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IMPOSTE PERSONE FISICHE per acquistare questo e-book clicca QUI, poi su SOFTWARE e quindi più sotto su prosegui il prezzo è di 24 euro IVA compresa INTRODUZIONE L'IRPEF, l imposta sul reddito delle persone fisiche è un imposta personale, diretta, progressiva che e colpisce il reddito complessivo" (al netto delle deduzioni) prodotto dal contribuente/persona fisica nel corso dell'anno di riferimento. Il reddito complessivo è a sua volta la somma delle seguenti componenti: Redditi fondiari, derivanti da case e terreni; Redditi di lavoro dipendente, derivanti dai salari e stipendi percepiti; Redditi d'impresa, derivanti dai profitti conseguiti nell'esercizio d'imprese commerciali. Nel caso di società di persone il reddito d'impresa è detto reddito "da partecipazione"; Redditi di lavoro autonomo, conseguenti all'esercizio della libera professione e quindi di arti e mestieri intellettuali; Redditi di capitale, ovvero gli interessi ed i dividenti percepiti dai titoli di credito o dalla partecipazione in società di capitali; Redditi diversi. Sono tutti gli altri redditi percepiti nell'anno diversi da quelli dei punti precedenti. La Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 6 a 9) ha introdotto sostanziali modifiche al sistema di determinazione dell'irpef. In particolare, sono stati riscritti e rinominati gli articoli 11 (Determinazione dell'imposta), 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (Altre detrazioni) del Testo unico delle imposte sui redditi. Le novità si possono così sintetizzare: nuovi scaglioni di reddito e aliquote; 1

trasformazione delle precedenti deduzioni per familiari a carico in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo; sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, eccetera); abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare i sistemi di calcolo precedenti. Solo in un caso, e precisamente per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006. Restano invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti. Per lavoratori dipendenti e pensionati gli effetti delle nuove disposizioni saranno già percepibili a partire dalla busta paga e dalla rata di pensione di gennaio 2007, per gli altri contribuenti le nuove norme si applicheranno in Unico 2008, relativo all anno d imposta 2007. La Legge Finanziaria 2008, modificando l'art. 12 del TUIR, ha stabilito che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. E' stato inoltre stabilito che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta. Di seguito una breve disamina delle principali novità. Aliquote e scaglioni di reddito Le nuove aliquote Irpef sono cinque: la più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo confermate al 23 e al 43 per cento; sono stati invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie. Aliquote Irpef 2007 (Unico 2008). reddito imponibile aliquota Irpef (lorda) fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito da 15.001 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro 2

da 28.001 a 55.000 euro 38% da 55.001 a 75.000 euro 41% oltre 75.000 euro 43% 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro Poiché sono stati abrogati sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir e la deduzione per l'abitazione principale. Applicando le nuove aliquote a detto importo, si otterrà l'imposta lorda. Si giungerà al prelievo Irpef effettivo (imposta netta) diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari, per lavoro, per spese sostenute, etc) Il percorso per la determinazione dell imposta dovuta, alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007, è così schematizzabile: L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da: redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno); redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro; rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Detrazioni per familiari a carico Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Sono decrescenti al crescere del reddito complessivo posseduto nell'anno, 3

azzerandosi per redditi complessivi superiori a. 95.000, nel caso di detrazioni per figli a carico, e. 80.000 nel caso di detrazione per coniuge o altri familiari a carico.. La detrazione base per il coniuge e i figli di età superiore a tre anni è pari a. 800 euro. Essa è aumentata: di 220 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92; di 100 euro per il figlio di età inferiore a tre anni; di 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre. Ciò premesso, per passare dalla detrazione teorica a quella effettivamente spettante occorre impostare il seguente calcolo: 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000 euro; 690 euro per i redditi compresi tra 15 mila e 40 mila euro; 690 euro in funzione del rapporto tra (80.000 - reddito)/40.000, se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 mila euro. Qualche esempio per capire meglio. Contribuente con reddito complessivo di 14.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 697,34 euro,così calcolta: 800 - (110 x 14.000/15.000) = 800 - (110 x 0,9333) = 800-102,66 = 697,34 Contribuente con reddito complessivo di 30.000 euro; in questo caso, non occorre effettuare alcun calcolo: spetta la detrazione fissa di 690 euro alla quale va aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro. 3) Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50 euro, così calcolata: 690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50 4

Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio. In particolare: il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste; l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge; la possibilità di applicare per il primo figlio, se conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali, o nel caso in cui il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Detrazioni per figli a carico Come anticipato la detrazione teorica per figli a carico è pari a 800 euro per ciascun figlio, aumentata a 900 euro nel caso di figli di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Per determinare la detrazione effettivamente spettante, il calcolo da fare è il seguente: detrazione base X 95.000 reddito complessivo 95.000,00 In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Inoltre un importante novità è stata introdotta per la gestione della detrazione in caso di separazione legale e effettiva o di annullamento, poiché in questo caso il beneficio spettarà al genitore affidatario (sempre che non vi sia un differente accordo). Infine nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è 5

ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Esempi. Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo. La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per figlio) da ripartire al 50 per cento tra i genitori (1.200 euro). Per il primo coniuge, sarà pari a 912 euro, così calcolata: 1.200 x [(125.000-30.000)/125.000] = 1.200 x 0,76 = 912 Per il secondo coniuge, sarà invece pari a 960 euro, così calcolata: 1.200 x [(125.000-25.000)/125.000] = 1.200 x 0,8 = 960 I coniugi usufruiranno complessivamente di una detrazione di 1.872 euro (912 + 960). Nuova detrazione anche per i badanti E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005. Dal 1 gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro. La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Le detrazioni per tipo di reddito Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Come per le 6

detrazioni per i familiari a carico anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi per redditi complessivi superiori a. 55.000,00. La detrazione effettivamente spettante è quindi pari a : fino a 8.000,00 euro di reddito, spetta una detrazione pari ad euro 1.840,00; da euro 8.001,00 ad euro 15.000,00 detraz.= euro 1.338,00 + (502 X 15.000,00 - reddito compl) 7.000 da euro 15.001,00 ad euro 55.000,00 detraz.= euro 1.338,00 + (502 X 55.000,00 - reddito compl) 40.000 Per i pensionati di età superiore a 75 anni si applicano le seguenti detrazioni REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE Fino a. 7.750,00. 1783,00 seguente Da. 7.751 a. 15.000,00. 1.297,00 + l importo derivante dal calcolo: 486 X 15.000 Reddito Complessivo 7.250,00 Da. 15.001,00 a. 55.000,00 seguente. 1.297,00 + l importo derivante dal calcolo: 55.000 Reddito Complessivo 40.000,00 Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno. In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni. 7

Un esempio sul calcolo della detrazione per lavoro dipendente Lavoratore dipendente con un reddito complessivo annuo di 21.000 euro. La detrazione effettiva è pari a 1.137,30 euro, così calcolata: 1.338 x [(55.000-21.000)/40.000] = 1.338 x 0,85 = 1.137,30 Per effetto del nuovo sistema di detrazioni, l'area di esenzione dall'irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata: 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno; 7.500 euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno; 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno: 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di 4.500 euro). I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione sono i seguenti: alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i); i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir); i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir); i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l). Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico. Abolizione della clausola di salvaguardia Come si ricorderà, la clausola di salvaguardia era stata introdotta nel 2003. Prorogata anche per i periodi d'imposta successivi, fino all'anno 2006, essa concedeva ai contribuenti la possibilità di adottare il sistema di tassazione Irpef più conveniente tra quello vigente nel periodo d'imposta interessato e i precedenti. Dal 1 gennaio 2007, la clausola di salvaguardia 8

non è più prevista, salvo nel caso di Irpef dovuta sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. ******** Nel quadro sinottico allegato, si riportano i principali passaggi per determinare l Irpef dovuta. Si sommano tutti i redditi Operazioni da compiere Reddito complessivo (lordo) Indicazioni operative, formule e parametri Categorie di reddito (nel rispetto delle norme previste per la determinazione del reddito di ciascuna categoria) fondiari di lavoro dipendente d'impresa di lavoro autonomo di capitale diversi Si tolgono le spese deducibili meno oneri deducibili (compresa la deduzione per la prima casa e le sue pertinenze) gli oneri deducibili sono quelli indicati nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) principali oneri deducibili rendita prima casa + pertinenze contributi previdenziali e assistenziali erogazioni liberali a istituti religiosi assegno periodico al coniuge separato previdenza complementare Si arriva al reddito da assoggettare a tassazione uguale Reddito imponibile 9

