La conclusione delle Indagini Preliminari

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La conclusione delle Indagini Preliminari

Notitia Criminis (art. 330) Iscrizione nel registro (art. 335) Attività d indagine di PM, PG e difensore Conclusione delle indagini/ Proroga Richiesta di Archiviazione (art.408)/richiesta di Rinvio a giudizio (art. 416)

La conclusione delle indagini: I TEMPI Procedimento ordinario 6 mesi 1 anno Procedimenti speciali Art. 405, comma 2 c.p.p. il termine decorre dalla data in cui IL NOME DELLA PERSONA È ISCRITTO NEL REGISTRO Archiviazione Richiesta di rinvio a giudizio Richiesta proroga (art. 406 c.p.p.) Inerzia (Avocazione, ex art. 412 c.p.p.) Termine massimo: 18 mesi 2 anni nei casi previsti dall art. 407, comma 2 c.p.p.

Criminalità organizzata; delitti in materia di terrorismo; violenza sessuale; pedofilia Sulla richiesta del p.m. il GIP decide sempre de plano, con ORDINANZA emessa entro 10 gg dalla richiesta.

Il Pm chiede la proroga (art. 406) delle indagini per GIUSTA CAUSA (prima del termine di 6 mesi) Il giudice notifica all indagato e alla persona offesa Autorizza la proroga de plano e assegna un termine fino a 6 mesi Perplessità sulla richiesta Fissa un udienza in camera di consiglio Le indagini proseguono Autorizza a proseguire Respinge la richiesta Invita il PM a formulare le richieste Ulteriori proroghe (art. 406, co.2) Max 18/24 mesi In caso di complessità delle indagini o oggettiva impossibilità di chiuderle entro il termine

Ex art. 415, comma 3 c.p.p.: [ ] si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. Il termine decorre dall ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA nell apposito registro Il p.m. chiede l archiviazione Autorizza la proroga de plano e assegna un termine fino a 6 mesi Il p.m. chiede la proroga Perplessità sulla richiesta Fissa un udienza in camera di consiglio Respinge la richiesta Invita il PM a formulare le richieste Autorizza a proseguire Se il gip ritiene individuato l autore, ne ordina l iscrizione

Gli atti compiuti oltre la scadenza del termine sono INUTILIZZABILI. N.B. Sono utilizzabili solo se la richiesta di proroga è presentata PRIMA della scadenza e il giudice, anche successivamente, ha concesso la proroga. Sez. 6, Sentenza n. 14515 del 31/03/2016 Cc. (dep. 08/04/2016 ) Rv. 267213 Sono utilizzabili nel procedimento di riesame gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa.

RINVIO A GIUDIZIO ARCHIVIAZIONE Il CRITERIO DI SCELTA è rappresentato dall astratta (IN)IDONEITÀ DEGLI ELEMENTI RACCOLTI A SOSTENERE L ACCUSA IN GIUDIZIO (ART. 125 DISP. ATT.).

Ex art. 405, comma 1 c.p.p.: Il p.m. esercita l azione penale formulando l imputazione. Art. 417 c.p.p.: Sono elementi dell imputazione: 1. Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico; 2. Indicazione degli articoli di legge che si presumono violati; 3. Le generalità della persona alla quale il reato è addebitato L imputazione è contenuta nella RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (nei riti speciali, nell atto che instaura il singolo rito: con la richiesta di giudizio immediato; con la richiesta di applicazione della pena ad iniziativa congiunta delle parti; con l atto introduttivo del giudizio direttissimo; con il decreto di citazione a giudizio nel procedimento monocratico). Il giudice ha l OBBLIGO di decidere su una determinata questione; Si fissa l OGGETTO del processo

Ex art. 112 Cost.: Il pubblico ministero ha l obbligo di esercitare l azione penale Dovere di lealtà processuale: deve valutare la fondatezza degli elementi raccolti e deve compiere le indagini necessarie per una scelta giusta. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PRINCIPIO DI LEGALITA

L ART. 405 c.p.p. attribuisce SOLO al p.m. il potere di esercitare l azione penale. Il. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 278 (che attribuisce competenza penale al giudice di pace) ha attribuito alla persona offesa il potere di chiedere con ricorso diretto al giudice di pace la citazione a giudizio del responsabile del reato. Ex art. 50, comma 2 c.p.p. quando non è necessaria la querela, la richiesta, l istanza o l autorizzazione a procedere, l azione penale è esercitata d ufficio

Ex art. 50, comma 3 c.p.p. L esercizio dell azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge Ex art. 71 c.p.p.: se risulta che lo stato mentale dell imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso.

