Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI

Documenti analoghi
IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

XVI L OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al:

INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Civile esecuzioni

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Indice. Parte I. Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

La nuova espropriazione presso terzi

XVIII L OPPOSIZIONE DI TERZO ALL ESECUZIONE

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione alla ottava edizione... Prefazione alla prima edizione...

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA NATURA COGNITIVA (E DECISORIA) DELL ISTITUTO

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Capitolo XIV L ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

LAURA DURELLO CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TUTELA DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

INDICE PARTE PRIMA IL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA CAPITOLO I IL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

INDICE SOMMARIO. Parte Prima L ARBITRATO 1 NOZIONI GENERALI

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

I creditori privilegiati e i creditori chirografari

INDICE-SOMMARIO Regio decreto 28 ottobre 1940, n Codice di procedura civile Formula esecutiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE ESECUZIONI ESPROPRIATIVE SPECIALI

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

Ingiunzione fiscale. Processo

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

INDICE SOMMARIO 1. CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE IPOTECHE

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Indice analitico. Disposizioni Generali

Indice sommario del codice di procedura civile

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

Indice. Prefazione... pag. 13

INDICE. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. Parte Prima Processo di esecuzione. Capitolo 1 Il processo di esecuzione forzata in generale

Capitolo XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SISTEMATICO PARTE PRIMA ASPETTI SOSTANZIALI DELL ESECUZIONE FORZATA. SEZIONE PRIMA ESPROPRIAZIONE (cod. civ.: artt ) pag.

INDICE. Parte Prima SAGGI

Istituzioni di diritto processuale civile

INDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE

INDICE - SOMMARIO. Capitolo Primo. (artt c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1. (artt c.p.c.

Il Processo Esecutivo

INDICE NOZIONI PRELIMINARI I. LA GIURISDIZIONE

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Capitolo III L ESPROPRIAZIONE FORZATA. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME

INDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

Codice di procedura civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

La nuova disciplina della riscossione tributaria. Pacini. Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

XXII LA SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE

Parte I. Capitolo 4 La competenza 1. Nozione...» La competenza per valore e per materia del giudice di pace.» 69

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Copyright Esselibri S.p.A.

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

SOMMARIO. Parte I Profili generali

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

INDICE INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE di Cesare Trapuzzano

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

FASI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER RILASCIO

ESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 DEL 27 GIUGNO 2015

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

Contributo unificato: la tabella aggiornata

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI

Transcript:

Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI L opposizione all esecuzione Mentre l opposizione agli atti esecutivi riguarda le modalità di svolgimento dell'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione investe il diritto di procedere ad esecuzione e la pignorabilità dei beni. Nella prima ipotesi, con l'esecuzione si contesta l'azione fondata sul titolo esecutivo, apprezzata al momento della proposizione dell opposizione, mentre restano ininfluenti la sopravvenienza delle condizioni dell azione nel corso del giudizio; si tratta allora di un azione di accertamento negativo dell esistenza del diritto di procedere ad esecuzione, con la quale si deduce l impossibilità, per motivi preesistenti ovvero sopravvenuti, di attuare il comando contenuto nel titolo (esempi: inesistenza del titolo, mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato). Peraltro, ove ci si trovi in presenza di un opposizione di merito o con la quale si voglia dedurre un vizio del procedimento di formazione del titolo, occorre distinguere tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali. Nel primo caso, non potranno essere dedotti mediante l'opposizione fatti che si sarebbero dovuti dedurre mediante il mezzo d'impugnazione corrispondente ovvero coperti dall'autorità del giudicato; l'opposizione resta circoscritta in via di principio ai soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via esecutiva intervenuti successivamente alla formazione del giudicato o comunque all'ultimo momento utile per la loro allegazione del processo di cognizione in cui il titolo esecutivo si è formato. Nel secondo caso, invece, essendo il titolo stragiudiziale, l'opposizione non incontra particolari limiti e può accertare il difetto di fatti costitutivi del diritto sottostante al titolo, sicché possono essere dedotte tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere sollevate contro il creditore se questi, anziché procedere in via esecutiva, avesse fatto valere il diritto in un autonomo giudizio di cognizione. Legittimato attivo a proporre l'opposizione all'esecuzione è il debitore o, più in generale, colui che sia destinatario dell'esecuzione; legittimato passivo è certamente il creditore procedente, la legittimazione dei creditori intervenuti è in prevalenza limitata a quelli muniti di titolo esecutivo, i quali,, come non possono essere pregiudicati dall'unilaterale rinuncia del solo creditore procedente, così non possono esserlo neppure dalla soccombenza di questo nell'opposizione. Il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata, costituisce mero accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell'esecuzione sotto il profilo dedotto come motivo dell'opposizione. Il suo 1

