Mancata nomina del collegio sindacale al superamento dei limiti ex art bis c.c.

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Mancata nomina del collegio sindacale al superamento dei limiti ex art. 2435-bis c.c. a cura di Antonino Romano L' articolo 2477 del Codice civile prevede l'obbligo di nomina del collegio sindacale nel caso in cui, per due anni consecutivi, siano stati superati i limiti previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile. Ci si chiede quali conseguenze si realizzano in capo ad amministratori e soci se una società si è trovata nelle condizioni previste dall'articolo 2477 ma non ha ancora ottemperato alla nomina del collegio sindacale. Dopo aver ripercorso brevemente la disciplina di riferimento, alla luce della recente circolare diramata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 15 aprile 2009, verifichiamo se, in questa ipotesi, siamo in presenza di una causa di revoca degli amministratori o di scioglimento della società. Le nuove soglie introdotte dal d.lgs. n. 173/08 Il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, ha provveduto, fra l altro, ad elevare i limiti quantitativi fissati dall art. 2435-bis, primo comma, c.c. per la redazione del bilancio d esercizio in forma abbreviata. Negli ultimi anni, a seguito di numerosi interventi del legislatore comunitario, si è assistito ad un progressivo innalzamento dei limiti quantitativi che rilevano ai fini della redazione di bilancio in forma abbreviata. Le nuove soglie introdotte dal decreto prevedono che: il totale dell attivo risultante dallo stato patrimoniale non sia superiore a 4.400.000 euro; l ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato elevato a 8.800.000 euro; mentre è rimasto invariato il terzo parametro riferito ai dipendenti occupati in media durante l esercizio che è pari a 50 unità. La modificazione dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata incide profondamente anche sulla disciplina della nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. Ed invero l art. 2477 c.c. che disciplina il controllo legale dei conti nelle s.r.l. contiene un espresso rinvio ai limiti quantitativi fissati dall art. 2435-bis c.c. L istituzione di un organo di controllo interno è, infatti, obbligatoria solo per le s.r.l. che superano determinati limiti dimensionali. 1

BILANCIO ABBREVIATO (art. 2435-bis c.c.) IN EURO Direttiva 1978/660/Cee Recepita dal D.Lgs 127/1991 Attivo dello stato patrimoniale 2.000.000 3.125.000 3.650.000 4.400.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 6.250.000 7.300.000 8.800.000 Dipendenti occupati in media 50 50 50 50 I presupposti della nomina obbligatoria del collegio sindacale Per quanto riguarda la disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale, occorre brevemente rammentare che l art. 2477 c.c. stabilisce che nelle s.r.l. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando: - il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (ovvero quanto il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro) e, altresì, quando: - per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell art. 2435-bis c.c. (ovvero i limiti quantitativi previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata). Parallelamente, l obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei predetti limiti. Come accennato, l art. 2435-bis c.c. - come modificato dal d.lgs. n. 173/2008 - stabilisce che le società di capitali che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1. totale dell attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità. Ciò significa, osserva la circolare CNDCEC di metà aprile, che il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei predetti limiti deve essere redatto in forma ordinaria. E che, invece, il superamento dei limiti per un solo esercizio non priva la società del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata3. In altre parole, presupposto necessario per redigere il bilancio in forma abbreviata è costituito dalla consecutività del mancato superamento di (almeno) due dei limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia del limite che è stato superato). Occorre ribadire, infine, che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una facoltà per le società di piccole dimensioni e non un obbligo. 2

La decorrenza dei nuovi limiti Al fine di evitare incertezze interpretative, la decorrenza dei nuovi limiti è espressamente stabilita dall art. 6 del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008. La norma transitoria prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci ( ) relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore». Il decreto è entrato in vigore il 21 novembre 2008 al termine della ordinaria vacatio legis (cioè nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto). Ciò significa che i limiti introdotti dal d.lgs. n. 173/2008 producono i loro effetti per le società che iniziano i propri esercizi a partire dal 22 novembre 2008. Così per le società solari, vale a dire le società che fanno coincidere l esercizio con l anno solare: ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 si applicano (ancora) i vecchi parametri quantitativi; ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 si applicheranno per la prima volta i nuovi parametri. In questo caso, ai fini dell accertamento del superamento dei nuovi limiti, gli esercizi che devono essere presi in considerazione sono il 2009 e il 2008. Viceversa, per le società non solari il cui esercizio ha inizio a partire dal 22 novembre 2008, i nuovi limiti trovano applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci degli esercizi che si sono chiusi entro il 21 novembre 2009. La decorrenza dell obbligo di nomina del collegio sindacale Il documento interpretativo predisposto dal CNDCEC individua altresì il momento dal quale sorge l obbligo di nomina del collegio sindacale. In linea di principio, il momento nel quale scatta l obbligo di nominare il collegio sindacale nelle s.r.l. corrisponde alla data di approvazione del bilancio che al termine del secondo esercizio - registra il superamento dei relativi parametri. In altre parole, la nomina del collegio sindacale (insieme alla designazione del suo presidente e alla determinazione del compenso) dovrebbe essere deliberata in occasione dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio consecutivo in cui risultano superati almeno due parametri di cui all art. 2435-bis c.c. Rispetto alla tesi in base alla quale la nascita dell obbligo corrisponde al momento di chiusura dell esercizio nel quale i due parametri risultano superati, questa soluzione appare preferibile. Il Consiglio Nazionale ritiene, infatti, che l accertamento dell avvenuto superamento dei limiti quantitativi fissati dall art. 2435-bis c.c. non possa prescindere dall intervenuta approvazione del bilancio. Con riferimento, invece, alle ipotesi di mancata approvazione del bilancio è stato osservato che, qualora la mancata approvazione intervenga per fattori del tutto indipendenti dalla contestazione dei parametri di cui all art. 2435-bis codice civile., il momento dal quale sorge l obbligo di nomina del collegio sindacale possa essere 3

