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BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IAS 12 Dott. RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo Anno accademico 2013/2014 Bergamo, 17 Marzo 2014

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 2

Lo IAS 12 Imposte sul reddito Lo IAS n. 12 si propone di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito: ciò consiste nel definire gli effetti fiscali correnti e differiti relativi: al futuro recupero/estinzione del valore contabile delle attività/passività rilevate nello stato patrimoniale dell impresa alle operazioni e agli altri fatti dell esercizio corrente rilevati nel bilancio dell impresa Oggetto dello IAS n.12 è, pertanto, la contabilizzazione delle imposte sul reddito che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all'impresa che redige il bilancio 3

Definizioni Onere (provento) fiscale E l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell'utile netto o della perdita dell'esercizio Imposte correnti E l importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio. Passività fiscali differite E l importo delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili (v. oltre) Attività fiscali differite E l importo delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri (v. oltre) riferibili a: a) differenze temporanee deducibili; b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati 4

Definizioni (segue) Differenze temporanee Differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali Le differenze temporanee possono essere a) differenze temporanee imponibili b) differenze temporanee deducibili Differenze temporanee imponibili Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto come nel caso delle plusvalenze rateizzate di cui all art. 86, comma 4 del Tuir 5

Definizioni (segue) Differenze temporanee deducibili Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto Come nel caso di svalutazioni dei crediti verso la clientela iscritte in bilancio che eccedono il limite di cui all art. 106, comma 3 del Tuir e la cui deduzione avverrà attraverso il meccanismo dei noni e settimi Differenze temporali Differenze fra il reddito imponibile e l utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze temporali Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto prevede l applicazione Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività dello stato patrimoniale (v. oltre) 6

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 7

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 Imposte correnti Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività (cfr. par. 12) Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell'imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere rilevato come attività (cfr. par. 13) 8

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue - Imposte differite passive Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o b) dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che i. non sia un'aggregazione di imprese; e ii. al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale) Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39 (cfr. par. 15) 9

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue - Imposte differite attive Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un operazione che a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale) Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44 (cfr. par. 24) 10

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 -segue- Le fiscalità differita(passiva o attiva) deve essere calcolata su tutte le differenze temporanee tra il valore in bilancio di un attività o di una passività, e il valore attribuito a quelle attività a fini fiscali, applicando l aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno (v. oltre) Lo IAS 12 prevede che la fiscalità differita sia iscritta in bilancio in tutte le ipotesi in cui un attività è valutata al fair value (valore equo), anche se tale rideterminazione del valore non abbia rilevanza fiscale Nonostante questo, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in un afflusso di benefici economici imponibile per l impresa e l importo che sarà fiscalmente rilevante differirà dall importo di tali benefici economici. 11

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue- La differenza tra il valore contabile di un attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta l iscrizione di una passività o un attività fiscale differita; questo, anche nel caso in cui a) l impresa non intenda cedere l attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato dell attività sarà realizzato attraverso l utilizzo e questo produrrà proventi imponibili che eccedono l ammortamento consentito a fini fiscali negli esercizi successivi; oppure b) le imposte sulle plusvalenze siano differite se i corrispettivi della cessione dell attività sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno dovute al momento della vendita e dell utilizzo di attività analoghe. Gli scostamenti tra il reddito imponibile e il risultato civilistico sono determinati da differenze permanenti o temporanee Le prime hanno natura definitiva e sono, quindi, destinate a non essere riassorbite nel corso degli esercizi futuri (es. svalutazione partecipazioni PEX) Le differenze temporanee, invece, provocano uno sfasamento temporale che comporta l anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza e dovranno quindi essere contabilizzate in bilancio 12

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue- Valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici CONFRONTO Valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri fiscali VALORE UGUALE VALORE DIVERSO DIFFERENZA PERMANENTE DIFFERENZE TEMPORANEA NEGATIVA POSITIVA DEDUCIBILE NEI SUCCESSIVI ESERCIZI TASSABILE NEI SUCCESSIVI ESERCIZI NESSUNA RILEVAZIONE DI ATTIVITA /PASSIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE PASSIVITA PER IMPOSTE DIFFERITE 13

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue- Rilevazione a Conto Economico L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell'utile o nella perdita dell'esercizio (i.e. conto economico), a meno che l'imposta derivi da (a) un operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, direttamente nel patrimonio netto, (b) una aggregazione aziendale; Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c'è una variazione nell'ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da: (a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali; (b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o (c) una modifica nelle modalità di recupero attese di un'attività. L'imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico, a meno che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto (Cfr. par. 60). 14

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 segue- Rilevazione a Patrimonio netto L'imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata direttamente al patrimonio netto se l'imposta si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate, nell'esercizio stesso o in un altro, direttamente al patrimonio netto (Cfr. par. 61) Lo IAS 12 richiede dunque l imputazione a patrimonio netto delle imposte afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate direttamente a patrimonio netto quali ad esempio: valutazione strumenti finanziari AFS; valutazione derivati di copertura di flussi finanziari (CFH); rettifiche di valore di FTA; diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99, qualora sia stata esercitata l opzione di imputarle alle riserve patrimoniali; rivalutazione di beni iscritti nell attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione d imposta; conferimenti di aziende in regime di sospensione d imposta; negoziazione di azioni proprie. 15

