IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

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Transcript:

INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE LEZIONE XVII IL CONCORSO DI PERSONE PROF. VITO MORMANDO

Indice 1 IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO --------------------------------------------------------------------------- 3 2 REALIZZAZIONE DI UN FATTO DI REATO (CONSUMATO O TENTATO) -------------------------------- 4 3 L ESECUZIONE FRAZIONATA DEL FATTO ------------------------------------------------------------------------ 6 4 CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO --- 7 4.1. IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL REQUISITO ---------------------------------------------------------------------------- 7 5 CONCORSO MATERIALE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6 CONCORSO MORALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 7 CONSAPEVOLEZZA E VOLONTÀ DI CONTRIBUIRE CAUSALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 8 L IRRESPONSABILITÀ DELL AGENTE PROVOCATORE ----------------------------------------------------- 11 9 UNA DEROGA ALLA NECESSITÀ DEL DOLO DI PARTECIPAZIONE: LA RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPE PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO ----------------------------------------------------- 12 10 IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PROPRIO ------------------------------------------------------------ 13 11 IL CONCORSO DI PERSONE NEI REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI ---------------- 14 12 IL CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE ---------------------------------------------------------------------------- 15 13 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEI CONCORRENTI NEL REATO ------------------------------- 16 14 DESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO NEL CONCORSO DI PERSONE ------------------- 17 15 LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO ------------------------------------------------------------------- 18 16 IL CONCORSO DI PERSONE NELLE CONTRAVVENZIONI --------------------------------------------------- 19 2 di 19

1 nel reato Le norme sul concorso di persone assolvono ad una duplice funzione, che si attua in due fasi successive. In primo luogo viene in considerazione la loro funzione incriminatrice: in un ordinamento retto dal principio di legalità come si è anticipato, talune norme sul concorso di persone hanno la funzione di dare rilevanza a comportamenti atipici ai sensi delle norme che delineano i singoli reati, estendendo quindi la responsabilità a chi non realizza in prima persona un reato consumato o tentato, ma concorre alla commissione di un reato da parte di altri. nel reato consta di quattro elementi costitutivi: a) pluralità di persone; b) realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato; c) contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto; d) consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto. Alla realizzazione del fatto, nei reati monosoggettivi deve concorrere almeno un altra persona(il c.d. partecipe) rispetto a quella la cui condotta è descritta nella norma incriminatrice di parte speciale (il c.d. autore). Nel novero dei concorrenti rientrano anche le persone non imputabili o non punibili per effetto di una causa personale di esclusione della punibilità. 3 di 19

2 Realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato) Il secondo requisito del concorso di persone è che sia stato realizzato, nella forma tentata o consumata, il fatto di reato descritto da una norma incriminatrice di parte speciale: prima che sia integrato il fatto, il comportamento atipico è penalmente irrilevante. Subordinando la rilevanza delle condotte atipiche alla presenza di un fatto tipico, il legislatore italiano ha dunque modellato il concorso di persone secondo l idea dell accessorietà, il comportamento atipico rileva se e in quanto accade a un fatto principale tipico. Si pone il problema se ai fini del concorso sia sufficiente un fatto principale tipico(accessorietà minima), se oltre che tipico il fatto debba essere antigiuridico (accessorietà limitata), se il fatto principale debba essere non solo tipico e antigiuridico, ma anche colpevole (accessorietà estrema), o addirittura, non solo tipico, antigiuridico e colpevole, ma anche punibile (iperaccessorietà). Il nostro ordinamento ritiene sufficiente che la condotta atipica acceda ad un fatto tipico; non sono invece condizioni per la configurabilità di un concorso di persone né l antigiuridicità, né la colpevolezza, né la punibilità del fatto commesso da altri. Quanto all antigiuridicità, di regola la liceità del fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione opera sia nei confronti dell autore del fatto, sia di chi lo ha istigato o agevolato. La disciplina dell art. 119 co. 1 c.p. si applica anche nella sfera della colpevolezza. Si è già visto che se il fatto tipico è commesso da persona non imputabile, rimane ferma l eventuale responsabilita di chi lo ha istigato o gli ha fornito l arma con la quale il soggetto non imputabile ha commesso, ad es., un omicidio: e la responsabilità dell istigatore o dell agevolatore resta ferma,come dispone l art.86 c.p., anche se lo stato di incapacità di intendere o di volere dell autore è stato cagionato proprio allo scopo di fargli commettere il reato. Dal pari, se chi commette il fatto agisce senza dolo per difetto del momento rappresentativo, essendo caduto in errore su un elemento essenziale del fatto, non risponderà del delitto di appropriazione indebita per mancanza di dolo: ne risponderà invece chi lo ha istigato a commettere il fatto se sapeva che la cosa oggetto della vendita non era di proprietà dell istigato e magari ha provocato con l inganno l errore in cui è caduto l autore del fatto. Difetta poi il momento volitivo del dolo quando il fatto sia stato commesso per costringimento fisico. 4 di 19

punibilità. Infine la disciplina dell art. 119 co. 1 c.p. si applica anche alle cause personali di non 5 di 19

