REGOLAMENTO ASSIDIM ASSISTENZA TITOLO I PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Documenti analoghi
PIANO SANITARIO Integrativo Fasi / Fasdac

REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA

REGOLAMENTO TITOLO 2 ASSISTENZE VITA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE MORTE CON INDENNITA SOSTITUTIVA PREAVVISO

REGOLAMENTO TITOLO 3 ASSISTENZE INFORTUNI E INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA

Oggetto: Piano sanitario Base e Integrativo RBM Salute per l'annualità 2018 iscritti a Inarcassa

SEZIONE GARANZIE B - PIANI COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE ALLE GARANZIE SEZIONE A

CLAUSOLARIO. SALUTE PRIMA Pagina 1 di 7 SALUTE PRIMA

Copertura Sanitaria Privati

LE PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO

Le tue ttime ragioni per stare con noi

Capitali / massimali assicurati pro-capite

ASSISTENZA 2 IN CORSO. Copertura in corso. per anno/nucleo. Euro ,00 Nessuno scoperto. Compreso nel massimale A. Compreso nel massimale A.

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti

1. FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE

n o t i z i e LE GUIDE DI FABI NOTIZIE: CASSA DI ASSISTENZA dal 1 gennaio 2007 per i colleghi provenienti dalla ex Banca Popolare dell Adriatico

PIANO SANITARIO ISCRITTI FONDO FASA SINTESI MIGLIORIE 2017

Guida alla CASSA ASSISTENZA SANPAOLO IMI. Edizione agosto 2010 by Centro Studi Libero/SINFUB

PIANO SANITARIO A GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

MUTUA VOLONTARIA ARTIGIANI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DELLE PRESTAZIONI

REGOLAMENTO. Assistenza Sanitaria Aggiuntiva

ESTRATTO POLIZZA LAVORATORI 2010

MUTUA SANITAS REGOLAMENTO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2013

PRESTAZIONI EDILCARD 2013 PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLE CASSE EDILI

PRESTAZIONI OSPEDALIERE A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO (intendendo per tali quelli elencati al successivo allegato 1)

2009 PIANO SANITARIO O I R A T I N A S O N A I P

PIANI SANITARI UNISALUTE ENPAM

LE PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO

Pagina 1 Fidel di Bene Assicurazioni SpA Pagina 4 Assicurì Animali Domestici di Tua Assicurazioni SpA

1) FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE OPERAI

ESTRATTO POLIZZA LAVORATORI 2010

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ELENCO PRESTAZIONI PER OPERAI PER EVENTI A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2013

PIANO SALUS PLUS. É un piano sanitario particolarmente articolato che offre garanzie in tutti i casi di:

La storia e le regole

Fondo mètasalute migliorie delle garanzie sanitarie del Piano Base 2017

Prot. n. C/2014/14/DIR Roma, 4 novembre 2014

Fondo mètasalute migliorie delle garanzie sanitarie del Piano Base 2017

Loro sedi. a) a seguito di infortunio avvenuto sul cantiere o in itinere:

RIAPERTURA CAMPAGNA ISCRIZIONE VOLONTARI

CONVENZIONE SOCI DELL ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DEL GRUPPO GENERALI IN QUIESCENZA

Mini Guida. Piano Sanitario Base. Fondo Altea Casella Postale Ufficio Postale Roma Roma Tel.

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L ASSISTENZA SANITARIA DELL EX CARITRO SPA E DELLE SOCIETA DEL GRUPPO UNICREDITO ITALIANO SPA TRENTO

SCHEMA DI POLIZZA DIRIGENTI

REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI

DISPOSIZIONI GENERALI

Due possibilità di polizze assicurative per le guide iscritte a Confesercenti.

O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO,

PIANETA FAMIGLIA PROTEZIONE INFORTUNI E MALATTIE L:\PACTUM\LOGO2008\LG BMP L:\PACTUM\LOGO2008\

UP GRADE INFORTUNI 2016/2017

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

FASIE Piazzale Luigi Sturzo ROMA P.IVA

A GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI IN ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA.

REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI

ASSICURAZIONE MALATTIA RSM PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI

SOMMARIO. Modalità di fruizione della prestazione A.1 - Ricoveri per Grandi Interventi Chirurgici

Sisal Integrativo del Fondo Est per i Dipendenti di Sisal S.p.A. Edizione 01/03/2012

VADEMECUM PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALL ENTE BILATERALE EBIASP

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO Mod. 43MIR ed. 01/2002 POLIZZA SPESE SANITARIE

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

SOMMARIO. Modalità di fruizione della prestazione RICOVERI con e senza intervento chirurgico (da applicare ai settori F1 - F2 F5)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLE PRESTAZIONI MUTUALISTICHE

le PRESTAZIONI MINORI

PIANO SANITARIO Base 1

«Ospedale reparto privato» di AXA/

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L ASSISTENZA SANITARIA

A VISITE SPECIALISTICHE in assistenza indiretta

PIANO SANITARIO C. Tutti i ricoveri

Presente e Futuro della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

TITOLO I - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

REGOLAMENTO VALIDO PER L ANNO 2014 PER FORMULA: IMPRENDITORE Business Smart. IMPRENDITORE Business Plus. TUTELA Infortuni

Guida al FONDO SANITARIO INTEGRATIVO del GRUPPO INTESA SANPAOLO PERSONALE IN SERVIZIO o in ESODO - PARTE 1^

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

GARANZIE OPERANTI PER GLI AVENTI DIRITTO

FASI E. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell Industria Settore Energia. CCNL Gas e Acqua. CCNL Energia e Petrolio

Piano Sanitario Dipendenti CCNL UNEBA. Mini Guida allo START UP per le Aziende

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

INclasse. CONTRIBUTO per FIGLI STUDENTI

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CASSA SANITARIA DEL GRUPPO INTESABCI

