2017 è dovuta all applicazione dal 1 gennaio 2016 dei nuovi schemi di bilancio a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015. In particolare nel Conto economico è stata eliminata l area straordinaria (voci E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari) e pertanto le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile non strumentale vengono ora iscritte alla voce A5) - Altri ricavi e proventi mentre le minusvalenze vanno classificate nella voce B14) - Oneri diversi di gestione ovvero in due voci rilevanti ai fini del calcolo del valore della produzione netta. Rientrano così nella determinazione del valore della produzione le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, come precisato in precedenza, rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è sempre rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). La soppressione della suddivisione nel Rigo IQ68 del valore della produzione tra componente relativa all esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell art. 32 del TUIR, che fino al Mod. IRAP/2016 era assoggettabile ad aliquota dell 1,9%, e l importo assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale è dovuta all applicazione dell art. 1, comma 125 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: non sono più considerati soggetti passivi dell imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell art. 32 del TUIR, le cooperative e i consorzi che svolgono attività selvicolturali ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 e le cooperative agricole e della piccola pesca di cui all art. 10 del D.P.R. n. 601/1973. Una ulteriore novità è rappresentata dall estensione, a decorrere dal Mod. IRAP/2017, della deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo) anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% della differenza sopra citata. 92 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

SOGGETTI ESCLUSI Il presente Quadro non deve essere compilato: dai soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell art. 32 del TUIR; dalle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali che ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, sono equiparati ai produttori agricoli; dalle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all art. 10 del D.P.R. n. 601/1973; dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; dagli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d imposta; dai professionisti privi di una autonoma organizzazione. Esercenti arti e professioni Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni che posseggono i requisiti per rientrare nel regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, la circolare n. 45 del 2008 ha precisato che per tali soggetti non sussiste il presupposto dell autonoma organizzazione e, quindi, non sono assoggettati ad IRAP, a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni: le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2016: - Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. III - Imprese in regime forfetario; - Sez. IV - Imprese del settore agricolo; - Sez. V - Esercenti arti e professioni; la VI Sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Esercizio di più attività Il contribuente che esercita più attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un attività imprenditoriale sia un attività professionale), dovrà procedere alla determinazione separata del valore della produzione compilando le Sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. Si rammenta che e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese rientranti nella stessa tipologia, deve determinare il valore della produzione con i medesimi criteri compilando, quindi, un unica Sezione. Valore della produzione della stabile organizzazione Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell Unione Europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. A tali fini, si applicano le disposizioni dell art. 152, comma 2, del TUIR (comma 2-bis dell art. 12, D.Lgs. n. 446/1997). DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 93

IMPRESE INDIVIDUALI Agli imprenditori individuali sono dedicate le seguenti Sezioni: Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. IMPRESE DI CUI ALL ART. 5-BIS D.LGS. N. 446/1997 (SEZ. I) La Sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. Determinazione della base imponibile Ai sensi dell art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Ricavi (art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), del TUIR) +/- Variazioni delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR) Costi: - delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; - dei servizi; - dell ammortamento; - dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); l IMI (Imposta Municipale Immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano); l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice della Provincia autonoma di Trento). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d impresa ai fini dell imposta personale. I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l ammontare risultante dall applicazione delle disposizioni generali del reddito d impresa, si assumono nell imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili. 94 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17 gennaio 1992 (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). Il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. ESERCENTI ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis del Tuir) La presente Sezione deve essere utilizzata anche dai soggetti che esercitano le altre attività agricole indicate nell art. 56-bis del TUIR. Tali soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP possono optare per l applicazione delle regole previste dall art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 secondo cui il valore della produzione netta è così determinata. Reddito calcolato in base al regime forfetario (art. 56-bis del TUIR) + retribuzioni sostenute per il personale dipendente; compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; interessi passivi La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi. In caso di esercizio dell opzione in argomento, il contribuente deve compilare la Sezione III in luogo della Sezione I. IMPRESE DI CUI ALL ART. 5, D.LGS. N. 446/1997 (SEZ. II) La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, che hanno optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. Esercizio dell opzione L opzione per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali è irrevocabile per tre periodi d imposta. Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l impresa non eserciti la revoca dell opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell art. 5-bis per almeno un triennio. Al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall art. 5. Per comunicare l opzione per il periodo d imposta 2017 (e quindi per il triennio 2017-2019), occorre barrare la casella opzione del Rigo IS35: la revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d imposta 2017, occorre barrare la casella revoca del Rigo IS35. DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 95