3 L esecuzione frazionata del fatto La realizzazione del fatto tipico può avvenire ad opera di più persone, ciascuna delle quali, d accordo con l altra, realizza una parte del fatto: si parla in questo caso di esecuzione frazionata e si designano come coautori coloro che eseguono congiuntamente una parte del fatto. Perché si tratti dell esecuzione frazionata di un unico fatto, è necessario che i soggetti agiscano sulla base di un accordo, mentre non rileva il contesto temporale nel quale si collocano le condotte dei coautori. 6 di 19

4 Contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto 4.1. Il fondamento normativo del requisito Non vi può essere concorso di persone se la condotta atipica non ha esercitato un influenza causale sul fatto concreto tipico realizzato da altri: in assenza di questo collegamento causale, la condotta atipica non reca infatti nessun contributo all offesa al bene giuridico immanente al fatto principale. La legge italiana non seleziona le condotte atipiche il cui contributo causale alla realizzazione del fatto da parte di altri è necessario per la sussistenza di un concorso. 7 di 19

5 Concorso materiale Si ha concorso materiale quando una condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per l esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da parte di altri. Sul terreno causale tutte quelle condotte sono però equivalenti: quando infatti si tratta di accertare se un fatto così come in concreto si è verificato è conseguenza o meno della condotta dell agente, è impossibile operare una distinzione tra quelle condotte, dal momento che tutte sono state condizioni necessarie del fatto concreto. Irrilevante ai fini della sussistenza di un contributo causale alla realizzazione del fatto, la distinzione tra condotte astrattamente sostituibili o insostituibili potrà rilevare in sede di commisurazione della pena: nel senso che una condotta non sostituibile da un altra potrà comportare una pena maggiore di quella che spetterà alla condotta che in astratto poteva essere rimpiazzata da un altra equivalente sul piano causale. 8 di 19

6 Concorso morale L influenza causale nella forma del concorso morale si realizza da parte di chi, con comportamenti esteriori, fa nascere in altri il proposito di commettere il fatto che poi viene commesso ovvero rafforza un proposito già esistente, ma non ancora consolidato. Nel concorso morale il nesso casuale tra condotta atipica e fatto principale si articola in un duplice passaggio: (a) l istigazione deve far nascere o rafforzare in capo all istigato il proposito di commettere un determinato reato; (b) tale reato deve essere poi effettivamente commesso. L influenza causale dell istigazione va accertata in concreto secondo il consueto schema della condicio sine qua non: si tratta cioè di accertare, con l aiuto di leggi psicologiche, che in assenza della condotta istigatoria, l autore non avrebbe realizzato il fatto di reato con quelle specifiche modalità. La mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso morale, a meno che non sia stata accompagnata da una chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento delittuoso e l autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito ovvero di rassicurazione. Fuori dai limiti del concorso morale, perché difetta ogni contributo causale alla decisione di commettere il reato, è anche la connivenza, cioè la consapevolezza che altri sta per commettere o sta commettendo un reato senza che si faccia nulla per impedirlo. Rientra invece nello schema del concorso morale l accordo, che rappresenta la comune decisione di commettere un reato come punto d arrivo di una influenza psicologica esercitata da ciascun partecipe dell accordo nei confronti degli altri. 9 di 19

7 Consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto La responsabilità del partecipe dipende, oltre che dall aver apportato un contribuito causale alla realizzazione del fatto da parte dell autore, anche dalla presenza del dolo: e la particolare struttura del fatto nel concorso di persone comporta che l oggetto del dolo abbracci sia il fatto principale realizzato dall autore, sia il contribuito causale recato dalla condotta atipica. Quanto alle peculiarità del fatto concreto che devono essere oggetto di rappresentazione da parte del concorrente atipico, ciò che è necessario,ma anche sufficiente è che il concorrente si rappresenti la commissione di un fatto concreto conforme a quello descritto dalla norma incriminatrice: è invece irrilevante che il partecipe conosca le concrete modalità con cui l autore eseguirà il reato. Ai fini del dolo del concorso di persone nel reato non è necessaria una consapevolezza reciproca dell altrui attività: è sufficiente il dolo di partecipazione in capo al concorrente atipico, mentre l autore può ignorare l altrui contributo materiale alla realizzazione del fatto. 10 di 19

