DOMANDA DI REGISTRAZIONE (art. 5 del Reg. CE n. 510/2006)

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Transcript:

DOMANDA DI REGISTRAZIONE (art. 5 del Reg. CE n. 510/2006) Registro delle denominazioni delle indicazioni geografiche protette (art. 7 e. 4 del Reg. CE n. 510/2006) INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) (Regolamento CE n. 510/2006) "ALBICOCCA DEL METAPONTINO" DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A cura del: Dr. Antonio Gennaro Gatto

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ALBICOCCA DEL METAPONTINO Art. 1 Denominazione L Indicazione Geografica Protetta Albicocca del Metapontino è riservata al frutto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 510/2006 e dal seguente disciplinare di produzione. Art. 2 Descrizione del prodotto L Indicazione Geografica Protetta Albicocca del Metapontino è riservata alle albicocche coltivate, nel territorio idoneo della Regione Basilicata e con più specificità nei Comuni definiti nel successivo art. 3. Art. 3 Zona di produzione La zona di produzione dell Albicocca del Metapontino comprende il territorio idoneo della Basilicata Orientale per la coltivazione dell albicocca ed è cosi individuato: Provincia di Matera Comune di Bernalda, Comune di Colobraro, Comune di Montalbano Jonico, Comune di Montescaglioso, Comune di Nova Siri, Comune di Pisticci, Comune di Policoro, Comune di Rotondella, Comune di Scanzano Jonico, Comune di San Giorgio Lucano, Comune di Tursi, Comune di Valsinni, Comune di Craco, Comune di Aliano e Comune di Stgliano. Provincia di Potenza Comune di Noepoli, Comune di Senise e Comune si Sant Arcangelo. Art. 4 Prova dell origine Le condizioni pedoclimatiche caratteristiche dell area fanno si che l Albicocca del Metapontino abbia il suo ambiente ideale per la coltivazione in quest area, ed in ogni caso, la sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità è accertata dall ente autorizzato ai controlli. Gli albicoccheti idonei alla produzione dell Albicocca del Metapontino sono inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato dall organismo autorizzato ai controlli. Copia di tale albo deve essere depositato presso la sede del Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino e tutti i Comuni di produzione dell Albicocca del Metapontino ed aggiornato annualmente. L organismo tecnico è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l iscrizione nell elenco di cui sopra. 1

Art. 5 Metodo di produzione Le condizioni ambientali e di coltura degli albicoccheti destinati alla produzione dell Albicocca del Metapontino devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento devono essere quelli ordinariamente adottati atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante massima è compresa tra 400 e 1200 piante/ha. Le operazioni colturali, devono essere quelle generalmente utilizzate. La raccolta deve essere eseguita dal mese di aprile al mese di luglio, il distacco dei frutti viene effettuato manualmente. La produzione unitaria massima consentita di Albicocca del Metapotino è fissata in tonnellate 40 per ettaro. A detti limiti, anche in annate eccezionali, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita, purché la produzione globale dell albicoccheto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti. Art. 6 Caratteristiche qualitative L Albicocca del Metapontino all atto della commercializzazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Albicocca del Metapontino Calibro: diametro minimo 40/45 mm. Contenuto minimo in zuccheri nel succo espressi in Brix: per le precoci (maggio) > 9-10, per le medie e tardive > 11. Epicarpo, forma e peso medio conformi alle caratteristiche delle cultivars interessate. Art. 7 Controlli Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. Albicocca del Metapontino sono inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo. L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi i requisiti indicati dal presente disciplinare e richiesti per l'inscrizione all'elenco medesimo. Entro 30 giorni dalla data indicata di fine commercializzazione, il produttore o il detentore del prodotto deve presentare all'organismo, che detiene l'elenco, una denuncia finale di produzione annuale. L'organismo di controllo verificherà la corrispondenza dei dati tra la dichiarazione di inscrizione all'elenco e la denuncia di produzione. L'organismo di controllo altresì è tenuto a verificare i parametri indicati in ogni singola fase della filiera produttiva, così come descritti nel presente disciplinare. 2

Art. 8 Etichettatura e confezionamento L Albicocca del Metapontino può essere immessa sul mercato solo con il logo dell Indicazione Geografica Protetta figurante su ogni confezione nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione Albicocca del Metapontino, immediatamente seguita dall indicazione varietale. In uno spazio immediatamente contiguo deve comparire la menzione Indicazione Geografica Protetta. È vietata l aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari. Dovrà figurare la dizione prodotto in Italia per le partite destinate all esportazione. È tuttavia consentito l utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, Ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l acquirente; nonché l eventuale nome di aziende o di albicoccheti dai quali effettivamente provengono le albicocche, tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l Indicazione Geografica Protetta. Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. Art. 9 Logo e marchi Il logo riportato qui di seguito deve essere l unico e il solo utilizzato per la commercializzazione della I.G.P. Albicocca del Metapontino. Il marchio-logo è composto dalla scritta riportante il nome del frutto seguita dalla dicitura del Metapontino, posto al di sotto di un disegno stilizzato raffigurante nei colori azzurro e verde, le onde del mare e le colline. Il front utilizzato è un carattere a bastoni in stile maiuscolo. I colori in quadricromia delle onde sono: Azzurro C100 M61 Y0 K0 Verde C83 M42 Y100 K0 Il colore del nome del frutto è: Nero C0 M0 Y0 K100 Il colore della scritta del Metapontino è: Azzurro C100 M31 Y0 K0 3

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