L'INTEGRAZIONE EUROPEA DELLA VIGILANZA BANCARIA Appunti per il corso di Diritto delle banche 2016-17 ad integrazione del cap. II
INNOVAZIONI La crisi (inanziaria avviatasi alla (ine del 2007 ha dato avvio ad una serie di modi(iche del quadro regolamentare europeo, orientate ad elaborare una unitaria capacità di reazione alla crisi. Le vischiosità dei processi di modi(ica, dovute anche alla disomogenea condizione dei Paesi aderenti all'unione, ha progressivamente portato alla costruzione di una sistema che - pur complesso e 'bizantino' per molti aspetti - ha acquisito una logica sistematica che pone le condizioni per un suo funzionamento ef(iciente. Il sistema è stato progressivamente costruito e si basa ora su due pilastri, con diverse competenze e aree di azione: 1- Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), con competenza regolamentare per tutti i Paesi europei 2- Unione Bancaria Europea (UBE), espressione riassuntiva di diversi strumenti destinati ad uni(icare l'esercizio dell'attività di vigilanza. Il consolidarsi delle competenze europee, nelle cui istanze organizzative è inserita la Banca d Italia, ha portato il progressivo af(ievolirsi del ruolo del CICR, con la sua esclusione da cruciali competenze in materia di vigilanza.
SEVIF Nella costruzione della risposta normativa europea alla crisi (inanziaria, il primo signi(icativo passo è stato compiuto dando seguito alle indicazioni formulate dal Rapporto de Larosière (cfr. Diritto delle banche, 2012, VII.5). Risultava evidente che le direttive di armonizzazione e il principio dell'home country control non erano suf(icienti per una politica diretta ad assicurare la stabilità del sistema (inanziario europeo. Era quindi necessario avviare la costruzione di una struttura comune, munita di poteri di controllo e d intervento idonei ad assicurare l equilibrio sistemico dei paesi aderenti. Premessa la distinzione fra vigilanza microprudenziale e macroprudenziale, il Rapporto sottolinea l essenzialità del coordinamento in questa seconda area e l'af(inamento della omogeneizzazione delle regole microprudenziali. Al Rapporto viene dato seguito con un pacchetto di misure dell'autunno 2010
SEVIF Con un salto di qualità nell attribuzione di competenze a livello europeo, a questo compito è destinato l' European Systemic Risk Board (ESRB), organismo collegiale che si vale del supporto tecnico della BCE ed è guidato dal Presidente della Banca Centrale Europea. Si procede, poi, anche ad una più ef(iciente organizzazione delle competenze di vigilanza microprudenziale, ripartita su tre European Supervisory Authorities (ESA), del pari collegiali ed espressione delle autorità dei diversi paesi membri, in corrispondenza della corrente suddivisione nei tre settori bancario, mobiliare, assicurativo - dell intermediazione (inanziaria. Nella raggiera della tripartizione per segmenti di mercato (inanziario, l Autorità Bancaria Europea (identi(icata, secondo l uso corrente, con l acronimo tratto dalla denominazione in inglese, EBA) cui al pari delle altre autorità di settore - è rimesso il fondamentale compito di rafforzamento della vigilanza quali(icato dalla (issazione di standard tecnici obbligatoriamente comuni (c.d. single rule book), realizzando così interventi volti a ridurre gli ambiti di incertezza e di discrezionalità rinvenibili nel materiale normativo comunitario.
SEVIF Il sistema si integra con le competenze preesistenti, che solo parzialmente sostituisce, assumendo nel suo complesso la denominazione di Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria- SEVIF (correntemente indicato con l acronimo inglese ESFS-European System of Financial Supervision) che vede af(iancarsi alle neo-istituite autorità e al loro Comitato congiunto, le autorità nazionali e i preesistenti collegi di autorità responsabili per la vigilanza degli intermediari transnazionali. Nell ordinamento nazionale, le coordinate di integrazione nel SEVIF sono fornite dall art. 6 TUB.
UBE La persistente crisi (inanziaria ha dimostrato che il semplice coordinamento della vigilanza (inanziaria tramite il SEVIF non è stato suf(iciente a evitare la frammentazione del mercato (inanziario europeo. Per rimediare a tale problema la Commissione europea ha proposto, a metà del 2012, un'unione bancaria europea caratterizzata da un approccio più organico ad integrazione dell'eurozona e, in prospettiva, del mercato unico.
UBE Le prospettive di integrazione riguardano sia il quadro normativo che i soggetti competenti ad applicarlo. Il quadro normativo in via di de(inizione si basa tendenzialmente su regole omogenee nell'ambito del mercato unico europeo c.d. Codice Unico europeo o Single Rulebook. Le regole europee si applicano a tutti i Paesi dell UE, ad eccezione di una rosa di più stretta integrazione che al momento include i soli Paesi della zona euro negli strumenti di più avanzata integrazione di seguito elencati.