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 16

IAS 12 Imposte sul reddito Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto prevede l applicazione Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività dello stato patrimoniale. DIFFERENZE TEMPORANEE = differenze fra il valore ai fini fiscali di un attività o una passività ed il suo valore contabile nello stato patrimoniale (es: immobili rivalutati al fair value senza un equivalente modifica del valore riconosciuto ai fini fiscali, v. par. 20). DIFFERENZE TEMPORALI = differenze fra il reddito imponibile e l utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze temporali. 17

Fiscalità corrente e differita MODALITA DI RILEVAZIONE E possibile utilizzare due metodi: Il c.d. Balance sheet liability method (che considera tutte le differenze temporanee temporary differences. Questo metodo tiene dunque conto sia della fiscalità differita che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che interessano direttamente il patrimonio netto). oppure Il c.d. Income statement liability method (che considera solo le differenze che hanno interessato il conto economico c.d. differenze temporali o timing differences). 18

IAS 12 Imposte sul reddito L approccio da utilizzare è quello del Balance sheet liability method che confronta valore contabile e valore fiscale delle attività e passività per determinare le differenze temporanee (temporary differences). In ciò si differenzia dall Income statement liability method il quale considera solo le più tradizionali differenze fra il reddito imponibile e l utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi c.d. differenze temporali o timing differences). Il Balance sheet liability method tiene conto sia della fiscalità anticipata/differita che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che interessano direttamente il patrimonio netto. 19

IAS 12 Imposte sul reddito segue- IAS 12, par. 58: L imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell utile o nella perdita dell esercizio, a meno che l imposta derivi da: un operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, direttamente nel patrimonio netto (v. par. 61-65); un aggregazione aziendale (v. par. 66-68). IAS 12, par. 61: l imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata direttamente al patrimonio netto se l imposta si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate, nell esercizio stesso o in un altro, direttamente al patrimonio netto. 20

IAS 12 Imposte sul reddito segue- Lo IAS 12 richiede dunque l imputazione a patrimonio netto delle imposte afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate direttamente a patrimonio netto quali ad esempio: valutazione strumenti finanziari AFS; valutazione derivati di copertura di flussi finanziari (CFH); rettifiche di valore di FTA; diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99, qualora sia stata esercitata l opzione di imputarle alle riserve patrimoniali; rivalutazione di beni iscritti nell attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione d imposta; conferimenti di aziende in regime di sospensione d imposta; negoziazione di azioni proprie. 21

IAS 12 Imposte sul reddito segue- Lo IAS 12, pur presentando numerosi punti di contatto con le fonti normative ed interpretative sinora utilizzate se ne discosta in alcuni aspetti successivamente esaminati. Trattandosi inoltre di un principio emanato da un organismo internazionale esso non può tenere conto delle singole specificità presenti in ciascuna legislazione tributaria nazionale: v. Guida operativa OIC per la transizione ai principi contabili internazionali dell ottobre 2005 (in particolare Cap. 17, par. 3) e Guida OIC 2 sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. 22

Comparazione PC n. 25 IAS 12 DIFFERENZE TEMPORANEE Si generano quando il valore di bilancio di un attività o passività differisce dal valore attribuito a quell attività o passività ai fini fiscali. DIFFERENZE TEMPORALI Si generano quando emerge una differenza tra l utile civilistico e il reddito imponibile Differenze che interessano esclusivamente lo stato patrimoniale (IAS 16, IFRS 3) 23

Comparazione segue- PC n. 25 IAS n. 12 METODI AMMESSI PER LA RILEVAZIONE il Balance sheet liability method il Balance sheet liability method Non è ammesso rilevare solo le differenze che hanno interessato il CE ma devono essere rilevate tutte le differenze anche di SP 24

Comparazione segue - PC n. 25 IAS n. 12 CONDIZIONI RICHIESTE PER LA RILEVAZIONE attività per imposte anticipate SOLO SE esiste la ragionevole certezza del loro recupero Quando è probabile che siano disponibili redditi imponibili sufficienti per l utilizzo dell attività fiscale differita, ad eccezione della contabilizzazione iniziale di una attività o di una passività in una operazione che non rappresenta una aggregazione aziendale e che al momento dell operazione non influenza né l utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale). passività per imposte differite SEMPRE salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute SEMPRE Salvo: 1) Avviamento il cui ammortamento è fiscalmente indeducibile 2) Contabilizzazione iniziale di una attività o di una passività derivante da una operazione che non sia una aggregazione di imprese e che nel momento in cui sorge non influisce né sul risultato d esercizio né sul reddito imponibile (perdita fiscale) 25

