News per i Clienti dello studio N. 67 del 6 Maggio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Dall ASPI alla NASPI: da maggio sono cambiate le tutele dei lavoratori che hanno perso l impiego Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 54 del 06.03.2015), del D.Lgs. n. 22 del 04.03.2015, sono state riformate a partire da maggio le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l impiego introdotte nel 2012 dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012). La Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASPI), di cui si conferma l operatività dal 01.05.2015, si applica ai datori di lavoro del settore privato, fatta eccezione per gli operai agricoli. Bisogna, inoltre, segnalare l introduzione dell ASDI (ovvero una tutela ulteriore ed aggiuntiva, di durata massima 6 mesi, nel caso in cui al termine della NASPI il lavoratore non abbia trovato impiego) e della DIS-COLL, la quale estende la tutela contro la disoccupazione ai collaboratori coordinati e a progetto. Sull argomento si deve segnalare, inoltre, un recente intervento del Ministero del Lavoro - interpello n. 13 del 24.04.2015 -: nel chiarire l ambito di applicazione della nuova tutela (il cui contenuto, in ogni caso, mutua le precedenti disposizioni in materia di ASPI), è stato precisato che l ammortizzatore sociale si applica anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari e per i lavoratori impiegati con contratto indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui venga accettata l offerta di conciliazione. Premessa Con il Jobs Act (legge delega n. 183 del 10.12.2014) il legislatore ha delegato il governo alla riforma della disciplina del lavoro e degli ammortizzatori sociali. In data 06.03.2015 è stato 1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 22 del 04.03.2015, il quale rende operative, dal mese di maggio, le nuove tutele in materia di lavoro. Viene prevista, in particolare: l istituzione della Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASPI); l istituzione dell Assegno di Disoccupazione (ASDI); l istituzione dell indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL). A partire dal 01.01.2015 l ASPI e la mini ASPI sono sostituite dalla NASPI, ovvero la nuova assicurazione sociale per l impiego. Circa le differenze tra ASPI e NASPI, segnaliamo che il nuovo istituto prevede una durata totalmente parametrata sul periodo lavorato nell ultimo quadriennio (l indennità, quindi, spetta al massimo per due anni), mentre l ASPI prevedeva una durata fissa pari, nel 2015, a 10, 12 e 16 mesi a seconda della condizione del lavoratore (in riferimento al periodo lavorato si riteneva sufficiente il soddisfacimento del periodo minimo). Per coloro che al termine della NASPI non hanno trovato alcun impiego, viene istituita una tutela ulteriore consistente in un assegno per la disoccupazione (ASDI). ASPI Mini ASPI Da maggio NASPI ASDI ATTENZIONE! La disciplina di favore prevista per i collaboratori a progetto (DIS COLL) si applica dagli eventi verificatisi sin dallo scorso 01.01.2015 (e fino al 31.12.2015). Si deve evidenziare che le nuove disposizioni contenute nel decreto, di fatto, hanno esteso la tutela contro la disoccupazione alla categoria dei collaboratori, in riferimento ai quali viene istituita una tutela assimilabile a quella dei dipendenti. Tale previsione si pone in linea con quanto previsto dal terzo decreto attuativo del jobs act (non ancora definitivo), in riferimento al quale viene prevista l abrogazione di tali forme di collaborazione a favore dell applicazione del lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro, con l interpello n. 13 del 24.04.2015 ha fornito alcune precisazioni in riferimento all ambito di applicazione della nuova assicurazione sociale, garantendo la sua applicazione: ai contratti a tutele crescenti, nell ipotesi di accettazione dell offerta di conciliazione; ai licenziamenti disciplinari. 2
Premesso quanto sopra, analizziamo la disciplina dell istituto applicabile a partire dal mese di maggio. NASPI Secondo quanto previsto dall articolo 1 dello schema di D.Lgs, a partire dal 01.05.2015 la Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego andrà a sostituire l ASPI e la mini ASPI. Qualora il lavoratore non trovi un impiego entro la scadenza della nuova tutela, viene prevista l applicazione dell assegno per la disoccupazione (ASDI), mentre con particolare riferimento ai collaboratori a progetto viene prevista l applicazione dell indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Complessivamente, quindi, con il nuovo schema di decreto legislativo: viene prevista la sostituzione dell ASPI e della mini ASPI con la NASPI; viene introdotto l ulteriore tutele dell ASDI; viene introdotta una tutela nei confronti dei collaboratori a progetti (DIS-COLL). La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ( 1 ); possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione, prevista dall'articolo 7 della legge n. 604/1966 (così come risulta modificata dalla riforma del lavoro). L erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione: alla permanenza dello stato di disoccupazione; alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi: 1 Ai sensi dell articolo 1 comma 2 lettera c) lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. 3
perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata senza apposita comunicazione (in mancanza delle condizioni di cumulabilità); inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza apposita comunicazione (in mancanza delle condizioni di cumulabilità); raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente), l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L indennità mensile non può, in ogni caso, superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente. L indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per i soci lavoratori delle cooperative e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015, la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane. 4
La NASPI è richiesta all INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all avvio di un attività di lavoro autonomo o di un attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Il lavoratore, che intende avvalersi della liquidazione in un unica soluzione della NASPI, deve presentare all'inps domanda di anticipazione, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l anticipazione ottenuta. L erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione: alla permanenza dello stato di disoccupazione; alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata senza apposita comunicazione (in mancanza delle condizioni di cumulabilità); inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza apposita comunicazione (in mancanza delle condizioni di cumulabilità); raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI. I chiarimenti con l interpello n. 13 del 24.04.2015 Come anticipato in premessa, con l interpello n. 13 del 24.04.2015, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni circa l ambito di applicazione della nuova assicurazione sociale per l impiego, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: 5
APPLICAZIONE AI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Il Ministero, secondo quanto disposto dalla legge, ha ammesso le ipotesi di licenziamento disciplinare a quelle a cui si applica la disciplina della NASPI. Nel dettaglio, il Ministero ha chiarito che a differenza della disciplina ASPI, in virtù della quale il legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con le nuove disposizioni è stato specificato l ambito di applicazione in positivo per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione. Quindi, si devono considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. disoccupazione involontaria con conseguente riconoscimento della NASPI. TUTELE CRESCENTI Prima di illustrare i chiarimenti del Ministero bisogna ricordare che secondo l articolo 5 del decreto legislativo n. 23/2015, qualora il datore di lavoro revochi il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. In riferimento alle ipotesi di conciliazione, qualora il datore di lavoro offra al lavoratore entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento un importo pari ad una mensilità all anno (minimo 2, massimo 18) ed il lavoratore accetta, il rapporto di lavoro si considera estinto. Per incentivare tale strumento, viene stabilito che l importo corrisposto al lavoratore non costituisce reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini della contribuzione previdenziale. Relativamente ai tentativi di conciliazione l interpello n. 13/2015 è intervenuto per chiarire se, nell ipotesi di conciliazione, sia applicabile o meno la tutela NASPI. Il Ministero ha risposto al quesito in senso positivo, pertanto i datori di lavoro che decidono di conciliare con i lavoratori riconoscendogli una somma a titolo di indennità potranno inoltre permettere al lavoratore di accedere all assicurazione sociale per l impiego. ASDI Secondo quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo, sempre a decorrere dal 01.05.2015, viene istituito (in via sperimentale), l Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASPI che abbiano fruito di questa per l intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 6
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. L ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI (fino ad un massimo pari all importo dell assegno sociale). L ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità che verranno specificate con un apposito decreto che stabilisce anche l ammontare massimo complessivo della prestazione. Il sostegno economico è condizionato all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego. Con un decreto di natura regolamentare verranno definiti i criteri per l accesso all ASDI, le priorità per l accesso alla misura, gli incrementi per carichi familiari, il sistema di controlli, l individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi ed altro ancora. DIS COLL In relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. L indennità è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui si è verificato 7
l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. La DIS-COLL è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L indennità mensile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione, l indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione. Le modalità di calcolo degli importi da erogare ai lavoratori, quindi, mutuano quelle per il calcolo della NASPI. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. La DIS-COLL è presentata all INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS- COLL è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al 8
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 9