IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZIONE TRIBUTARIA) Giuseppe Corasaniti Professore associato di diritto tributario Università di Brescia Avvocato in Milano
Il principio di sinteticitàin una recente pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione Secondo la Sezione tributaria della Corte di cassazione (Cass., sez. trib., ord. n. 12580, 19 luglio 2012) deve ritenersi inammissibile, per mancanza del requisito formale della esposizione sommaria dei fatti della causa (ex art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c.), il ricorso per cassazione che contenga una mera riproduzione fotostatica di ampi stralci dell avviso di accertamento, del ricorso, della comparsa di costituzione, della sentenza di primo grado, dell appello dell Ufficio e della sentenza gravata.
Secondo la Suprema Corte non può ravvisarsi la sussistenza del predetto requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa tutte le volte in cui il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito.
Difatti, tale modalitàdi redazione del ricorso per cassazione, rendendo particolarmente indaginosa l individuazione della materia del contendere, contravviene allo scopo della predetta disposizione, che è quello di agevolare la comprensione dei motivi di censura della sentenza impugnata, evitando alla Corte inutili ed indaginose letture degli atti di causa, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione In forza del disposto di cui all art. 366 c.p.c., anche nell esposizione sommaria della causa il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, nel senso che deve essere indicata, con notevole precisione e specificità, l esposizione dei fatti (co. 1, n. 3) anche se sommaria. Ciò significa che solo dal contenuto del ricorso deve potersi ricavare la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, la nullità della sentenza o del procedimento, o l omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Pertanto, non è possibile proporre ricorsi per cassazione vaghi, approssimativi, imprecisi ovvero privi di una esaustiva e sintetica esposizione dei fatti di causa (in relazione ai motivi di censura proposti avverso la sentenza impugnata). In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quest ultimo deve essere, tra l altro, i) chiaro nell esposizione e nella ricostruzione dei fatti di causa; ii)specifico nell indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il medesimo si fonda; iii) preciso nell indicazione del motivo di censura.
: il principio di sinteticità In ragion di ciò, nella citata ordinanza la Sezione tributaria della Corte di cassazione afferma che: - la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso ; - costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso ;
- la pedissequa riproduzione dell intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s è articolata, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso ;
- la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non ètenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezzaper poter comprendere, valutare e decidere( ).
In altri termini, devono ritenersi inammissibili i cc.dd. ricorsi fotocopia, in cui il ricorrente si limita a riprodurre l intero contenuto dei precedenti atti processuali e dei documenti prodotti nei giudizi di merito, così da costringere la Corte a dover leggere tutto, anche quello di cui non serve affatto essere informata.
E dunque necessario che il ricorrente operi una sintesi dei fatti di causa, funzionali ai motivi di censura proposti. Occorre cioèche il ricorso contenga tutti (e solo) gli elementi necessari e sufficienti per illustrare specificatamente le censure rivolte alla decisione impugnata, affinché la Suprema Corte possa valutare compiutamente la fondatezza dell impugnazione, senza essere costretta ad esaminare altri atti o documenti dei precedenti gradi di giudizio (inutili ai fini del giudizio di legittimità che le viene richiesto).
A tale ultimo riguardo si ricorda che il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso la precisa localizzazione, all interno dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, degli atti processuali o dei diversi documenti cui il ricorso fa riferimento, mentre non deve ritenersi necessaria una trascrizione testuale dei suddetti atti e documenti nel corso del ricorso.
Del pari, le Sezioni Unite (Cass., SSS.UU., n. 22726 del 2011) hanno anche chiarito che la produzione in fase di legittimità degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte può avvenire mediante deposito del fascicolo del merito, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso per cassazione la sede in cui esso è rinvenibile. Pertanto, con specifico riferimento al processo tributario, poiché ai sensi dell art. 25, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo, assunta la trasmissione (su istanza del ricorrente) del fascicolo d ufficio alla cancelleria della Suprema Corte, non è necessario che la parte produca copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nel proprio fascicolo depositato in sede di merito; né è necessario che essa produca copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della controparte.