Determinazione della base imponibile Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Valore della produzione (totale delle voci A del conto economico) Costi della produzione: B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B.7 - Per servizi; B.8 - per godimento di beni di terzi; B.10.a) - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; B.10.b) - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; B.11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. B.14 - Oneri diversi di gestione L art. 13-bis della Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 al fine di coordinare la nuova disciplina sul bilancio prevista dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha soppresso l area straordinaria del Conto economico redatto ai sensi dell art. 2425 del Codice civile, alle norme fiscali rendendo neutre ai fini IRAP le operazioni straordinarie derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. La nuova formulazione del comma 1 dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 dagli esercizi che hanno inizio a decorrere dal 1 gennaio 2016, è pertanto la seguente: 1. Per i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli artt. 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell esercizio. Non concorrono alla determinazione del valore della produzione i costi classificati nelle seguenti voci del conto economico: B.9 - Costi del personale; B.10.c) - Svalutazioni delle immobilizzazioni; B.10.d) - Svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; B.12 - Accantonamento per rischi; B.13 - Altri accantonamenti; C - Proventi e oneri finanziari; D - Rettifiche di valore di attività finanziarie; 20 -Imposte sul reddito dell esercizio. Non sono deducibili: gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, siano stati imputati ad altre voci dello schema di conto economico; le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce B.9 dello schema di conto economico comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti qualora siano state imputate a voci dello schema di conto economico che partecipano alla determinazione del valore della produzione; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); l IMI (Imposta Municipale Immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano); l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice della Provincia autonoma di Trento). 96 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; i contributi erogati che sono esclusi dalla base imponibile IRAP dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. Rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione: a) le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. In applicazione del nuovo schema di Conto economico previsto dall art. 2425 del Codice civile come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio vanno allocate alla voce A5) Alti ricavi e proventi mentre le minusvalenze vanno indicate nella voce B14) Oneri diversi di gestione. Tali componenti concorrono pertanto alla formazione della base imponibile IRAP. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4); b) le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico; c) i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti che hanno concorso alla determinazione della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi; delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato; dei risarcimenti assicurativi conseguenti a eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino; d) il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. In linea generale, indipendentemente dall effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. IMPRESE IN REGIME FORFETARIO La Sezione III è alternativa alla Sezione I ed è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell IRPEF, i regimi forfetari di determinazione del reddito d impresa e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. È il caso, ad esempio dei soggetti esercenti altre attività agricole che applicano il regime di cui all art. 56-bis del TUIR o il regime previsto dall art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. Determinazione della base imponibile La determinazione del valore della produzione netta secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, rilevante ai fini IRAP, è così determinata: Reddito calcolato in base al regime forfetario (art. 56-bis del TUIR) + - retribuzioni sostenute per il personale dipendente - compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi - costi per lavoro interinale per la parte relativa al costo del lavoro e ai contributi - compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - interessi passivi La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi. DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 97

IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO La Sezione IV va compilata da: gli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dell art. 32 del TUIR secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del TUIR; gli esercenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all art. 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO CRITERI ORDINARI I soggetti tenuti alla compilazione della Sezione IV, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L opzione ha effetto per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997). ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA E DI AGRITURISMO I soggetti che esercitano congiuntamente l attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono cumulare i dati delle due attività, ma solo se entrambe le attività determinano valori positivi del valore della produzione. In questo caso si dovrà compilare una sola Sezione IV. Se, invece, le differenti attività generano valori della produzione positivi e negativi è necessario compilare due distinti Quadri utilizzando due moduli e riportare nel Rigo IQ57, Colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel Rigo IQ58, Colonna 1, il dato presente nel secondo modulo. Trattandosi, infatti, di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi. ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI La Sezione V va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all art. 53, comma 1, del TUIR. Determinazione della base imponibile La determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP è così determinata: Compensi percepiti nel periodo d imposta - Costi inerenti all attività sostenuti nello stesso periodo d imposta - Ammortamenti Non sono deducibili: gli interessi passivi; le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale per la parte riferibile al costo del lavoro e ai contributi. COME SI COMPILA RIGHI COMUNI ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE 98 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

