IL NUOVO RAVVEDIMENTO



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Transcript:

COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO

L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore della violazione (sia esso il contribuente, il sostituto di imposta) di regolarizzare, a certe condizioni ed entro precisi termini temporali, una serie di violazioni tributarie, attraverso l adempimento e il contestuale pagamento, se dovuto, delle imposte a suo tempo non versate, dei relativi interessi e delle sanzioni (determinate in misura ridotta).

La legge di stabilità 2015 ha introdotto importantissime novità in tema di ravvedimento operoso

Dal 1 gennaio 2015, infatti: - sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso, anche dopo lo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dell esercizio, nel corso del quale è stata commessa la violazione, - con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono iniziate accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Non si può versare con ravvedimento soltanto nel caso in cui sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione in via informatica o controllo formale.

Le riduzioni previste sono diverse, a seconda se i tributi sono amministrati o meno dall Agenzia delle Entrate:

TRIBUTI AMMINISTRATI DA AGENZIA ENTRATE - IRES - IRPEF - ADDIZIONALI - IVA - REGISTRO - BOLLO - SUCCESSIONI - DONAZIONI - IPOCATASTALI SU SUCCESSIONI E CONFERIMENTI - RAI

TRIBUTI NON AMMINISTRATI DA AGENZIA ENTRATE - ACCISE - TARI - TARES - IMU - IPOCATASTALI SU FUSIONI E SCISSIONI - IP PROVINCIALE AUTOVETTURE - DIRITTO ANNUALE CCIAA

SPRINT: 0,2% al giorno per i primi 15gg; BREVE: oltre e fino al 30 giorno si allinea al 3 %. interessi: legali: anno 2013 = 2,5% dal 01/01/2014 = 1%; dal 01/01/2015 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.

INTERMEDIO: - ritardi entro i 90 gg dal termine per la presentazione della dichiarazione o della commissione della violazione il 3,3% interessi: legali: anno 2013 = 2,5%; dal 01/01/2014 = 1%; dal 01/01/2015 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.

LUNGO: violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall omissione 3,75% interessi: legali: anno 2013 = 2,5%; dal 01/01/2014 = 1%; dal 01/01/2015 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.

ULTRANNUALE: violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa o entro due anni dalla violazione in assenza di dichiarazione 4,20% interessi: legali: anno 2013 = 2,5%; dal 01/01/2014 = 1%; dal 01/01/2015 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.

LUNGHISSIMO: - la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa oltre due anni 5% interessi: legali: anno 2013 = 2,5%; dal 01/01/2014 = 1%; dal 01/01/2015 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.

POST PVC: - con riduzione della sanzione a 1/5; - dopo l avvenuta notifica di un PVC. Di seguito vi ripropongo alcuni quesiti posti in occasione del tele fisco 2015

DA L ESPERTO RISPONDE D- Alla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2015 risultano già contestate al contribuente delle violazioni tributarie ed è già stato emesso PVC. Tuttavia, ancora non è stato notificato l avviso di accertamento. Posso beneficiare delle novità introdotte in tema di ravvedimento dalla Legge di Stabilità 2015?

R. -L Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel rispetto del principio di legalità di cui all articolo 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n 472, le nuove disposizioni in tema di ravvedimento trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 sono già state contestate ma che ancora non siano state formalizzate in atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

RAVVEDIMENTO IN TRASPARENZA IL CONTRIBUENTE DEVE COMUNICARE AL FISCO LE CORREZIONI CHE HA POSTO IN ESSERE In caso di constatazione di una violazione tributaria il contribuente che utilizza le nuove regole del ravvedimento operoso ha l onere di comunicare al fisco quali correzioni ha operato. Questo onere fissato in modo esplicito dalla circolare 6/E/2015 dell Agenzia delle Entrate potrebbe, però, trasformarsi in un opportunità se il contribuente formalizza la regolarizzazione e comunica al fisco il contenuto della regolarizzazione stessa utilizzando le osservazioni che si possono presentare nei 60 giorni che separano la comunicazione del processo verbale di constatazione all emissione del relativo avviso di accertamento.