«Ospedale Flex» di AXA/

LA TUTELA ASSICURATIVA DEL CALCIATORE DILETTANTE

REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 1 ASSISTENZA SANITARIA

REGOLAMENTO VALIDO PER L ANNO 2014 PER FORMULA: ViviPersona. Vivi Senior. ViviFamiglia. Edizione in vigore dal 01 Gennaio 2013

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Nuovo Regolamento Sanitario 2006 Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo

... sapere di essere

SEZIONE GARANZIE A - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

GARANZIE OPERANTI PER GLI AVENTI DIRITTO

CENTRALE Spa Presentazione del Fondo Interaziendale di Assistenza PREVIDIR

REGOLAMENTO ASSISTENZIALE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI

INclasse CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI

Prestazioni di assistenza Sanitaria Gruppo INVITALIA SPA Polizza Harmonie Mutuelle n

9 - CASSA ASSISTENZA

59-17,14% -16,94% -16,74% -16,54% -16,34% -16,14% -15,93% -15,73% -15,52% -15,31% -15,11% -14,90%

REGOLAMENTO VALIDO PER LE FORMULE DI ASSISTENZA:

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

CONVENZIONE PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI SANITARI stipulata tra

EDIZIONE Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

agli interventi di medicina preventiva, a salvaguardia della salute individuale e colletitva;

PIANO SANITARIO GUIDA ALLE PRESTAZIONI

Transcript:

REGOLAMENTO ASSIDIM ASSISTENZA TITOLO I PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Edizione 2005 1. le parti del testo evidenziate in giallo si riferiscono alle variazioni intervenute rispetto all edizione 2002; 2. la presente edizione sarà sostituita da quella 2006, in corso di definizione, per le seguenti variazioni operanti dal 01/01/2006: ASSISTENZA DIRETTA MEDIANTE CENTRI CLINICI CONVENZIONATI ELEVAZIONE MASSIMALI OPZIONI AUTONOME E INTEGRATIVE CONSERVAZIONE DEGLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI DI SPESA A CURA DI ASSIDIM ASSISTENZA L informativa riguardante le sopra elencate variazioni è consultabile sul sito internet dell Associazione agli indirizzi: www.assidim.it - Area Riservata alle Aziende Associate - Comunicazioni per Aziende Associate - Sanitaria oppure www.assidim.it - Area Riservata agli Assistiti delle Aziende Associate (Assistenza Sanitaria) - Comunicazioni 1 di 56

INDICE ART. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI...3 ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE...3 ART. 3 - FINALITÀ...5 ART. 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE, DI DIMISSIONI E DI VARIAZIONI...6 a) iscrizione...6 b) dimissioni...6 c) variazioni...7 ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI...8 ART. 6 PARTICOLARITÀ, LIMITI E DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI...8 SEZ. I - EVENTI COPERTI...8 SEZ. II - EVENTI ESCLUSI / LIMITI DELLE PRESTAZIONI...8 SEZ. III - PERSONE NON ASSOGGETTABILI ALLE PRESTAZIONI...9 SEZ. IV - MASSIMALI DI COPERTURA...10 SEZ. V - MASSIMALI INTEGRATIVI...10 SEZ. VI - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI SULLE PRESTAZIONI...11 SEZ. VII OPZIONI / DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI...13 E, F (integrative)...13 L (autonoma)...15 I (integrativa) e M (autonoma)...16 N (autonoma)...18 O (autonoma) e S (integrativa)...21 P (autonoma) e T (integrativa)...24 P Special (autonoma) e T Special (integrativa)...27 X (autonoma)...30 Y (autonoma)...33 Z (autonoma, a valere per il solo dipendente)...35 ART. 7 - CONTRIBUTI...38 ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTAZIONE E LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO...38 ART. 9 INTERATTIVITA...40 MODULISTICA...41 TABELLE...51 TABELLE 1 E 2 - OPZIONI AUTONOME E OPZIONI INTEGRATIVE...52 TABELLA 3 - ELENCO EXTRAOSPEDALIERE...53 TABELLA 4 - ELENCO SERVIZI FILO DIRETTO...54 TABELLA 5 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI...55 2 di 56

ART. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI Le prestazioni di cui al presente titolo sono riservate ai dipendenti in servizio delle A- ziende Associate nonché agli altri soggetti previsti dall Art. 3 dello Statuto, indicati di seguito, e ai componenti dei relativi nuclei familiari definiti nel successivo Art. 2, i quali possono beneficiarne tramite le Aziende Associate stesse: a. i dipendenti delle organizzazioni associate ad ASSIDIM ASSISTENZA, i quali abbiano diritto per contratto o per accordi aziendali o per regolamenti aziendali a fruire di prestazioni assistenziali; b. i titolari di pensione e i pensionandi contributori volontari purché all atto del pensionamento o del differimento dello stesso, risultino alle dipendenze di organizzazioni di cui all art. 4 dello Statuto; c. i familiari dei dipendenti deceduti mentre si trovavano nelle condizioni di cui ai punti a. e b. finché conservino il diritto di pensione ai superstiti o di reversibilità e sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle coperture in atto, lo consentano. Su richiesta delle organizzazioni di cui all art. 4 dello Statuto e con delibera del Consiglio Direttivo, possono altresì beneficiare delle prestazioni di ASSIDIM ASSISTENZA: d. i loro titolari e i loro legali rappresentanti, nonché gli altri soggetti ritenuti idonei, sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle coperture in atto lo consentano. ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE Per le opzioni E, F, le cui prestazioni sono indicate nell art. 6, sez. VII, il nucleo familiare del dipendente iscritto è composto dai familiari verso i quali il dipendente ha obblighi di mantenimento secondo la normativa vigente in Italia e che rientrino in una delle seguenti categorie: a. coniuge del dipendente, coniuge legalmente separato o divorziato, purché abbia diritto agli assegni alimentari da parte del dipendente; b. figli minori sino ai 18 anni; c. figli fino al 26 anno di età purché esistano le seguenti condizioni: - siano studenti iscritti a scuole/università statali o legalmente riconosciute (incluse scuole all estero); - frequentino corsi di studio diurni; - non dispongano di redditi propri da dichiarare secondo la normativa fiscale (escluse eventuali borse di studio e similari); d. figli senza alcun limite di età se invalidi al lavoro proficuo. I figli comprendono anche: - i figli naturali legalmente riconosciuti; - i figli nati da precedente matrimonio del coniuge; - i minori legalmente affidati o adottati; e. genitori del dipendente che risultino a carico secondo la normativa fiscale. 3 di 56

