Scissioni i società: semplificazioni e aempimenti pratici i Roberto Moro Visconti * Il D.Lgs. n.123/12 (in G.U. n.180 el 3 agosto 2012,) ha previsto una serie i semplificazioni proceurali (civilistiche) per fusioni e scissioni, al fine i riurre gli oneri amministrativi collegati a tali operazioni societarie. Relativamente alle scissioni, vi sono poi ulteriori aempimenti pratici (contabili, fiscali ), per lo più a carico ella società beneficiaria. Mentre gli effetti civilistici non possono essere fatti retroagire (ma, in alcuni casi posatati), gli effetti contabili e fiscali elle scissioni vengono in alcuni casi retroatati, per motivi i orine pratico. Aempimenti civilistici Le semplificazioni proceurali per le scissioni, introotte al D.Lgs. n.123/12 (in vigore al 18 agosto 2012), sono riportate in sintesi nella seguente tabella: Tabella 1 SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE SCISSIONI Semplificazione Progetto i scissione sul sito internet elle società Comunicazioni all'assemblea ei soci Informativa tramite internet per i soci Descrizione Il progetto i scissione preisposto all organo amministrativo elle società che partecipano alla scissione, in alternativa al eposito nel Registro elle imprese, può essere pubblicato nel sito Internet elle società interessate all operazione, con moalità ionee a garantire la sicurezza el sito meesimo, l autenticità ei ocumenti e la certezza ella ata i pubblicazione. L organo amministrativo eve segnalare ai soci in assemblea e all organo amministrativo elle altre società partecipanti alla scissione le moifiche rilevanti egli elementi ell attivo e el passivo intervenute tra la ata in cui il progetto i scissione è epositato presso la see ella società ovvero pubblicato nel sito Internet i questa e la ata ella ecisione sulla scissione. Le società partecipanti alla scissione sono esonerate all obbligo i mettere a isposizione ei soci, presso la see legale, i ocumenti riguaranti la scissione, a conizione che etti ocumenti siano stati pubblicati sul sito Internet elle società. Su richiesta el socio, le copie i etti ocumenti evono essergli trasmesse telematicamente; tuttavia, la società non è tenuta a fornire copia ei ocumenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet, al quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. art.2506 bis ter art.2506 ter quinquies art.2506 quater septies Per le scissioni (a ifferenza elle fusioni), l art.2506 ter, 4 comma,, consentiva già in passato, con il consenso unanime ei soci e ei possessori i altri strumenti finanziari con iritto i voto, l omissione ella situazione patrimoniale e ella relazione egli amministratori; il citato D.Lgs. n.123/12 ha inoltre moificato il 3 comma ell art.2506 ter, che ora prevee quanto segue: * Dottore commercialista, revisore legale ei conti; ocente i finanza azienale nell'università Cattolica i Milano elle razioni traorinarie 54
la situazione patrimoniale prevista all'quater e le relazioni previste agli artt.2501 quinquies e 2501 sexies, non sono richieste quano la scissione avviene meiante la costituzione i una o più nuove società e non siano previsti criteri i attribuzione elle azioni o quote iversi a quello proporzionale. Alla luce elle sopra illustrate semplificazioni, l iter operativo (civilistico) i una scissione è sintetizzabile come segue: Tabella 2 ITER PROCEDURALE DELLE SCISSIONI Aempimento Reazione e eposito el progetto i scissione presso la see sociale e il registro imprese Situazione patrimoniale Relazione ell organo amministrativo Relazione egli esperti Relazione i stima ex art. 2343 Deposito, presso le sei elle società partecipanti, el progetto i scissione, elle situazioni patrimoniali e ei bilanci egli ultimi tre esercizi Decisione in orine alla scissione (presso notaio) Iscrizione nel registro elle imprese ella ecisione in orine alla scissione Opposizione ei creitori Atto i scissione (presso notaio) art.2506 bis ter quater quinquies sexies sexies septies art.2502 art.2502 bis art.2503 art.2504 A