La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti



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Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis Nucibella Entro il prossimo 30.12.2013 è possibile ravvedere il modello Unico 2013, qualora questo al 30.09.2013 non sia stato presentato. La dichiarazione è, infatti, considerata validamente presentata anche se tardiva, purché il ritardo sia non superiore a 90 giorni dal termine di presentazione. Decorso il termine del 30.12.2013, la dichiarazione si considera omessa. Oltre i 90 giorni, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, è, invece, possibile la regolarizzazione di una dichiarazione validamente presentata, contenente errori formali o sostanziali. Premessa Le violazioni inerenti la dichiarazione mod. UNICO il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 settembre, possono essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso. Si può accedere a tale beneficio, come previsto dall art. 13, D.Lgs. n. 472/97, a condizione che: le violazioni, oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate; non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.), dei quali l autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 1

Condizioni per poter operare il ravvedimento operoso Le violazioni, oggetto della regolarizzazione, non devono essere state già constatate. Non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, dei quali l autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La procedura del ravvedimento richiede: la rimozione della violazione commessa, cioè, nel caso specifico, la presentazione della dichiarazione omessa o l integrazione della dichiarazione validamente presentata; il versamento contestuale della sanzione ridotta, commisurata al minimo, previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione e delle eventuali imposte e interessi. Ravvedimento di Unico Dopo la scadenza naturale di Unico possiamo, infatti, accorgerci di: aver dimenticato di presentare la dichiarazione; aver commesso errori e omissioni nella dichiarazione presentata. Al riguardo, sono previste le seguenti soglie temporali entro le quali il ravvedimento deve essere perfezionato: 90 giorni: nell ipotesi di dichiarazione omessa (art.13, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97); termine di presentazione della dichiarazione successiva: nell ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97). 2

Termine di presentazione 90 giorni dal termine termine di presentazione della dichiarazione successiva Arco temporale nel quale è possibile sanare una dichiarazione omessa Arco temporale nel quale è possibile sanare una dichiarazione irregolare o infedele. TERMINI DEL RAVVEDIMENTO DI UNICO 90 giorni termine di presentazione della dichiarazione successiva nell ipotesi di dichiarazione omessa (art.13, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97) nell ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97) Dichiarazione tardiva Come sopraesposto, nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata nei termini previsti dalla legge, il contribuente ha 90 giorni di tempo per ravvedersi. Con riferimento al mod. UNICO 2013, inviato telematicamente da parte di: persone fisiche; società di persone e società di capitali ed enti non commerciali, il cui mod. Unico 2013 doveva essere presentato entro il 30 settembre 2013. il termine di presentazione della dichiarazione tardiva scade il: 29 dicembre 2013 (che slitta al 30 dicembre). DICHIARAZIONE TARDIVA 90 giorni di tempo 3

Omessa presentazione di Unico 2013 entro il 30 settembre 2013 ADEMPIMENTO Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2013 Se le imposte: sono state regolarmente versate; oppure non erano dovute; è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con modello F24 una sanzione pari a 1/10 di 258 euro, ossia 25 euro (1/10 del minimo previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 pari a euro 258). Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E (confermata dalla circolare n. 11/E/2008) l Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO. Sarà, pertanto, necessario versare 25 moltiplicati per il numero di dichiarazioni (redditi, IVA) comprese nel mod. UNICO. Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione autonoma essendo parte integrante della dichiarazione dei redditi. Adempimento in pratica In caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, ai fini del versamento della sanzione ridotta il codice tributo da utilizzare è 8911. RAVVEDIMENTO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DI UNICO Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni il contribuente dovrà: presentare la dichiarazione; versare la sanzione ridotta, pari a 25 (1/10di 250,) per ciascuna dichiarazione. UNICO COMPOSTO DA: SANZIONE Dichiarazione dei redditi 25 X 1 25 Dichiarazione dei redditi + Dichiarazione dell Iva 25 X 2 50 Attenzione: dichiarazione autonoma. Il modello studi di settore non costituisce una 4