accoglimento determina la caducazione di tutti gli atti esecutivi; qualora poi l'opposizione accolta riguardi il titolo esecutivo, non soltanto non potrà proseguire l'esecuzione in corso, ma non si potrà nemmeno avviare una nuova esecuzione fondata sullo stesso titolo; qualora, invece, sia accolta un'opposizione attinente al credito, il riconoscimento dell'inesistenza del diritto impedirà la realizzazione di questo mediante una nuova esecuzione. Altro motivo deducibile con l'opposizione all'esecuzione riguarda la impignorabilità dei beni o dei crediti: in tal modo, colui che subisce l'esecuzione non contesta quest'ultima totalmente, ma deduce l impossibilità che quel determinato pignorato sia assoggettato all'esecuzione. Tale opposizione è proponibile dopo l'effettuazione del pignoramento, quindi ad esecuzione iniziata. L opposizione agli atti esecutivi L opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è lo strumento deputato a verificare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, delle loro notificazioni e di ciascun atto del processo esecutivo a questi successivo. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione attiva spetta, oltre che all esecutato, ai creditori precedenti e intervenuti e agli altri interessati cui fa riferimento l'art. 485, ossia tutti quei soggetti che partecipano al processo esecutivo, quali il terzo coinvolto dal pignoramento presso terzi, il concorrente nell'incanto e altri. Sotto il profilo oggettivo, l'opposizione è proponibile non soltanto contro gli atti esecutivi ma anche contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, censurabili sotto il profilo formale nonché relativamente alle valutazioni discrezionali agli stessi sottese. Poiché l'opposizione in parola è proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, in passato poteva verificarsi la coincidenza del magistrato chiamato a svolgere la funzione di giudice dell'esecuzione e di organo competente a decidere sulla regolarità di un proprio provvedimento opposto, con inevitabili dubbi sulla sua terzietà e imparzialità; il problema è stato risolto dal nuovo art. 186-bis disp.att., il quale prevede che i giudizi di merito di cui all'articolo 618, comma 2, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti contro i quali è proposta opposizione. Ove l'opposizione sia rigettata, il processo esecutivo può proseguire mentre ove sia accertata l'invalidità degli atti esecutivi contestati, consegue l'invalidità degli atti successivi che ne sono dipendenti, sino all'eventuale invalidità dell'intero processo esecutivo, fermo restando che ai sensi dell'art. 2929 la nullità degli atti anteriori alla vendita non ha effetto nei confronti dei terzi acquirenti, salvo il caso di collusione. 2

L opposizione di terzo all'esecuzione L'opposizione di terzo (art. 619) è un autonomo giudizio di cognizione incidentale al processo esecutivo, con cui questo può far valere l'esistenza di un suo diritto di proprietà o reale di godimento dei beni oggetto della procedura, il quale risulti opponibile al creditore procedente e agli intervenuti; in tal caso, l'illegittimità dedotta deriva dalla difformità tra i beni assoggettati ad esecuzione e quelli che costituiscono strumento della responsabilità patrimoniale. Legittimato attivo è il terzo che affermi il proprio diritto in contrasto con la procedura senza essere né debitore né terzo assoggettato all'esecuzione, mentre legittimati passivi sono riconosciuti il creditore procedente e il debitore, entrambi litisconsorti necessari, e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Il terzo può proporre opposizione: - di cui all art. 615, ove si trovi nella disponibilità materiale del bene oggetto dell'esecuzione per consegna o rilascio, in quanto unico in grado di soddisfare la pretesa esecutiva, per contestare la possibilità del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo autonomo diritto al godimento o alla detenzione del bene; - di cui all art. 619, nelle esecuzioni in forma specifica, al fine di dedurre un pregiudizio derivante da un atto del processo esecutivo e dalle modalità esecutive, come ad esempio lo svolgimento dell'esecuzione per rilascio su un bene del terzo diverso da quello indicato nel titolo, per errore dell'ufficiale giudiziario. Ove il pignoramento abbia avuto ad oggetto beni mobili presenti nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente deve provare, non solo che prima del pignoramento quei beni sono divenuti di sua proprietà, ma anche che al momento del pignoramento quegli stessi beni erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso dalla proprietà; che tale onere probatorio deve essere assolto con atti scritti aventi data certa anteriore al pignoramento. Ove l'espropriazione abbia colpito un bene mobile, l'opposizione di cui all art. 619 rappresenta l'unica tutela attribuita al terzo per ottenere il proprio bene in natura; infatti, in virtù dell'art. 620, l'opposizione tardiva, ossia successiva alla vendita o all'assegnazione, o tempestiva in mancanza di sospensione dell'esecuzione, consente al terzo di recuperare la sola somma ricavata dalla vendita del bene. Nell'espropriazione immobiliare, stante l'effetto sempre derivativo della vendita o dell'assegnazione forzata, l'opposizione di terzo si atteggia come rimedio facoltativo, potendo il terzo anche in seguito rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. 3