Per le opzioni I, L, M, N, O, P, P SPECIAL, S, T, T SPECIAL, X, Y, le cui prestazioni sono indicate nell art. 6, sez. VII, il nucleo familiare del dipendente iscritto è composto dai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia, con l avvertenza che: 1. è comunque sempre incluso il coniuge del dipendente; 2. è equiparato al coniuge il convivente more-uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da apposita autocertificazione. E inoltre possibile garantire le prestazioni anche al coniuge legalmente separato o divorziato purché, nei confronti dello stesso, vi sia obbligo di copertura assicurativa (con sentenza del giudice); in tale circostanza non è ammessa la copertura anche nei confronti del convivente; 3. sono inclusi i figli anche non conviventi purché fiscalmente a carico o se vi è, rispetto a loro, l obbligo di mantenimento; nel caso di Opzioni Integrative (I, S, T, T Special) tutti i familiari assistiti dal Fondo integrato rientrano in garanzia. I soggetti che non rispondono ai requisiti previsti dalle regole sopraenunciate, sono definiti NAF (familiari non assistiti F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. e similari) per le opzioni E, F e come tali sono identificati per le norme di cui all art. 7 Contributi. Qualora si verifichino circostanze che comportano la modifica di: - status da familiare assistito F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. e similari a familiare non assistito F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. e similari (opzioni E e F), - stato di famiglia (opzioni I, L, M, N, O, P, P SPECIAL, S, T, T SPECIAL, X, Y) l assistito deve darne tempestiva comunicazione alla propria azienda, compilando il Modulo SN02/1. L azienda provvederà ad effettuare la variazione tramite la procedura di INTERATTIVITA informatica. Per quanto riguarda le coperture dei classificati NAF, Assidim produce con i documenti di rinnovo coperture per l anno n+1, una situazione per le Associate, dalla quale è possibile rilevare le persone che in base alla data di nascita sono diventate NAF nel corso dell anno n, poiché hanno superato il 26 anno di età, ma non è pervenuta ad ASSIDIM una richiesta di continuazione della copertura con qualifica NAF. Per queste persone, nel documento di rinnovo per l anno n+1, appare a fianco del nominativo e della sigla NAF, la data di decorrenza dal 1/1/n+1 e il relativo contributo per l annualità; le Associate provvederanno a confermare (o rifiutare) questa proposta di copertura. Avvertenza: nel caso di richiesta copertura per soggetto NAF, coincidente con l iscrizione alla copertura del nucleo familiare cui appartiene, non si fa luogo a carenze temporali; nel caso di richiesta copertura NON coincidente con la data di iscrizione del nucleo di appartenenza, la copertura assicurativa è concessa soltanto a partire dal 1 gennaio successivo alla richiesta e con le seguenti carenze: 60 giorni per cure mediche, domiciliari o ambulatoriali e ricoveri ospedalieri non conseguenti ad infortunio 300 giorni per prestazioni connesse alla gravidanza ed al parto 4 di 56

Nel caso di soggetto già in copertura unitamente al nucleo di appartenenza e divenuto NAF nel corso della stessa copertura, non si fa parimenti luogo a carenze temporali se si richiede la continuazione senza soluzione di continuità della copertura tramite invio da parte del dipendente del modulo SN02/1 al datore di lavoro, che provvederà alla variazione tramite la procedura di INTERATTIVITA informatica. Al contrario, se la richiesta di continuazione copertura, per il caso in parola, avviene differita nel tempo, rispetto alla data di acquisizione della classifica NAF, si farà luogo all applicazione del vincolo di inizio anno successivo e all applicazione delle sopradescritte carenze. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Assistiti che non desiderano rinnovare l iscrizione di familiari NAF per l anno successivo, devono comunicare tale volontà con l invio del mod. SN02/1, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro, che procederà alla variazione mediante la procedura di INTERATTIVITA informatica. In mancanza di tale richiesta l iscrizione dei familiari NAF viene rinnovata automaticamente. L opzione Z ha valore solo ed unicamente per il Dipendente ART. 3 - FINALITÀ In applicazione dell art.3 dello Statuto, i soggetti per i quali le aziende hanno chiesto l assistenza sanitaria integrativa dell ASSIDIM, possono ottenere il rimborso delle spese da essi sostenute per le cure di malattie e di postumi da infortuni ad integrazione totale o parziale delle prestazioni erogate dal S.S.N. nei limiti precisati nel successivo art.6. L attuazione operativa di questa finalità è realizzata per mezzo di uno strumento assicurativo che ASSIDIM ha stipulato e mantiene attivo a beneficio dei soggetti di cui sopra. I termini e le modalità secondo le quali opera tale strumento sono riassunte nel seguente art. 8. Per semplicità operativa, i rimborsi vengono corrisposti agli interessati direttamente dall assicuratore per conto di ASSIDIM con le modalità illustrate nel seguente art. 8. ASSIDIM come previsto dall art. 8, lettera b, del suo Statuto si riserva eventualmente di erogare le prestazioni integrative. ASSIDIM aiuta gli Assistiti per la verifica e l'eventuale completamento delle richieste di rimborso, provvede al trattamento preliminare di tali richieste e al calcolo delle liquidazioni spettanti. ASSIDIM, infine, elabora per suo esclusivo uso dati statistici relativi agli eventi di malattia e infortunio trattati ed utilizza tali dati per programmare le azioni più opportune intese a garantire la continuità delle sue prestazioni alle migliori condizioni. ASSIDIM, comunque, tratta con il massimo riserbo tutte le informazioni relative agli eventi di malattia o infortunio che sono portate a sua conoscenza. Inoltre ASSIDIM provvede ad attuare, per mezzo di una Società di Servizi specializzata (FILO DIRETTO), una vasta gamma di accordi con Case di Cura, Medici, Centri diagnostici ecc. che garantiscono agli assistiti ASSIDIM prestazioni a condizioni privilegiate. Per l'utilizzo di tale servizio viene assegnata al dipendente una card valida per se e per tutto il nucleo familiare. 5 di 56

