Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI L opposizione all esecuzione Mentre l opposizione agli atti esecutivi riguarda le modalità di svolgimento dell'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione investe il diritto di procedere ad esecuzione e la pignorabilità dei beni. Nella prima ipotesi, con l'esecuzione si contesta l'azione fondata sul titolo esecutivo, apprezzata al momento della proposizione dell opposizione, mentre restano ininfluenti la sopravvenienza delle condizioni dell azione nel corso del giudizio; si tratta allora di un azione di accertamento negativo dell esistenza del diritto di procedere ad esecuzione, con la quale si deduce l impossibilità, per motivi preesistenti ovvero sopravvenuti, di attuare il comando contenuto nel titolo (esempi: inesistenza del titolo, mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato). Peraltro, ove ci si trovi in presenza di un opposizione di merito o con la quale si voglia dedurre un vizio del procedimento di formazione del titolo, occorre distinguere tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali. Nel primo caso, non potranno essere dedotti mediante l'opposizione fatti che si sarebbero dovuti dedurre mediante il mezzo d'impugnazione corrispondente ovvero coperti dall'autorità del giudicato; l'opposizione resta circoscritta in via di principio ai soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via esecutiva intervenuti successivamente alla formazione del giudicato o comunque all'ultimo momento utile per la loro allegazione del processo di cognizione in cui il titolo esecutivo si è formato. Nel secondo caso, invece, essendo il titolo stragiudiziale, l'opposizione non incontra particolari limiti e può accertare il difetto di fatti costitutivi del diritto sottostante al titolo, sicché possono essere dedotte tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere sollevate contro il creditore se questi, anziché procedere in via esecutiva, avesse fatto valere il diritto in un autonomo giudizio di cognizione. Legittimato attivo a proporre l'opposizione all'esecuzione è il debitore o, più in generale, colui che sia destinatario dell'esecuzione; legittimato passivo è certamente il creditore procedente, la legittimazione dei creditori intervenuti è in prevalenza limitata a quelli muniti di titolo esecutivo, i quali,, come non possono essere pregiudicati dall'unilaterale rinuncia del solo creditore procedente, così non possono esserlo neppure dalla soccombenza di questo nell'opposizione. Il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata, costituisce mero accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell'esecuzione sotto il profilo dedotto come motivo dell'opposizione. Il suo 1
accoglimento determina la caducazione di tutti gli atti esecutivi; qualora poi l'opposizione accolta riguardi il titolo esecutivo, non soltanto non potrà proseguire l'esecuzione in corso, ma non si potrà nemmeno avviare una nuova esecuzione fondata sullo stesso titolo; qualora, invece, sia accolta un'opposizione attinente al credito, il riconoscimento dell'inesistenza del diritto impedirà la realizzazione di questo mediante una nuova esecuzione. Altro motivo deducibile con l'opposizione all'esecuzione riguarda la impignorabilità dei beni o dei crediti: in tal modo, colui che subisce l'esecuzione non contesta quest'ultima totalmente, ma deduce l impossibilità che quel determinato pignorato sia assoggettato all'esecuzione. Tale opposizione è proponibile dopo l'effettuazione del pignoramento, quindi ad esecuzione iniziata. L opposizione agli atti esecutivi L opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è lo strumento deputato a verificare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, delle loro notificazioni e di ciascun atto del processo esecutivo a questi successivo. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione attiva spetta, oltre che all esecutato, ai creditori precedenti e intervenuti e agli altri interessati cui fa riferimento l'art. 485, ossia tutti quei soggetti che partecipano al processo esecutivo, quali il terzo coinvolto dal pignoramento presso terzi, il concorrente nell'incanto e altri. Sotto il profilo oggettivo, l'opposizione è proponibile non soltanto contro gli atti esecutivi ma anche contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, censurabili sotto il profilo formale nonché relativamente alle valutazioni discrezionali agli stessi sottese. Poiché l'opposizione in parola è proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, in passato poteva verificarsi la coincidenza del magistrato chiamato a svolgere la funzione di giudice dell'esecuzione e di organo competente a decidere sulla regolarità di un proprio provvedimento opposto, con inevitabili dubbi sulla sua terzietà e imparzialità; il problema è stato risolto dal nuovo art. 186-bis disp.att., il quale prevede che i giudizi di merito di cui all'articolo 618, comma 2, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti contro i quali è proposta opposizione. Ove l'opposizione sia rigettata, il processo esecutivo può proseguire mentre ove sia accertata l'invalidità degli atti esecutivi contestati, consegue l'invalidità degli atti successivi che ne sono dipendenti, sino all'eventuale invalidità dell'intero processo esecutivo, fermo restando che ai sensi dell'art. 2929 la nullità degli atti anteriori alla vendita non ha effetto nei confronti dei terzi acquirenti, salvo il caso di collusione. 2
L opposizione di terzo all'esecuzione L'opposizione di terzo (art. 619) è un autonomo giudizio di cognizione incidentale al processo esecutivo, con cui questo può far valere l'esistenza di un suo diritto di proprietà o reale di godimento dei beni oggetto della procedura, il quale risulti opponibile al creditore procedente e agli intervenuti; in tal caso, l'illegittimità dedotta deriva dalla difformità tra i beni assoggettati ad esecuzione e quelli che costituiscono strumento della responsabilità patrimoniale. Legittimato attivo è il terzo che affermi il proprio diritto in contrasto con la procedura senza essere né debitore né terzo assoggettato all'esecuzione, mentre legittimati passivi sono riconosciuti il creditore procedente e il debitore, entrambi litisconsorti necessari, e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Il terzo può proporre opposizione: - di cui all art. 615, ove si trovi nella disponibilità materiale del bene oggetto dell'esecuzione