La proposizione delle opposizioni prima e dopo l'inizio dell'esecuzione Le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (preventive) sono introdotte con citazione davanti al giudice competente, mentre quelle successive a tale momento (repressive) sono introdotte con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. Se competente a ricevere tutte le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione è il giudice di quest'ultima, occorre distinguere, invece, in relazione al giudice competente a decidere le opposizioni nonché a riceverle nel caso in cui l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio. In base agli articoli 17 e 27, le opposizioni all'esecuzione dovranno essere decise dal giudice competente per materia e valore del luogo ove si svolge l'esecuzione. Introduzione o riassunzione del giudizio di cognizione Ai sensi dell art. 616, cui rinvia l art. 619, nell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione, oltre alla decisione sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, questi deve fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al giudice, ovvero, qualora sia competente ufficio giudiziario al quale appartiene, per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia del diritto e previa iscrizione a ruolo. Analogamente, in tema di opposizione agli atti esecutivi, il nuovo art. 618 prevede che nell'udienza di comparizione, concessi eventualmente provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura, il giudice dell'esecuzione in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo e nel rispetto dei termini sopra indicati. Il novellato termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi L opposizione agli atti esecutivi relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo del precetto è proponibile entro 20 giorni dalla notificazione di questi atti (o, se non sia stato possibile proporla prima dell'inizio dell'esecuzione, dal primo atto di questa), ovvero dal singolo atto di esecuzione che si intende opporre; tale termine è stato innalzato, rispetto all'originario più esiguo termine di 5 giorni, dalla legge 80/2005. Le novità normative relative alla fase introduttiva del giudizio di opposizione di terzo L art. 619 delinea per l'opposizione di terzo all'esecuzione un procedimento in parte coincidente con quello delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi cui agli artt. 616 4

e 618. In particolare, l'opposizione è proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, in quanto sempre successiva all'inizio dell'esecuzione in senso stretto; il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé e il termine perentorio per la notifica di ricorso e decreto. La disciplina dell'udienza di comparizione delle parti a seguito di proposizione dell'opposizione dell art 619 si distingue in parte da quella riguardante le altre opposizioni. Infatti, se pur in tale udienza il giudice è chiamato a decidere sulla eventuale sospensione dell'esecuzione, individuare il giudice competente a proseguire il giudizio di merito, tenuto conto della competenza per valore, e fissare un termine per la riassunzione di questo, tali adempimenti sono subordinati alla previa verifica del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti; ove le parti giungano a un accordo, il giudice ne dà atto con ordinanza e adotta ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo anche sulle spese. La prosecuzione del giudizio in merito da parte di soggetto diverso dal debitore La parte interessata ad ottenere una decisione in merito è onerata ad attivarsi nel termine perentorio fissato per l'instaurazione o prosecuzione del giudizio. Tale onere deriva, in primo luogo, dalla circostanza per la quale l'istruzione della causa non segue necessariamente l'udienza di comparizione, ma è subordinata all'effettuazione di un ulteriore atto di impulso processuale, indispensabile per arrivare ad una decisione coperta dal giudicato. In secondo luogo, esso deriva dalla disciplina dell art. 624, comma 3, il quale stabilisce che in caso di sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione, non reclamata o confermata in sede di reclamo, ove il giudizio di merito non sia introdotto entro il termine perentorio di cui all art. 616, il giudice dichiara l'estinzione del processo; ne consegue che parte interessata e legittimata a iniziare a proseguire il giudizio oppositivo potrebbe essere un soggetto diverso dall opponente, al fine di impedire l'estinzione dell'esecuzione. Quindi, a fronte della sospensione dell'esecuzione, può riconoscersi interesse a proseguire il giudizio certamente in capo al creditore procedente, nonché, secondo una parte della dottrina, dei creditori intervenuti, siano essi muniti di titolo esecutivo o meno. 5