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1 QUARTO CONTO ENERGIA 11 maggio 2011 Avv. Emilio Sani e.sani@macchi-gangemi.com Avv. Alessia Marconi a.marconi@macchi-gangemi.com Macchi di Cellere Gangemi Via G. Serbelloni, 4-20122 Milano Tel. +39.02.763281 www.macchi-gangemi.com

2 I principi normativi in materia di incentivazione da fonte fotovoltaica A partire dall 1 gennaio 2013 è abrogato l articolo 7 del D. Lgs. 387/2003, che stabiliva le speciali modalità incentivanti per la fonte fotovoltaica (art. 25 Dlgs. n. 28/2011). L energia prodotta da fonte fotovoltaica o da altre fonti rinnovabili al fine dell adempimento degli obblighi di legge non è incentivata (art. 11 Dlgs 28/2011). Fatti salvi gli impianti in regime di Salva Alcoa, gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 maggio 2011 saranno soggetti al Quarto Conto Energia. Per accedere agli incentivi, dal 29 marzo 2012, occorre che siano rispettate specifiche tecniche stabilite all Allegato 2 del Dlgs 28/2011, fra le quali 10 anni di garanzia dei pannelli (punto 4, lett. b). Previsioni specifiche sono dettate per gli impianti con moduli collocati a terra (art. 10, commi 4, 5, 6 Dlgs 28/2011).

3 I principi normativi in materia di incentivazione da fonte fotovoltaica Gli impianti solari con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere agli incentivi: a) se sono rispettati da subito i requisiti di cui all Allegato 2 (compresi quindi i dieci anni di garanzia). La norma fa infatti riferimento alla data di entrata in vigore del decreto e all Allegato 2 senza prevedere il periodo di grazia annuale; b) se la potenza nominale di ciascun impianto non supera 1 MW, e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a due chilometri. c) se non è destinato all installazione più del 10 % del terreno agricolo del proponente. Fanno eccezione i. i casi in cui i terreni da utilizzarsi siano abbandonati da almeno cinque anni; ii. i casi di impianti per i quali entro il 1 gennaio 2011 è stata presentata domanda di autorizzazione o che sono già autorizzati al 29 marzo 2011, purché entro il 29 marzo 2012 entrino in esercizio.

4 I principi normativi in materia di incentivazione da fonte fotovoltaica Principi guida del Quarto Conto Energia: 1. introduzione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa; 2. rideterminazione delle tariffe che tenga conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto, nonché delle tariffe incentivanti che sono applicate negli altri paesi dell Unione Europea; 3. previsione di quote diverse e di tariffe diverse a seconda dell area di sedime interessata; 4. applicazione della disciplina dell articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 (presupposto dei precedenti conti energia) solo in quanto compatibile con i principi di cui sopra.

5 Principi del testo del Quarto Conto energia Applicabilità delle disposizioni del Decreto agli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 fino al 31 dicembre 2016; Diminuzione delle tariffe per allineamento con riduzione dei costi delle tecnologie, in conformità a quanto accaduto in altri paesi europei; Disciplina a lungo termine per consentire strategie agli operatori; Previsione che la grid parity - cioè la convenienza della produzione da fonte fotovoltaica rispetto alle altre fonti - possa essere raggiunta entro pochi anni; Gradualità nello sviluppo della potenza cumulativa in modo da potersi avvalere dei miglioramenti tecnologici in progressione e diminuire impatto su prezzi e tariffe energia elettrica; Collegare le riduzioni della tariffa al raggiungimento di certi obiettivi di potenza installata, fermo restando un regime transitorio per gli interventi sino al 31 dicembre 2012; Prevedere a partire dal 2013 un sistema incentivante basato su tariffe omnicomprensive.

