PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012). Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio d Amministrazione 8/2013 del 26/03/2013 ART. 1 premessa 1. Il piano della prevenzione della corruzione si applica all Agenzia ai sensi del comma 59 dell'art. 1 legge 190/2012. 2. Il piano: a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo; c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 1 ART. 2 I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 co. 8 terzo periodo) 1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione: a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. 4, legge 190 del 2012; b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione; 2. Le attività a rischio di corruzione (art. 1 comma 4, comma 9 lett. "a"), sono individuate nelle seguenti: a) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 DLgs. 165/2001 modificato dai commi 42 e 43). b) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'ente; (art. 54 DLgs. 165/2001 cfr. comma 44); c) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 DLgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale); d) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009); e) trasparenza (art. 11 legge 150/2009); f) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del comma 31 art. 1 legge 190/2012; g) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; h) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 1 Il Cda, con la delibera di approvazione del piano 8/2013, ha dato atto che per l esiguità e specializzazione del personale dipendente non è possibile porre in essere azioni di rotazione degli incarichi/funzioni

i) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; j) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. k) dichiarazioni salario accessorio; l) controllo informatizzato della presenza; m) i procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi accertati nelle materie di competenza dell Agenzia con riferimento alle attività di vigilanza ex DPR 753/80 nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; n) l'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; o) l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti; p) la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente. Per le attività indicate da g) a j) devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell Agenzia, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. ART. 3 I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione 1. L Agenzia emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione; 2. Nel piano di formazione si indica: a) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione (co.9); b) i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate; c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; d) le metodologie formative; e) l individuazione dei docenti; f) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti; 3. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione; 4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; (terzo ultimo periodo comma 8) ART. 4 I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 1. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet dell Agenzia, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. 2. Per le attività indicate all'art. 2 del presente piano, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità: 2/6

a) trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; b) codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000 guri 10 aprile 2001 n. 84); c) attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione Di indicatori di misurazione dell efficacia ed efficienza (economicità produttività) le attività individuate nel presente piano, quali a più alto rischio di corruzione; d) le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, riferentesi a forniture di beni e servizi, devono essere introdotte, a pena di esclusione (comma 17 legge 190/2012), nella lex specialis di gara; e) l Agenzia pubblica nel proprio sito internet per ogni tipo di procedimento: il responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l indirizzo di posta elettronica istituzionale; nel sito internet sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi, in particolare quelli relativi alle attività indicate all art. 2 del presente piano; f) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono all Agenzia per ottenere un provvedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: I) comunicare il proprio indirizzo e mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare messaggi sms e/o e.mail; II) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali; III) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale; IV) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo l0 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 100.000,00 V) autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell Agenzia; VI) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'agenzia; ART. 5 Gli obblighi di trasparenza 1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Agenzia e mediante la trasmissione alla Commissione di cui al co. 2 art. 1 della legge 190/2012 dei seguenti dati (cfr. comma 27): a) le informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione; b) le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 3/6

c) i bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d) le informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi co. 15 art. 1. e) delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole integrità indicate nel presente piano all'art. 4 (c. XVII art. 1) f) la corrispondenza tra l Agenzia e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile mediante p.e.c.; 2. Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma 31 della legge 190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione. 3. L Agenzia provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web dell Agenzia (comma 28). 4. L Agenzia rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica certificata seguenti: a. di ciascun Dirigente; b. di ciascun Responsabile di posizione organizzativa; c. dei responsabili unici dei procedimenti; 5. Agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 6. L Agenzia, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è in ogni caso tenute a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto: - la struttura proponente; - l'oggetto del bando; - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. 7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. (co. 32). ART. 6 i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione: a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno; (co. 7). b) approva, entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno, per quanto di competenza la relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; l'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione, 4/6

c) sottopone entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo, il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei dirigenti; d) presenta, entro il mese di febbraio 2014 e di ogni anno successivo, al Consiglio d Amministrazione la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dall Agenzia: (lett. a del comma X); il Consiglio d Amministrazione esamina le azioni di correzione del piano proposto proposte dal Responsabile a seguito delle criticità emerse. e) individua il personale da inserire nei programmi di formazione; (lettera c del comma X); g) verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei dirigenti, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal DLgs. 163/2006; h) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) k) approva, entro quattro mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; l) presenta entro il mese di febbraio, al Consiglio d Amministrazione una relazione dettagliata sulle attività posta in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dall Agenzia: ART. 7 I compiti dei dipendenti, responsabili delle posizioni organizzative e dirigenti 2. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti incaricati dei compiti ex art. 109 tuel 267/200, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente regolamento e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 3. I titolari di posizione organizzative che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, semestralmente al dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. 4. I risultati del monitoraggio di cui al precedente punto 3 e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale dell Agenzia. 5. I dirigenti/responsabili hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione (co. 27 legge 190/2012); attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 aprile 2013, il rispetto dinamico del presente obbligo. ART. 8 compiti dell O.I.V. 1. L Organismo Indipendente di Valutazione viene designato dal Consiglio d Amministrazione, previa valutazione dei curricula e mediante procedure ad evidenza pubblica rese note nell'albo elettronico dell Agenzia. 5/6

2. L O.I.V. verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti; 3. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative e del direttore generale f.f. nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. ART. 9 responsabilità 1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14, legge 190/2012. 2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti dei Responsabili delle posizioni organizzative e dei dirigenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione; 3. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi (cfr. co. 33); 4. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 dlgs. 165/2001 (codice di comportamento) ; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55 quater, comma I del dlgs. 165/2001;; ART. 10 recepimento dinamico modifiche legge 190/2012 Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012. 6/6