Il contribuente, una volta ricevuto il PVC, ha la possibilità di esaminare i rilievi operati e decidere quali tra questi siano da condividere e da ravvedere con la presentazione di un integrativa a sfavore. Ciò significa che i contribuenti potranno non solo scegliere quali tra le riprese fare proprie, ma anche calibrare il quantum da integrare, eventualmente anche ravvedendo parzialmente le contestazioni mosse dall ufficio.

Tuttavia, affinché il ravvedimento sia valido occorre che, oltre alle imposte e agli interessi, siano correttamente individuate e calcolate le sanzioni applicabili. Non di rado, infatti l Agenzia per una medesima violazione tende ad applicare più sanzioni. Ad esempio, di fronte al disconoscimento della deducibilità di costi o all imputazione di ricavi non dichiarati, di norma, applica sia la sanzione per infedele dichiarazione che quella per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni.

Di conseguenza, il contribuente ha il problema di determinare quali sanzioni l Agenzia intende applicare, cosa non sempre semplice soprattutto per il fatto che nel PVC queste possono non essere indicate.

Avviso bonario e ravvedimento operoso D.-Abbiamo ricevuto un avviso bonario a fronte di un omesso versamento IVA per l annualità 2012. La stessa annualità è stata interessata da un errore, in conseguenza del quale alcuni elementi attivi non sono stati indicati in dichiarazione. Possiamo oggi presentare dichiarazione integrativa e versare con ravvedimento? Oppure il fatto che l annualità in oggetto sia stata interessata da un avviso bonario ce lo preclude?

R. -l Agenzia delle Entrate ha ribadito che il contribuente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità può comunque ricorrere al ravvedimento per altre violazioni che non siano state contestate con gli atti in oggetto. A chiarire tale aspetto è stata la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 che, pur in vigenza delle vecchie norme in tema di ravvedimento ha affermato che la preclusione al ravvedimento opera con esclusivo riferimento alle violazioni contestate con gli avvisi di irregolarità.

DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO 90 GG - Per Unico, Irap e IVA: sanzione 1/10 del minimo 258:10 = 25,00 (per ogni dichiarazione: Redditi,Irap IVA. Inoltre, se sono dovute imposte si ravvede pagando una sanzione pari a 1/8 del 30% = 3,75%. Particolarità: se presento dichiarazione Integrativa a sfavore entro 90gg si applicano 25,00; integrativa oltre 90gg si applica 32,00. - Con errori riscontrabili in caso di controllo formale sanzione 1/8 del 30%= 3,75%; - Con errori non riscontrabili(infedele dichiarazione) 1/8 del 100%= 12,5%

RAVVEDIMENTO ALTRE DICHIARAZIONI - INTRASTAT Violazioni natura fiscale : elenco tardivo o regolarizzazione elenco irregolare 1/8 di 516 = 64. - BLACK LIST Rettifica modello entro 30gg nessuna sanzione. Rettifica modello oltre il mese 1/8 di 516 = 64. - LETTERE INTENTO Comunicazione omessa o tardiva (massimo un anno) 1/8 del 100% = 12,5% dell IVA non applicata dal fornitore. - SPESOMETRO Rettifica entro 30gg nessuna sanzione, rettifica oltre 30gg o tardività oltre 30gg 1/8di 258= 32.

CODICI TRIBUTO 8901 Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 Interessi sul ravvedimento Irpef; 8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 Interessi sul ravvedimento Addizionale regionale; 8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale all'irpef Autotassazione art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997; 8904 Sanzione pecuniaria Iva; 1991 Interessi sul ravvedimento Iva;

8918 Ires Sanzione pecuniaria; 1990 Interessi sul ravvedimento Ires; 8907 Sanzione pecuniaria Irap; 1993 Interessi sul ravvedimento Irap; 8906 Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.