6 Tariffe fisse ominicomprensive Le tariffe fisse omnicomprensive (che a differenza del Conto Energia, includono anche la valorizzazione della vendita di energia) si applicheranno alla energia prodotta e immessa in rete, con la previsione di una tariffa specifica (c.d tariffa premio) per la quota di energia prodotta ed autoconsumata, sicché per l energia autoconsumata vi sarà oltre alla valorizzazione interna del mancato acquisto di energia, la tariffa incentivante calcolata in questo caso sulla energia prodotta e non immessa in rete (All. 5 al Decreto). Molto importante sarà in proposito verificare come questa disciplina si coordinerà con la normativa in materia di sistemi efficienti di utenza e in materia di sistemi di autoapprovvigionamento. Se si riuscirà a realizzare un pieno coordinamento in caso di sistema efficiente di utenza la valorizzazione economica dell investimento risulterà dalla disponibilità dell energia, dal risparmio degli oneri addizionali di sistema e dalla percezione della tariffa incentivante.

7 Meccanismi di funzionamento delle tariffe a regime dopo il 1 gennaio 2013 La potenza installata deve aumentare con il diminuire della spesa e diminuire con l aumentare della spesa, quindi più si faranno impianti più diminuiranno gli incentivi, meno se ne faranno più il livello di incentivazione rimarrà stabile; Quindi dopo il 2013 ogni qualvolta saranno raggiunti dei tetti di spesa vi saranno delle riduzioni aggiuntive rispetto a quelle previste per gli impianti che entrino in esercizio dopo il raggiungimento di tale tetto di spesa; Se viene superato un costo cumulativo annuo di 6 miliardi di Euro possono essere riviste le modalità di incentivazione stabilite; Per il 2011 e il 2012 è previsto un meccanismo transitorio; In ogni caso dal 29 Marzo 2012 di fatto è preclusa la realizzazione di impianti a terra in aree agricole se non sono state classificate dalla Regione come aree incolte da più di 5 anni. Non sono comunque considerate aree agricole le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche esaurite, le cave, le aree di pertinenza di cave o di siti contaminati.

8 L incentivazione a regime 1) Negli anni dal 2013 al 2016 sono stabiliti dei costi annui indicativi decrescenti dei nuovi impianti che in ciascun semestre sono ammessi alle incentivazioni. 2) Tali costi annui indicativi dei nuovi impianti ammessi all incentivo sono il presupposto per valutare se le tariffe siano o meno soggette a riduzioni ulteriori rispetto a quelle programmate. 3) Le tariffe calano proporzionalmente all aumentare della potenza. Al fine dell individuazione della potenza si fa riferimento agli impianti riconducibili ad un unico soggetto responsabile (definizione volutamente vaga) localizzati nella stessa particella o su particelle contigue. Il GSE detterà norme in materia di frazionamento degli impianti entro trenta giorni dalla pubblicazione del Quarto Conto energia. 4) Va evidenziato che non vi è più alcuna differenziazione nell incentivo per gli impianti a regime e per gli impianti a terra (fermo restando che la possibilità di avere incentivo per impianti a terra in zona agricola è molto limitata). 5) Le tariffe previste per il primo semestre 2013 sono soggette a riduzioni programmate % con cadenza semestrale. In aggiunta a tali riduzioni sono previste ulteriori riduzioni se il costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel semestre precedente è superiore a quello previsto. Tali ulteriori riduzioni sono calcolate secondo una formula. Se poi viene raggiunto un costo nell anno di tutti gli incentivi compresi quelli vecchi che supera i 6 miliardi di Euro possono essere disposte ulteriori riduzioni, pur favorendo l ulteriore sviluppo del settore.