cura ell organo amministrativo elle società partecipanti alla scissione. In alternativa, il eposito può avvenire sul sito internet ella società. Derogabile ai soci. Derogabile ai soci. L organo amministrativo comunica ai soci eventuali moifiche intervenute. Derogabile ai soci. Non necessaria in caso i scissione proporzionale (senza concambio). Solo in caso i aumento i capitale ella beneficiaria con poste non patrimoniali. A cura ell organo amministrativo elle società partecipanti alla scissione. Il eposito può avvenire in alternativa sul sito internet ella società. I soci eliberano in merito alla scissione. La ecisione i scissione eve essere epositata, insieme ai ocumenti i cui all septies, a cura el notaio. Tra la ecisione in orine alla scissione e l atto i scissione evono trascorrere 60 giorni. Da iscrivere a cura el notaio nel Registro imprese. Per alcune tipologie i scissioni (tra banche, tra intermeiari finanziari, tra società quotate, tra imprese assicuratrici, tra società europee, scissioni intracomunitarie ) sono ettate isposizioni particolari. Aempimenti contabili Secono il principio Oic n.4, parte secona, par.4., i ocumenti contabili caratteristici el proceimento i scissione sono i seguenti: situazione patrimoniale (erogabile); bilancio straorinario a valori correnti, per la stima el rapporto i cambio; elle razioni traorinarie 55
situazioni patrimoniali ei patrimoni trasferiti (o assegnati ) alle beneficiarie, sia in caso i scissione totale sia parziale (art.2506 bis ); bilancio i chiusura ella società scissa; bilancio successivo alla scissione (art.2504 bis ), ossia bilancio i apertura, sia in caso i scissione sia totale che parziale; primo bilancio esercizio successivo alla scissione. Il bilancio straorinario i scissione non è espressamente richiesto al Legislatore ma assume un ruolo rilevante nel processo i scissione in quanto è see i analisi e eterminazione el rapporto i cambio (in caso i scissione non proporzionale). L inicazione el valore effettivo el patrimonio netto trasferito assolve alla funzione i memoria contabile, soprattutto nei casi in cui la beneficiaria sia preesistente, in quanto, successivamente alla scissione, il patrimonio trasferito si confone con quello preesistente ella beneficiaria, nonché nel caso in cui le beneficiarie siano più i una, in quanto in tale caso il patrimonio trasferito con la scissione viene suiviso in più parti. In caso i scissione totale, gli amministratori sono tenuti a reigere il bilancio i chiusura ella società scissa, con gli stessi principi e secono le meesime regole previste per il bilancio esercizio. Sarà quini necessario proceere in via preliminare alla contabilizzazione elle scritture i assestamento e i rettifica relative ai beni e ai iritti trasferiti. Le società beneficiarie i nuova costituzione evono reigere un vero e proprio bilancio i apertura volto a iniviuare e a valutare le poste attive e passive loro trasferite; in caso i scissione a favore i beneficiarie preesistenti, si ritiene opportuno che gli amministratori provveano alla reazione se non i un bilancio i apertura, i una rilevazione straorinaria iniziale ei valori egli elementi patrimoniali i cui le società possono isporre a seguito el perfezionarsi ella scissione. Secono il principio Oic 4, parte secona, par.4.4., il primo bilancio esercizio è quello i ciascuna beneficiaria, e riguara i risultati ella gestione riferiti alla singola aziena a essa trasferita tramite la scissione. Aempimenti fiscali Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i principali aempimenti fiscali post scissione, in genere a carico ella società beneficiaria (in caso i scissione totale). Tabella 3 ADEMPIMENTI FISCALI POST SCISSIONE Aempimento Gli obblighi i versamento egli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui reiti altrui, restano in capo alla società scissa, in caso i scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso i scissione totale, in relazione alle quote i Patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna i esse. Gli obblighi tributari ella società scissa riferibili a perioi i imposta anteriori alla ata alla quale l operazione ha effetto sono aempiuti in caso i scissione parziale alla stessa società scissa o trasferiti, in caso i scissione totale, alla società beneficiaria appositamente esignata nell atto i scissione. In caso i scissione totale, la società esignata eve presentare la ichiarazione relativa alla frazione i perioo ella società scissa compresa tra l inizio el perioo imposta e la ata in cui ha effetto l operazione, entro l ultimo giorno el nono mese successivo a tale ata, inipenentemente a eventuali effetti retroattivi. Comunicazione variazione ati Iva. co.5, Tuir co.12, Tuir art.5 bis, co.3, DPR n.322/98 art.35, DPR n.633/72 elle razioni traorinarie 56
Nel caso i scissione totale con estinzione ella società scissa, si verifica la chiusura anticipata ell esercizio in corso, con il conseguente obbligo i proceere a una rilevazione straorinaria el reito maturato fra l inizio ell esercizio e la ata i effetto ella scissione; occorrerà pertanto proceere alla reazione i un apposito Conto economico ella frazione i esercizio trascorsa. Vanno assolte le altre imposte inirette a tassa fissa (registro, ipotecarie e catastali, se sono presenti immobili nelle società che partecipano alla scissione). Altri aempimenti La tabella seguente illustra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli altri aempimenti pratici eventualmente correlati a un operazione i scissione. Tabella 4 ALTRI ADEMPIMENTI Aempimento Comunicazioni alle autorità antitrust Obblighi pubblicitari Comunicazioni sinacali Notifica el trasferimento ella partecipazione nel Conai Volture Recesso ei soci (eventuale) Solo in presenza i eterminati requisiti imensionali. Scissioni i società quotate. In presenza i più i 15 occupati complessivamente. A cura elle società partecipanti alla scissione. Contratti (locazioni, utenze, leasing, noleggi ), marchi e brevetti registrati, beni immobili, beni mobili registrati Per i soci i Srl, Spa (anche quotate) o i società sottoposte a irezione e coorinamento i gruppo. Reg. Ce n.139/04; L. n.287/90 Art.114 Tuf (D.Lgs. n.58/98) Art.47, L. n.428/90 Art.2112 D.Lgs. n.152/06; Guia Conai / / / Art.2437 Art.2473 Art.2497 quater Effetti ella scissione Per quanto concerne gli effetti (civilistici, contabili e fiscali) ella scissione, si vea la tabella i sintesi i seguito riportata. Tabella 5 EFFETTI DELLA SCISSIONE Effetti Effetti civilistici e contabili Effetti fiscali art.2506 quater co.11, Tuir La scissione ha effetto (civilistico) all ultima elle iscrizioni ell atto i scissione nell ufficio el Registro elle imprese; può essere tuttavia stabilita una ata successiva, tranne che nel caso i scissione meiante costituzione i società nuove. Per gli effetti (contabili) stabiliti all ter, numeri 5) e 6) possono essere stabilite ate anteriori. Ai fini elle imposte sui reiti, la retroatazione egli effetti, ai sensi ell ter numeri 5 e 6,, opera limitatamente ai casi i scissione totale e a conizione che vi sia coincienza tra la chiusura ell ultimo perioo i imposta ella società scissa e elle beneficiarie e per la fase posteriore a tale perioo. elle razioni traorinarie 57
Come rileva il principio Oic 4, parte secona, par. 4.2.1.3.: a) la retroatazione non è possibile nella scissione parziale, in quanto la scissa rimane in vita e eve preisporre un bilancio e una ichiarazione ei reiti per l esercizio nel quale si verificano gli effetti reali ella scissione; b) la retroatazione non opera se non vi è coincienza fra le ata i chiusura ell ultimo esercizio ella scissa e elle beneficiarie preesistenti e è ubbio se possa operare in presenza i beneficiarie neocostituite, che alla ata alla quale si fa risalire l effetto contabile e fiscale non sono state ancora costituite; c) la ata cui può farsi risalire l effetto contabile e fiscale è quella i apertura ell esercizio in cui si completa il proceimento i scissione. elle razioni traorinarie 58