UBE L'Unione bancaria europea si sviluppa lungo tre strumenti: 1) Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU, più spesso indicato con l'acronimo inglese SSM, da Single Supervisory Mechanism), istituito dal regolamento n. 1024/2013 con competenze di vigilanza per i Paesi dell'area euro (con 'porta aperta' ad ulteriori ingressi di Paesi europei che non adottano l'euro);
UBE 2) Meccanismo di risoluzione unico (SRM-Single Resolution Mechanism), completato da un Fondo di risoluzione unico (SRF-Single Resolution Fund), varati con regolamento 806/2014. Facendo seguito a quanto avvenuto per l esercizio dell ordinaria attività di vigilanza prudenziale con il MVU, lo strumento completa e rende più incisiva tale attività provvedendo all accentramento delle funzioni concernenti la risoluzione della crisi degli intermediari, per i Paesi dell'area euro; 3) Sistemi di garanzia dei depositi Accanto a misure di omogenizzazione ulteriore, è previsto il coordinamento fra i sistemi nazionali di protezione dei depositanti, completando l'integrazione dell'unione bancaria con meccanismi solidaristici fra sistemi nazionali.
MVU Dei tre strumenti elencati, solo il primo - il Meccanismo di Vigilanza Unico - è entrato a pieno regime dal 4 novembre 2014. Le fonti normative di riferimento sono consolidate a livello europeo, mentre è al momento in esame un decreto legislativo di modi(ica a svariate norme del TUB, in esecuzione della delega al coordinamento di cui all art. 4 l. di delegazione europea 2014 (n. 114/2015).
MVU Fonti di diritto europeo sono: Regolamento sul MVU reg. del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, "che attribuisce alla Banca centrale europea compiti speci(ici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi", istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o, secondo il corrente acronimo dall'inglese, SSM) Regolamento quadro sul MVU reg. della Banca Centrale Europea n. BCE/2014/17 (UE 468/2014), del 16 aprile 2014, istitutivo del quadro di cooperazione tra le autorità nell ambito del MVU (adottato ai sensi ai sensi dell art. 6, par. 7, e dell art. 33, parr. 1 e 2, reg. 1024/2013) 16
MVU Obiettivo del MVU è di garantire uniformità e vigilanza coerente degli istituti di credito per prevenire l'arbitraggio regolamentare e la frammentazione del mercato dei servizi (inanziari nell'unione. Il MVU è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Esso comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali (Autorità Nazionali Competenti-ANC) dei Paesi partecipanti, fra cui la Banca d'italia. La BCE ha ruolo preminente nel riparto di competenze, essendo garante del funzionamento ef(icace e coerente del MVU.
MVU I compiti di ordinaria supervisione sono generalmente ripartiti fra BCE e ANC in ragione della rilevanza degli intermediari. Alla BCE attribuiti i compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, che rivestono la quali(ica di enti 'signi(icativi' secondo i parametri dimensionali e qualitativi (issati dal regolamento istitutivo. A seguito della ricognizione compiuta in sede di prima applicazione, circa 130 banche - che rappresentano l'80% ca. del mercato bancario della zona euro - sono passate al nuovo regime di vigilanza, mentre restano alla competenza delle autorità nazionali oltre 3.000 banche. Ciò non vuol dire che queste ultime non siano coinvolte nel MVU, non solo e non tanto perché la BCE può avocare a sè gli interventi anche su intermediari 'non signi(icativi', quanto e soprattutto perché il regolamento consente che l'impronta della nuova vigilanza BCE tocchi l'intero sistema coinvolto nel Meccanismo. Il MVU, infatti, ha una capacità espansiva a (ini di omogeneizzazione dell'azione di vigilanza che è stata subito utilizzata nell'organizzazione che la BCE si è data (cfr. Guida alla vigilanza, 30/9/ 2014, al sito www.ecb.europa.eu).
MVU Alcune materie di assoluta rilevanza sono invece riservate alla decisione (inale della BCE, a partire dall autorizzazione all attività bancaria, alla sua revoca, all'autorizzazione all acquisto e cessione di partecipazioni quali(icate in banche. Si persegue così la (inalità di garantire l'uniformità dell'azione di vigilanza all'interno del mercato unico. Le decisioni in questa seconda area di materie sono soggette a procedure dettagliatamente normate per de(inire i reciproci compiti di BCE e ANC, che assumono principalmente funzione istruttoria.