Comparazione segue - PC n. 25 IAS n. 12 CONDIZIONI RICHIESTE PER LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE ALLE PERDITE FISCALI Le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali possono essere rilevate qualora: Esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali adeguati al riversamento Le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali possono essere rilevate qualora: È probabile che verrà conseguito un imponibile adeguato al riversamento Le perdite sono originate da eventi ben individuati che è improbabile che si ripetano. 26

Comparazione segue - PC n. 25 IAS n. 12 MODALITA DI CALCOLO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE Conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote d imposta in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno Conteggiate sulla base di aliquote fiscali annunciate Utilizzando aliquote medie attese in caso di differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito Non è ammessa, in alcun caso, l attualizzazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite. 27

Comparazione segue - PC n. 25 IAS n. 12 COMPENSAZ. DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE Obbligo se è consentita giuridicamente Obbligo se, e solo se: a) l impresa ha un diritto di compensare attività fiscali correnti a fronte di passività fiscali correnti; e b) le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale su: (i) stesso soggetto passivo; o (ii) soggetti passivi diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta ( ) 28

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 29

Focus: la gestione della FTA - OIC Guida operativa alla transizione agli IAS - In sede di transizione agli IAS, l impresa deve rettificare numerosi valori del bilancio civilistico alla data della transizione per allinearli ai principi contabili internazionali Su tali importi devono essere iscritte in bilancio le relative imposte differite, calcolate sulla differenza fra il valore di iscrizione ai fini IAS/IFRS e quello ai fini fiscali. È indispensabile tenere un dettaglio di ogni singola differenza temporanea allo scopo di tenere sotto controllo la loro evoluzione nel tempo Lo stanziamento deve essere calcolato in base alle aliquote in vigore alla data del di transizione, con riferimento agli esercizi successivi in cui le differenze temporanee si riverseranno, perché eventuali loro successive modificazioni avranno un impatto sui conti economici degli anni successivi Poiché tutte le rettifiche apportate in sede di transizione trovano contropartita nel patrimonio netto, anche il relativo stanziamento dell effetto fiscale (cioè le imposte differite attive o passive) deve avere come contropartita il patrimonio netto. Tale stanziamento andrà a sommarsi alle imposte differite già presenti nel bilancio civilistico E fondamentale, data la complessità e la numerosità delle operazioni da compiere, tenere evidenza della genesi di ogni singola differenza temporanea allo scopo di monitorarne l evoluzione nel tempo. 30

Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo segue- Definizione di probabilità ai fini della rilevazione delle imposte differite attive Ricorso al concetto di probabilità indicato al paragrafo 23 dello IAS 37 relativo alle modalità di rilevazione delle passività potenziali Il verificarsi di un evento è considerato probabile se il fatto che si verifichi è più verosimile rispetto al fatto che non si verifichi (more likely than not), ossia se le probabilità di accadimento sono superiori, senza tuttavia avere riguardo alla misura dello scarto. Se le possibilità di realizzazione di un adeguato imponibile futuro sono almeno il 50% +1 degli eventi, il test di probabilità deve considerarsi superato. 31

Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo Compensazion e di imposte e consolidato fiscale Le imposte differite attive e passive devono essere compensate soltanto se l impresa ha un diritto legale per esercitare la compensazione e intende o regolare le partite al netto, oppure realizzare l attività ed estinguere contemporaneamente la passività. Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto. Tale concetto, nel bilancio consolidato, è riferito alle diverse imprese del gruppo soltanto se le imprese in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto L istituto del consolidato fiscale (secondo la normativa nazionale) consente ai gruppi di imprese di compensare le imposte delle varie imprese che fanno parte del gruppo In tal senso gli utili delle imprese possono essere compensati con le perdite di altre imprese che fanno parte dell area di consolidamento fiscale Il diritto alla compensazione, ovviamente, riguarda soltanto le imprese che hanno aderito al consolidato fiscale in base alle regole previste dagli articoli 117 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi. 32

Focus: le riserve in sospensione di imposta In base al chiarimento fornito dall OIC è possibile, secondo una linea di continuità con i comportamenti tenuti in passato, non stanziare la fiscalità differita passiva in bilancio. Resta fermo che l iscrizione si renderà dovuta allorquando si manifestassero le condizioni che rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci o comunque un loro utilizzo non ammesso dal legislatore fiscale Se l impresa, decide di non iscrivere la passività per imposte differite, deve evidenziarlo nella nota integrativa, menzionando le motivazioni della mancata iscrizione della stessa, quantificandone altresì l ammontare. In tal caso, infatti, l impresa ha la ragionevole aspettativa di non dovere o di non volere utilizzare le riserve in sospensione di imposta. La contabilizzazione delle imposte differite, menzionate e quantificate nella nota integrativa, deve avvenire nell esercizio in cui si manifestano le condizioni che rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci. 33