In base all art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/98: la dichiarazione tardiva è considerata valida. Qualora, oltre alla presentazione di Unico, il contribuente non avesse presentato anche la Dichiarazione Irap, la violazione potrà essere sanata rispettando i suddetti termini e importi previsti per Unico, cioè: presentazione della dichiarazione omessa entro il 29 dicembre 2013; versamento della sanzione ridotta, pari a 25. Il sig. Mario Rossi non ha presentato il modello Unico 2013 entro il 30 settembre 2013. Il modello Unico era compilato solo nel quadro RC redditi lavoro dipendente e assimilati e RP oneri e spese. Dal quadro RN emerge un credito Irpef di 500. Al fine di non perdere il credito, il contribuente in questione è tenuto a presentare Unico 2013 entro il 29 dicembre 2013 e presentare un F24 con il pagamento di 25 utilizzando il codice tributo 8911 Omessa presentazione di Unico 2013 con imposte regolarmente versate o non dovute ADEMPIMENTO Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2013. Versamento della sanzione ridotta pari a 25 (per ciascuna dichiarazione). Dichiarazione tardiva con imposte dovute Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni scaturisca un imposta dovuta, resta ferma l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. L omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo, il pagamento dell imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. 5

In particolare, la prevista sanzione del 30% viene ridotta: dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; del 3% (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza; del 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione. Un contribuente non ha presentato il modello Unico 2013 entro il 30 settembre 2013. Dal modello risulta che il contribuente doveva versare il 20 agosto il saldo Irpef pari a 1.000 (compresa la maggiorazione). Oltre che il versamento delle sanzioni per la regolarizzazione di Unico da effettuare come esposto nel precedente esempio il contribuente è tenuto a versare anche le imposte e le relative sanzioni ridotte. Qualora il contribuente avesse deciso di versare tale saldo il 15 gennaio 2014 ricorrendo al ravvedimento operoso, la sanzione ridotta sarebbe pari all 3,75%, quindi corrispondente a 37,5 (più interessi). Il modello F24 risulterebbe così compilato: 4001 01/01 2012 1.000,00 8901 1989 2012 2012 37,50 12,75 1.050,25 1.050,25 Omessa presentazione di Unico 2013 con imposte dovute ADEMPIMENTO Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2013 Versamento della sanzione ridotta pari a 25 (per ciascuna dichiarazione) Versamento delle imposte dovute Versamento delle sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso calcolate sull imposta dovuta (più interessi) 6

Dichiarazione omessa Scaduto il termine di 90 giorni la dichiarazione si considera omessa. In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: dal 120% al 240% con un minimo di 258, in presenza di un debito d imposta; da 258 a 1.032, in assenza di un debito d imposta. SANZIONI OMESSA PRESENTAZIONE TARDIVA PRESENTAZIONE Da 258 a 1.032,00 + 30% imposta eventualmente dovuta Imposta dovuta: dal 120% al 240% (min. 258 ) Imposta non dovuta: da 258,00 e 1.032,00 Termine di presentazione 90 giorni da termine Dichiarazione inesatta o irregolare La dichiarazione validamente presentata (entro il termine previsto ovvero nei 90 giorni successivi), è inesatta o irregolare in presenza di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del tributo. Relativamente alla sanzione applicabile è necessario distinguere tra violazioni: meramente formali, che non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio; formali, che arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio. In particolare: VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Come disposto dall art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. n. 472/97: non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. 7