1. Funzione di filtro; 2. Controllo del giudice sul corretto adempimento dell obbligo di esercitare l azione penale 3. Riconosce all offeso il diritto di far controllare le ragioni di un eventuale inerzia del p.m. PRESUPPOSTI DI FATTO: la notizia di reato risulta essere infondata (art. 408 c.p.p.) PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. 411, comma 1 c.p.p.): Manca una condizione di procedibilità; Il reato è estinto Il fatto non è previsto dalla legge come reato Quando sono ignoti gli autori Particolare tenuità

Riapertura delle indagini ex art. 414: Richiesta del PM Nuove investigazio ni L offeso non si oppone o opposizione inammissibile Il Pm chiede l archiviazione ex art. 408 c.p.p. (azione penale infondata) Entro 10 gg (o 20 gg.) può presentare OPPOSIZIONE (indicando i motivi) Contraddittorio scritto con la persona offesa De plano Decreto di archiviazione (In seguito ad opposizione Ordinanza di archiviazione) Rigetta la richiesta fissa l udienza Avvisa le parti Udienza in camera di consiglio (PM, offeso, indagato, difensore) Decisioni del giudice Chiede rinvio a giudizio Ordina l iscrizione di un altro indagato o di un ulteriore fatto per la stessa persona iscritta (Sez. un. 31 maggio 2005, Minervini) Imputazione coatta (art. 409, co. 5) Dispone ulteriori indagini e fissa un termine Insiste sull archiviazione

Sez. U, Sentenza n. 29477 del 30/06/2004 Cc. (dep. 07/07/2004 ) Rv. 228005 La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408, comma 2, cod.proc.pen., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 cod.proc.pen.

Sez. U, Sentenza n. 47473 del 27/09/2007 Cc. (dep. 20/12/2007 ) Rv. 237854 Il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen..

Sez. U, Sentenza n. 22909 del 31/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005 ) Rv. 231162 Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis"

D. lgs. 16 marzo 2015, n. 28: Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131 bis c.p.). 1. Fatto ANTIGIURIDICO; 2. Pena prevista per il FATTO TIPICO: pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. NON si tiene conto delle circostanza, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. 3. Tenuità del danno. L offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando l autore ha agito per motivi abietti e futile o con crudeltà; quando ha adoperato sevizie; ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima 4. Non abitualità del comportamento.

Art. 411, comma 1 bis Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2 (udienza in camera di consiglio), e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5 (indagini coatte e imputazione coatta)

L opposizione è presentata e la stessa è ammissibile L opposizione non è presentata o la stessa è inammissibile Decide de plano Udienza in camera di consiglio Accoglie la richiesta (DECRETO di archiviazione) Rigetta la richiesta e restituisce Il GIP accoglie la richiesta (ORDINANZA di archiviazione) Rigetta con Ordinanza (Mera restituzione degli atti al pm) Rigetta con Ordinanza Indagini coatte Rigetta con Ordinanza Imputazione coatta