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 34

La valutazione delle attività e passività fiscali differite IAS 12 Aliquote fiscali Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere determinate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio (cfr. par. 46) Le attività e le passività fiscali differite devono essere rilevate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio (cfr par. 47) Valutazione La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività (cfr. par. 51) Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate (cfr. par. 53) Il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento bilancio (cfr. par. 56) L'impresa deve ridurre il valore contabile di un'attività fiscale differita nella misura in cui non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere tuttavia stornata nella misura in cui è probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente. 35

Condizioni per la rilevazione delle attività per imposte anticipate Le imposte anticipate sono riassorbite negli esercizi successivi a quello dell iscrizione a seguito dell ottenimento delle deduzioni (che non potevano essere tenute nei precedenti esercizi in cui sono atte rilevate le imposte anticipate) nella determinazione dei redditi imponibili. Il beneficio per l impresa, sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte, è conseguibile, però, soltanto se saranno ottenuti redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento delle imposte anticipate. Di conseguenza, l impresa deve rilevare il imposte anticipate solo quando è probabile che saranno realizzati imponibili a fronte dei quali possono essere utilizzate le differenze temporanee deducibili. Tuttavia, il principio non specifica quale debba essere il livello di confidenza sufficiente e necessario al fine di considerare soddisfatto il presupposto della probabilità. 36

Condizioni per la rilevazione delle attività per imposte anticipate Nei principi contabili internazionali, in generale, il verificarsi di un evento è considerato probabile se è più verosimile che si verifichi rispetto al contrario (more likely than not), ossia se le probabilità di accadimento sono maggioritarie senza tuttavia fare riferimento alla misura dello scarto (IAS 37, par.23). Di conseguenza se le possibilità di realizzazione di un adeguato imponibile futuro sono almeno 50% + 1 degli eventi, il test di probabilità deve considerarsi superato. Per valutare la presenza dei requisiti per l iscrizione delle attività per imposte anticipate è necessario procedere per gradi. Si possono iscrivere le attività per imposte anticipate nella misura in cui: sia probabile che l impresa ottenga redditi imponibili sufficienti; sono disponibili opportunità di pianificazione fiscale che consentano di realizzare un reddito imponibile negli esercizi successivi. 37

Verifica dei requisiti per l iscrizione delle attività per imposte anticipate Differenza temporanea deducibile Sono già presenti differenze imponibili sufficienti che si annulleranno negli stessi esercizi NO E probabile che saranno ottenuti successivi esercizi redditi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento SI SI NO Sono disponibili opportunità di pianificazione fiscale Iscrizione delle attività per imposte anticipate NO NON sono iscritte attività per imposte anticipate SI 38

L iscrizione delle attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali Le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi o su crediti d imposta non utilizzati devono essere rilevate nella misura in cui sia probabile che sarà ottenibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale potranno essere utilizzati tali perdite fiscali o crediti d imposta (par.34.) Quando l impresa ha una storia di perdite recenti, il principio contabile limita la rilevazione delle attività per imposte anticipate, prevedendo che esse debbano essere rilevate soltanto nella misura in cui: l impresa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti; o vi siano prove convincenti del fatto che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzate le perdite fiscali e i crediti d imposta. Nella misura in cui non è probabile che sia disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d imposta, le attività per imposte anticipate non possono essere rilevate. 39

Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate In ogni esercizio, è necessario valutare nuovamente le attività per imposte anticipate non iscritte in bilancio nei precedenti esercizi (par. 37). Le attività per imposte anticipate precedentemente non rilevate devono essere iscritte nella misura in cui sia divenuto probabile l ottenimento di un reddito imponibile negli esercizi successivi tale da consentire il riassorbimento delle imposte anticipate. 40

Indicazioni Banca d Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 5 Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011 La Legge n. 214 del 22.12.2011, articolo 9, ha modificato la disciplina fiscale applicabile alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d imposta ai fini delle imposte sui redditi (di seguito Deferred Tax Assets DTA). Il trattamento delle DTA nel bilancio IAS/IFRS La disciplina fiscale: non tocca in alcun modo il meccanismo di generazione delle DTA: queste ultime sono definite in termini oggettivi come il pagamento anticipato d imposta ( Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods ) connesso con una differenza temporanea deducibile; introduce una modalità di recupero delle DTA che è aggiuntiva e integrativa rispetto a quella ordinaria (non sostitutiva). La probabilità del recupero di tali poste è condizione necessaria per la loro rilevazione in bilancio, ma non ha alcun effetto sulla classificazione contabile (IAS 12, par. 24 e 27), che è invece esplicitamente determinata dal meccanismo di generazione delle stesse. In sostanza, la disciplina fiscale nel conferire certezza al recupero delle DTA, incide unicamente sul richiamato probability test contemplato dallo IAS 12, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto; viceversa, non ne modifica la genesi. Si ritiene che gli effetti della disciplina fiscale in esame non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, per cui esse devono continuare a figurare nell attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate. Per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, nella nota integrativa, vanno illustrate le caratteristiche delle DTA e va fornita la loro dinamica nell esercizio: saldo iniziale, rigiro, trasformazione in credito d imposta (a copertura di perdite di esercizio; per perdite fiscali), saldo finale. Tale informativa va fornita a partire dalle relazioni informative successive al 31 marzo 2012. SEGUE 41