Di conseguenza, le violazioni in esame non comportano l applicazione di alcuna sanzione, e per le stesse non si rende necessario utilizzare il ravvedimento operoso. Qualora si intenda, comunque, regolarizzare la violazione prima dell inizio delle attività di verifica, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa. VIOLAZIONI FORMALI Come accennato, costituiscono violazioni formali, gli errori che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta nonché sul versamento del tributo, ma arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio. In particolare, tale fattispecie si riscontra nei seguenti casi: dichiarazione non redatta in conformità del modello di dichiarazione approvato (ossia redatta sul modello ministeriale previsto, ma non in conformità alle relative istruzioni); omessa o errata e incompleta indicazione di: dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; elementi necessari per la determinazione del tributo; ogni altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli, quale la mancata allegazione del modello degli studi di settore o la mancata compilazione di un quadro o prospetto che non incide sulla determinazione del tributo. A tali violazioni è applicabile la sanzione da 258 a 2.065 ex art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/97. La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede: la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e, pertanto, con riguardo al mod. UNICO 2013, entro il 30.9.2014; il versamento della sanzione ridotta, nella misura di 32 (1/8 di 258). Il sig. Mario Rossi, imprenditore individuale, ha presentato il mod. UNICO 2013 PF entro il 30.9.2013, senza allegare il modello degli studi di settore. Poiché tale modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi, la violazione rientra nella fattispecie della dichiarazione irregolare, ravvedibile entro il 30.9.2014: presentando la dichiarazione integrativa comprensiva del modello studi di settore; versando 32 a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo 8911. 8

Violazioni sostanziali Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. La sanzione applicabile è differenziata a seconda che l errore sia o meno rilevabile in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione. Come evidenziato nell appendice alle istruzioni del mod. UNICO, in presenza di entrambe le tipologie di errore, ai fini del ravvedimento, va presentata un unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute. In particolare: VIOLAZIONI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73: gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali), ritenute d acconto e/o crediti d imposta. Per tali violazioni è applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato; la regolarizzazione delle stesse tramite il ravvedimento operoso richiede: la presentazione della dichiarazione integrativa; il versamento della maggiore imposta dovuta o il minor credito utilizzato, nonché dei relativi interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni; il versamento della sanzione ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75%. VIOLAZIONI NON RILEVABILI CON LIQUIDAZIONE / CONTROLLO: DICHIARAZIONE INFEDELE Costituiscono errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73: l omessa o errata indicazione di redditi; l errata determinazione dei redditi; l indicazione di indebite detrazioni d imposta o di deduzioni dall imponibile. In tal caso la dichiarazione è infedele e comporta l applicazione della sanzione in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggiore 9

imposta dovuta o del minor credito spettante. Ai fini della regolarizzazione di tali violazioni tramite il ravvedimento operoso, è necessario: presentare la dichiarazione integrativa; versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante nonché i relativi interessi, nella misura del 2,5%, calcolati a giorni; versare la sanzione ridotta, nella misura del 12,5% (1/8 del 100%). In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, è necessario integrare anche il/i versamento/i a titolo di acconto, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E. Pertanto, se dal mod. UNICO 2013 integrativo emerge una maggiore imposta dovuta (saldo 2012), dallo stesso consegue un maggior acconto per il 2013 e quindi viene ad integrarsi anche la fattispecie dell insufficiente versamento dell acconto per il 2013. Il sig. Mario Bianchi ha presentato il mod. UNICO 2013 PF entro il 30.9.2013, omettendo di indicare un compenso per una prestazione occasionale. Ipotizzando che per effetto della rettifica della dichiarazione risulti una maggiore IRPEF a saldo, pari a 280, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, entro il 30.9.2014, è necessario: presentare la dichiarazione integrativa; versare: la maggiore IRPEF a saldo per il 2012, pari a 280, con il codice tributo 4001 ; il maggior acconto dovuto per il 2013, con il codice tributo 4033 (primo acconto) e / o 4034 (secondo acconto); gli interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni, con il codice tributo 1989 ; la sanzione ridotta, pari a 35 (280 x 12,5%), con il codice tributo 8901. Dichiarazioni integrative presentate entro 90 giorni Come sopra evidenziato, la sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione integrativa è superiore a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva. Da ciò discende che, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni, la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento risulterebbe più elevata rispetto a quella applicabile per la dichiarazione tardiva. 10