9 L incentivazione a regime (segue) 6) Quando tali valori indicativi sono raggiunti si ha un decremento della tariffa secondo % prestabilite. 7) Come incentivo verrà corrisposta una tariffa comprensiva sia della valorizzazione dell energia che della tariffa incentivante, fatto salvo che per l energia eventualmente autoconsumata, per la quale invece della tariffa omnicomprensiva sarà attribuita una tariffa incentivante. E interessante verificare come nel caso di tariffa omnicomprensiva e tariffa incentivante per l autoconsumo vi siano le stesse % di decremento. Ciò dovrebbe portare progressivamente a una sempre maggiore convenienza della tariffa dell autoconsumo se i valori dell energia elettrica rimangono costanti o crescono. La quota di energia autoconsumata può poi essere massimizzata utilizzando il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti sotto i 200 Kw.

10 Meccanismo transitorio per il 2011 e 2012 distinzione piccoli e grandi impianti Il meccanismo transitorio è anzitutto fondato sulla distinzione fra piccoli e grandi impianti: sono grandi impianti, soggetti a contingentamento, tutti gli impianti che non sono piccoli impianti; sono piccoli impianti, non soggetti a contingentamento in relazione all ottenimento degli incentivi: a) gli impianti su edifici con una potenza non superiore 1000 Kw. Le serre, le pergole, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee non rientrano nella definizione di edificio; b) gli impianti che non sono su edifici e che hanno una potenza fino a 200 Kw e che operano in scambio sul posto; c) gli impianti di potenza qualsiasi che siano realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche. E importante notare che è richiesto che siano localizzati su edifici e aree di amministrazioni pubbliche, ma non che le amministrazioni pubbliche siano soggetti responsabili.

11 Grandi Impianti: tariffe incentivanti nel periodo transitorio Non è prevista alcuna soglia per i grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, purché entro 15 giorni dall entrata in esercizio ne facciano comunicazione al GSE. Tali impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti. Per gli Impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2012 le tariffe incentivanti sono riconosciute solo cumulativamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a) nei limiti delle seguenti soglie di costo riferite al costo annuo che sarà prodotto dai nuovi impianti che entreranno in esercizio nel periodo: i. 300 milioni per il periodo 1 giugno 2011-31 dicembre 2011. In questa soglia nella attuale formulazione paiono essere inclusi anche gli impianti che si connettono entro il 31 Agosto e gli impianti che si connettono fra il 31 maggio e il 31 giugno in regime di proroga del secondo conto energia. Se l insieme dei costi di incentivazione garantiti ai grandi impianti fino al 31 agosto 2011 e quello degli iscritti al registro determina una eccedenza rispetto ai limiti costo stabiliti, l eccedenza sarà tolta dalla soglia del secondo semestre 2012. Va però considerato che in contraddizione con l inclusione nella soglia degli impianti connessi entro il 31 agosto, l articolo 8, comma 5, prevede lo scorrimento in graduatoria degli impianti cancellati in quanto connessi entro il 31 agosto. Riteniamo opportuno un chiarimento sul meccanismo. ii. 150 milioni per il primo semestre 2012; iii. 130 milioni per il secondo semestre 2012.

12 Grandi Impianti: tariffe incentivanti nel periodo transitorio (segue) a) gli impianti sono stati iscritti in apposito registro in posizione tale da rientrare nel limite di costo per il periodo di riferimento; b) la certificazione di fine lavori deve pervenire al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, nove mesi per gli impianti di potenza maggiore di 1 MW.

13 Grandi Impianti: tariffe incentivanti nel periodo transitorio Sintesi La tariffa vigente è comunque quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Le tariffe sono differenziate in base a tre criteri: a) anzitutto a seconda che siano su edifici o no, con tariffe più alte per gli impianti su edifici; b) poi con la previsione di valori incentivanti decrescenti con l aumentare della potenza. Come s è detto, al fine dell individuazione della potenza si fa riferimento agli impianti riconducibili ad un unico soggetto responsabile (definizione volutamente vaga) localizzati nella stessa particella o su particelle contigue. Il GSE detterà norme in materia di frazionamento degli impianti entro trenta giorni dalla pubblicazione del Quarto Conto energia; c) infine con la previsione di valori diversi a decrescere per ogni mese.