Indicazioni Banca d Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 5 La trasformazione delle DTA iscritte nell attivo in crediti d imposta genera una mera permutazione patrimoniale della pertinente quota parte delle DTA, senza alcun impatto a conto economico; la rimanente quota parte di DTA non convertita rimane iscritta in bilancio come attività fiscali anticipate; la trasformazione delle DTA iscritte nell attivo in crediti d imposta in conseguenza di una perdita civilistica opera a decorrere dalla data di approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge; la trasformazione delle DTA in DTA da perdite fiscali decorre a partire dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi; la DTA che concorre alla determinazione della perdita fiscale di una società che partecipa al consolidato fiscale rimane iscritta per la parte che si trasforma in credito d imposta nel bilancio della medesima società; se, ai sensi dello IAS 12, prima dell emanazione della legge n. 214/2011 una società non ha iscritto in bilancio o ha cancellato, se già iscritte, DTA, si precisa che detta società può ora procedere alla rilevazione di tali DTA, in considerazione del paragrafo 37 dello IAS 12 che prevede il reassessment alla fine di ogni esercizio delle DTA fino a quel momento non segnalate. In particolare, tali DTA vanno rilevate limitatamente all importo che, qualora le DTA fossero state rilevate in bilancio, non sarebbe stato ancora rigirato in conto economico. 42

Bilancio consolidato UBI Banca 2012 Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d imposta Come anticipato nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012, il D.L. 225/2010, convertito con modificazione nella Legge 10/2011, ha previsto che in presenza di specifiche situazioni economico/patrimoniali ovvero in caso di perdita civilistica le imprese possano trasformare in crediti verso l Erario le imposte differite attive iscritte nel proprio bilancio limitatamente alle seguenti fattispecie: differite attive relative ad eccedenze nella svalutazione di crediti (art. 106 TUIR); differite attive relative a riallineamenti di attività immateriali quali l avviamento e i marchi (art. 15 c.10, 10-bis e 10-ter D.L. 185/2008). La Legge sopra richiamata è stata successivamente integrata dalla Legge 214/2011 estendendo la conversione delle DTA (Deferred Tax Asset), seppur con modalità differenti, alle situazioni di perdita fiscale, pur in presenza di utili civilistici. Il tema è stato disciplinato sotto l aspetto contabile dal Documento congiunto n. 5 emanato da Banca d Italia/Consob/Isvap in data 15 maggio 201213, nel quale viene evidenziato che la disciplina fiscale citata sostanzialmente conferisce certezza al recupero delle DTA, considerando di fatto automaticamente soddisfatto il test di probabilità di cui allo IAS 12 par. 24 secondo cui l attività fiscale differita è iscrivibile solo se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale la stessa potrà essere utilizzata. (segue) 43

Bilancio consolidato UBI Banca 2012 Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d imposta Di conseguenza, gli effetti della disciplina fiscale in parola non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, che continuano ad essere iscritte tra le attività fiscali per imposte anticipate sino al momento della conversione, mediante la quale le stesse divengono, in ossequio alle previsioni del D.L. 225/2010 e senza generare impatti a conto economico, attività fiscali correnti. Ciò premesso, a livello consolidato si segnala che nel corso del 2012, per effetto della perdite di bilancio rilevata nell esercizio 2011, alcune società del Gruppo hanno proceduto alla trasformazione delle DTA in crediti di imposta. Con particolare riferimento alle conversioni d importo significativo, si rileva che UBI Banca e UBI Leasing hanno trasformato DTA in crediti di imposta per un importo rispettivamente pari a 268,5 milioni di euro e 6,4 milioni di euro. I crediti derivanti dalla trasformazione sono stati in parte utilizzati in compensazione nel corso dell anno con i versamenti dovuti all erario per un importo complessivamente pari a 188,8 milioni di euro. Nel bilancio al 31 dicembre 2012, l importo residuo del credito d imposta, iscritto nella voce 140 di Stato patrimoniale Attività Fiscali a) correnti, derivante dalla conversione di DTA, risulta pari a 86,1 milioni di euro riferito integralmente ad UBI Banca. 44

