Dichiarazione IVA 2014: la scissione di società Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

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1 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO IVA 2014 Dichiarazione IVA 2014: la scissione di società Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma ADEMPIMENTO " FISCO La dichiarazione annuale IVA 2014 deve essere presentata, con modalità particolari, dai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni di scissione nel corso dell anno 2013 o nel periodo che va dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione per l anno 2013). RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014 D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8 Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, commi 10 e ss. SOGGETTI OBBLIGATI " Scissione parziale avvenuta nel corso dell anno 2013: società scissa e società beneficiaria, con modalità particolari se l operazione ha comportato la cessione del debito/credito IVA. Scissione totale avvenuta nel corso dell anno 2013: società beneficiaria. Scissione totale con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 30 settembre 2014: società beneficiaria (a meno che non vi abbia già provveduto la società scissa). SOGGETTI ESCLUSI " Soggetti estinti per effetto di operazioni di scissione realizzate nel corso del 2013 Soggetti che si estinguono a seguito di operazioni di scissione intervenute nel periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 (a meno che il soggetto, prima dell estinzione, non abbia già provveduto direttamente alla presentazione della dichiarazione). PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata in via telematica: scissione avvenuta nel 2013: un unico modello comprendente la dichiarazione della società beneficiaria (modulo 1) e quella della società scissa (modulo 2) scissione avvenuta nel corso dell anno 2014: la dichiarazione IVA della società scissa deve essere presentata dalla società beneficiaria in via autonoma. dal 1º febbraio al 30 settembre 2014: presentazione su Modello autonomo 30 settembre 2014: presentazione su Modello unificato UNICO 2014 (laddove consentito) 1) Rettifica della detrazione: in caso di scissione la rettifica della detrazione, nell ipotesi di beni strumentali o immobili, deve essere effettuata nei moduli relativi ai soggetti interessati partecipanti all operazione. 2) Calcolo del volume d affari: il volume da considerare nell anno successivo è quello risultante dalla somma dei volumi d affari riportati nei singoli moduli. 3) Cessione del credito IVA alla società beneficiaria: le Istruzioni prevedono particolari modalità per la compilazione del Rigo VL8, relativo al credito risultante dalla dichiarazione relativa all anno Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio

2 MODELLO IVA 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " La scissione si distingue in due tipologie. SCHEMA DI SINTESI Scissione parziale Scissione totale La Società A, detta scissa, trasferisce una parte del proprio patrimonio alla Società B (C, D, ecc.), detta beneficiaria (preesistente o di nuova costituzione, che nasce cioè con la scissione), e prosegue la propria attività. La Società A, detta scissa, trasferisce tutto il proprio patrimonio alle Società B, C, (D, E, ecc.), dette beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione), e si estingue. Occorre poi distinguere se la scissione sia intervenuta/intervenga: nel 2013 nel 2014, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo: 30 settembre 2014). Sia in caso di scissione parziale che di scissione totale, si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Nella scissione parziale, la società scissa non si estingue e continua la propria attività. Pertanto, sia la società scissa sia la società o le società beneficiarie devono presentare la propria dichiarazione, seppure con regole particolari finalizzate a recepire gli effetti dell operazione straordinaria. Nel caso di scissione totale, la società scissa si estingue e, quindi, la dichiarazione relativa all anno 2013 deve essere presentata, con modalità differenti a seconda dell anno in cui si è verificata l operazione, dalla società avente causa (beneficiaria), che deve presentare, se la scissione si è verificata nel corso del 2013, anche un modulo per il soggetto estinto (società scissa) nell ambito della propria dichiarazione. In ordine alla decorrenza degli effetti della scissione, si veda la R.M. n. 120/E/1998, in tema di fusione. R.M. 27 agosto 1998, n. 120/E Effetti della fusione Ai fini dell IVA la data di effetto giuridico della fusione è quella di cui all art bis, secondo comma, c.c. e, cioè, la data dell ultima iscrizione nel registro delle imprese (quello competente per la società incorporante o risultante dalla fusione) dell atto di fusione o data eventualmente successiva se le delibere dispongono diversamente... Ai fini dell IVA, la tesi della retrodatazione degli effetti della fusione... appare censurabile, altresì, in considerazione del fatto che il D.P.R. n. 633/1972 non contiene una disposizione analoga a quella dettata dall art. 123, comma 7 (ora art. 172, comma 9 - N.d.R.), del Testo Unico imposte sui redditi che, si ricorda, consente, ai fini delle imposte dirette, la retrodatazione degli effetti della fusione.... Scissione avvenuta nel 2013 Nell ipotesi di scissione avvenuta nel corso dell anno 2013, le modalità di compilazione della dichiarazione annuale sono diverse a seconda che l operazione o la trasformazione: a) non abbia comportato l estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale) b) abbia comportato l estinzione del soggetto dante causa (scissione totale). a) - Scissione parziale (senza estinzione della società scissa) In caso di scissione parziale, la dichiarazione IVA/2014 deve essere presentata sia dalla società scissa sia dalla società beneficiaria. Le modalità di compilazione delle dichiarazioni variano a seconda che l operazione: abbia comportato la cessione del debito o del credito IVA non abbia comportato la cessione del debito o del credito IVA. b) - scissione totale (con estinzione della società scissa) Poiché la società scissa, essendo estinta, non può assolvere alcun obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata dalla società beneficiaria. La dichiarazione deve essere presentata in via autonoma o unificata, secondo le regole generali. In particolare, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma qualora la società scissa abbia partecipato, durante l anno, alla procedura della liquidazione dell IVA di gruppo. 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio 2014