Ai fini della determinazione del valore della produzione netta, rilevano anche i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi (art. 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Adeguamento con maggiorazione L adeguamento agli studi di settore, per i periodi d imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Adeguamento ai parametri I maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195/1999). ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI VERIFICA DEL LIMITE ALLE DEDUZIONI La somma delle deduzioni riportate nel presente Quadro, nei Righi IQ61, IQ62, IQ63 e IQ64, non può comunque essere superiore all importo indicato nel Rigo IS10 del Quadro IS (comma 4-septies dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997). IQ61 + IQ62 + IQ63 + IQ64 < o = IS10 Per verificare il rispetto della predetta condizione è necessario compilare la Sezione I del Quadro IS, ove indicare distintamente le deduzioni potenzialmente spettanti e l importo complessivo delle predette deduzioni effettivamente fruibili. RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI In caso di rivalutazione dei beni immobili (comma 16 e ss. dell art. 15 del D.L. n. 185/2008) i maggiori valori iscritti in bilancio non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di riconoscere fiscalmente il maggior valore mediante il ricorso all affrancamento versando un imposta sostitutiva nella misura (comma 20 dell art. 15 del D.L. n. 185/2008): del 3% per gli immobili ammortizzabili; e dell 1,5% relativamente agli immobili non ammortizzabili. In tal caso, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Pertanto, nell ipotesi di mancata opzione, i soggetti che compilano la Sezione II del presente Quadro devono neutralizzare le componenti rilevate nel conto economico non riconosciute fiscalmente, evidenziandole tra le altre variazioni. La neutralizzazione dei maggiori valori deve essere attuata anche dai soggetti che hanno optato per l affrancamento ma solo fino all esercizio di riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati. DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 99

RILEVANZA DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP A seguito delle modifiche alla norma dettate in tema di determinazione della base imponibile dell IRAP (introdotte dalla Legge n. 244/2007) si è alimentato un ampio dibattito sull applicabilità delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR) in ambito IRAP. In particolare si è affermata la tesi secondo cui dalla derivazione dal bilancio della base imponibile IRAP (le variazioni IRES, infatti, non sono più rilevanti ai fini IRAP) consegue la irrilevanza delle rettifiche derivanti dall applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento. Con i commi da 281 a 284 dell art. 1 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica (come tale volta a produrre effetti anche per il passato) che riguarda l applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento praticati nell ambito delle operazioni infragruppo anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell IRAP. Ciò vale per i periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. È stata comunque prevista la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione dal 90% al 180% (dal 100% al 200% antecedentemente al 1 gennaio 2016) della maggior imposta o della differenza del credito (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) alle rettifiche del valore della produzione netta derivanti dall applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica limitatamente ai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 per i quali alla data dell entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (1 gennaio 2014) siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione purché la sanzione non sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo. L art. 26 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime premiale che consente di evitare l applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora l impresa dimostri di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti. Per cui la documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe consentire di evitare anche le sanzioni IRAP irrogabili in conseguenza della norma di interpretazione autentica disposta con la Legge di stabilità 2014. SEZIONE I: IMPRESE DI CUI ALL ART. 5-BIS DEL D.LGS. N. 446/1997 La Sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. RIGO IQ1 - RICAVI DI CUI ALL ART. 85, COMMA 1, LETT. A), B), F) E G), DEL TUIR In questo Rigo devono essere indicati: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; d) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. 100 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

Nel presente Rigo dovranno essere inclusi anche i maggiori ricavi conseguenti all adeguamento agli studi di settore indicati nella Colonna 1 dell apposito Rigo posto all inizio del Quadro. RIGO IQ2 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE FINALI DI CUI AGLI ARTT. 92, 92-BIS E 93 DEL TUIR In questo Rigo deve essere indicato il valore delle variazioni intervenute nelle rimanenze finali di: beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. RIGO IQ3 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORMA DI LEGGE In questo Rigo devono essere indicati i contributi erogati in base a norma di legge. Si ricorda che devono essere esclusi i contributi rientranti nella categoria in oggetto che risultino correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non devono inoltre essere indicati i contributi esclusi dalla base imponibile IRAP anche dalle stesse leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d imposta concessi per l incremento della base occupazionale). Sopravvenienze attive I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo in conformità a disposizioni di legge, sono assimilati alle sopravvenienze attive e, pertanto, possono essere imputati nell esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto (comma 3, art. 88, lett. b), del TUIR). Di conseguenza, nel presente Rigo va indicato: l intero ammontare dei contributi conseguiti nell anno; e/o la quota costante relativa a quelli che si intendono rateizzare. Inoltre, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti periodi d imposta, oggetto di rateazione (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). RIGO IQ4 - TOTALE COMPONENTI POSITIVI Tale Rigo presenta due Colonne. Nella Colonna 1, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) devono ricomprendere l ammontare dei componenti positivi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Nella Colonna 2 deve essere indicato l importo risultante dalla seguente somma: IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 Colonna 1 RIGO IQ5 - COSTI DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.6 dello schema di conto economico (art. 2425 c.c.). I costi in argomento vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 101