Si applicano le aliquote percentuali a ciascun scaglione di reddito Aliquote fiscali Scaglioni e aliquote scaglione aliquota 1. fino 15.000 23% 2. da 15.001 a 28.000 27% 3. da 28.001 a 55.000 38% 4. da 55.001 a 75.000 41% 5. oltre 75.000 43% Si arriva così all'importa lorda Si tolgono le detrazioni per carichi di famiglia uguale Imposta lorda meno detrazioni per familiari a carico (sono a carico i familiari con redditi inferiori a 2.840,51) NB: il reddito complessivo si intende al netto dei redditi da prima casa e sue pertinenze. Coniuge importo detrazione, da rapportare ai mesi a carico (zero per redditi uguali o superiori a 80.000 euro) reddito complessivo fino a 15.000 da 15.001 a 40.000 da 40.001 a 80.000 detrazione 800-110 x (redd.complessivo/15.000) 690 690 x [1 - (redd.complessivo- 40.000)/40.000] è inoltre prevista una "ulteriore detrazione" per coniuge fiscalmente a carico di questa entità: reddito complessivo ulteriore detrazione da 29.000 a 29.200 10 da 29.201 a 34.700 20 da 34.701 a 35.000 30 da 35.001 a 35.100 20 da 35.101 a 35.200 10 10

Figli importo detrazione da ripartire al 50% tra i genitori o attribuendo il 100% al genitore con reddito più alto, nel caso in cui essi siano separati o divorziati ne usufruisce il genitore che ha i figli a carico (zero per redditi uguali o superiori a 95.000 euro) euro 800 x (1 - reddito complessivo/95.000) nel suddetto calcolo è però da tenere presente che: l'importo della detrazione è da rapportare ai mesi a carico; l'importo di detrazione base (euro 800) vale per ogni figlio a carico; diventa di euro 900 se i figli sono minori di tre anni; le suddette detrazioni sono aumentate di 220 per ogni figlio disabile; per ogni figlio successivo al primo bisogna aggiungere 15.000 euro alle 95.000 indicate (quindi ad es. in caso di 2 figli è di 110.00 per entrambi, nel caso di 3 figli diventa di 125.000 per tutti e 3); con più di tre figli a carico la detrazione base (euro 800) è aumentata di 200 euro per ciascun figlio, compresi i primi tre; nel caso di nuclei familiari con un solo genitore si estendono alla detrazione per il primo figlio a carico i vantaggi della detrazione prevista per il coniuge a carico. Si tolgono le detrazioni per tipologia di reddito meno detrazioni per redditi da lavoro dipendente, da pensione e d'impresa/lavoro autonomo NB: il reddito complessivo si intende al netto dei redditi da prima casa e sue pertinenze. Altri familiari importo detrazione, da rapportare ai mesi a carico (zero per redditi uguali o superiori a 80.000 euro) euro 750 x (1 - reddito complessivo/80.000) queste detrazioni sono tra loro alternative e si azzerano per redditi uguali o superiori a euro 55.000 11

Lavoro dipendente importo detrazione (da rapportare ai giorni di lavoro nell'anno e comunque non inferiore a 1.380 per rapporti a tempo determinato) reddito complessivo detrazione fino a 8.000 1.840 da 8.001 a 15.000 Da 15.001 a 55.000 inoltre prevista una "ulteriore detrazione" per lavoro dipendente di questa entità: reddito complessivo 1.338 + 502 x [1- (redd.compl.- 8.000)/7.000] 1.338 x[1- (redd.complessivo- 15.000)/40.000] ulteriore detrazione da 23.000 a 24.000 10 da 24.001 a 25.000 20 da 25.001 a 26.000 30 da 26.001 a 27.700 40 da 27.701 a 28.000 25 è Pensione fino a 74 anni di età importo detrazione (da rapportare ai giorni di pensione nell'anno) reddito complessivo detrazione fino a 7.500 1.725 da 7.501 a 15.000 Da 15.001 a 55.000 1.255 + 470 x [1- (redd.compl.- 7.500)/7.500] 1.255 x [1- (redd.compl.- 15.000)/40.000] 12