E indispensabile che la richiesta di prestazioni venga sempre inoltrata tramite la linea verde 800-824080 della Centrale Operativa Filo diretto funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Nella Tabella 4 sono elencati tutti i servizi previsti dall'accordo ASSIDIM - FILO DI- RETTO per gli assistiti ASSIDIM che ne hanno diritto. ART. 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE, DI DIMISSIONI E DI VARIAZIONI Le Aziende che intendono associarsi ad ASSIDIM e usufruire dell'assistenza sanitaria o che sono già Associate e intendono usufruire anche dell Assistenza Sanitaria, devono: a) iscrizione 1. compilare e trasmettere ad ASSlDlM il Modulo GEN per chiedere di associarsi e/o attivare la copertura; 2. compilare e trasmettere ad ASSlDlM il Modulo SN01 per comunicare i nominativi, le qualifiche e le opzioni scelte (il contratto/accordo/regolamento aziendale deve garantire, a parità di qualifica/categoria, la medesima opzione), relativi ai capi nucleo ai quali è destinata l assistenza richiesta (riferimento art. 3 dello Statuto e Titolo I, art. 1 del Regolamento); 3. raccogliere dagli stessi capi nucleo i Moduli SN02 (riguardanti la composizione del proprio nucleo familiare, i dati anagrafici e le coordinate bancarie per l accredito degli eventuali rimborsi) compilati e firmati e trasmetterli, come previsto, ad ASSI- DIM ASSISTENZA in allegato al modulo SN01. L iscrizione degli aventi diritto ha effetto dalle ore 0 del giorno successivo a quello in cui i Moduli GEN, SN01 e SN02 con i relativi dati pervengono ad ASSIDIM, oppure dalla data richiesta, se successiva, a condizione che siano rispettati i termini di pagamento richiesti da ASSIDIM per il pagamento dei corrispondenti contributi. b) dimissioni L'iscrizione dura fino alle ore 24.00 del 31 dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta, a meno che l'associata richieda esplicitamente di farla cessare ad una specifica data precedente. La cancellazione anticipata dei dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo non utilizzato. Le Associate che desiderino recedere da ASSlDlM devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno in corso compilando il Modulo GEN e la dimissione avrà effetto dalle ore 24 del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'adesione ad ASSlDlM si intende automaticamente prorogata e i rinnovi delle coperture per l'anno successivo si intendono confermati. Analoga comunicazione deve essere fatta, entro lo stesso termine di tempo, anche dalle Associate che, pur rimanendo iscritte ad ASSlDlM desiderino sospendere la copertura per tutti i propri beneficiari - compilando sempre il Modulo GEN. In quest ultimo caso le Associate interessate conservano il diritto a rientrare nella convenzione sanitaria di ASSlDlM, ma nei loro confronti si applicheranno all'atto del rientro, le seguenti carenze: - le cure mediche specialistiche non conseguenti ad infortunio, non sono coperte durante i primi 30 giorni dall'iscrizione; 6 di 56

- i ricoveri ospedalieri non conseguenti ad infortunio, non sono coperti durante i primi 60 giorni dall'iscrizione; - le prestazioni connesse alla gravidanza e al parto non sono coperte durante i primi 300 giorni dall'iscrizione. c) variazioni Per le variazioni da apportare successivamente all adesione iniziale all Assistenza Sanitaria, in appresso elencate, deve essere utilizzato il Sistema Informatico di INTE- RATTIVITA di cui all art. 9 del presente Regolamento: 1. modificare i propri dati fondamentali, ad eccezione del cambio di ragione sociale per il quale è necessario compilare e trasmettere ad ASSlDlM il Modulo GEN; 2. (*) inserire nuovi nuclei; 3. escludere nuclei già iscritti; 4. (*) inserire/escludere familiari di nuclei già iscritti; 5. (*) modificare indirizzi e/o coordinate bancarie di nuclei già iscritti; 6. modificare l opzione solo per l anno successivo di nuclei già iscritti, scegliendola tra quelle già autorizzate all Associata. Nota: per la richiesta di opzioni in aggiunta a quelle già autorizzate, procedere con l inoltro del modulo SN02/3. (*) I moduli SN02, SN02/1 e SN02/2 vanno conservati presso l Associata. Applicazione di carenze Per le iscrizioni di nuclei e/o familiari successive alla prima richiesta (vedi 4-a.), si applicano le seguenti norme speciali: - le cure mediche specialistiche non conseguenti ad infortunio, non sono coperte durante i primi 30 giorni dall'iscrizione; - i ricoveri ospedalieri non conseguenti ad infortunio, non sono coperti durante i primi 60 giorni dall'iscrizione; - le prestazioni connesse alla gravidanza e al parto non sono coperte durante i primi 300 giorni dall'iscrizione. Fanno eccezione i seguenti soggetti, per quali non si applicano le carenze: - dirigenti e/o dipendenti di nuova nomina o di nuova assunzione purché iscritti entro un mese dalla data di nomina o di assunzione; - coniuge del dirigente e/o dipendente purché iscritto entro un mese dal matrimonio; - neonati di dirigenti e/o dipendenti che già usufruiscono delle prestazioni di ASSlDlM, purché iscritti entro un mese dalla nascita. 7 di 56