Modifiche sullo IAS 12 Il 20 dicembre 2010 li IASB ha approvato alcune modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito. Lo IASB ha dichiarato l intenzione di ridefinire integralmente lo IAS 12; a marzo 2009 è stato pubblicato un Exposure Draft Income Tax che proponeva un nuovo principio IFRS in sostituzione dello IAS 12. Il progetto si è arrestato, nel frattempo si è deciso di proporre delle modifiche per risolvere alcune questioni applicative. Sono state apportate due modifiche: a) per i beni immobili valutati al fair value in base allo IAS 40 le modifiche introducono una presunzione in base alla quale, salvo alcune eccezioni, il valore recuperabile si ottiene integralmente attraverso la vendita e non in parte dall utilizzo e in parte dalla vendita; b) per i beni non ammortizzabili è stato inserito nello IAS 12 quanto contenuto nella interpretazione SIC Income Taxes Recovery of revalued non-depreciable assets. In base alla interpretazione il valore contabile di un bene rivalutato non ammortizzabile, come i terreni, è recuperato solo attraverso la vendita, giacché non si ha un consumo del bene durante l uso. Quindi, le relative imposte differite riflettono le conseguenze fiscali derivanti dalla loro vendita. 45

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 46

Esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite I principi internazionali non prevedono schemi rigidi di stato patrimoniale o di conto economico Essi si limitano a prescrivere un contenuto minimo e, per lo stato patrimoniale, una distinzione delle d attività e passività fra quelle correnti e quelle non correnti. Lo IAS 1 (paragrafo 70) stabilisce che le imposte anticipate e differite devono sempre essere classificate fra le attività o passività non correnti Circa la possibilità di compensazione, lo IAS 12 dispone che le imposte differite attive e passive devono essere compensate soltanto se l impresa ha un diritto legale per esercitare la compensazione e intende o regolare le partite al netto, oppure realizzare l attività ed estinguere contemporaneamente la passività. Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto Gli oneri e proventi fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto di conto economico 47

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 48

Disclousure richiesta dallo IAS 12 80. I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere: a) oneri (proventi) per imposte correnti; b) eventuali rettifiche rilevate nell esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti; c) l ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all emersione e all annullamento di differenze temporanee; d) l ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all introduzione di nuove imposte; e) l ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l onere fiscale corrente; f) l ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l onere fiscale differito; g) l onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l annullamento di una svalutazione precedente, di un attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e h) l ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente. 49

Disclousure richiesta dallo IAS 12 segue- 81. Deve essere indicato separatamente anche quanto segue: a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto; b) (eliminato) c) una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l utile contabile in una o entrambe le seguenti forme: a) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell utile contabile moltiplicato per l aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l aliquota fiscale applicabile; o b) una riconciliazione numerica tra l aliquota fiscale media effettiva e l aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l aliquota fiscale applicabile; d) una spiegazione delle modifiche dell aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell esercizio precedente; e) l ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l attività fiscale differita; f) l ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (vedere paragrafo 39); 50

Disclousure richiesta dallo IAS 12- segue- g) con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati: i. l ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato; ii. l ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale; h) con riferimento ad attività cessate, l onere fiscale relativo a: a) I)la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e b) II) l utile o la perdita derivante dall attività ordinaria dell attività cessata, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato; i) l ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima dell approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio 51

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 52

La fiscalità differita delle attività/passività dell acquisita cui è imputato il costo di acquisizione IAS 12 Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differita connessa all allocazione del costo dell acquisizione su attività/passività dell acquisita e residualmente sull avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS 12 ( Imposte sui redditi ). In particolare Ai sensi dello IAS 12, par. 15, una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi a)dalla rilevazione iniziale dell avviamento; o b)dalla rilevazione iniziale di un attività o di una passività in un operazione che (i) non sia un aggregazione di imprese (ii) al momento dell operazione, non influisca né sull utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale) 53

La fiscalità differita delle attività/passività dell acquisita cui è imputato il costo di acquisizione IAS 12 - segue - La mancata considerazione da parte dello IAS 12 della passività fiscale differita relativa all avviamento indeducibile ai fini fiscali (come si verifica di norma a seguito di una rivalutazione dei beni in conseguenza di una fusione, di una scissione o di un conferimento neutrale) deriva dalla considerazione che il valore dell avviamento, in quanto avente natura residuale, risulterebbe contabilmente incrementato nel caso in cui fosse rilevata una passività differita (vedi par. 21 e ss.) Qualora l avviamento (avanzo/disavanzo) avesse invece rilevanza fiscale, come in alcune ipotesi di conferimenti realizzativi, le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all avviamento dovrebbero essere rilevate, nella misura in cui non derivino da rilevazione iniziale 54

La fiscalità differita delle attività/passività dell acquisita cui è imputato il costo di acquisizione IAS 12 segue - Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell ambito di un aggregazione aziendale quando il valore contabile di un attività viene incrementato fino al suo fair value, ma il valore riconosciuto fiscalmente dell attività continua ad essere al costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull avviamento. Ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all avviamento emergente da una aggregazione aziendale qualsiasi differenza tra il valore contabile dell avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile. 55

La fiscalità differita delle attività/passività dell acquisita cui è imputato il costo di acquisizione IAS 12- segue - Ai sensi dello IAS 12, par. 22 in una aggregazione aziendale, un'entità rileva qualunque attività e passività fiscale differita. Ciò influisce sull importo dell'avviamento o sull'importo di qualunque eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito(vedere paragrafo 19), rispetto al costo dell'aggregazione; L acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all incremento a fair value delle attività dell acquisita nonché alla rilevazione di intangibili specifici identificabili dell acquisita; L acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardo all avviamento, proprio in quanto valore residuo 56

