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Pag. 1/6 REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1. Premessa Il presente regolamento sull Internal Dealing (di seguito Regolamento), adottato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la Banca o BMPS) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2006, successivamente modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2010, del 8 marzo 2012, del 17 luglio 2014 e del 25 novembre 2015, attiene all identificazione dei Soggetti Rilevanti di BMPS ed all obbligo, stabilito dall art. 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) di comunicazione al pubblico ed alla CONSOB delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, avente ad oggetto azioni di BMPS o altri strumenti finanziari ad esse collegati. 2. Avvertenze La fattispecie descritta riguarda operazioni legittimamente effettuate dai Soggetti Rilevanti e non configurabili, quindi, come operazioni compiute avvalendosi di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF. 3. Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: - Funzione Preposta, ha il significato del punto 11 del Regolamento; - Operazioni Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-septies del R.E. (di seguito R.E.) si intendono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto azioni dell emittente quotato o strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. - "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti", sulla base dell art. 152-sexies del R.E., si intendono: il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto precedente sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al primo punto; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo punto; i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo punto. - "Soggetti Rilevanti", in base all art. 152-sexies del R.E., si intendono: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

Pag. 2/6 i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato; i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del R.E., pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (articolo 93 del TUF). - "Strumenti finanziari collegati alle azioni", ai sensi dell art. 152-sexies, lettere da b.1 a b.6 del R.E., si intendono: 1. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; 2. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 3. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF.; 4. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; 5. le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1. a 4. ad esse collegate; 6. le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1. a 4. ad esse collegate. 4. Contesto normativo di riferimento La regolamentazione in materia di Internal Dealing è disciplinata da: - Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 -Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato e integrato (TUF); - Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti (il Regolamento Emittenti o R.E.). 5 Identificazione dei Soggetti Rilevanti I Soggetti Rilevanti ai fini del presente Regolamento sono: a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Sindaci Effettivi, l'amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati) di BMPS; b. il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali di BMPS, i Responsabili delle Direzioni della Capogruppo Bancaria e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; c. chiunque detenga una partecipazione in BMPS, calcolata ai sensi dell art. 118 del R.E., pari almeno al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (ovvero la diversa soglia stabilita dalla normativa rilevante). I Soggetti Rilevanti hanno l obbligo di informare, ai sensi dell art. 152-octies, comma 10, del R.E., le persone ad esse strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui all art. 114, comma 7, del TUF e previste dal presente Regolamento.

Pag. 3/6 Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono tenute ad informare questi ultimi in merito alle operazioni compiute. 6 Oggetto delle Comunicazioni a BMPS I Soggetti Rilevanti individuati alle lettere a. e b. del punto 5 del presente Regolamento devono comunicare a BMPS (fermo l obbligo di comunicazione a CONSOB ove non abbiano a ciò delegato BMPS), le operazioni, compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art.152- septies, comma 2, R.E.) ed aventi a oggetto: a. azioni emesse da BMPS; b. altri strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da BMPS intendendosi come tali quelli definiti al punto 3 del presente Regolamento. Non formano oggetto di comunicazione (art. 152-septies, comma 3, del R.E.): (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila Euro entro la fine dell anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila Euro entro la fine dell anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate; (c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate. Il sopraindicato importo annuo di cinquemila Euro, oltre il quale si configura l obbligo di comunicazione, è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti (art. 152-septies, comma 4, del R.E.). Per gli strumenti finanziari collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini della determinazione del controvalore relativo a operazioni eseguite in una valuta diversa dall Euro, si considera il cambio del giorno in cui l operazione è eseguita. Non sono da comunicare, non costituendo "operazioni" ai fini del presente Regolamento, le assegnazioni gratuite, i lasciti testamentari e le liberalità. Del pari non sono da comunicare le operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazioni di opzioni per la sottoscrizione di azioni, ivi comprese le stock options per le quali, peraltro, l obbligo di comunicazione sussiste nel momento in cui il diritto viene esercitato. I Soggetti Rilevanti devono, invece, comunicare le operazioni effettuate nell ambito di un ordinario rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento anche nel caso in cui dette operazioni non derivino da una specifica istruzione impartita al gestore da parte dei medesimi soggetti; in tal caso gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui i Soggetti Rilevanti ricevono da parte del gestore la notizia dell avvenuta effettuazione delle operazioni. 7 - Comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti In relazione a quanto previsto dall art. 152-octies, comma 6 del R.E., BMPS provvede, con le modalità definite nei successivi paragrafi, a rendere pubbliche - e ove richiesto dai Soggetti Rilevanti a comunicarle alla CONSOB - le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti stessi.