: la previsione del principio di sinteticità nel c.p.a. Nella citata ordinanza n. 12580 del 2012, la Sezione tributaria della Suprema Corte afferma (anche) che il rilievo che la sintesi ha assunto nell ordinamento è del resto attestato anche dall art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo ( ), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.
In altri termini, secondo la Suprema Corte il principio della sinteticità degli atti processuali rappresenterebbe un principio immanente nell ordinamento processuale, già ricavabile per il giudizio di legittimità dalla previsione di cui al citato articolo 366 c.p.c., ed ora positivizzato anche per il processo amministrativo dagli artt. 3, 26, 40, 101 c.p.a.
Precedenti giurisprudenziali La Sezione tributaria della Corte di cassazione in passato si era già pronunciata nel senso della rilevanza della sintesi, quale modus redazionale del ricorso per cassazione. In tal senso si ricorda in particolare Cass., sez. trib., 23 giugno 2010, n. 15180.
Nella sentenza n. 15180 del 2010 la Suprema Corte ha dichiarato l inammissibilità di un ricorso per cassazione redatto in violazione del predetto principio di sinteticità. L alternanza di pagine, nella quali vengono evocati atti processuali pregressi, con l allegazione di tali atti, si risolve in una mera compilation, una attività materiale di farcitura nella quale non si ritrova l opera di rappresentazione ed interpretazione dei fatti giuridici, attraverso la quale normalmente emerge e viene prospettato il <<caso>> giuridico sul quale si richiede l intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema ( ). L art. 366 c.p.c. impone di redigere il ricorso dinanzi al giudice di legittimità sintetizzando (rectius: esponendo sommariamente) i fatti della causa. La sommarietàdell esposizione, che ovviamente non va confusa con la omissione o con la riproposizione di tutta l attività processuale pregressa, implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice in un ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico.
Prosegue ancora la Suprema Corte nella citata sentenza: La società ricorrente ha adottato la inammissibile tecnica del ricorso <<farcito>> o del ricorso-sandwich, con il quale, forse nell intento di evitare di incorrere in vizi di autosufficienza, è stata scaricata sulla Corte tutta la documentazione di merito (con la sola aggiunta di pagine-etichetta) quasi a dire <<veda la Corte cosa le serve>>. La <<tecnica>> adoperata è comunque errata perché non soltanto non evidenzia le singole questioni già prospettate (che restano avviluppate nel magma indistinto del giudizio di merito) sulle quali si richiede l intervento della Corte, ma comporta l assenza della irrinunciabile opera di rielaborazione e rimeditazione della vicenda processuale nell ottica del giudizio di legittimità. ( ) Anche il principio dell autosufficienza, che impone di riassumere le questioni già prospettate (con specifica indicazione del dove, del come e del quando), prima della riproposizione delle stesse dinanzi al giudice di legittimità, non può ritenersi rispettato quando venga adottata la tecnica della <<spillatura>> degli atti.
Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità Come peraltro segnalato dalla stessa Suprema Corte nella citata ordinanza n. 12580 del 2012, la rilevanza della sintesi nelle modalità di redazione del ricorso per cassazione, costituisce un orientamento interpretativo fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (dunque non solo della Sezione tributaria). In tal senso, tra le altre, si ricordano: - Cass., sez. III, ord. 29 agosto 2011, n. 17646; - Cass., sez. III, ord. 22 settembre 2009, n. 20393; - Cass., SS.UU., sent. 17 luglio 2009, n. 16628; - Cass., sez. VI, sent. 16 marzo 2011, n. 6279; - Cass., SS.UU., sent. 11 aprile 2012, n. 5698; - Cass., sez. III, sent. 8 maggio 2012, n. 6909; - Cass., SS.UU., sent. 11 aprile 2012, n. 5698.