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI Nel dicembre di ogni anno, ASSIDIM provvede a richiedere alle Associate i contributi per l'anno successivo, determinandone l'importo sulla base dei dati che risultano nello stato di rischio alla data del 30 novembre. Entro il 31 dicembre, le Associate devono versare detti contributi a titolo di anticipo per l'anno di rinnovo; le Associate che non provvedessero entro il mese di dicembre al pagamento dell anticipo contributo, si troverebbero in sospensione di prestazioni. In tali casi, ASSIDIM non assume alcuna responsabilità per le conseguenze nei riguardi delle Associate e/o loro iscritti. ASSIDIM si riserva di riconsiderare la posizione di quelle Associate che non abbiano versato i contributi di rinnovo entro il limite previsto e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi dovuti. Entro il 31 gennaio dell anno successivo le Associate devono: 1. confermare o aggiornare (confermando) lo stato di rischio non valorizzato, definito da convalidare, presente sul sito internet Assidim Assistenza www.assidim.it, entrando nell Area Riservata alle Aziende Associate e seguendo le brevi e facili indicazioni. Per l operatività, si veda art. 9 INTERATTIVITA, del presente Regolamento; 2. inoltrare le richieste per l uso di opzioni diverse da quelle già autorizzate, mediante la compilazione del modulo SN02/3. Non sono ammesse deroghe ai limiti di tempo anzidetti per il pagamento dei contributi di rinnovo. ART. 6 PARTICOLARITÀ, LIMITI E DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI SEZ. I - EVENTI COPERTI Cure per malattie e/o per lesioni derivanti da infortunio, che si siano rese necessarie nel corso dell'anno d'iscrizione e che abbiano richiesto le prestazioni elencate nella seguente Sez. VI. (Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano incluse: gravidanza, parto, puerperio e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche che possono essere compensate con l'uso di protesi dentarie e protesi ortopediche. Inoltre, s'intendono incluse le malattie che sono espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione, ma non riconoscibili come tali in quell'epoca). La copertura degli eventi anzidetti cessa, comunque, al termine della iscrizione anche se gli eventi stessi continuano il loro decorso. SEZ. II - EVENTI ESCLUSI / LIMITI DELLE PRESTAZIONI L assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni, è invece sospesa durante il servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le suddette cause di sospensione. 8 di 56

Sono esclusi dall assicurazione: 1. le intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di stupefacenti (salvo in quest ultimo caso di somministrazione terapeutica non conseguente ad assunzione volontaria), allucinogeni e simili; 2. gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose; 3. le conseguenze derivanti da guerre, insurrezioni, da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l Assistito abbia preso parte volontaria; 4. le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5. gli infortuni derivanti da partecipazione a gare professionistiche e relative prove ed allenamenti; 6. le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia stomatologica e plastica ricostruttiva, rese necessarie da infortunio); 7. le cure e gli interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, intendendo per tali l alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale) diagnosticabile prima dell iscrizione; questa e- sclusione non opera per le Opzioni integrative di altri Fondi (F.A.S.I./F.A.S.D.A.C. o similari), nonché per le prestazioni a cui partecipano a diverso titolo tutti gli Associati riferiti ad una medesima categoria assicurativa; 8. le malattie mentali (incluse le nevrosi o psiconevrosi); 9. gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o alluvioni; 10. le cure dentarie e delle paradontopatie, le protesi ortopediche e dentarie e gli interventi chirurgici preprotesici e di implantologia, ad eccezione di quelle opzioni che prevedono esplicitamente la garanzia cure dentarie. SEZ. III - PERSONE NON ASSOGGETTABILI ALLE PRESTAZIONI Non possono beneficiare delle prestazioni sanitarie, salvo patto speciale da concordare, le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania. Se una delle suddette patologie si manifesta successivamente all iscrizione del soggetto interessato, le prestazioni cessano nei modi e nei termini previsti dall articolo 1898 del Codice Civile e possono essere rinnovate con patto speciale. 9 di 56