Pag. 4/6 I Soggetti Rilevanti individuati alla lettera c) del punto 5, in mancanza di uno specifico accordo, sono tenuti a comunicare direttamente alla CONSOB e al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, comma 2 del R.E., le operazioni di cui al punto 6, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. 8 - Gestione elenco dei Soggetti Rilevanti BMPS, attraverso la Funzione Preposta all assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al successivo punto 11, gestisce l elenco dei Soggetti Rilevanti tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione. In particolare: aggiorna l elenco dei Soggetti Rilevanti; informa i Soggetti Rilevanti della loro iscrizione nell apposito elenco e degli obblighi connessi alla posizione da essi ricoperta al fine del rispetto delle norme relative alla disciplina dell Internal Dealing; fa sottoscrivere ai singoli Soggetti Rilevanti l apposito modulo predisposto per accettazione del presente Regolamento e, ove ritenuto, per l affidamento a BMPS dell effettuazione delle segnalazioni a CONSOB. 9 - Termini e modalità di invio delle comunicazioni I Soggetti Rilevanti individuati alle lettere a) e b) del punto 5 del presente Regolamento devono inviare a BMPS le comunicazioni delle operazioni rilevanti direttamente compiute o effettuate dalla persone a loro strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione delle singole operazioni, ai seguenti recapiti: -e-mail: bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it - n. fax: +39.0577.296396 Per le comunicazioni i Soggetti Rilevanti richiamati devono utilizzare l apposito modulo predisposto. 10 - Limitazione all effettuazione di operazioni Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, anche per interposta persona, operazioni sugli strumenti finanziari individuati al punto 6 nei seguenti periodi: a) nei 30 giorni precedenti l approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale di BMPS; b) nei 15 giorni precedenti l approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati trimestrali di BMPS. È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere eventuali deroghe alle precedenti limitazioni, per fondati motivi, nonché di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l effettuazione di operazioni sia soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Funzione Preposta di cui al successivo punto 11 del presente Regolamento, individuata nell Area Legale e Societario di BMPS. 11. Funzione Preposta all assolvimento degli obblighi di comunicazione La Funzione Preposta al ricevimento, alla gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alla CONSOB, se delegata dal Soggetto Rilevante, delle informazioni relative alle operazioni compiute e comunicate

Pag. 5/6 dai Soggetti Rilevanti è individuata nell Area Legale e Societario di BMPS (di seguito la Funzione Preposta ). Nell espletamento del compito affidatogli, la Funzione Preposta si atterrà alle previsioni del presente Regolamento, alla normativa in vigore, nonché alle eventuali norme operative emanate da BMPS. 12. Gestione comunicazione dei Soggetti Rilevanti La Funzione Preposta fornisce ai Soggetti Rilevanti un riscontro di ricevimento delle comunicazioni pervenute, tramite e-mail o fax i cui dati identificativi sono riportati dai Soggetti Rilevanti nel modulo di trasmissione. 13. Assolvimento degli obblighi di comunicazione: termini e modalità. La Funzione Preposta provvede alle comunicazioni al pubblico delle informazioni non oltre il giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dalla normativa. Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a) e b) del punto 5 abbiano delegato a BMPS l invio delle comunicazioni alla CONSOB, la Funzione Preposta espleta tale compito negli stessi termini di cui sopra e con le modalità previste per tali comunicazioni. 14. Trattamento dei dati personali Ciascun Soggetto Rilevante, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nel modulo di cui al punto 8, accetta irrevocabilmente, fino alla cessazione della qualifica o funzione che comporta l inserimento nel novero dei Soggetti Rilevanti, il trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Regolamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da CONSOB, nonché per corrispondere alle richieste della CONSOB ai sensi dell'art. 115 del TUF. Acconsente inoltre che le medesime informazioni, oltre che pubblicate sul sito internet di BMPS, possano essere inserite, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione Semestrale e nelle Relazioni Trimestrali del Gruppo MPS. I Soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 5 del presente Regolamento prendono atto, infine, che in forza della loro qualifica di Soggetti Rilevanti sono annoverati nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, di cui all art. 115-bis del TUF; tali soggetti riceveranno dalla Banca notizia circa l avvenuta iscrizione nel richiamato registro. 15. Sanzioni L'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o dei divieti prescritti dal presente Regolamento comporta le conseguenti responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi di legge (cfr. art. 193 del TUF), oltre a comportare per i lavoratori dipendenti l applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali. Inoltre, tutti i soggetti sopra indicati saranno tenuti a risarcire il danno eventualmente patito dalla Banca in conseguenza dell'inosservanza delle regole del presente Regolamento da parte degli stessi soggetti. 16. - Entrata in vigore Il Regolamento, pubblicato sul sito www.mps.it, entra in vigore con effetto dal 25 novembre 2015.

Pag. 6/6 Indice 1.- Premessa... 1 2.- Avvertenze... 1 3.- Definizioni... 1 4.- Contesto normativo di riferimento... 2 5.- Identificazione dei Soggetti Rilevanti... 2 6.- Oggetto delle Comunicazioni a BMPS... 3 7.- Comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti... 3 8.- Gestione elenco dei Soggetti Rilevanti... 4 9.- Termini e modalità di invio delle comunicazioni... 4 10.-Limitazione all effettuazione di operazioni..4 11.-Soggetto Preposto all assolvimento degli obblighi di comunicazione 4 12.-Gestione comunicazione dei Soggetti Rilevanti... 5 13.-Assolvimento degli obblighi di comunicazione: termini e modalità.... 5 14.-Trattamento dei dati personali... 5 15.-Sanzioni... 5 16.-Entrata in vigore..5