La Persona fisica e la Persona giuridica, distinzione e caratteri

Documenti analoghi
LE PERSONE GIURIDICHE

PERSONE GIURIDICHE e ENTI

LE PERSONE GIURIDICHE

negozio giuridico contratto

I SOGGETTI: LA PERSONA FISICA

TRIENNIO SPERIMENTALE. Contenuti della disciplina: ELEMENTI DI DIRITTO. Terzo anno I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano)

Cognome e Nome Classe Data

La parte civile nel processo penale

Aspetti giuridici del contratto di rete nel rapporto bancario

Via Verdi, Carrara Tel. 0585/ Fax. 0585/ pec Sito internet

INDICE. Parte prima di Luigi Scappini, Francesco Facchini, Maria Giulia Facchini

Testo ddl. Art. 1 Finalità e oggetto

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano

Le diverse definizioni di azienda Le forme giuridiche Il concetto di soggetto giuridico ed economico Le classificazioni delle aziende

INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 968)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche. Il rapporto giuridico e le persone fisiche

CORSO DI DIRITTO PRIVATO SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI ANNO ACCADEMICO 2015/ SEMESTRE 10 CFU 60 ORE DOCENTE: PROF. LUIGI NONNE Informazioni

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE

IMPRENDITORE COMMERCIALE art c.c.

16 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA SEMPLICE

INDICE. Capitolo Secondo Protezione degli incapaci...» 30

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE

11 VARI TIPI DI SOCIETA

Persona fisica e capacità giuridica

B. Persone giuridiche.

L'Imprenditore Agricolo è un soggetto economico, definito dal Codice Civile, che trova la prima propria definizione nella figura dell'imprenditore:

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Provincia di Padova

Le società di persone

La Trasformazione di società: disciplina giuridica e caratteri

La ONLUS per gli Avvocati ex D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 Roma 27 maggio 2016

Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno. Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)

a cura di VANESSA PESENTI

I soggetti del diritto: le persone fisiche. Prof. ssa Magliocco Maria Arcangela Docente di Scienze Giuridiche ed Economiche Ite Lenoci Bari

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

A chi potrei donare?

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SCHEDE ILLUSTRATIVE -

27. Il cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia e la modulazione del diritto al nome.» Estratti e certificati.

Indice 1 L AZIONE COSTITUTIVA

Fondi Patrimoniali. Famiglia

UNA BREVE SINTESI PRATICA

SOCIETA DI PERSONE (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA)

RESPONSABILITA CIVILISTICHE E FISCALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013

Grosseto, 27 febbraio 2014

Le Amministrazioni Pubbliche: un quadro concettuale

L azione di responsabilità dei soci nel fallimento delle società

ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE. ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ANNO 2012

Diritto commerciale I. Lezione 09/11/2016

COMUNE DI CAMERANO. Regolamento ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40)

A.A. 2014/2015. Didattica di politica economica

CONVEGNO. La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa. Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia

La liquidazione delle società di persone

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri

PREMESSA 1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva

I principi generali dell attività di impresa. La tipologia delle società. Il contratto individuale di lavoro.

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

FRANCO MOSCONI CRISTINA CAMPIGLIO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE PARTE SPECIALE. Seconda edizione UTET

Indice. 1. La nozione di diritto commerciale. Il diritto commerciale come. 2. La nozione giuridica di imprenditore. L imprenditore e il

Comune di Volpiano Provincia di Torino

Struttura e funzionamento delle norme di DIPP

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

INDICE I. IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

INDICE CAPITOLO II LE FONDAZIONI IN GENERALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE. Premessa INTRODUZIONE

PINEROLO Viale Kennedy n. 30 * * * * * * * * necessari per la configurabilità di una attività di impresa (attività

FORMA GIURIDICA APPROPRIATA

ECONOMIA AZIENDALE II CANALE I MODULO ECONOMIA AZIENDALE 2

Lezione del 9 Ottobre 2013

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

E.G.I. Executive summary. Economia e Gestione delle Imprese Facoltà di Scienze della Comunicazione - Università di Torino

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI BANDO PER AFFIDAMENTI E SUPPLENZE E PER CONTRATTI DI INSEGNAMENTO ANNO ACCADEMICO 2013/2014

SRL: semplificate e a capitale ridotto

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I. (Reg. n. 11/2008)

Libertà e diritti dei cittadini

Prefazione alla sesta edizione... p. XV Abbreviazioni...» XVII

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Indice. Parte prima Il diritto in generale e le nozioni fondamentali del diritto privato. I. Il diritto e le sue fonti 5

Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi

FONDI PENSIONE DOTATI DI PERSONALITA GIURIDICA REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE 1

Indice 1 LE BASI DEL SISTEMA EUROPEO DI CONTABILITÀ NAZIONALE SEC

Comune di Castiglion Fibocchi

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico Fatti e atti giuridici Il rapporto giuridico Categorie di diritti soggettivi

Transcript:

La Persona fisica e la Persona giuridica, distinzione e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Nel linguaggio giuridico, con il termine Persona si indica in il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi. La persona fisica sorge al momento della nascita dell essere umano, più precisamente quando lo stesso nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito, il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell attribuzione della capacità giuridica. L uomo si trova in particolari rapporti con l ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non si può separare e dai quali il diritto non può non dipendere. In relazione a simili rapporti, alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che interessano ogni persona, la quale non li può cedere né farne oggetto di transazioni o pattuizioni. La cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato, la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo con altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio. 1 di 6

I diritti della personalità, species rispetto al genus dei diritti assoluti, sono quelli che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate, essi sorgono con il nascere del soggetto, e a volte anche prima ( il diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili, e tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al nome, all onore, alla propria immagine, e così via. In relazione alla posizione che la persona assume nello spazio, l ordinamento disciplina gli Istituti del domicilio, della residenza, della dimora. Con Istituti della scomparsa, dell assenza e della morte presunta, sono disciplinati, nell ordinamento italiano, gli effetti che derivano dalla materiale scomparsa della persona fisica dal domicilio o dalla residenza senza che sia possibile reperire notizie che provino la sua sopravvivenza. La persona fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell individuo, la sua capacità giuridica cessa e quello che, in un significato materiale e ideale, rimane dopo la morte non può più essere soggetto, ma oggetto di diritti. Con l importanza che può avere il conoscere se la morte di una persona abbia preceduto o seguito quella di altre persone, l ordinamento italiano introduce la presunzione della commorienza. Legati alle persone fisiche e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile. La persona giuridica è quell organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati. Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l esistenza della persona giuridica: 2 di 6

una pluralità di persone, un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o non si presentano allo stesso modo importanti. La pluralità di persone in alcuni tipi di persone giuridiche si può presentare non in primo piano o mancare, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni). La presenza di questi elementi di solito si deve dedurre dall atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione), e dallo statuto della stessa. Il momento giuridico dell attribuzione della personalità giuridica all ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici. A seguito del riconoscimento, l ente può legittimamente esprimere una propria volontà con gli organi predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica. Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito con la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, e per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell autorità amministrativa, la quale, più che a verificare l esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la persona giuridica in formazione intende perseguire (ad es., per le 3 di 6

associazioni, fondazioni, istituzioni private). La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata nell ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all onore, ecc.). La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell ente. I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell ente. La funzione di pubblicità concernente la vita delle persone giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche con i registri dello stato civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro delle persone giuridiche. Delle persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo. La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni. Con il d. lgs. n. 231 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano un articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Al diritto romano era ignota la nozione astratta e generale di persona giuridica : 4 di 6

persona per il diritto era esclusivamente l uomo, al quale competeva ogni tutela giuridica. Gli enti associativi, che pur non mancavano, non erano considerati riguardati come individualità o come categoria dotata di una propria autonomia concettuale. Al contrario, con spirito eminentemente pratico, si preferiva identificarli, dove esistenti, con formule icastiche che ne spiegassero l agire. Espressioni come personae vice funguntur o privatorum loco habentur concorrevano, così, a chiarire e giustificare il modo di agire di queste di siffatte collettività, all'inizio nel settore pubblico e successivamente, in quello privato. Il populus romanus ne rappresentava il prototipo principale, al quale progressivamente si affiancarono le colonias e le civitates, i municipia in un secondo momento, all epoca dell Impero, gli enti ius privatorum sub specie di corporazioni (le moderne associazioni), dotate di una capacità di diritti e di poteri funzionali al perseguimento dello scopo sociale o economico. Gli studiosi del perido, sono soliti ripetere che gli insegnamenti romani in argomento di personalità andarono completamente smarriti e distrutti nel corso dell alto Medioevo e con essi l idea, faticosamente 5 di 6

ricostruita, di soggettività autonoma delle collettività e dei gruppi. Il fatto sicuro è che il diritto germanico non conobbe il concetto di ente morale, preferendo ad esso la teoria della cosiddetta comunione a mani riunite (zur gesammten Hand) per spiegare il fenomeno della proprietà degli enti e ricondurne in definitiva ai singoli soggetti. https://www.diritto.it/la-persona-fisica-e-la-persona-giuridica-distinzione-e-caratteri/ 6 di 6