Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
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- Rita Carella
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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N IVA: versamento saldo 2015 A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: IVA Sottocategoria: Dichiarazione annuale Chi intende o chi è obbligato a presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma deve provvedervi a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre 2016, in via esclusivamente telematica. La presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di Febbraio ( in quanto il cade di domenica) consente l esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 marzo Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto. Per un soggetto che presenta la dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2016 il versamento del saldo 2015 va effettuato: con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e pertanto entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3; ovvero: entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2016 ( con la maggiorazione dello 0,40%). Premessa Il termine ultimo di versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale, risulta diverso a seconda che il contribuente presenti la dichiarazione IVA: in forma unificata; o: in forma autonoma. 1
2 La modalità con la quale è possibile versare l IVA derivante dalla dichiarazione annuale, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente è unica, ed è il modello F24 (telematico). Il versamento va effettuato se l importo dovuto è superiore ad 10,33. Considerato l arrotondamento all unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il saldo IVA (rigo VL38) va versato solo se superiore a 10. Dichiarazione IVA in forma autonoma I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo. Chi può presentare la dichiarazione IVA autonoma Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto: dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio ( in quanto il cade di domenica) permette al contribuente di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); 2
3 curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78); i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio ( in quanto il cade di domenica) al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio C.M. 1/E/2011 L Amministrazione Finanziaria, con la C.M. 1/E/2011, ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito, consentendo anche ai soggetti con un saldo IVA a debito di presentare la Dichiarazione Iva autonoma entro il 28 Febbraio e usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. In particolare nel documento di prassi in esame viene chiarito quanto segue: Tale interpretazione, tuttavia, crea una disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva. Nell ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di 3
4 riduzione degli oneri amministrativi di cui all articolo 25 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Nel documento di prassi in esame, viene esplicitamente affermato che anche i contribuenti con saldo IVA annuale a debito possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di Febbraio e usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Una interpretazione restrittiva della C.M. 1/E/2011, confermata nelle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2016, potrebbe indurre a sostenere che i contribuenti con saldo IVA annuale a debito possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma esclusivamente entro il 29 Febbraio In sostanza, verrebbe meno per tali soggetti la possibilità di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma anche dopo il 29 Febbraio e fino al 30 Settembre In un ottica prudenziale, ai contribuenti con saldo IVA a debito che non provvedono all invio del Modello IVA 2016 entro il , si consiglia di procedere alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma unificata, inserendo la Dichiarazione IVA nel Modello UNICO Versamento saldo IVA In caso di presentazione della dichiarazione in forma autonoma, per obbligo o per scelta, il versamento del saldo 2015 risultante dal mod. IVA 2016 va effettuato entro il Il versamento può essere effettuato: in unica soluzione; ovvero: in forma rateale, tenendo presente che: l importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via; 4
5 le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal , data entro la quale va versata la prima rata. VERSAMENTO SALDO IVA 2015 DICHIARAZIONE IVA/2016 IN FORMA AUTONOMA IN UNICA IN FORMA RATEALE (max 9 rate) SOLUZIONE 1^ rata (senza interessi) 2^ rata (+ interessi 0,33%) 3^ rata (+ interessi 0,66%) 4^ rata (+ interessi 0,99%) ^ rata (+ interessi 1,32%) 6^ rata (+ interessi 1,65%) 7^ rata (+ interessi 1,98%) 8^ rata (+ interessi 2,31%) 9^ rata (+ interessi 2,64%) La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre. Il numero massimo di rate è quindi pari a 9. Versamento saldo IVA 2015 per i soggetti che presentano la Dichiarazione IVA 2016 in forma autonoma Entro il 16 marzo 2016 Il versamento del saldo IVA 2015 può avvenire: in un unica soluzione in forma rateale con rate di pari importo, con versamento della prima rata entro la suddetta data e, versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16 marzo 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9. 5
6 Vantaggi Dichiarazione IVA in forma autonoma La presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il consente di ottenere numerosi vantaggi, con particolare riferimento alla possibilità: di evitare l obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri; anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad 5.000,00 (per quelli superiori a ,00 è necessaria l apposizione del visto di conformità in dichiarazione); anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito; inoltre, in caso di errori nella dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il 30 settembre 2016 presentando una dichiarazione correttiva nei termini senza sanzioni. Per quanto riguarda l utilizzo del credito IVA 2015, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all ammontare di Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a , la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. Dunque, per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale, ai sensi dell art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione ed, inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Si è già detto, che ogni ulteriore compensazione orizzontale del credito IVA 2015 per importi superiori ad euro 5.000,00 può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Munendo la dichiarazione del Visto di conformità si potrà spendere anche il credito IVA per importi superiori ad euro ,00. Ciò che si vuole evidenziare è: che la presentazione della dichiarazione IVA in forma entro il consente di evitare di presentare la Comunicazione annuale dati IVA e anticipare l utilizzo in compensazione del credito IVA per importi eccedenti la soglia dei 5.000,00 euro al
7 Dichiarazione IVA in forma unificata Per un soggetto che presenta la dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2016 il versamento del saldo 2015 va effettuato: con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e pertanto entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3; ovvero: entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2016 ( con la maggiorazione dello 0,40%). In tal caso il saldo IVA 2015 può essere versato: in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7). Così, se il saldo è versato entro il la maggiorazione sarà pari all 1,2% (0,40% x 3); in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7, con l ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. VERSAMENTO SALDO IVA 2015 DICHIARAZIONE IVA/2016 IN FORMA UNIFICATA IN UNICA SOLUZIONE IN FORMA RATEALE (max 6/5 rate) Entro il o (maggiorazione dello 0,40% per mese/frazione di mese tra e o ) Prima rata entro il o (maggiorazione dello 0,40% per mese/frazione di mese tra e o ) Rate successive entro il 16 di ogni mese maggiorate degli interessi mensili dello 0,33% 7
8 Modalità di versamento Il saldo Iva 2015 deve essere pagato utilizzando obbligatoriamente il Mod. F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario. Si dovrà indicare: - nella sezione "Erario" del Mod. F24 il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668 ); - nello spazio "anno di riferimento" si riporta 2015; - la colonna "rateizzazione/regione/provincia/mese riferimento" deve essere compilata indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte (ad esempio, 0105 per la prima rata di 5, 0101 in caso di versamento in unica soluzione); - e nella colonna "importi a debito versati" va riportato l'importo dell'iva a debito. - Riproduzione riservata - 8
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