8 L irresponsabilità dell agente provocatore Si designa come agente provocatore chi istighi taluno a commettere un reato, volendo far scoprire e assicurare alla giustizia la persona provocata prima che il reato giunga a consumazione. Si è cercato di motivare variamente l impunità dell agente provocatore, ma la ragione assorbente è l assenza del dolo di partecipazione in capo all agente provocatore. 11 di 19

9 Una deroga alla necessità del dolo di partecipazione: la responsabilità del partecipe per un reato diverso da quello voluto Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l evento è conseguenza della sua azione od omissione : è cioè addossato al concorrente a titolo di dolo un fatto di reato che egli non ha voluto, avendo soltanto contribuito causalmente alla sua realizzazione. Si tratta di una delle più vistose ipotesi di responsabilità oggettiva, che come si è visto, può essere parzialmente armonizzata in via interpretativa con il principio costituzionale di colpevolezza se si limita la sfera di applicabilità della norma alle ipotesi in cui il partecipe si esponga al rimprovero di aver contribuito per colpa alla realizzazione del reato diverso. 12 di 19

10 nel reato proprio Si è già visto che può configurarsi il concorso di un estraneo in un reato proprio, cioè in un reato che può essere commesso soltanto da chi possegga determinate qualità o si trovi in determinata relazioni con altre persone. In primo luogo, l estraneo deve contribuire causalmente alla realizzazione del fatto costitutivo del reato proprio nelle consuete forme del concorso materiale o morale. Autore di un reato proprio può essere soltanto l intraneo: lo impone il principio di legalità. In secondo luogo, il dolo del partecipe esige la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione del fatto costitutivo del reato proprio e quindi esige anche la consapevolezza della qualità rivestita dall intraneo, che è elemento costitutivo del fatto di reato proprio. 13 di 19

11 nei reati necessariamente plurisoggettivi E il pacifico che possa configurarsi il concorso di persone in un reato necessariamente plurisoggettivo: la funzione incriminatrice assolta dall art. 110 c.p. consente infatti di dare rilevanza anche alla condotta atipica di chi istiga o agevola la commissione di un reato necessariamente plurisoggettivo. Quanto ai reati necessariamente plurisoggettivi impropri o in senso ampio, la funzione incriminatrice dell art. 110 c.p. può esplicarsi soltanto nei confronti di chi contribuisca alla realizzazione del fatto di reato tenendo una condotta atipica, cioè diversa da quella descritta dalla norma incriminatrice e dunque non punibile in base a tale norma. Solo apparentemente più complesso è il problema della configurabilità di un concorso di persone in quella particolare categoria di reati necessariamente plurisoggettivi che si designano come reati associativi. La configurabilità di un concorso di persone nel reato associativo è avvalorata sul piano sistematico dalle norme che prevedono come reati a sé stanti l assistenza ai partecipi di banda armata e l assistenza agli associati di un associazione per delinquere o di un associazione di tipo mafioso. 14 di 19

12 Il concorso mediante omissione Un concorso di persone nel reato può realizzarsi anche in forma omissiva: nel senso che anche con un comportamento omissivo si può contribuire alla realizzazione di un reato da parte di altri. Sono indispensabili a tale scopo due requisiti. In primo luogo, deve sussistere una posizione di garanzia, cioè in capo ad un soggetto deve sussistere l obbligo giuridico di impedire la commissione del reato bensì una mera connivenza o un altrettanto irrilevante adesione morale. L obbligo di impedimento può riferirsi a qualsiasi tipo di reato: reati commissivi di mera condotta; reati commissivi di evento. In secondo luogo, l omissione deve essere condizione necessaria per la commissione del reato da parte dell autore: bisogna cioè accertare se l azione doverosa che si è omesso di compiere avrebbe impedito la realizzazione del fatto concreto da parte dell autore. 15 di 19