SEZ. IV - MASSIMALI DI COPERTURA Il massimale generale di nucleo è il tetto massimo di rimborso per l'intero nucleo, compresi i familiari NAF (per le opzioni E e F), per tutte le spese sostenute durante il periodo annuale d'iscrizione. Sono previste: opzioni autonome Tabella 1, per coloro che non usufruiscono di altre forme di integrazione sanitaria; opzioni integrative (Tabella 2), per coloro che sono già iscritti ad un altro ente di assistenza sanitaria integrativa (FASI, FASDAC e similari). Le Associate possono scegliere all'inizio di ogni anno tra le diverse opzioni e- lencate nella Tabella 1 e nella Tabella 2 e definiscono così i massimali di copertura a favore dei soggetti che per loro tramite beneficiano delle prestazioni di ASSIDIM. Questa decisione è vincolante per l'intero anno. SEZ. V - MASSIMALI INTEGRATIVI Per tutte le opzioni sono disponibili, a discrezione dell'associata, i seguenti massimali integrativi: - medicinali, fisioterapiche, occhiali 774,69; - specialistiche 774,69; - dentarie 774,69 o 1.549,37. Tali massimali potranno essere attivati a richiesta dell'associata e comporteranno il pagamento di un contributo calcolato come segue: 1. 60% del massimale integrativo scelto, più 2. 10% del punto 1. per spese di gestione della Compagnia, più 3. 2,5% sul totale dei punti 1 e 2. per imposte sul premio assicurativo, più 4. 1% sul totale dei punti 1. 2. 3. per spese di gestione Assidim. Sulla base dei conteggi definitivi di ciascun anno solare ASSIDIM provvederà ad effettuare i conguagli riguardanti ciascuna Associata, pari alla differenza fra quanto anticipato e quanto effettivamente liquidato, tenendo conto di quanto segue: - se l utilizzo del massimale risulterà superiore all anticipato, Assidim provvederà alla richiesta del saldo; - il 10% di spese di gestione della Compagnia sarà sempre calcolato sull effettivo utilizzo dei massimali integrativi; pertanto verrà restituito totalmente in caso di utilizzo nullo o proporzionalmente se l utilizzo risulterà inferiore all anticipo; qualora l utilizzo risulti superiore all anticipo, Assidim provvederà alla richiesta del saldo; - il 2,5% di imposte verrà sempre calcolato sull anticipo versato, e sul conguaglio quando l utilizzo effettivo dei massimali è superiore all anticipo. Non è possibile la restituzione in nessun caso; - l 1% di spese di gestione Assidim verrà sempre calcolato sull anticipo versato, e sul conguaglio quando l utilizzo dei massimali è superiore all anticipo. Non è possibile la restituzione in nessun caso. 10 di 56

a) L'eventuale attivazione dei massimali integrativi decorre dal 1 gennaio e deve essere richiesta all inizio di ogni anno mediante sottoscrizione e invio del Modulo SN03. Per le specialistiche e le dentarie valgono gli scoperti previsti dalle rispettive opzioni base. b) Le richieste di variazione di opzione, devono essere inoltrate all'inizio di ogni anno mediante la compilazione del Modulo SN02/3. SEZ. VI - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI SULLE PRESTAZIONI Definizioni: - Ricovero ospedaliero: degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. - Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. - Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. - Istituto di cura: l ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura sia convenzionati con il S.S.N. che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. - Day Hospital: degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno, riconosciuta come tale solo dietro presentazione di cartella clinica. - Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti suli Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi, non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici ecc., anche se prescritti da un medico. - Assistenza infermieristica: è quella prestata da personale fornito di specifico diploma. - Intervento chirurgico ambulatoriale: I'intervento effettuato senza ricovero, comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia (esami invasivi). - Grandi interventi chirurgici: quelli elencati nella Tabella 5. - Extraospedaliere tabellate: quelle elencate nella Tabella 3. - Visite specialistiche: quelle effettuate da medico fornito di specializzazione. - Protesi ortopediche: la sostituzione di arti o segmenti d'arto mancanti mediante speciali dispositivi artificiali. 11 di 56

- Massimale per nucleo familiare: la disponibilità unica, ovvero la spesa massima rimborsabile per tutti i componenti del nucleo familiare che fa capo al titolare della copertura, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell anno solare. - Scoperto: percentuale che, in alcune opzioni, non viene rimborsata suli'importo di alcuni tipi di prestazioni. - Franchigia: cifra fissa che, in alcune opzioni, per talune prestazioni e secondo modalità precisate, riduce l'entità del rimborso. Precisazioni: - Non verranno rimborsati gli importi equivalenti agli sconti che le strutture sanitarie convenzionate praticano ad ASSIDIM quando l'assistito, non essendosi rivolto preventivamente alla Centrale Operativa di Filo diretto, non ne abbia ottenuta l'applicazione. - Validità territoriale: le coperture sono valide nel mondo intero. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana al cambio medio U.l.C. della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Controversie: in caso di disaccordo sulla natura e sulle conseguenze di una malattia o di un infortunio, o di un intervento chirurgico, l interessato dovrà presentare il suo reclamo ad Assidim che interverrà presso la Compagnia di Assicurazioni per tentare una composizione amichevole della vertenza. Nel caso l azione di ASSIDIM non desse i risultati sperati, l interessato dovrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici di Milano. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Limite di presentazione delle richieste di rimborso: non possono essere ammesse al rimborso le richieste che pervengano ad ASSIDIM dopo un anno dalla data della relativa documentazione di spesa, a meno che sia possibile dimostrare che la ritardata presentazione sia stata causata da altro Ente assistenziale. Tempificazione della liquidazione rimborsi: i rimborsi vengono effettuati da ASSI- DIM, di norma entro 45 giorni dal ricevimento delle relative richieste. Unica eccezione è costituita dai tempi necessari alle liquidazioni delle richieste presentate nel primo trimestre a causa della necessaria riemissione delle polizze a conferma delle coperture rinnovate per la nuova annualità. 12 di 56

SEZ. VII OPZIONI / DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI E, F (integrative) Vengono rimborsate, alle condizioni previste nella Tabella 2, le spese sostenute in eccedenza dell'onere a carico del fondo di riferimento (F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. o similari). Nel caso di familiari NAF, le spese sostenute sono ammesse a rimborso, entro i limiti evidenziati di seguito e con l applicazione di uno scoperto pari al 25%: 1. IN CASO Dl RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: - accertamenti diagnostici; - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale sanitario per l'intervento; - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento, durante il periodo di ricovero; - rette di degenza. 2. CURE DOMICILIARI E/O AMBULATORIALI IN CONSEGUENZA Dl MALATTIA E/O INFORTUNIO: - accertamenti diagnostici; - visite mediche specialistiche. - cure specialistiche e cure fisioterapiche (purché ammesse a risarcimento dal F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. o similari). 3. CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE: - cure, estrazioni, protesi dentarie ed interventi chirurgici odontoiatrici. Per le suddette garanzie integrative, verranno ammessi a risarcimento soltanto gli e- venti liquidati dal F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. o similari in base al regolamento. Nel caso i suddetti Enti rifiutino di erogare il rimborso delle spese presentate, malgrado le stesse rientrino tra quelle previste dal proprio regolamento e indennizzabili a termini di garanzia, si darà comunque corso al rimborso delle sole spese eccedenti il regolamento del fondo di riferimento. Restano a carico dell'assistito gli importi previsti dal regolamento stesso. Sono inoltre garantite le seguenti prestazioni particolari non previste dal F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. o similari: - trasporto in Istituto di cura fino a 1.550,00 per persona e per evento; - spese per l'acquisto di protesi ortopediche con il limite di 1.035,00 per nucleo familiare e per anno solare e con una franchigia di 26,00 per evento; - spese funerarie per il rimpatrio della salma in caso di decesso dell'assistito avvenuto all'estero con il limite di 775,00 per nucleo familiare e per anno solare; 13 di 56

