COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE : FOCUS IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 28 SETTEMBRE 2017

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COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE : FOCUS IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 28 SETTEMBRE 2017 ISTRUZIONI MODULISTICA PER LA COMPILAZIONE PRATICA DELLA Il Decreto Legge n. 193/2017 ha disposto, per effetto di una modifica dell art. 21 del D.L. 78/2010 per le operazioni effettuate dal 2017, l obbligo di comunicazione periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute ( si riferisce alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, e alle fatture ricevute e alle bollette doganali, annotate nel registro degli acquisti ). Molta attenzione va prestata alla compilazione del campo relativo alla natura dell operazione, soprattutto quando non è previsto l addebito dell imposta o si rientra in un regime speciale. DATO NATURA Il dato Natura dell operazione va riportato nel tracciato solo quando il cedente o prestatore al posto dell IVA in fattura ha provveduto ad indicare una specifica annotazione ( pertanto se nella fattura emessa / acquisto non è indicata l imposta ma un annotazione, il campo Imposta non deve essere evidenziato mentre va compilato il campo Natura con il codice dell operazione). I CODICI APPROVATI PER L'INDICAZIONE a)operazioni escluse codice N1 : identifica, ad esempio, le fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell art. 15 del decreto IVA. b)operazioni non soggette codice N2 : identifica le fatture relative alle operazioni non soggette a IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell imposta come le prestazioni di servizi extra-ue ) ; ad esempio : Cessioni di denaro, crediti, ecc. ex art. 2 Dpr 633/72 ; Cessioni non territoriali in Italia di beni (cessione di immobile all'estero ex art. 7-quater) o servizi (es: servizi generici a soggetti passivi ex art. 7-ter; Cessioni in regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (es: cessione di schede telefoniche; sigarette; ecc.), c)operazioni non imponibili codice N3 : identifica le fatture relative alle operazioni non imponibili ( esportazioni e cessione di beni intra-ue). d)operazioni esenti N4 : identifica le fatture relative alle operazioni esenti (ad esempio prestazione sanitaria art. 10 ). e)operazioni soggette al regime del margine/iva non esposta in fattura Codice N5: identifica le fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (ad esempio cessione di un autovettura usata ovvero

le fatture emesse senza separata indicazione dell imposta di cui all'art. 74-ter del ( agenzie di viaggio e turismo). f)operazioni soggette a inversione contabile IVA N6 : identifica le fatture relative alle operazioni per le quali si applica l inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). g)operazioni soggette a modalità speciali di determinazione o assolvimento dell IVA N7 : identifica le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici ovvero in caso di IVA assolta in altro stato UE e in caso di contribuente residente in Italia che abbia aderito al Moss (regime del Mini One Stop Shop). Nota : in materia di compilazione dei dati per le operazioni extracomunitarie occorre rammentare che le cessioni di beni a soggetti extra-ue, essendo esportazioni, sono operazioni non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3 e che le prestazione di servizi resi a soggetti extracomunitari, non essendo soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il codice N2. Secondo le istruzioni dell Agenzia delle Entrate, per la comunicazione Iva Fatture ricevute, il campo Natura deve essere compilato con gli stessi codici approvati per le fatture emesse con l unica differenza che, se si tratta di una fattura in reverse charge, oltre a dover indicare il codice N6 nel campo natura, occorre necessariamente valorizzare anche i campi Imposta e Aliquota. L acquirente/committente, in tutti i casi di reverse charge (subappalti in edilizia, acquisti intraue, ecc., ivi incluso il caso di autofattura per regolarizzazione di omesso/ errato ricevimento di fattura) indica l operazione solo tra gli acquisti (non anche tra le vendite). CAMPO NUMERO DOCUMENTO Lo spesometro deve identificare univocamente ciascuna fattura attraverso un numero progressivo, da indicare all'interno dl campo Numero riportando al suo interno esattamente il numero della fattura. In materia di Fatture ricevute non c'è l'obbligo di annotazione del numero nel registro degli acquisti per cui se il contribuente non dispone del dato, può riportare nel campo Numero del tracciato, il valore 0. DATI CAMPI DETRAIBILE E DEDUCIBILE Tali campi detraibile e deducibile possono essere compilati alternativamente ( nel caso di committente persona fisica che non opera nell esercizio d impresa, arte o professione il dato è facoltativo e si riferisce all eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi ( esempio : impresa che emette fattura verso un privato per dei lavori detraibili per il 50% ; se