13 Il trattamento sanzionatorio dei concorrenti nel reato Il legislatore del 1930 ha disposto che la pena per ciascun concorrente vada individuata all interno di una comune cornice edittale; quella prevista per il reato realizzato in concorso. Ciò significa, non che tutti i concorrenti dovranno essere puniti in concerto con la stessa pena, ma significa, come si è anticipato, che la pena per i singoli concorrenti andrà graduata all interno di una medesima cornice edittale, tenendosi conti dei criteri ordinari di commisurazione ex art. 133 c.p. Una volta determinata la pena-base per il singolo concorrente secondo i criteri di cui all art. 133 c.p., il giudice deve procedere ad una ulteriore fase della commisurazione della pena: deve cioè verificare se nel caso concreto siano presenti gli estremi di una o più circostanze del reato. Tra le circostanze aggravanti, gli artt. 111 e 112 c.p. contemplano alcune ipotesi in cui il concorrente ha avuto un ruolo di spicco nella preparazione o nell esecuzione del reato, promuovendo, organizzando o dirigendo l attività degli altri concorrenti; ipotesi in cui il concorrente ha sfruttato la propria posizione di supremazia ovvero un altrui situazione di debolezza: è il caso di chi ha determinato a commettere il reato una persona soggetta alla sua autorita, direzione o vigilanza, nonché il caso di chi ha determinato a commettere il reato un soggetto non imputabile o non punibile, un soggetto di età compresa tra quattordici e diciotto anni capace di intendere e di volere, un seminfermo di mente o un soggetto in stato di deficienza psichica, ovvero si è avvalso di uno di tali soggetti per commettere il reato, o, ancora, con gli stessi ha partecipato alla commissione del reato; ancora, l ipotesi in cui sono concorse nel reato cinque o più persone, ciò che comporta una maggior probabilità di riuscita nella realizzazione del reato. Nell ambito del concorso di persone nel reato si pone il problema della comunicabilità o meno delle circostanze ai diversi concorrenti. In proporzione l art. 118 c.p. dispone che le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernetti i motivi a delinquere, l intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole (cioè quelle che riguardano la imputabilità e la recidiva ) sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. 16 di 19

14 Desistenza volontaria e recesso attivo nel concorso di persone E pacifico che se l autore desista volontariamente dal portare a compimento l azione, non sarà punibile in forza di una causa di non punibilità, il cui carattere personale esclude che possa essere estesa sia ai coautori, sia ai partecipi. In assenza di una disciplina espressa, si discute invece delle condizioni necessarie per integrare una desistenza volontaria da parte del partecipe, e quindi per escludere la sua punibilità. Dal momento che la responsabilità del partecipe presuppone che la sua condotta atipica abbia contribuito causalmente alla realizzazione del fatto principale, ne segue che per la configurazione della desistenza sarà sufficiente che il partecipe abbia neutralizzato gli effetti della sua azione, l eventuale successiva condotta autonoma che porti l autore a realizzare comunque il reato sarà priva di ogni collegamento causale con la condotta del partecipe e potrà fondare una responsabilità del solo autore. 17 di 19

15 La cooperazione nel delitto colposo Il nostro codice prevede che il concorso di persone possa configurarsi in relazione ad un fatto preveduto dalla legge come delitto colposo: sotto la rubrica cooperazione nel delitto colposo, l art. 113 co. 1 c.p. stabilisce infatti che nel delitto colposo, quando l evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso ; il secondo comma dell art. 113 dispone inoltre che la pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell art. 111 e nei nn. 3 e 4 dell art. 112. Anche con riferimento alla cooperazione nel delitto colposo bisogna distinguere tra la funzione incriminatrice assolta dall art. 113 co. 1 c.p. e la funzione di disciplina del trattamento sanzionatorio assolta in particolare dagli artt. 113 co. 2 e 114 c.p. La funzione incriminatrice dell art. 113 co. 1 c.p. riguarda i delitti colposi di evento a forma vincolata e i delitti colposi di mera condotta; non riguarda invece i delitti colposi di evento a forma libera, nei quali è la stessa norma incriminatrice di parte speciale che attribuisce rilevanza a qualsiasi comportamento umano, connotato da colpa, che abbia fornito un contribuito causale al verificarsi dell evento. Alcuni elementi strutturali della cooperazione nel delitto colposo sono comuni, anche sotto il profilo della disciplina, al concorso nel delitto doloso: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato e il contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto. Peculiare del concorso colposo ai sensi dell art. 113 c.p. è invece il carattere colposo della condotta di partecipazione, come violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia che ha la finalità di prevenire il riconoscibile realizzarsi del fatto dannoso o pericoloso che integra il delitto colposo. Venendo al trattamento sanzionatorio della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 co. 1 c.p., si è già accennato che trovano applicazione le circostanze aggravanti previste dagli artt. 111 c.p. 18 di 19

16 nelle contravvenzioni Quanto al concorso di persone nelle contravvenzioni, è pacifico che la disciplina di cui all art. 110 c.p. si applichi anche alle contravvenzioni necessariamente dolose, nonché a quelle che in concreto sono commesse con dolo. Parte della dottrina dubitava invece della possibilità invece della possibilità di configurare un concorso colposo nelle contravvenzioni colpose, argomentando dal tenore letterale dell art. 113 c.p., nel quale si fa riferimento alla cooperazione nel solo delitto colposo. D altro lato, la rilevanza del concorso colposo nelle contravvenzioni discende dall art. 110 c.p., che parla di concorso nel reato, abbracciando quindi anche le contravvenzioni necessariamente colpose o in concreto commesse per colpa. 19 di 19