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 57

La fiscalità differita nelle fusioni Lo IAS 12 prevede, come detto in precedenza, l iscrizione delle imposte differite sulle differenze temporanee derivanti dalla valutazione al fair value degli asset della società acquisita (escluso l avviamento che ha natura di posta residuale. Una volta individuato l importo del valore del disavanzo di fusione al lordo della fiscalità differita, detto disavanzo lordo deve essere imputato ali elementi patrimoniali attivi provenienti dall incorporata e contestualmente devono essere iscritte le imposte differite Nel caso il cui il valore effettivo degli elementi patrimoniali attivi provenienti dall incorporata è minore del valore del disavanzo al lordo delle imposte differite, la differenza è imputata, ricorrendone i presupposti, ad avviamento In altre parole il valore dell avviamento è ciò che residua dopo avere allocato la differenza di fusione sui maggiori valori delle attività e passività della società acquisita al lordo della fiscalità differita (v. aumento del valore dell avviamento a fronte della rilevazione delle imposte differite passive calcolate sui maggiori valori degli asset della incorporata) 58

OIC Guida 2: Riconciliazione fiscale (o dell aliquota fiscale) La riconciliazione fiscale richiesta dallo IAS 12 al punto c) par 81 consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere se la relazione tra l onere (o provento) fiscale e l utile contabile è anomala e di comprendere i fattori significativi che potrebbero influenzare la relazione in futuro. La relazione può essere influenzata dagli effetti di fattori quali: oneri non deducibili; proventi esenti da tassazione; perdite fiscali; aliquote fiscali estere. Nello spiegare la relazione tra l onere (o provento) fiscale e l utile contabile, l impresa usa un aliquota fiscale applicabile che fornisca la più significativa informazione agli utilizzatori del bilancio. Spesso, l aliquota più significativa è l aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l impresa ha sede. 59

IAS 10: fatti accaduti dopo la data di riferimento del bilancio Fatti successivi che comportano una rettifica Par. 8 : l entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica Fatti successivi che non comportano rettifica Par. 10: L entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica Par. 22, lett. h): Variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda IAS 12, Imposte sul reddito) 60

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 61

62 LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO 21/01/2014

LE ATTIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO AL 21 GENNAIO 2014 130. Attività fiscali Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) rilevate in applicazione dello IAS 12. 63

64 LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO - SEGUE-

LE PASSIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO AL 21 GENNAIO 2014 80. Passività fiscali Nella presente voce figurano le passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS 12. 65

66 LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO

LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell operatività corrente Nella presente voce figura l onere fiscale pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita relativo al reddito dell esercizio, al netto di quello relativo ai gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, da ricondurre nella voce 280 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte. 67

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA INTEGRATIVA: SEZIONE 13 SEZIONE 13 LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell attivo relativo alla voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80. 13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 13.2 Passività per imposte differite: composizione Nelle presenti voci occorre illustrare, rispettivamente, la composizione della voce attività per imposte anticipate e della voce passività per imposte differite, distinguendo i diversi tipi d imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali estere). Se nello stato patrimoniale tali attività e passività sono presentate in modo compensato (IAS 12, paragrafo 74), nella presente voce occorre indicare, a corredo delle anzidette informazioni, gli importi oggetto di compensazione. 68

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA INTEGRATIVA: SEZIONE 13 13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) Nella sottovoce Imposte anticipate rilevate nell esercizio relative a precedenti esercizi figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future. Nelle sottovoci Altri aumenti e Altre diminuzioni figurano, ad esempio, le riduzioni delle imposte correnti dell esercizio dovute al riconoscimento di un beneficio fiscale (relativo ad un imposta anticipata, a un credito d imposta e a una perdita fiscale) in precedenza non iscritto nell attivo. Sono inclusi anche i mutamenti di classificazione delle imposte anticipate e differite (da/a in contropartita del patrimonio netto a/da in contropartita del conto economico) dovuti a eventuali trasferimenti di attività da un portafoglio contabile all'altro. La differenza fra gli aumenti e le diminuzioni delle attività per imposte anticipate registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.3) corrisponde alla voce variazione delle imposte anticipate riportata nella Parte C, Sezione 18 Le imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente, tavola 18.1. La differenza fra gli aumenti e le diminuzioni delle passività per imposte differite registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.4) corrisponde alla voce variazione delle imposte differite riportata nella Parte C, Sezione 18 Le imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente, tavola 18.1. 69

