SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT 1. Programmazione attività 2015. 2. Esame delle principali novità in materia di no profit. Torino, 27 gennaio 2015 A cura dei dottori PierLuigi Foglia, Lorenzo Ferreri e Riccardo Petrignani
5 PER MILLE 2015 ARTICOLO 1 comma 154 La facoltà di destinare la quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta del contribuente si applica anche relativamente all esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell annualità precedente. Dopo numerose proroghe, dal 2015 la destinazione del 5 per mille viene messa a regime. Vengono anche definite le modalità di redazione del rendiconto di destinazione delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e le modalità di pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni eroganti, dei rendiconti stessi. Soprattutto, si autorizza la spesa di 500 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la liquidazione della quota del 5 x mille. Si delega a un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 D.Lgs. 33 del 14/3/2013.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS ARTICOLO 1 commi 137 e 138 La detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): nell anno 2013 era pari al 24% dell imposta lorda e per un importo non superiore a 2.065,00; nell anno 2014 è pari al 26% dell imposta lorda e per un importo non superiore a 2.065,00; a partire dal 2015 è pari al 26% dell imposta lorda e per un importo non superiore a 30.000,00. Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
UTILI DISTRIBUITI AD ENTI NON COMMERCIALI ARTICOLO 1 commi 655-656 Fino a quando non sarà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi Ires, degli enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) Tuir, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% (anziché 95%) del loro ammontare. La disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1.01.2014.
UTILI DISTRIBUITI AD ENTI NON COMMERCIALI ARTICOLO 1 commi 655-656 La modifica porta ad aumentare la parte imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. Attualmente, infatti, l art. 4, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 344/2003 prevede che gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95% del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell esercizio di impresa. In pratica, questi redditi sono assoggettati a tassazione solo nel limite del 5%. La modifica proposta prevede invece che, già per quanto riguarda gli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014 (con effetto retroattivo, quindi), il limite del 95% sia portato al 22,26% e che la disciplina particolare non operi più per i dividendi conseguiti all interno dell attività commerciale. In pratica la quota imponibile passa dal 5 al 77,74% per i dividendi percepiti dagli enti non commerciali.
NOVITA' IN MATERIA IVA: SPLIT PAYMENT (operazioni effettuate a favore di enti pubblici) ARTICOLO 1 commi 629, 632 e 633 Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'iva, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia. La disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
NOVITA' IN MATERIA IVA: REVERSE CHARGE ARTICOLO 1 commi 629, 632 e 633 Dal primo gennaio 2015 il regime del reverse charge di cui all art. 17 D.P.R. 633/1972 è stato esteso anche:. (1)alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;. (1)alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Le disposizioni sono applicabili per un periodo di 4 anni. L'efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'unione Europea, di una misura di deroga.
PAGAMENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ARTICOLO 1 comma 713 I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000 euro (anziché lire 1.000.000), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Approfondimento TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI ANCHE PER ASSOCIAZIONI NON PROFIT E PRO LOCO RISOLUZIONE 102/E del 19.11.2014 Agenzia Entrate Collegato alla slide precedente si precisa che l'amministrazione finanziaria è intervenuta precisando che i soggetti che beneficiano del regime di favore previsto dalla Legge 398/1991hanno l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti d'importo superiore a 516,55 euro ora 1.000,00 euro. Nella risoluzione sono stati richiamati: 1) L'articolo 25, comma 5, Legge 133/99: i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed ASD, nonché i versamenti da questi operati, se d'importo superiore a 516,46 euro, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli...
Approfondimento TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI ANCHE PER ASSOCIAZIONI NON PROFIT E PRO LOCO RISOLUZIONE 102/E del 19.11.2014 Agenzia Entrate 2) DM 473/1999: ammissibilità delle movimentazioni mediante carte di credito e bancomat 3) La circolare 43/E del 2000: chiarimento da parte dell'agenzia Entrate che versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili. In conclusione la risoluzione 102/E del 19 novembre 2014 cerca sostanzialmente di permettere all'agenzia delle Entrate l'efficacia dei controlli - solitamente rivolto alle ASD - anche a tutti gli enti non profit che si avvalgono del regime agevolato di cui alla Legge 398/91.
Approfondimento ULTERIORI PRECISAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CONNESSE DA PARTE DELLE ONLUS RISOLUZIONE MINISTERIALE n. 10/E del 23.01.2015 Premessa - Con la Risoluzione 10/E del 23.01.2015, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la qualifica di ONLUS non viene qualora la stessa svolga attività direttamente connesse, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell organizzazione. Il caso - Nel documento di prassi in commento, la Fondazione ALFA ONLUS ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di ONLUS anche nell ipotesi in cui, nell ambito della propria attività di consultorio - al fine di assicurare il completamento della terapia e così garantire il proficuo trattamento dell utente - renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente. Tale bisogno, viene chiarito, nasce da una situazione concreta e dall esigenza di non lasciare a metà i trattamenti terapeutici effettuati da professionisti come psicologi e psicoterapeutici, svolti presso i consultori familiari. Nel caso di specie, il consultorio, in caso di prestazioni rimborsabili insufficienti, prosegue la cura con ulteriori interventi, questa volta a pagamento, anche se le parcelle richieste sono decisamente più basse rispetto al valore di mercato. fonte: FiscalFocus del 26 gennaio 2015
Approfondimento ULTERIORI PRECISAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CONNESSE DA PARTE DELLE ONLUS RISOLUZIONE MINISTERIALE n. 10/E del 23.01.2015 La risposta dell Agenzia - In risposta al quesito posto, l Amministrazione Finanziaria chiarisce che la lettera c) dell articolo 10, comma 1, de D. Lgs. n. 460 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. Tali attività sono consentite a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell organizzazione (vedi articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 460 del 1997). Al riguardo, come precisato dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l impiego delle risorse materiali e umane e il numero delle prestazioni effettuate. In conclusione, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, si è dell avviso che la Fondazione interpellante - pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso - non perda la qualifica di ONLUS.2) DM 473/1999: ammissibilità delle movimentazioni mediante carte di credito e bancomat. fonte: FiscalFocus del 26 gennaio 2015