3 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO IVA 2014 Scissione con effetto nel periodo 1º gennaio - 30 settembre 2014 Nel caso di scissione totale con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo 30 settembre 2014), poiché la società scissa, estintasi a seguito dell operazione straordinaria, ha comunque svolto l attività per l intero anno 2013, la società beneficiaria deve presentare per l anno 2013, oltre alla propria, una distinta dichiarazione per conto della società scissa, sempre che l adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest ultimo soggetto prima dell estinzione. In tal caso, è prevista obbligatoriamente la presentazione in via autonoma (cioè in forma non unificata) del modello IVA/2014. SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " In caso di scissione, gli obblighi dichiarativi devono essere posti in essere, con le modalità indicate più avanti e a seconda dell anno in cui la scissione ha effetto: a) nel caso di scissione parziale, sia dalla società scissa sia dalla società beneficiaria b) nel caso di scissione totale, dalla società beneficiaria (a meno che, nell ipotesi di scissione intervenuta nell anno 2014, la società scissa non abbia presentato la dichiarazione relativa all anno 2013, prima dell operazione straordinaria). Ove l operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall applicazione dell IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento (art. 16, comma 11, della legge n. 537/1993). In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi (e i diritti) della società scissa, compresa la presentazione della dichiarazione annuale ed il versamento dell imposta che ne risulta, devono essere adempiuti (od esercitati), con responsabilità solidale di tutte le società beneficiarie, dalla società beneficiaria appositamente designata nell atto di scissione (comma 12 del predetto art. 16). In mancanza, si considera designata la società indicata per prima nell atto di scissione. In caso di scissione totale realizzata nel corso del 2013, la società scissa, estinta per effetto dell operazione stessa, non deve presentare una propria dichiarazione relativa a tale periodo d imposta, in quanto l obbligo dichiarativo deve essere assolto dalla società beneficiaria, che sarà tenuta ad includere, in un modulo separato della propria dichiarazione, anche le operazioni poste in essere dal soggetto estinto. Per i soggetti che si estinguono a seguito di operazioni di scissione intervenute nel periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 la dichiarazione viene presentata dalla società avente causa, a meno che non vi abbia già provveduto la società scissa. Scissione parziale avvenuta nel 2013 Come si è già detto, in caso di scissione parziale avvenuta nel corso dell anno 2013, ciascuna società deve presentare la propria dichiarazione annuale. SCHEMA DI SINTESI Tuttavia, le modalità di compilazione della dichiarazione della società beneficiaria variano a seconda che l operazione abbia comportato la cessione del debito o del credito IVA. Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio

