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Formazione dei lavoratori ex articolo 37 comma 1, 2 e 3 del D. LGS. 81/2008 e sue m. e i. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 MODULO 1 MODULO 1 - Ing. A. Vitale 1

SOMMARIO Concetto di rischio; Danno; Prevenzione Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza MODULO 1 - Ing. A. Vitale 2

QUADRO NORMATIVO D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81 e smi Entrata in vigore: Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108 Testo integrato e coordinato con le modifiche e integrazioni apportate da Legge 7 luglio 2009 n. 88 (S.O. n. 110 alla G.U. n. 161 del 14.7.2009). Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (S.O. n. 142 alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009) DL 69/13 (Decreto del fare) D.LGS 19 febbraio 2014, n. 19 prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario MODULO 1 - Ing. A. Vitale 3

QUADRO NORMATIVO Il quadro normativo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro è articolato e complesso. Più specificamente, tale quadro normativo è costituito: - da disposizioni del codice civile (articolo 2087); - dal D.LGS 81/2008 e smi - dallo Statuto dei lavoratori, per quanto attiene agli aspetti legati al controllo dell applicazione delle misure antinfortunistiche; - dalla contrattazione collettiva MODULO 1 - Ing. A. Vitale 4

Articolo 2 - Definizioni «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato [ ] «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 5

«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 6

«RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); MODULO 1 - Ing. A. Vitale 7

«MC = Medico Competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; «RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 8

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 9

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 10

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 11

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 12

MODULO 1 - Ing. A. Vitale 13

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 14

«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 15

Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo [ ] MODULO 1 - Ing. A. Vitale 16

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; La legislazione vigente prescrive che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi del D. LGS. 81/2008 integrato con il D.LGS 106/2009, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare MODULO 1 - Ing. A. Vitale 17

Articolo 304 - Abrogazioni il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 fatta eccezione per l'articolo 64 il decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277 il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 MODULO 1 - Ing. A. Vitale 18

RISCHIO INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: la mappatura dei pericoli deve portare a definire se la presenza degli stessi, possa comportare nello svolgimento della specifica attività lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori MODULO 1 - Ing. A. Vitale 19

RISCHIO Al fine di individuare tutte le fonti di rischio, si provvedue ad analizzare: la destinazione operativa dell ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, aree esterne, uffici, magazzini, etc.); le caratteristiche morfologiche e strutturali degli ambiente di lavoro Il lay-out aziendale Il ciclo lavorativo condotto nell ambiente e/o settore produttivo preso in esame e le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto) MODULO 1 - Ing. A. Vitale 20

RISCHIO la finalità della lavorazione o dell operazione, con l indicazione, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e di eventuali intermedi la presenza di operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti, eseguite da ditte esterne specializzate l analisi della popolazione lavorativa, grado di istruzione, qualifiche e relative mansioni MODULO 1 - Ing. A. Vitale 21

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili : 1.Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi MODULO 1 - Ing. A. Vitale 22

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 23

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente g) richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 24

Articolo 15 - Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 25

Articolo 15 - Misure generali di tutela e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 26

Articolo 15 - Misure generali di tutela l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 27

Articolo 15 - Misure generali di tutela regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti MODULO 1 - Ing. A. Vitale 28

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro MODULO 1 - Ing. A. Vitale 29

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 30

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 31

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 32

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 33

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 34

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53, su supporto informatico e deve avere data certa deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato MODULO 1 - Ing. A. Vitale 35

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 36

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve contenere: b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 37

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 38

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). [ ] MODULO 1 - Ing. A. Vitale 39

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione [ ] Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 40

Art. 35. Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 41

Art. 35. Riunione periodica Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 42

Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 43

Art. 36. Informazione ai lavoratori 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 44

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 45

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 46

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 47

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 48

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico MODULO 1 - Ing. A. Vitale 49

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici [ ] La durata minima dei corsi è di 32 ore. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 50

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 51

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 52

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 53

Capo IV Disposizioni penali: ART. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente); ART. 56 Sanzioni per il preposto ART. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori) ART. 58 (Sanzioni per il medico competente) ART. 59 (Sanzioni per i lavoratori) MODULO 1 - Ing. A. Vitale 54

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; MODULO 1 - Ing. A. Vitale 55

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 56

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Analisi e valutazione dei Rischi di Esposizione: L analisi del rischio è strettamente correlata, da una funzione a due parametri specifici: La magnitudo dell eventuale danno subito da parte dei lavoratori; La probabilità di accadimento del danno. Per stimare l entità del rischio si utilizza la formula R = M x P dove R = rappresenta il valore del rischio, M = l entità della gravità del danno, P = la probabilità di accadimento. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 57

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCALA DELLA PROBABILITA P MODULO 1 - Ing. A. Vitale 58

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCALA DELL ENTITA DEL DANNO M MODULO 1 - Ing. A. Vitale 59

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCHEMA DI MATRICE MODULO 1 - Ing. A. Vitale 60

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MODULO 1 - Ing. A. Vitale 61

MODULO 1 - Ing. A. Vitale 62

RESPONSABILITA MODULO 1 - Ing. A. Vitale 63

RESPONSABILITA Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 7. L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione Commento: o si è RSPP o RLS! MODULO 1 - Ing. A. Vitale 64

Organi di vigilanza, controllo e assistenza Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: L INAIL (e l IPSEMA ora inglobata nell INAIL) sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. MODULO 1 - Ing. A. Vitale 65

Organi di vigilanza, controllo e assistenza INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro: persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro L assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa MODULO 1 - Ing. A. Vitale 66

Organi di vigilanza, controllo e assistenza ISPETTORATO DEL LAVORO: L'ispettorato del lavoro è l'ufficio pubblico a cui sono affidate le funzioni di controllo e di verifica in materia lavorativa. L'Ispettorato del lavoro è un ufficio pubblico provinciale o regionale ( Direzione Provinciale del Lavoro ) composto da funzionari pubblici con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria La Direzione Generale dell'attività Ispettiva coordina l'attività di vigilanza degli ispettori del lavoro in base a quanto disposto dal legislatore con il D.Lgs. n.124/2004. Il Servizio Ispezioni si ripartisce in due sezioni: Vigilanza Ordinaria e Vigilanza Tecnica. L'Ispettorato del Lavoro effettua al propria attività di controllo su tutti i settori economici (agricolo, commerciale, marittimo, edilizio, trasporti, settore pubblico, lavoro domestico, spettacolo). MODULO 1 - Ing. A. Vitale 67

Organi di vigilanza, controllo e assistenza MODULO 1 - Ing. A. Vitale 68

Organi di vigilanza, controllo e assistenza MODULO 1 - Ing. A. Vitale 69

MODULO 1 - Ing. A. Vitale 70

MODULO 1 - Ing. A. Vitale 71

GRAZIE PER L ATTENZIONE MODULO 1 - Ing. A. Vitale 72