Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 21 16.03.2017 Processo tributario: recenti chiarimenti della Cassazione A cura di Paola Mauro Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema di processo tributario, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito: che il ricorso è ammissibile anche se la copia deposita in CTP contiene una procura non sottoscritta; che, in caso di notificazione del ricorso introduttivo mediante spedizione a mezzo posta, il termine per la costituzione del ricorrente deve iniziare a computarsi dal ricevimento dell atto da parte del destinatario e non da quello della spedizione a mezzo del servizio postale; che quando il termine per proporre il ricorso vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Premessa In tema di processo tributario, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito: che il ricorso è ammissibile anche quando la copia deposita in CTP per la costituzione in giudizio contiene una procura non sottoscritta; che, in caso di notificazione del ricorso introduttivo mediante spedizione a mezzo posta, il termine per la costituzione del ricorrente deve iniziare a computarsi dal ricevimento dell atto da parte del destinatario e non da quello della spedizione a mezzo del servizio postale; che quando il termine per proporre il ricorso vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 1

In tutti e tre i casi che andremo a esaminare i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente, con conseguente rinvio della causa al giudice di secondo grado per nuovo esame. Cassazione Sezione Tributaria - Sentenza 28/02/2017 n. 5191 Procura non sottoscritta. Ricorso ammissibile Il ricorso è ammissibile anche quando la copia deposita in CTP, per la costituzione in giudizio, contiene una procura non sottoscritta. Il caso Gli Ermellini hanno esaminato il caso di una SRL che ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento adottato a seguito della contestazione, tra l altro, di ricavi non dichiarati. Il ricorso proposto dalla società è stato dichiarato inammissibile sia dalla CTP di Napoli sia dalla CTR della Campania, a causa della mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, della procura speciale apposta sulla copia deposita in segreteria ai fini della costituzione in giudizio. Dal che la necessità per la contribuente di adire i giudici di legittimità; e tale iniziativa ha avuto successo. Infatti gli Ermellini hanno annullato la decisione della CTR della Campania, con rinvio della causa per nuovo esame, in accoglimento del motivo di ricorso relativo alla violazione degli articoli 12, 18 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR dovrà considerare che la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che l'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel disciplinare l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto "destinate alle altre parti" e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, mentre l'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto a essa spedito o consegnato (v., tra le altre, Cass. n. 16758 del 2016; anche Sez. Un. n. 11666 del 2012, secondo la quale è sufficiente che la sottoscrizione sia stata apposta sull'originale del ricorso). Nel caso di specie, pertanto, il ricorso del contribuente è fondato perché, come risulta dalla stessa decisione impugnata, l'atto notificato all'agenzia delle Entrate recava la procura alle liti e, dunque, risultava ritualmente apposta la sottoscrizione del legale rappresentante. 2

Con la Sentenza n. 9151/2017 i Supremi Giudici ribadiscono l orientamento in base al quale la dichiarazione d inammissibilità del ricorso, nel processo tributario, deve essere pronunciata soltanto nei casi in cui il rigore estremo è davvero giustificato; e ciò anche tenendo presente che le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, le cause d inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, cioè riservando loro un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato (cfr., tra le altre, Cass. n. 21170/2005); il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di ridurre al massimo le ipotesi d inammissibilità (Cass., Sez. trib., n. 4862/2015). Cassazione Sezione Tributaria - Sentenza 9/02/2017 n. 3432 Ricorso notificato a mezzo del servizio postale Costituzione in giudizio decorrenza del termine. In caso di notificazione del ricorso introduttivo mediante spedizione a mezzo posta, i 30 giorni che l articolo 22 del D.Lgs. n. 546/92 prescrive, a pena d inammissibilità, per la costituzione in giudizio del ricorrente decorrono dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario e non da quella di spedizione. Il caso Gli Ermellini hanno annullato (con rinvio) una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto tardivo il deposito dell'atto in segreteria, poiché avvenuto oltre il termine di 30 giorni di cui all articolo 22 del D.Lgs. n. 546/92, considerando la data di spedizione postale. Precisamente i giudici romani hanno dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile in quanto presentato in data 12/12/2008, e spedito alla segreteria della Commissione tributaria il 15/01/2009, mentre il termine ultimo per la costituzione in giudizio era inderogabilmente scaduto il 12/01/2009. 3

Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 Art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente In vigore dal 17 settembre 2011 Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. 2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Con l'unico motivo di ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente fondato - la società contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, 20, comma 2, e 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92. Gli Ermellini, nel rinviare la causa alla CTR per nuovo esame, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui: in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della 4

spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (cfr. Cass. n. 12185/2008; id. n. 18373/12; n.12027/2014). Nel caso di specie, il ricorso, notificato alla controparte il 16/12/2008, venne depositato il successivo 15 gennaio 2009, e quindi per la Suprema Corte appare evidente, alla luce dei principi sopra illustrati, l'erroneità della sentenza impugnata. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio per nuovo esame. Data di ricezione da parte del destinatario Coincide con il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio e rileva ai fini del computo dei termini utili per costituirsi presso la segreteria della competente Commissione Tributaria. Data di spedizione Rileva ai fini della tempestività dell impugnazione dell atto tributario. Cassazione Sesta Sezione (T) Ordinanza del 31/05/2016 n. 11269 Scadenza del sabato con la proroga Nel caso in cui il dies ad quem del ricorso tributario vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 co. 2 cod. proc. civ. Il caso La Corte di Cassazione ha chiarito che nelle controversie tributarie: il termine per proporre ricorso deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato secondo il criterio di cui al comma 1 dell'articolo 155 del codice di procedura civile, cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale; 5

inoltre il termine per il ricorso deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui al comma 5 dello stesso articolo 155 (vedi riquadro che segue), con la conseguenza che, ove il dies ad quem del ricorso vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (così, tra le altre, Cass. 6728/2012; 16303/2015). L articolo 155 del codice di procedura civile ai commi 4 e 5 stabilisce, rispettivamente, che: se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. staccata di Latina) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una Snc in data 28/06/2010 in quanto l atto impugnato (cartella di pagamento) era stata notificata il 27/04/2010. Secondo la CTR, il ricorso era stato tardivo, poiché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, posto che il termine scadeva di sabato, da ritenersi tuttavia "giorno lavorativo", sicché la ricorrente ben avrebbe potuto inviare la raccomandata nel rispetto dei termini, posto che gli uffici postali sono aperti anche di sabato e gli Ufficiali giudiziari accettano gli atti in scadenza di ultimo giorno. Ebbene, i Supremi Giudici non hanno condiviso la decisione della CTR, in quanto il termine che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (che di regola è il lunedì) e quindi la sentenza di secondo grado è stata annullata perché, attesa la proroga di diritto, nessuna rilevanza può ovviamente essere data (come erroneamente affermato dalla CTR) all'apertura degli Uffici postali o alla disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno (cfr. Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 11269 del 31/05/2016). Sulla prorogabilità del termine che scade di sabato si vedano anche, tra le più recenti, Cass., Sez. 3 civ., n. 5040/2017, Cass. Sez. 5 civ., n. 4248/2017 e n. 4137/2016. C.p.c. art. 155 - Computo dei termini Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 6

I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato *. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. * Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2 - modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - e dal comma 3 dell'art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69, che così dispone: Le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell art. 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006. Riferimenti normativi e giurisprudenziali - Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 Artt. 12, 16, 18, 20 e 22; - Codice di procedura civile Art. 155; - Cass., Sez. V civ., n. 5191/2017; - Cass., Sez. V civ., n. 3432/2017; - Cass., Sez. V civ., n. 11269/2016. - Riproduzione riservata - 7