anticipato alla predisposizione e presentazione dei prospetti contabili da parte degli amministratori ogniqualvolta il superamento dei menzionati limiti risulti comunque certo e provato in base a tali documenti. Mancata nomina del collegio sindacale: quali conseguenze? Diciamo subito che la violazione dell'obbligo di nomina del collegio sindacale puo` derivare per la mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, oppure per la mancata nomina degli stessi da parte dell'assemblea dei soci. Nel primo caso l omissione ricade nei confronti dell organo amministrativo. In questa fattispecie il pubblico ministero che, nell'ambito della sua attivita` di controllo, o a seguito di specifica denuncia, venisse a conoscenza di questa grave inadempienza societaria potra` richiedere al tribunale l'applicazione del procedimento di controllo giudiziario ex articolo 2409, Codice civile. La denuncia è sempre possibile da parte di chi abbia effettivamente subito un danno dal grave inadempimento in cui incorre l organo amministrativo. In tali circostanze il Tribunale competente potrebbe revocare gli amministratori in carica, e nominare un amministratore giudiziario al fine di provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori e sindaci. Non è esclusa, invero, da parte dell'amministratore giudiziario una azione di responsabilita` ex articolo 2409, comma 4, nei confronti dei cessati amministratori. Ciò detto, potrebbe anche configurarsi una ipotesi di <impedito controllo> ex articolo 2625 del codice civile e verificare quali conseguenze la stessa possa aver provocato nei confronti della società dei soci e dei terzi. Salvo che i fatti non abbiano integrato altri reati, l'impedito controllo anche da parte del collegio sindacale è punito ai sensi dell'articolo 2625 del codice civile, con una sanzione amministrativa fino a un massimo di 10.329 euro e anche con la condanna penale della reclusione fino a un anno qualora, a querela di parte, questo comportamento abbia cagionato un danno verso i soci ( 1 ). Un'altra fattispecie si concretizza qualora l'assemblea dei soci, regolarmente convocata, non provveda alla nomina dei sindaci ( 2 ). Su tale argomento prende posizione la circolare CNDCEC del 15 aprile 2009, che adotta una interpretazione estensiva del n. 3) art. 2484 del Codice civile. Si discute infatti dell ipotesi in cui, nonostante il superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge, l assemblea dei soci non provveda per incapacità della stessa o per non reperibilità dei sindaci disposti ad accettare l incarico a nominare il collegio sindacale. A parere dell estensore della circolare considerato che l ordinamento societario non prevede per questa fattispecie alcuna specifica sanzione e in applicazione dei principi generali del diritto societario, sembrerebbe corretto ritenere che la prolungata omissione dell assemblea nel nominare il collegio sindacale (obbligatorio) dia luogo ad una causa di 1 M. C. LUPETTI, La mancata nomina del collegio sindacale, l Esperto Risponde edizione 5/2005, numero 34 2 M. MINESTRONI, Le sanzioni per la mancata nomina del collegio, l Esperto Risponde edizione n. 6/2002, numero 47; cfr. anche R. ACIERNO Il collegio sindacale e la riforma del diritto societario. 4

scioglimento della società ai sensi dell art. 2484, n. 3, c.c. (scioglimento «per l impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea»). In piena condivisione dell assunto del documento interpretativo diramato dall ufficio studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, aggiungiamo che dall omissione della nomina del collegio sindacale da parte dell assemblea dei soci deve, comunque, derivare una impossibilità di funzionamento preclusiva dell adozione di deliberazioni essenziali dell assemblea ordinaria (Tribunale di Pavia, 17.09.1988) quali, per esempio, l approvazione del rendiconto annuale e che la causa di scioglimento, al verificarsi della mancata nomina dell organo di controllo, dovrebbe essere specificatamente prevista nello statuto della società. In questa ipotesi, l inadempimento dell assemblea dei soci sarebbe sanzionato dal punto di vista civile. E tuttavia auspicabile un intervento del legislatore in materia al fine di rendere più cogente l'obbligo di una nomina così importante per la legalità dell'operato delle società. Antonino Romano 26 Maggio 2009 5