Pensione da 75 anni di età importo detrazione (da rapportare ai giorni di pensione nell'anno) reddito complessivo detrazione fino a 7.750 1.783 da 7.751 a 15.000 Da 15.001 a 55.000 1.297 + 486 x [1- (redd.compl.- 7.250)/15.000] 1.297 x [1- (redd.compl.- 15.000)/40.000] Lavoro non dipendente importo detrazione reddito complessivo detrazione fino a 4.800 1.104 da 4.801 a 55.000 1.104 x[1- (redd.complessivo - 4.800)/50.200] Si tolgono dall'imposta lorda le spese detraibili (il 19%) meno 19 % delle detrazioni per oneri e spese gli oneri detraibili sono quelli indicati nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) principali oneri e spese detraibili spese sanitarie interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spese d'istruzione spese funebri Si arriva finalmente all'imposta netta da pagare Si tolgono ritenute, acconti e crediti uguale Imposta netta meno ritenute operate, acconti versati, crediti anni precedenti erogazioni liberali alle Onlus dall'imposta netta sono ancora da sottrarre: le eventuali ritenute a titolo d'acconto già operate su alcuni redditi gli eventuali acconti pagati a giugno/luglio ed a novembre dell'anno precedente; l'eventuale credito degli anni precedenti riportato a nuovo, cioè non chiesto a rimborso, 13

Si arriva all'effettivo importo dell'imposta da versare uguale IRPEF da versare né compensato. si versa l'importo così ottenuto a titolo di saldo ed anche, eventualmente, la prima delle due rate di acconto FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL APPLICAZIONE Il presente file costituisce un utile strumento per determinare in modo semplice ed intuitivo l irpef dovuta per l anno d imposta 2007. L utente dopo aver inserito i dati dello studio (denominazione e indirizzo), accede dal menu principale al calcolo dell Irpef, cliccando su Imposte persone fisiche. In tale sezione, potranno essere inseriti i dati del cliente: nome e cognome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail. Si passa quindi all inserimento dei dati, numerici e non, necessari per il calcolo dell imposta dovuta. L inserimento è articolato in tre parti: 1) REDDITI. inserimento di tutti i redditi conseguiti dal contribuente nell anno d imposta. Nelle singole categorie reddituali sono richieste le precisazioni necessarie per il corretto calcolo di oneri e detrazioni. Per i redditi di fabbricati è richiesta la separata indicazione della quota parte di essi riferibili all abitazione principale e alle relative pertinenze, in quanto interamente deducibili dal reddito complessivo. Per i redditi di pensione e di lavoro dipendente sono richieste alcune precisazioni quali ad esempio l età e l indicazione del numero dei giorni lavorati, al fine del corretto calcolo delle detrazioni spettanti. Nel reddito d impresa se si tratta di contabilità semplificata 2) FAMILIARI A CARICO. In relazione alla composizione del nucleo familiare del contribuente occorre fleggare le apposite caselle per l indicazione dei figli o di altro familiare a carico. Per ciascuno di essi deve essere indicato il numero dei mesi a carico e la relativa percentuale di ripartizione tra i coniugi, nonché per i figli, se minori di tre anni o eventualmente portatori di handicap; 3) ONERI, DETRAZIONI, ADDIZIONALI. In tale sezione, sulla base della documentazione esibita dal cliente, dovranno essere indicati gli oneri deducibili, le detrazioni di imposta del 19%, 36%, 41% e 55%, le detrazioni per locazioni o per eventuali spese sanitarie sostenute da 14

portatori di handicap, nonché i crediti d imposta per il riacquisto della prima casa o conseguenti ad incrementi occupazionali. E inoltre richiesta l indicazione delle aliquote relative alle addizionali regionali e comunali. Si precisa che nelle caselle relative alle detrazioni d imposta dovrà essere indicato la detrazione spettante e non il totale degli oneri su cui applicare la detrazione. Questo perche ci sono tanti oneri detraibili che hanno limiti minimi e limiti massimi: per il calcolo di quanto è deducibili-detraibile è stato approntato un separato software al quale si rimanda. Dopo l inserimento degli oneri deducibili-detraibili è possibile l inserimento delle addizionali regionali e comunali a cui eventualmente assoggettare l imponibile del contribuente. Terminato l inserimento, occorre cliccare si calcola per visualizzare il prospetto dell elaborazione. Per modificare i dati cliccare sul tasto modifica i parametri, mentre per procedere ad una nuova elaborazione cliccare su azzera dati. Per uscire dall applicazione ciccare su torna al menù e quindi su esci. REQUISITI TECNICI Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768. per acquistare questo e-book clicca QUI, poi su SOFTWARE e quindi più sotto su prosegui il prezzo è di 24 euro IVA compresa 15