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA INTEGRATIVA: SEZIONE 13 In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli aumenti o fra le diminuzioni, rispettivamente, l incremento o il decremento delle attività per imposte anticipate (passività per imposte differite) rilevate in contropartita dell avviamento, prevedendo una specifica evidenza con la dizione operazioni di aggregazione aziendale. In tale voce andrà incluso anche l incremento o il decremento delle attività per imposte anticipate (passività per imposte differite) rilevate in contropartita dell avviamento. Occorre indicare in calce alla tavola 13.3 la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi. 13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) Nella sottovoce Imposte anticipate rilevate nell esercizio relative a precedenti esercizi figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future. In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli Aumenti o fra le Diminuzioni una specifica evidenza con la dizione operazioni di aggregazione aziendale. 13.7 Altre informazioni In tale voce devono essere fornite le informazioni di cui allo IAS 12, par. 81, 82 e 82A, diverse da quelle già date nelle precedenti tabelle. 70

INDICE IAS 12: ambito di applicazione definizioni la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12; imposte sul reddito: comparazione; gestione della FTA; la valutazione delle attività e passività fiscali differite; esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite; disclousure richiesta dallo IAS 12; fiscalità nelle operazioni di acquisizione; fiscalità nelle operazioni di fusione; lo IAS 12 nella circolare 262/05; relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca; rilevazione fiscalità su operazioni di riallineamento. 71

72 Relazioni e bilanci 2012 UBI BANCA

Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: attività e passività fiscali 10. Attività e passività fiscali Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci 140 Attività fiscali e 80 Passività fiscali. 10.1 Attività e passività fiscali correnti Le imposte correnti dell esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, sono rilevate come passività; l eventuale eccedenza rispetto al dovuto è rilevata come attività. Le passività (attività) fiscali correnti, dell esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si prevede di versare/ recuperare nei confronti delle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti. Le attività e passività fiscali correnti vengono cancellate nell esercizio in cui le attività vengono realizzate o le passività risultano estinte. 73

Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: attività e passività fiscali segue - 10.2 Attività e passività fiscali differite Per tutte le differenze temporanee imponibili è rilevata una passività fiscale differita, a meno che la passività fiscale differita derivi: da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile o dalla rilevazione iniziale di un attività o di una passività in un operazione che: o non sia un aggregazione di imprese e o al momento dell operazione non influisca né sull utile contabile né sul reddito imponibile. Non sono calcolate imposte differite con riguardo a maggiori valori dell attivo in sospensione d imposta relativi a partecipazioni e a riserve in sospensione d imposta in quanto si ritiene, allo stato, ragionevole che non sussistano i presupposti per la loro futura tassazione. Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale 80 Passività fiscali b) differite. 74

Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: attività e passività fiscali segue - Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale 80 Passività fiscali b) differite. Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un attività fiscale differita se sarà probabile che sarà utilizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l attività fiscale differita derivi da: avviamento negativo che è trattato come ricavo differito; rilevazione iniziale di un attività o di una passività in un operazione che: non rappresenta una aggregazione di imprese e al momento dell operazione non influenza né l utile contabile né il reddito imponibile. Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce di stato patrimoniale 140 Attività fiscali b) anticipate. Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di costante monitoraggio e sono quantificate secondo le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell esercizio nel quale sarà realizzata l attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, tenuto conto della normativa fiscale derivante da provvedimenti attualmente in vigore. 75

Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: attività e passività fiscali segue - Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite vengono cancellate nell esercizio in cui: la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento alle attività fiscali anticipate; la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale. Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate e neppure, di norma, tra loro compensate. 76

LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO SEGUE- BILANCIO CONSOLIDATO 77

LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO SEGUE- BILANCIO CONSOLIDATO 78

79 LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2 AGGIORNAMENTO SEGUE-

80 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: attività e passività fiscali

Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Le imposte anticipate sono rilevate sulla base della probabilità di sufficienti imponibili fiscali futuri, tenuto anche conto del consolidato fiscale adottato ai sensi degli art. 117 e seguenti del D.P.R. n.917/86. Non sono state rilevate imposte anticipate in corrispondenza delle svalutazioni di partecipazioni aventi i requisiti per la partecipation exemption. Le aliquote utilizzate per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% e 5,57%. Tra gli aumenti di cui al punto 2.1 d) è ricompreso un importo pari a 59.764 migliaia di Euro dovuto essenzialmente all esercizio dell opzione, da parte della Capogruppo, per riallineare i valori fiscali civilistici relativi all avviamento ed alle altre attività immateriali della partecipazione di controllo nella Banca Popolare di Ancona Spa, iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato, ai sensi dell articolo 23, commi da 12 a 15 del D.l. n. 98 del 6 luglio 2011 (Legge 111/2011), così come integrato e modificato dall art. 20, D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 (Legge 214/2011). Tra le Altre diminuzioni l importo pari a 274.912 migliaia di Euro si riferisce alla trasformazione in crediti verso l Erario delle imposte differite attive per effetto della perdita di bilancio rilevata per l esercizio 2011 dalla Capogruppo, da UBI Leasing Spa e da UBI Private Spa ai sensi della legge 214/2011. 81

82 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012:

83 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012:

84 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012:

85 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: le imposte sul reddito