per consegna o rilascio, in quanto unico in grado di soddisfare la pretesa esecutiva, per contestare la possibilità del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo autonomo diritto al godimento o alla detenzione del bene; - di cui all art. 619, nelle esecuzioni in forma specifica, al fine di dedurre un pregiudizio derivante da un atto del processo esecutivo e dalle modalità esecutive, come ad esempio lo svolgimento dell'esecuzione per rilascio su un bene del terzo diverso da quello indicato nel titolo, per errore dell'ufficiale giudiziario. Ove il pignoramento abbia avuto ad oggetto beni mobili presenti nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente deve provare, non solo che prima del pignoramento quei beni sono divenuti di sua proprietà, ma anche che al momento del pignoramento quegli stessi beni erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso dalla proprietà; che tale onere probatorio deve essere assolto con atti scritti aventi data certa anteriore al pignoramento. Ove l'espropriazione abbia colpito un bene mobile, l'opposizione di cui all art. 619 rappresenta l'unica tutela attribuita al terzo per ottenere il proprio bene in natura; infatti, in virtù dell'art. 620, l'opposizione tardiva, ossia successiva alla vendita o all'assegnazione, o tempestiva in mancanza di sospensione dell'esecuzione, consente al terzo di recuperare la sola somma ricavata dalla vendita del bene. Nell'espropriazione immobiliare, stante l'effetto sempre derivativo della vendita o dell'assegnazione forzata, l'opposizione di terzo si atteggia come rimedio facoltativo, potendo il terzo anche in seguito rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. 3
La proposizione delle opposizioni prima e dopo l'inizio dell'esecuzione Le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (preventive) sono introdotte con citazione davanti al giudice competente, mentre quelle successive a tale momento (repressive) sono introdotte con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. Se competente a ricevere tutte le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione è il giudice di quest'ultima, occorre distinguere, invece, in relazione al giudice competente a decidere le opposizioni nonché a riceverle nel caso in cui l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio. In base agli articoli 17 e 27, le opposizioni all'esecuzione dovranno essere decise dal giudice competente per materia e valore del luogo ove si svolge l'esecuzione. Introduzione o riassunzione del giudizio di cognizione Ai sensi dell art. 616, cui rinvia l art. 619, nell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione, oltre alla decisione sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, questi deve fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al giudice, ovvero, qualora sia competente ufficio giudiziario al quale appartiene, per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia del diritto e previa iscrizione a ruolo. Analogamente, in tema di opposizione agli atti esecutivi, il nuovo art. 618 prevede che nell'udienza di comparizione, concessi eventualmente provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura, il giudice dell'esecuzione in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo e nel rispetto dei termini sopra indicati. Il novellato termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi L opposizione agli atti esecutivi relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo del precetto è proponibile entro 20 giorni dalla notificazione di questi atti (o, se non sia stato possibile proporla prima dell'inizio dell'esecuzione, dal primo atto di questa), ovvero dal singolo atto di esecuzione che si intende opporre; tale termine è stato innalzato, rispetto all'originario più esiguo termine di 5 giorni, dalla legge 80/2005. Le novità normative relative alla fase introduttiva del giudizio di opposizione di terzo L art. 619 delinea per l'opposizione di terzo all'esecuzione un procedimento in parte coincidente con quello delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi cui agli artt. 616 4
e 618. In particolare, l'opposizione è proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, in quanto sempre successiva all'inizio dell'esecuzione in senso stretto; il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé e il termine perentorio per la notifica di ricorso e decreto. La disciplina dell'udienza di comparizione delle parti a seguito di proposizione dell'opposizione dell art 619 si distingue in parte da quella riguardante le altre opposizioni. Infatti, se pur in tale udienza il giudice è chiamato a decidere sulla eventuale sospensione dell'esecuzione, individuare il giudice competente a proseguire il giudizio di merito, tenuto conto della competenza per valore, e fissare un termine per la riassunzione di questo, tali adempimenti sono subordinati alla previa verifica del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti; ove le parti giungano a un accordo, il giudice ne dà atto con ordinanza e adotta ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo anche sulle spese. La prosecuzione del giudizio in merito da parte di soggetto diverso dal debitore La parte interessata ad ottenere una decisione in merito è onerata ad attivarsi nel termine perentorio fissato per l'instaurazione o prosecuzione del giudizio. Tale onere deriva, in primo luogo, dalla circostanza per la quale l'istruzione della causa non segue necessariamente l'udienza di comparizione, ma è subordinata all'effettuazione di un ulteriore atto di impulso processuale, indispensabile per arrivare ad una decisione coperta dal giudicato. In secondo luogo, esso deriva dalla disciplina dell art. 624, comma 3, il quale stabilisce che in caso di sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione, non reclamata o confermata in sede di reclamo, ove il giudizio di merito non sia introdotto entro il termine perentorio di cui all art. 616, il giudice dichiara l'estinzione del processo; ne consegue che parte interessata e legittimata a iniziare a proseguire il giudizio oppositivo potrebbe essere un soggetto diverso dall opponente, al fine di impedire l'estinzione dell'esecuzione. Quindi, a fronte della sospensione dell'esecuzione, può riconoscersi interesse a proseguire il giudizio certamente in capo al creditore procedente, nonché, secondo una parte della dottrina, dei creditori intervenuti, siano essi muniti di titolo esecutivo o meno. 5