Di fatto, dunque, risulterebbe maggiormente penalizzato, in sede di ravvedimento, il contribuente che ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto (per il mod. UNICO 2013 entro il 30.9.2013), ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al contribuente che, entro il medesimo termine, ha omesso di presentare la dichiarazione. Per evitare tale incongruenza, nell appendice al mod. UNICO 2013 è specificato che, in presenza di una dichiarazione infedele, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, è dovuta la sanzione ridotta, pari a 25, nonché la sanzione del 3,75% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante, anziché la sanzione del 12,5%. Anche in caso di violazione formale, qualora la dichiarazione integrativa venga presentata entro 90 giorni è applicabile la sanzione di 25 (anziché 32). Compilazione Relativamente alle modalità operative per l effettuazione del ravvedimento operoso, si precisa che nel frontespizio del mod. UNICO in caso di: presentazione tardiva (ossia entro il 30.12.2013) non va barrata la casella Correttiva nei termini, Dichiarativa integrativa a favore o Dichiarazione integrativa ; integrazione o rettifica di una dichiarazione già presentata, va barrata la casella: Dichiarazione integrativa a favore, se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior credito/minor debito o se la stessa è presentata per correggere errori meramente formali; Dichiarazione integrativa, se dalla dichiarazione integrativa emerge un minor credito/maggior debito o se la stessa è presentata per correggere errori formali. Soltanto in tal caso, è necessario specificare quali quadri/allegati sono stati modificati e quali non hanno subìto variazioni, riportando nel riquadro Tipo di dichiarazione e nel riquadro Firma della dichiarazione uno dei seguenti codici: codice 1 2 3 situazione Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria, senza modifiche. Quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria. Quadro o allegato compilato nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. 11

La dichiarazione correttiva/integrativa deve essere completa di tutte le sue parti, comprensiva, quindi, anche dei dati che non hanno subìto modifiche rispetto al modello originario. La Alfa snc ha presentato, entro il 30.9.2013, il mod. UNICO 2013 SP comprensivo della dichiarazione IVA. Constatando un errore nella dichiarazione dei redditi, la società presenta una dichiarazione integrativa nella quale deve essere incluso anche il mod. IVA, ancorché lo stesso non sia oggetto di modifiche. Riepilogo OMESSA PRESENTAZIONE DI UNICO Sanzioni Ravvedimento Omessa presentazione dichiarazione a debito: - dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 258,00). Omessa presentazione dichiarazione senza debito d imposta: - da 258,00 a 1.032,00. Entro il 29 dicembre 2013 (che slitta al 30 dicembre), la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25,00 (codice tributo 8911), pari ad 1/10 di 258,00, ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non già regolarizzate. VIOLAZIONE Dichiarazione tardiva TERMINE PER IL SANZIONE SANZIONE RIDUZIONE RAVVEDIMENTO MINIMA RIDOTTA 90 giorni 258 1/10 25 Ravvedimento L Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel modello Unico. Sarà necessario, pertanto, versare 25,00 moltiplicati per il numero di dichiarazioni (redditi, IVA) comprese nel modello Unico. A tal fine, non costituisce una dichiarazione il prospetto degli studi di settore o dei parametri, parte integrante del modulo redditi. 12

RITARDO SUPERIORE A 90 GIORNI Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni sono considerate omesse. VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO Dichiarazione TARDIVA (presentata entro 90 giorni dalla scadenza) Dichiarazione OMESSA (presentata oltre 90 giorni dalla scadenza) violazioni Dichiarazione MERAMENTE INESATTA FORMALI o IRREGOLARE violazioni FORMALI Dichiarazione con errori rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 Dichiarazione INFEDELE (con errori non rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73) 25 (1/10 di 258) per ciascuna da 258 a 1.032 dichiarazione compresa nel mod. UNICO da 258 a 1.032, in presenza di imposte versate dal 120% al 240%, con Non ammesso un minimo di 258, in presenza di imposte non versate nessuna sanzione - da 258 a 2.065 32 (1/8 di 258) 30% della maggiore 3,75% della maggiore imposta dovuta o del imposta / differenza minor credito di credito utilizzato (1/8 del 30%) dal 100% al 200% 12,5% della maggiore della maggiore imposta / differenza imposta dovuta o del di credito minor credito (1/8 del 100%) spettante - Riproduzione riservata - 13