4 MODELLO IVA 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Cessione del debito o del credito IVA Se l operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito IVA, la società beneficiaria deve presentare anche un modulo per le operazioni effettuate dalla società scissa nel corso dell anno 2013, fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell operazione straordinaria, relativamente alle attività trasferite. SCHEMA DI SINTESI Nel Modulo 2, relativo alle operazioni effettuate dalla Società scissa, con riferimento alle attività trasferite, fino al mese o trimestre anteriore all operazione, la società beneficiaria deve: Compila indicare nel Rigo VA1, Campo 1, la partita IVA della società scissa (cui il modulo si riferisce); barrare la casella 2 del medesimo Rigo VA1, per comunicare che la società scissa continua ad esercitare un attività rilevante ai fini IVA. La società beneficiaria non deve, invece, compilare né la casella 3 né il campo 4, in alcuno dei 2 moduli. La società scissa deve indicare nella propria dichiarazione esclusivamente le operazioni effettuate nel 2013, relativamente alle attività non trasferite. Nel Rigo VA1 della propria dichiarazione la società scissa deve: barrare la casella 3, per indicare di aver partecipato, nel corso dell anno 2013, all operazione di scissione; indicare nel campo 4, l ammontare dell eventuale credito IVA ceduto, risultante dalla dichiarazione IVA/2013. La società scissa non deve compilare né il campo 1 né la casella 2. Operazione senza cessione del debito o del credito IVA Se non c è stata cessione del debito o del credito IVA la presentazione della dichiarazione avviene secondo le modalità ordinarie, con utilizzo di un unico modulo da parte di ciascun soggetto. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio 2014

5 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO IVA 2014 Scissione totale avvenuta nel 2013 In caso di scissione totale avvenuta nel corso dell anno 2013, la dichiarazione IVA presentata dalla società beneficiaria deve comprendere anche un modulo relativo alla società scissa. SCHEMA DI SINTESI In particolare: nell unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della società beneficiaria; il modulo 1 è relativo alla società beneficiaria; devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell anno 2013, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dalla società scissa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la scissione. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all operazione il modulo 2 è relativo alla società scissa; devono essere compilati tutti i quadri inerenti l attività dalla stessa svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell operazione straordinaria. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce (cioè la società scissa). In particolare, nel Modulo 2, relativo alle operazioni effettuate dalla società scissa, la società beneficiaria: Compila deve indicare nel Rigo VA1, Campo 1, la partita IVA della società scissa (cui il modulo si riferisce); non deve barrare la casella 2 del medesimo Rigo VA1, in quanto la società scissa, essendosi estinta, non continua ad esercitare un attività rilevante ai fini IVA; non deve compilare né la casella 3néil campo 4. In tale ipotesi, la società scissa non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all anno Scissione totale con effetto nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2014 Nel caso di scissione totale con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 ela Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio

6 MODELLO IVA 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo 30 settembre 2014), possono verificarsi due ipotesi: a) la società scissa, prima dell operazione straordinaria, ha già provveduto direttamente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno 2013 b) la società scissa, prima dell operazione straordinaria, non ha provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno Nel primo caso, non sono previsti adempimenti particolari. Nel secondo caso, poiché l attività per l intero anno 2013 è stata svolta dalla società scissa, estintasi a seguito dell operazione straordinaria, la società beneficiaria deve presentare, per l anno 2013, oltre alla propria, una distinta dichiarazione per conto della società scissa. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma. ESEMPIO In data 15 aprile 2014 la Società BETA (codice fiscale e partita IVA ) ha effettuato una scissione totale che ne ha, quindi, comportato la estinzione. La società beneficiaria, incaricata di effettuare gli adempimenti fiscali, è la Società ALFA (codice fiscale e partita IVA ). Alla data della scissione, la Società BETA non ha ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al La società ALFA è tenuta, quindi, a presentare, in qualità di società beneficiaria, la dichiarazione della società BETA. Il rappresentante legale della società ALFA è Mario Rossi, nato a Roma il 18 ottobre In questa ipotesi: 1) la partita IVA della società scissa (estinta) BETA srl deve essere indicata nell apposito campo Partita IVA della parte DATI DEL CONTRIBUENTE ; 2) il codice fiscale del rappresentante legale Mario Rossi deve essere indicato nel campo CODICE FISCALE DEL SOTTOSCRITTORE, con il CODICE DI CARICA 9 ; 3) il codice fiscale della società dichiarante ALFA spa deve essere indicato nel campo CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE. Compila 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio 2014