14 L iscrizione al registro per i grandi impianti Per la iscrizione nel Registro Grandi Impianti in posizione idonea all ottenimento degli incentivi occorre soddisfare quanto segue: A) spedire la richiesta di iscrizione fra il 20 Maggio e il 30 Giugno 2011 per il 2011 e fra il 1 e il 30 novembre 2011 per il primo semestre 2012 e fra il 1 e il 28 febbraio 2012 per il secondo semestre 2012; B) Alla richiesta di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: i. progetto definitivo dell Impianto; ii. titolo autorizzativo dell Impianto. Nel caso che il titolo autorizzativo sia una DIA o una dichiarazione di procedura semplificata o una comunicazione il Comune dovrà attestare l idoneità di tale procedura; iii. copia della soluzione di connessione redatta dal gestore di rete e accettata; iv. certificato di destinazione d uso del terreno interessato; v. nel caso di terreno agricolo, documentazione che attesti il rispetto dei limiti. La distanza fra impianti sarà calcolata con riferimento al punto più vicino di altro impianto. L eventuale abbandono del terreno dovrà essere comprovato attraverso la notifica ai proprietari fatta dalla Regione ai sensi della L. 1978/440; vi. la data presunta di entrata in esercizio.

15 La graduatoria per i grandi impianti 1) Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun periodo il GSE pubblica la graduatoria (la prima graduatoria sarà dunque pubblicata il 15 luglio prima che scada la finestra del 31 agosto 2011, il che potrebbe portare a includere in graduatoria anche impianti oltre soglia); 2) La graduatoria non è soggetta a scorrimento per cui se si liberano posti questi vanno a incrementare la soglia di potenza successiva ma non danno diritto a nuove inclusioni in graduatoria. E fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Tale previsione deve essere chiarita in ragione dell incertezza già rilevata a pag. 12. 3) Se un impianto è iscritto in una posizione da non rientrare nel limite di costo può presentare nuova richiesta di iscrizione per accedere alle tariffe 2012. Quello che non è chiaro è in tale caso quale tariffa gli si applichi. La soluzione più ragionevole sembrerebbe quella della applicazione della tariffa relativa alla data di entrata in esercizio. Nel computo del costo 2012 dovrebbe a questo punto tenersi conto che alcuni impianti avranno un costo superiore a quello delle tariffe 2012. Il punto comunque non sembra del tutto chiaro. 4) Se un impianto non è realizzato entro il termine di 7/9 mesi dalla richiesta di iscrizione decade dalla graduatoria e può successivamente accedere alle tariffe incentivanti solo con una diminuzione del 20% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. La fine lavori ( concetto che non comprende l impianto di rete per la connessione) è attestata da perizia asseverata e deve essere comunicata al GSE e al Gestore di Rete unitamente alla perizia. Entro 30 giorni il gestore di rete esegue la verifica e comunica l esito al GSE.

16 La graduatoria per i grandi impianti 5) L iscrizione al registro non è cedibile a terzi; 6) La graduatoria è redatta sui seguenti criteri: i) impianti entrati in esercizio alla data dell iscrizione; ii) impianti con lavori terminati; iii) data più anteriore del titolo autorizzativo; iv) minore potenza dell impianto; v) data di iscrizione al registro

17 I requisiti per l entrata in esercizio I. Art. 3, comma 1, lett. c) e art. 10 Quarto Conto Energia c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti. Impegno a trasmettere al GSE (secondo le nuove regole tecniche) copia del Verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall Agenzia delle Dogane o comunicazione ex Circolare 17/D 28/05/2007 Agenzia Dogane (che può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla entrata in esercizio) (All. 3-C) La richiesta di incentivo deve essere presentata entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio. In caso contrario mancato riconoscimento della tariffa per il periodo intercorrente tra entrata in esercizio e comunicazione, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. L erogazione della tariffa dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data del ricevimento della richiesta