Sez. 5, Sentenza n. 36857 del 07/07/2016 Cc. (dep. 05/09/2016 ) Rv. 268323 Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Sez. V - C.c. 7 luglio 2016 (dep. 5 settembre 2016), n. 36857 - Pres. Fumo - Rel. Scarlini - (concl. conf.) - (268323) 1. Il pubblico ministero aveva richiesto l archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di R.G. ritenendo che costei non avesse consumato il delitto di diffamazione ai danni di F.V., posto che l indagata, nel pubblicare un articolo di critica dell operato del F., impegnato in politica in quel territorio, aveva esercitato il diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni usate e della verità della notizia riportata. Di tale richiesta si dava avviso alla persona offesa, che presentava rituale atto di opposizione. Il Giudice fissava l udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta del pubblico ministero e sull opposizione formulata dalla persona offesa. Si era pertanto seguita la procedura prevista dagli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.. Il giudice disattendeva la richiesta del pubblico ministero, ritenendo che sussistessero, allo stato, gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione aggravata contestato, ma concludeva per l archiviazione del procedimento ai sensi dell art. 131-bis c.p., trattandosi di un fatto di particolare tenuità. Argomentava il giudice che il dettato dell art. 411 c.p.p., comma 1, gli consentiva di disporre l archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. E, quindi, anche in riferimento all ipotesi prevista dall art. 131-bis c.p., espressamente citata in tale disposizione. 2. La decisione del giudice è però errata, ed il provvedimento è nullo, perché si è violata la specifica disposizione contenuta nel citato art. 411 c.p.p., comma 1-bis, in cui si richiede che, l eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi dell art. 131-bis c.p., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell indagato sia della persona offesa, anche se quest ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione. Le particolarità della ricordata procedura rispondono alle caratteristiche tipiche dell istituto: alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato (che l indagato ha comunque interesse a contrastare), alla valutazione del danno causato (di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell eventuale archiviazione). 3. Si deve pertanto fissare il seguente principio di diritto: Il provvedimento di archiviazione previsto dall art. 411 c.p.p., comma 1, anche per l ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall art. 411 c.p.p., comma 1-bis, non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dall art. 408 c.p.p. e ss.. 4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e l accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l assorbimento delle residue censure.

Il comma 1 bis impone un subprocedimento specifico quando la «legittima rinuncia all esercizio dell azione penale» [ sia determinata dall esiguità del danno, disponendo che in tali circostanze il pubblico ministero sia tenuto ad informare l indagato e la persona offesa [ del fatto che, nel termine di dieci giorni hanno la facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta, dando luogo ad un «un reclamo di merito». In questa ipotesi il giudice può addivenire all archiviazione solo dopo aver offerto all indagato e all offeso la possibilità di interloquire opponendosi alla declaratoria di tenuità. Al di là delle posizioni più o meno critiche circa la procedura archiviativa de qua [1], può dirsi senza dubbio che l art. 411, comma 1 bis c.p.p., è stato introdotto con il solo scopo di calibrare il procedimento rispetto al peculiare istituto della tenuità che, come noto, presuppone la commissione di un fatto di reato la cui entità in termini edittali preclude la punibilità. Da un lato, il legislatore ha voluto tutelare il diritto dell indagato a richiedere una formula archiviativa ampiamente liberatoria, mediante il meccanismo dell opposizione; dall altro, il diritto dell offeso ad opporsi alla richiesta e sperare, in virtù della sussistenza della fattispecie delittuosa, nel prosieguo del procedimento per l accertamento della responsabilità dell indagato e, conseguentemente, per soddisfare il suo diritto al risarcimento del danno. Le esigenze di entrambi risultano, dunque, essere contemperate dal potenziale scontro dialettico in quell eventuale udienza che deve essere fissata dal g.i.p. qualora gli stessi dovessero presentare opposizione e la stessa risulterà ammissibile [2]. Sembra, dunque, che la ratio sottesa al rivoluzionato art. 411 c.p.p. sia la tutela del contraddittorio tra le parti [3], ai sensi del novellato articolo 111 Cost. [4], che ha fatto dello stesso «l elemento nucleare della giurisdizione» [5]. Se si consentisse al g.i.p. di modificare in peius la richiesta archiviativa della procura, si determinerebbe tout court una lesione al fondamentale principio del favor rei, discendente a sua volta dalla garanzia costituzionale di presunzione di innocenza di cui all art. 27 Cost. Non pare, invece, corretto riconoscere al giudice un potere sostitutivo di reformatio in peius della formula proposta originariamente dall accusa. Qualora si accogliesse una simile prospettiva, infatti, si autorizzerebbe «un esegesi dell art. 129 c.p.p. rispetto alla quale può difficilmente riconoscersi il principio di analogia in bonam partem»: tenuto conto del fatto che la normativa in esame si configura nel nostro ordinamento come una garanzia per l imputato, in quanto posta a tutela del diritto alla formula più favorevole nel merito, e che le norme processuali penali concernenti la tutela dei diritti individuali non possono essere oggetto di applicazioni analogiche in malam partem, non è ammissibile un interpretazione estensiva in senso sfavorevole all indagato della disposizione de qua