si è in possesso della percentuale il contribuente nell'apposito campo detrazione della comunicazione). può indicarla NOTA : il campo detraibile contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili; il campo deducibile indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili (il valore ammesso è Si = spesa deducibile); il campo esigibilità IVA indica il codice che esprime il regime di esigibilità dell IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell imposta (scissione dei pagamenti). : DATI TIPO DEL DOCUMENTO Viene richiesto di specificare la tipologia della forma nella quale è stato emesso in relazione ai dati oggetto della trasmissione. i cui valori ammessi sono espressi dalla seguente codifica identificativa : 1)Tipo documento TD01 Fattura ; 2)TD04 Nota di credito : 3)TD05 Nota di debito ; 4)TD07 Fattura semplificata ; 5)TD08 Nota di Credito semplificata; 6)TD10 Fattura di acquisto intracomunitario beni ; 7)TD11 Fattura di acquisto intracomunitario per servizi (nell ipotesi in cui l identificativo Paese risulta diverso da "IT", si devono ritenere consentiti ammessi solamente i seguenti dati: -TD10 per l acquisto di beni TD11 per l acquisizione di servizi). Nota : l eventuale presenza di un valore diverso determina il rifiuto del file. ESIGIBILITA' DELL'IVA Ulteriori informazioni vengono richieste al fine di identificare l'esigibilità IVA, attraverso il codice che ne esprime il regime o la modalità di versamento dell imposta (scissione dei pagamenti). I valori ammessi sono i seguenti: a) I IVA ad esigibilità immediata ; b) D IVA ad esigibilità differita ; c) S scissione dei pagamenti.

Nota : segue: ai fini della compilazione risulta utile rammentare quanto a)vanno trasmessi i dati elle fatture di vendita annotate cumulativamente sul registro dei corrispettivi dai dettaglianti (a questo riguardo sarebbe auspicabile una deroga come avveniva in occasione della compilazione del modello polivalente) ; b)delle fatture di acquisto e/o vendita annotate in via cumulativa in quanto di importo inferiore ad euro 300 ( le registrazioni avvenute tramite Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita devono essere indicati in modalità singola a prescindere dalla metodologia di registrazione e, anche in questo caso, sarebbe auspicabile un chiarimento in chiave semplificata ); c)dati fatture reverse charge: per le fatture soggette al meccanismo del reverse charge (sia intra- comunitarie che interne) la comunicazione prevede che i dati siano da riportare una sola volta nell'apposita sezione dei documenti ricevuti, indicando nel campo Natura, il codice N6 e compilando sia il campo imposta che aliquota. d)non vanno comunicati documenti diversi dalle fatture come ad esempio ricevute fiscali e scontrini, ricevute generiche ecc.; non vanno comunicate le schede carburante e non devono costituire oggetto di comunicazione le fatture elettroniche, sia emesse, sia ricevute, che sono transitate tramite il Sistema di Interscambio. e)ai sensi dell art. 4 del DM 1.9.2016, sono esclusi dalla comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. f)in assenza di diverse indicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate, analogo esonero non è invece attualmente previsto per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 ( iscritti all Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali (ASL);aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS); policlinici universitari; presidi di specialistica ambulatoriale ecc.) I SOGGETTI ESCLUSI SPESOMETRO 2017 DALL'OBBLIGO DELLE L obbligo comunicativo interessa la generalità dei soggetti passivi IVA ma sono esclusi dall adempimento i seguenti soggetti : 1)i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 DPR 633/72 con volume d affari dell anno precedente inferiore ai 7.000 euro costituiti per almeno 2/3 da

cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I) situati in zone montane ( con la Risoluzione n. 105/E/2017, l Agenzia ha chiarito che ai fini dell individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l attività agricola e non a quello in cui i soggetti in questione abbiano il domicilio fiscale; inoltre è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine compresi nell elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; facenti parte di comprensori di bonifica montana. Rientrano nell esonero i produttori agricoli di cui all articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 che esercitano l attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane). Nota: sussisteva il dubbio circa la possibilità di applicare all adempimento in questione, gli stessi esoneri previsti per il vecchio spesometro annuale. 2)sono esclusi dall adempimento i contribuenti minimi e i forfettari (art. 27 DL 98/2011 e art. 1 c. 58 L. 190/2014). 3)i soggetti che, entro il 31 marzo 2017, hanno optato optato per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, ovvero sia per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, sia per quella dei dati dei corrispettivi. SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO DELLO SPESOMETRO 2017 : CASI PARTICOLARI La circolare n. 1/E/2017 ha esaminato alcune casistiche particolari stabilendo quanto segue : a)agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti Iva non operanti in zone montane : devono assolvere l obbligo di comunicazione limitatamente ai dati relativi alle operazioni attive mediante l invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari. b)soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91 : devono trasmettere soltanto le fatture emesse, ma non quelle ricevute. c)amministrazioni pubbliche: devono provvedere all'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. d)operazioni straordinarie : se il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante,soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai dati delle proprie fatture; ai dati delle fatture del soggetto estinto relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l operazione straordinaria; ai dati delle fatture relative al periodo precedente l operazione straordinaria ( fatto salvo il caso in cui non vi abbia autonomamente provveduto il soggetto dante causa).

e)soggetti passivi esteri operanti in Italia con identificazione diretta o rappresentante fiscale : sono tenuti all adempimento della comunicazione dei dati. I CHIRIMENTI AD OPERA DELLA RISOLUZIONE N. 87-E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 l Agenzia delle entrate ha fornito spiegazioni in materia di spesometro a seguito di apposita richiesta formulata dai Dottori commercialisti e da alcune associazioni di categoria. Di seguito si analizzano i principali chiarimenti : a)invio comunicazione fatture emesse : nella comunicazione dati fatture emesse vanno riportate solo quelle con data coerente rispetto al periodo di riferimento ( nel primo semestre 2017 vanno inserite le informazioni relative alle sole fatture emesse tra il 1 gennaio ed il 30 giugno del 2017). b)invio comunicazione fatture ricevute : vanno comunicate le fatture ricevute tenendo in considerazione la data di registrazione del documento. c)fatture emesse da autotrasportatori : gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture al trimestre successivo a quello di emissione, devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse facendo riferimento alla data di registrazione ( la risoluzione precisa che verrà segnalata la incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento della comunicazione, ma che i dati delle fatture saranno comunque acquisiti). d)bollette doganali : la risoluzione delle Entrate ha confermato che non è possibile rendere facoltativa la compilazione dei campi Identificativo Paese e Identificativo fiscale, consentendo tuttavia, in attesa di una modifica dei software e per il solo anno 2017, di valorizzare il campo Paese con la stringa OO e il campo Codice con una sequenza di undici 9. e)variazione dati anagrafici del soggetto mittente e dei clienti e fornitori : in caso di variazione delle informazioni anagrafiche dei clienti e dei è stato chiarito che è possibile riportare l informazione più aggiornata a disposizione(nel caso in cui non fosse nota la sede della controparte è possibile valorizzare il campo con dato assente e i per dati relativi a fatture emesse in forma semplificata rimane comunque l obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome e Denominazione se gli identificativi fiscali non sono riportati). f)fatture acquisto fuori campo IVA : devono essere trasmesse le fatture di acquisto fuori campo IVA ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 indicando il codice natura N2.

g)corretta valorizzazione dell informazione tipo documento :se il documento è relativo sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l informazione del Tipo Documento va fornita avendo riguardo ad un criterio di prevalenza legato all importo delle cessioni e delle prestazioni. h) note di credito riferite ad acquisti intracomunitari : nel caso di specie il codice da indicare è TD04. i)fatture cointestate : L'agenzia, nella Ris. n. 87/E, rammenta che non è possibile emettere fatture cointestate nei confronti di soggetti passivi IVA mentre, se la fattura emessa riguarda soggetti privati (B2C) la compilazione della sezione Identificativi Fiscali va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. l)codice natura : viene specificato il codice da usare per le Esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine : codice N3; per gli Acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell art. 42 del D.L. n. 331/1993 codice N3 per le operazioni non imponibili e N4 per le operazioni esenti ; per le Fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati ( regime di vantaggio di cui all art. 27 del D.L. n. 98/2011 e regime forfetario di cui all art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) il codice natura N2. CELESTE VIVENZI