- se tutte le spese sono a totale carico del S.S.N., si corrisponderà un indennità di 52,00 (per opzione F) e di 78,00 (per opzione E) per un massimo di 150 giorni per persona e per anno solare. MASSIMALI VEDERE TABELLA 2 PER OPZIONI INTEGRATIVE. 14 di 56

L (autonoma) Questa opzione copre esclusivamente i grandi interventi chirurgici, come da elenco della Tabella 5, per i quali vengono rimborsate le seguenti spese: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'interve n- to); - assistenza medica ed infermieristica, cure ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; - esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - vitto e pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore con il limite di 52,00 giornaliere e con un massimo di giorni 30; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, nonché per trasporto dell Assistito e di un eventuale accompagnatore all estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, col massimo di 1.550,00; - in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all estero, la garanzia è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di 775,00. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. MASSIMALI VEDERE TABELLA 1 PER OPZIONI AUTONOME. 15 di 56

I (integrativa) e M (autonoma) Queste opzioni coprono: 1. IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO, PARTO CESAREO, ABORTO TERA- PEUTICO, IN ISTITUTO Dl CURA O ANCHE AMBULATORIALE: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'interve n- to); - assistenza medica ed infermieristica, cure ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; - esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - vitto e pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore con il limite di 52,00 giornaliere e con un massimo di giorni 30; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, nonché per trasporto dell Assistito e di un eventuale accompagnatore all estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, col massimo di 1.550,00; - in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all estero, la garanzia è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di 775,00. Franchigia applicata esclusivamente all Opzione autonoma - 775,00 per evento, non applicata in caso di Grande Intervento. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. 16 di 56

2. IN CASO Dl RICOVERO IN ISTITUTO Dl CURA, ANCHE IN REGIME DI DAY HOSPITAL, CHE NON COMPORTI INTERVENTO CHIRURGICO: - rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure (escluse fisioterapiche e termali ma comprese le cure, applicazioni e terapie dovute a malattie oncologiche se effettuate in regime di Day Hospital), medicinali riguardanti il periodo di ricovero; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati fuori dali'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero e resi necessari dall'evento che ha causato il ricovero; - esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero purché direttamente conseguenti all'evento che ha causato il ricovero; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, col massimo di 1.550,00. Franchigia applicata esclusivamente all Opzione autonoma - 775,00 per evento. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. Se la degenza avviene in regime di Day Hospital l indennità suddetta si intende ridotta a 26,00. 3. IN CASO Dl PARTO NON CESAREO: - rette di degenza col limite massimo di 100,00 giornaliere; - onorari medici, accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo di ricovero anche per il neonato. FRANCHIGIA APPLICATA ESCLUSIVAMENTE ALL OPZIONE AUTONOMA - 775,00 per evento. 4. EXTRAOSPEDALIERE (elencate nella Tabella 3) Vengono rimborsate anche le spese extraospedaliere fino a concorrenza dell importo massimo di 5.165,00 per anno solare e per nucleo familiare. Scoperto applicato esclusivamente all Opzione autonoma La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto per ogni malattia e/o infortunio pari al 20%, con il minimo di 52,00, tickets esclusi, delle spese effettivamente sostenute e documentate. MASSIMALI VEDERE TABELLA 1 PER OPZIONI AUTONOME E TABELLA 2 PER OPZIONI INTEGRATIVE. 17 di 56

N (autonoma) Questa opzione copre: 1. IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO, PARTO CESAREO, ABORTO TERA- PEUTICO IN ISTITUTO Dl CURA O ANCHE AMBULATORIALE: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'interve n- to); - assistenza medica ed infermieristica, cure ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; - esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - vitto e pernotta mento in Istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore con il limite di 52,00 giornaliere e con un massimo di giorni 30; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, nonché per trasporto dell Assistito e di un eventuale accompagnatore all estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, col massimo di 1.550,00; - in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all estero, la garanzia è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di 775,00. Franchigia - 775,00 per evento, non applicata in caso di Grande Intervento. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. 18 di 56

2. IN CASO Dl RICOVERO IN ISTITUTO Dl CURA, ANCHE SE IN REGIME DI DAY HOSPITAL, CHE NON COMPORTI INTERVENTO CHIRURGICO: - rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure (escluse fisioterapiche e termali ma comprese le cure, applicazioni e terapie dovute a malattie oncologiche se effettuate in regime di Day Hospital), medicinali riguardanti il periodo di ricovero; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati fuori dali'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero e resi necessari dall'evento che ha causato il ricovero; - esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero purché direttamente conseguenti all'evento che ha causato il ricovero; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, col massimo di 1.550,00. Franchigia - 775,00 per evento. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. Se la degenza avviene in regime di Day Hospital l indennità suddetta si intende ridotta a 26,00. 3. IN CASO Dl PARTO NON CESAREO: - rette di degenza col limite massimo di 100,00 giornaliere; - onorari medici, accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo di ricovero anche per il neonato. Franchigia - 775,00 per evento. 4. EXTRAOSPEDALIERE (elencate nella Tabella 3) Vengono rimborsate anche le spese extraospedaliere per prestazioni specialistiche, fino a concorrenza dell'importo massimo di 2.585,00 per anno solare e per nucleo familiare. Scoperto e franchigia La garanzia si intende prestata con applicazione di uno "scoperto" per ogni malattia e/o infortunio pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ticket esclusi. 19 di 56