18 Il ritardo nella realizzazione o nella attivazione della connessione Indennizzi (art. 7) Nel caso di perdita del diritto alla tariffa incentivante a causa del mancato rispetto dei tempi per la realizzazione e per l attivazione della connessione da parte del gestore di rete, è prevista l applicazione delle misura di indennizzo di cui alla Del. AEEG 181/2010 e relativo Allegato A (come modificato dalla Del. AEEG 225/2010)

19 Specifici requisiti dei materiali Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 29 marzo 2012 i pannelli dovranno avere garanzia di dieci anni. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 gli inverter dovranno avere specifiche caratteristiche di cui all articolo 11 del decreto mirate ad aumentare l efficienza del sistema. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012 sono richieste specifiche certificazioni di qualità dei produttori dei moduli e certificati di ispezione di fabbrica dei produttori dei moduli e delle unità di conversione, nonché certificato del produttore dei moduli di adesione a sistema che garantisca il riciclo.

20 Premi In aggiunta alle tariffe incentivanti sono attribuiti i premi di seguito: per i piccoli impianti su edifici (e quindi per i tetti fino a 1 MW) il premio per gli interventi che migliorano l efficienza energetica dell edificio su cui è ubicato l impianto può arrivare sino al 30 % su tutta l energia elettrica prodotta, anche se l incremento è riconosciuto come percentuale sulla sola componente incentivante che è convenzionalmente pari alla tariffa per autoconsumo per gli impianti dopo il 31 gennaio 2013. Tale premio è riconosciuto dall anno successivo alla presentazione dell istanza. Il premio è in misura pari alla metà della % di riduzione del fabbisogno di energia, con una soglia minima del 10 % per entrambi gli indici estivi e invernali. Rispetto al precedente conto energia che si limitava a 200 kw è stata estesa l applicabilità della previsione. Per gli impianti di nuova costruzione il premio è una maggiorazione del 30 % se è conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento e per il riscaldamento del 50 % minore rispetto a quella minima di legge; 5 % quando gli impianti siano in zone classificate dallo strumento urbanistico come miniere, cave, industriali, discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Non è chiaro perché qui sia ritenuta rilevante la classificazione dello strumento urbanistico che ai fini della non applicazione del divieto di costruzione in zona agricola è stata invece ritenuta non rilevante;

21 Premi (segue) 5 % per piccoli impianti in comuni sotto i 5000 abitanti; 5 centesimi di Euro Kwh per sostituzione coperture di eternit o amianto; 10% per gli impianti per i quali il costo di investimento per i componenti diversi dal lavoro sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione nell Unione Europea. Si parla di produzione quindi è indifferente la nazionalità del produttore, ciò che rileva è il luogo di produzione. Per gli impianti che sono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline la tariffa è la media fra quella per edifici e quella per gli altri impianti. Resta inteso che le serre possono avvalersi di questo solo se la superficie occupata dalla serra è almeno il doppio della superficie occupata dai moduli fotovoltaici, ciò al fine di garantire la coltivazione sottostante. Nell allegato 2 è specificato che le serre non sono edifici. Gli altri fabbricati rurali accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto sono invece da considerarsi equiparati agli edifici.

22 Impianti a concentrazione e impianti con innovazione tecnologica Previsioni specifiche in materia di incentivazione sono dettate con riferimento: agli impianti a concentrazione (art. 18), per i quali si applicano le tariffe indicate all Allegato 5 per gli impianti di cui al Titolo IV; agli impianti con innovazione tecnologica (art. 19), per i quali le tariffe incentivanti saranno determinate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che individuerà anche le caratteristiche per l innovazione tecnologica.

23 Avv. Emilio Sani Avv. Alessia Marconi Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Tel. +39.02.763281 Fax +39.02.76001618 e.sani@macchi-gangemi.com a.marconi@macchi-gangemi.com Macchi di Cellere Gangemi Roma Milano Bologna Verona Parigi www.macchi-gangemi.com