Sconti Gli sconti che riducono i costi in argomento sono solo gli sconti di natura commerciale, e non quelli di natura finanziaria che, in quanto proventi di natura finanziaria non sono rilevanti ai fini della base imponibile dell IRAP. Il valore dei costi da indicare nel presente Rigo sono comprensivi: dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci; delle imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. Nella voce in esame sono inclusi anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). RIGO IQ6 - COSTI DEI SERVIZI Nel Rigo IQ6 devono essere indicati i costi per servizi per la cui individuazione si può far riferimento a quanto stabilito, ai fini delle imposte dirette, dal D.M. 17 gennaio 1992. In particolare, in questo Rigo devono essere indicati i seguenti costi (commi 1, 2, 3 e comma 4, lett. a), b), c), e) f) e h) dell art. 3 del D.P.R. n. 633/1972): le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte; le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quelle relative ad invenzioni industriali, Modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto; le prestazioni di servizi effettuate per l uso personale o familiare dell imprenditore se di valore superiore a 50,00 euro; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative ai disegni e alle opere dell architettura e dell arte cinematografica (nn. 5) e 6) dell art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633), nonché alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; i prestiti obbligazionari; le cessioni dei contratti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3 dell art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d autore, tranne quelli concernenti le cessioni di opere effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione e quelle dei mandatari di cui al comma 3 dell art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. Per l individuazione dei costi per servizi non ammessi in deduzione, si rimanda a quanto prima descritto in tema di determinazione del valore della produzione. Le quote di costi per servizi sostenuti in precedenti periodi d imposta la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente devono essere indicate nel presente Rigo. È il caso, ad esempio, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione. Autotrasporto di merci Le imprese autorizzate all autotrasporto di merci possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell art. 51, comma 5, del TUIR (art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997). L erogazione delle indennità di trasferta è regolata dall art. 51, comma 5, del TUIR che ne accorda l esenzione a specifiche condizioni. 102 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP

INDENNITÀ DI TRASFERTA AI FINI IRAP Sistema rimborso Forfetario Analitico Misto: rimborso alternativo vitto o alloggio Misto: rimborso di vitto e alloggio Luogo trasferta (rispetto al Comune sede di lavoro del dipendente) Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Indennità trasferta ai fini IRAP Non deducibile Deducibile fino 46,48 euro Deducibile fino 77,47 euro Non deducibile Non deducibile Non deducibile Non deducibile Deducibile fino a 30,99 euro Deducibile fino a 51,65 euro Non deducibile Deducibile fino a 15,49 euro Deducibile fino a 25,82 euro RIGO IQ7 - AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI Nel presente Rigo deve essere indicato l ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali materiali. RIGO IQ8 - AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI Il Rigo IQ8 accoglie l ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali immateriali. L importo è comprensivo della quota di ammortamento dell avviamento. RIGO IQ9 - CANONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI Il Rigo IQ9 è destinato all indicazione dell ammontare dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Tale valore, che rappresenta il costo deducibile, deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA QUOTA INTERESSI Il calcolo di tale importo è agevole per l utilizzatore: infatti, occorre sottrarre al canone l importo forfetariamente riferibile al rimborso della parte di capitale. Quest ultima è convenzionalmente pari al costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l acquisto del bene (al netto del valore dell opzione di riacquisto finale), diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento. Il costo e i canoni di locazione finanziaria vanno comunque considerati al netto dell IVA, ancorché indetraibile (D.M. 24 aprile 1998 e la C.M. 12 novembre 1998, n. 263/E). DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP 103

Canone leasing (costo acquisto - prezzo di riscatto) x n. gg. periodo imposta n. gg. durata contratto RIGO IQ10 - TOTALE COMPONENTI NEGATIVI Tale Rigo presenta due Colonne. Nella Colonna 1, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio previsto per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190) devono ricomprendere l ammontare risultante dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (cfr. risoluzione n. 132 del 27 maggio 2009). Nella Colonna 2 deve essere indicato l importo risultante dalla seguente somma: IQ5 + IQ6 + IQ7 +IQ8 + IQ9 + IQ10 Colonna 1 RIGO IQ11 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ4, col. 2 Totale componenti positivi IQ10, col. 2 Totale componenti negativi SEZIONE II: IMPRESE DI CUI ALL ART. 5 DEL D.LGS. N. 446/1997 La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, che hanno optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. 104 DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - IRAP