7 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO IVA 2014 Versamenti Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale doveva essere effettuato entro il giorno 17 marzo 2014 (cadendo il giorno 16 marzo di domenica - cfr. art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997). Inoltre, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che intendono effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (anziché entro il 17 marzo 2014) devono maggiorare le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 17 marzo ) Se in esecuzione della scissione sono trasferite aziende ovvero uno o più complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall applicazione dell IVA, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. 2) In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall applicazione dell IVA per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, dalla società beneficiaria appositamente designata nell atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell atto di scissione (art. 16, commi 11 e 12 della legge n. 537/1993). Per quanto riguarda le ipotesi di scissione di società è, inoltre, previsto che: Art. 4 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 Scissione di società Gli obblighi di versamento... dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Pertanto: a) se la scissione è avvenuta nel corso dell anno 2013, essendo unica la dichiarazione (seppure su più moduli), il saldo risultante dalla medesima sarà unico e la società beneficiaria, come sopra individuata, doveva/deve effettuare il versamento dell imposta a saldo entro i termini suddetti (17 marzo 2014 ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata) b) se la scissione ha effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 eladatadi presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione relativa al soggetto fuso o incorporato doveva/deve essere effettuato: dalla società beneficiaria, se l operazione ha avuto effetto nel periodo 1º gennaio - 17 marzo 2014 (e sempreché non vi abbia comunque provveduto il soggetto estinto); dalla società scissa, se l operazione ha effetto dopo il 17 marzo In tali casi, poiché la dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, non è possibile fruire del differimento del versamento entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. SCADE " La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata in via telematica (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998): nel periodo tra il 1º febbraio eil30 settembre 2014, in caso di presentazione su Modello autonomo Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio

8 MODELLO IVA 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. entro il 30 settembre 2014, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato UNICO CASI PARTICOLARI " 1) Rettifica della detrazione Nel caso di trasformazioni sostanziali che comportano l acquisizione di beni strumentali o immobili soggetti alla rettifica della detrazione (art. 19-bis2), questa deve essere effettuata nei moduli relativi ai soggetti interessati partecipanti alla trasformazione straordinaria con ragguaglio al numero di mesi cui il modulo si riferisce e deve essere effettuata dalla società dichiarante con ragguaglio al numero di mesi residui (cfr. C.M. n. 50 del 29 febbraio 1996). 2) Calcolo del volume d affari Nel caso di trasformazioni sostanziali la misura del volume d affari da considerare nell anno successivo (ad esempio: per determinare lo status di esportatore abituale) è quella risultante dalla somma dei volumi d affari riportati nei singoli moduli. 3) Cessione del credito IVA Particolari modalità sono previste per la compilazione del Rigo VL8 in caso di operazioni straordinarie avvenute nel In particolare, le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2014 stabiliscono che: la società beneficiaria deve compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dalla società scissa (nell ipotesi di scissione totale o di scissione parziale con cessione del credito IVA), indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all anno 2012 che la società scissa le ha ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell operazione la società scissa deve compilare il presente rigo (nell ipotesi di scissione parziale) indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all anno 2012 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell avente causa in occasione dell operazione. Compila 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 26 maggio 2014

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