Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 313 03.11.2014 Bonus 65%: i beneficiari Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% L ambito soggettivo della detrazione del 65% ricomprende ogni categoria di soggetti, indipendentemente dal titolo di possesso o di detenzione (purché lecito) dell immobile sul quale saranno effettuati gli interventi per il risparmio energetico. L articolo 2, D.M. 19 febbraio 2007, in merito, recita quanto segue: 1. Per gli interventi di cui all art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, non titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti.. posseduti o detenuti; b) ai soggetti titolari di reddito d impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi.. su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. L'Agenzia, con la circolare 11/E/2014 (paragrafo 6.1), ha ribadito che sono ammessi al beneficio gli interventi effettuati su immobili strumentali, posseduti o detenuti, presso i quali è svolta la propria attività. Risulta, quindi, confermato il criterio riduttivo riconducibile alla strumentalità dell'immobile alla produzione del reddito d'impresa. Premessa Ai sensi dell articolo 2, comma 1 D.M. 19 febbraio 2007 possono beneficiare della detrazione del 65% i soggetti: non titolari di reddito di impresa: persone fisiche: trattasi di soggetti privati, lavoratori autonomi e imprenditori agricoli; enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale: sono ad esempio gli enti non commerciali di cui all articolo 73, 1
lettera c), TUIR, a condizione che esercitino solo l attività istituzionale. Si noti tuttavia che l Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 5 febbraio 2008, n. 33, ha chiarito che i Comuni non possono beneficiare della detrazione del 65% in quanto essendo la stessa una detrazione e non un credito d imposta, presupposto fondamentale per poterne beneficiare è la capienza di imposta del soggetto interessato, che quindi deve essere soggetto passivo IRES. soggetti di cui all articolo 5, TUIR: trattasi di società semplici e associazioni tra professionisti; soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero in sostanza: ditte individuali; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni; etc. Possesso o detenzione L articolo 2, D.I. 19 febbraio 2007 richiede che gli immobili oggetto degli interventi siano posseduti o detenuti dal contribuente sulla base, come specificato dalla C.M. 31 maggio 2007, n. 36, di un titolo idoneo che: [...] può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Il possessore dell immobile si può qualificare come: proprietario o nudo proprietario; titolare di diritto reale di godimento (usufruttuario, titolare del diritto d uso o di abitazione, etc...), oppure socio di cooperativa a proprietà divisa. Sono qualificabili come detentori l inquilino ed il comodatario che, per poter beneficiare della detrazione del 65% devono essere in possesso di una certificazione che autorizzi i lavori, rilasciata dal possessore dell immobile (sia esso proprietario o titolare di diritto reale di godimento). Familiari conviventi La Circolare 31 maggio 2007, n. 36 precisa che, al pari di quanto previsto per la detrazione del 36-50%, possono beneficiare dell agevolazione riferita al risparmio energetico anche i familiari conviventi del soggetto possessore o detentore, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Si ricorda che sono da considerarsi familiari : il coniuge; 2
i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. La citata Circolare n. 36/2007 precisa in merito che: È stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico [...]. La possibilità di fruire della detrazione per i familiari conviventi è limitata agli interventi eseguiti su immobili dell ambito personale, intendendosi come tali quelli nei quali può esplicarsi il rapporto di convivenza. Pertanto, non è ammessa la detrazione in capo al familiare convivente se i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione. Con Circolare 4 aprile 2008, n. 34, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i familiari conviventi possono fruire della detrazione del 65% a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Per usufruire del beneficio è richiesto che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori. Familiari conviventi Detrazione 65% Requisito convivenza con carattere stabilità Sussistenza dal momento in cui iniziano i lavori Fabbricato strumentale Si ricorda tuttavia che per i soggetti titolari di reddito di impresa; l agevolazione è attribuita limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell esercizio della propria attività imprenditoriale. 3
Infatti, con R.M. n. 303/2008 ad un impresa esercente attività di ristrutturazione edilizia e vendita è stata negata la detraibilità delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. La previsione, inoltre, è confermata anche nella Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico : In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l oggetto dell attività d impresa e non beni strumentali. Con Circolare n. 20/2011 (punto 3.4) l Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità 65% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico su immobili ad uso promiscuo, anche se dedotte (al 50%) dal reddito di impresa o lavoro autonomo. In pratica, la deduzione delle spese ai fini della determinazione del reddito d impresa/professionale non pregiudica per l imprenditore/professionista la detrazione del 65%. Circolare 11/E/2014 Recentemente l'agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2014 (paragrafo 6.1), ha ribadito ancora una volta che sono ammessi al beneficio gli interventi effettuati su immobili strumentali, posseduti o detenuti, presso i quali è svolta la propria attività. Risulta, quindi, confermato il criterio riduttivo riconducibile alla strumentalità dell'immobile alla produzione del reddito d'impresa. In particolare l Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito che chiedeva di conoscere se siano detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività ha fatto presente che: circa la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività, si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri 4
presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell intervento, la mano d opera diretta, i costi industriali imputabili all intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali La detrazione è riconosciuta anche ad un impresa individuale/società che realizza in proprio l intervento (nel caso di specie, installazione di caldaie e infissi esterni) su un immobile strumentale. In tal caso la detrazione spetta al ricorrere degli altri presupposti previsti con riferimento ai costi imputabili all intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell intervento, la mano d opera diretta, i costi industriali imputabili all intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili. La giurisprudenza di merito, però, non ha condiviso tale impostazione "limitativa" (sentenza 37/2013 Ctp Bolzano e sentenza 54/2013 Ctp Lecco), sottolineando che l'unica peculiarità prevista dalla norma (articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007) è relativa agli immobili in leasing. Secondo i giudici, dunque, la ratio della norma punta a incentivare gli interventi di riqualificazione energetica indipendentemente dall'utilizzazione dell'immobile. Al momento, però, chi seguisse la tesi dei giudici dovrebbe mettere in conto il rischio di un contenzioso. Riepilogo Soggetti NON titolari di reddito d impresa che possono beneficiare della detrazione del 65% Persone fisiche soggetti privati lavoratori autonomi Enti commerciali Società semplici Associazioni tra professionisti imprenditori agricoli 5
Soggetti titolari di reddito d impresa che possono beneficiare della detrazione del 65% ditte individuali; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni; etc. - Riproduzione riservata - 6