Sono altresì comprese le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche fino a concorrenza dell'importo di 1.035,00, intendendosi tale somma quale disponibilità annua unica per l'intero nucleo familiare con una franchigia di 26,00 per evento. MASSIMALI VEDERE TABELLA 1 PER OPZIONI AUTONOME. 20 di 56

Queste opzioni coprono: O (autonoma) e S (integrativa) 1. IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO, PARTO CESAREO, ABORTO TERA- PEUTICO, IN ISTITUTO Dl CURA O ANCHE AMBULATORIALE: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'interve n- to); - assistenza medica ed infermieristica, cure ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; - esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - vitto e pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore con il limite di 52,00 giornaliere e con un massimo di giorni 30; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, nonché per trasporto dell Assistito e di un eventuale accompagnatore all estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, col massimo di 1.550,00; - in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all estero, la garanzia è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di 775,00. Franchigie applicate esclusivamente all Opzione autonoma - 750,00 per evento, non applicata in caso di Grande Intervento; - 1.000,00 per parto cesareo. Limite di risarcimento per retta di degenza: 100,00 al giorno; - 250,00 per interventi ambulatoriali. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponde- 21 di 56

rà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. 2. IN CASO Dl RICOVERO IN ISTITUTO Dl CURA, ANCHE IN REGIME DI DAY HOSPITAL, CHE NON COMPORTI INTERVENTO CHIRURGICO: - rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure (escluse fisioterapiche e termali ma comprese le cure, applicazioni e terapie dovute a malattie oncologiche se effettuate in regime di Day Hospital), medicinali riguardanti il periodo di ricovero; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati fuori dali'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero e resi necessari dall'evento che ha causato il ricovero; - esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero purché direttamente conseguenti all'evento che ha causato il ricovero; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, col massimo di 1.550,00. Franchigia applicata esclusivamente all Opzione autonoma - 750,00 per evento. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. Se la degenza avviene in regime di Day Hospital l indennità suddetta si intende ridotta a 26,00. 3. IN CASO Dl PARTO NON CESAREO: - rette di degenza col limite massimo di 100,00 giornaliere; - onorari medici, accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo di ricovero anche per il neonato. Franchigia applicata esclusivamente all Opzione autonoma - 1.000,00 per evento 4. EXTRAOSPEDALIERE (elencate nella Tabella 3) Vengono rimborsate anche le spese extraospedaliere fino a concorrenza dell importo massimo di 4.135,00 per l'opzione "O" e 5.165,00 per l'opzione "S" per anno solare e per nucleo familiare. 22 di 56

Scoperto e franchigia applicati all Opzione autonoma e a quella integrativa per le spese non rimborsabili da F.A.S.I., F.A.S.D.A.C. e similari La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto per ogni malattia e/o infortunio pari al 10%, con il minimo di 13,00, tickets esclusi, delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono altresì comprese le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche fino a concorrenza dell'importo di 1.035,00, intendendosi tale somma quale disponibilità annua unica per l'intero nucleo familiare con una franchigia di 26,00 per evento. 5. DOMICILIARI ED AMBULATORIALI Vengono rimborsate inoltre, semprechè pertinenti alla malattia e/o infortunio denunciati, le spese per: - onorari medici per visite specialistiche (escluse comunque le visite pediatriche, o- dontoiatriche ed ortodontiche, nonché le prestazioni extraospedaliere garantite nell'ambito del massimale di cui al punto 4), analisi ed esami diagnostici di laboratorio, fino a concorrenza della somma di 1.035,00 per anno solare e per nucleo familiare relativamente all Opzione O, mentre per l Opzione S il massimale si intende pari a 1.550,00. Scoperto applicato esclusivamente all Opzione autonoma Sui rimborsi di cui al presente titolo, tickets esclusi, si applica uno scoperto del 20%, col minimo di 52,00. MASSIMALI VEDERE TABELLA 1 PER OPZIONI AUTONOME E TABELLA 2 PER OPZIONI INTEGRATIVE. 23 di 56

P (autonoma) e T (integrativa) Queste opzioni coprono: 1. IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO, PARTO CESAREO, ABORTO TERA- PEUTICO, IN ISTITUTO Dl CURA O ANCHE AMBULATORIALE: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'interve n- to); - assistenza medica ed infermieristica, cure ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; - esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - vitto e pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore con il limite di 52,00 giornaliere e con un massimo di giorni 30; - trasporto dell'assistito in ambulanza all istituto di cura e viceversa, nonché per trasporto dell Assistito e di un eventuale accompagnatore all estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, col massimo di 1.550,00; - in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all estero, la garanzia è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di 775,00. Franchigie applicate esclusivamente all Opzione autonoma - 750,00 per evento, non applicata in caso di Grande Intervento; - 1.000,00 per parto cesareo. Limite di risarcimento per retta di degenza: 100,00 al giorno; - 250,00 per interventi ambulatoriali. Trasformabilità della prestazione Se tutte le spese, esclusi eventuali "tickets e quelle sopra elencate effettuate nei 120 giorni precedenti/successivi al ricovero, sono a totale carico del S.S.N. si corrisponderà un'indennità di 100,00 per ogni giorno di ricovero, per una durata massima di 120 giorni per ciascun anno solare e per nucleo familiare assistito. 24 di 56