Si potrebbe, dunque, ipotizzare che qualora il g.i.p., sulla base degli atti pervenutigli, verifichi la sussistenza del fatto di reato ma la non punibilità dello stesso ex art. 131 bis c.p., questi dovrebbe restituire il fascicolo al p.m., invitandolo a provvedere a norma dell art. 411, comma 1 bis c.p.p., ovvero a notificare alle parti «l avviso relativo a tale ipotesi di procedimento» [1], e a offrire alle stesse la facoltà di visionare gli atti e di opporsi nel temine di dieci giorni. Si preserva, in tal modo, il diritto al contraddittorio tra le parti, che potranno interloquire sulla possibile riqualificazione della formula archiviativa nell eventuale udienza camerale fissata in caso di opposizione

Il primo comma del nuovo art. 410-bis c.p.p. enuncia i casi di nullità del decreto di archiviazione e si occupa di presidiare quei passaggi che attengono all instaurazione del contraddittorio e tutelano il diritto di intervento dell interessato. In questa nozione sono compresi persona offesa e indagato. Tali previsioni, infatti, si applicano a tutte le declinazioni codicistiche del procedimento di archiviazione compresa quella per particolare tenuità del fatto, nella quale la persona sottoposta alle indagini è destinataria dell avviso della richiesta del p.m., prodromico all eventuale esercizio del diritto di proporre opposizione. In prima battuta, la nullità colpisce il provvedimento emesso in violazione dell obbligo di notificare l avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta (art. 410, comma 2, c.p.p.) o abbia diritto a riceverlo in ogni caso (comma 3-bis). Identica sanzione opera nel procedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in forza del richiamo all art. 411, comma 1-bis, c.p.p. Allo stesso modo, è prevista la nullità del provvedimento emesso intempestivamente, ossia prima che sia interamente decorso il termine per proporre opposizione e questa non sia stata ancora presentata. In seconda battuta, la sanzione è comminata per il decreto di archiviazione reso senza tenere conto dell opposizione presentata, salvi i casi di inosservanza dell art. 410, comma

Il terzo e il quarto comma disciplinano un inedito rimedio [Spangher, La riforma, cit., p. 101] finalizzato a far valere tali nullità, ossia il reclamo al tribunale in composizione monocratica, che sostituisce il ricorso per cassazione [a tal fine, il comma 32 abroga il comma 6 dell art. 409 c.p.p., che contempla tale rimedio]. La procedura è alquanto snella: la doglianza dell interessato è veicolata, appunto, da un atto denominato reclamo, attraverso il quale l interessato, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, devolve la questione di nullità al tribunale in composizione monocratica. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, dopo aver dato avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell udienza fissata per la decisione. Non è previsto l intervento delle parti, ma l interlocuzione è assicurata dalla possibilità di depositare memorie non oltre il quinto giorno precedente l udienza. Nel caso di accoglimento del reclamo, il giudice annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso [la soluzione normativa collima solo parzialmente con l assetto vigente, nel quale dall annullamento può derivare la restituzione degli atti al p.m., nel caso di omessa notifica dell avviso alla persona offesa (Cass., sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 39242, in C.E.D. Cass., n. 251048)]. Diversamente, conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile il reclamo. In quest ultimo caso, insieme al pagamento delle spese del procedimento, la parte privata che ha proposto il reclamo può essere condannata anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura stabilita dall art. 616 c.p.p. [il comma 64 prevede un ulteriore inasprimento di tale somma: si introduce, infatti, nel primo comma del art. 616 c.p.p. un secondo periodo che consente al giudice di aumentare fino al triplo l ammontare, in considerazione della causa di inammissibilità].