BOZZA INTERNET Agenzia delle Entrate CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2005 DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE DELL UNICA BASE IMPONIBILE PER IL GRUPPO DI IMPRESE NON RESIDENTI PERIODO DI IMPOSTA 2004 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 1.1 Premessa 1.2 Termini e modalità di presentazione C2 C3 C4 Quadro NR - Crediti d imposta per redditi prodotti all estero Quadro NX - Trasferimenti al gruppo Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE 1.1 1.2 Tipo di dichiarazione 1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante 1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione 1.5 Firma della dichiarazione 1.6 Impegno alla presentazione telematica 1.7 Visto di conformità 1.8 Certificazione tributaria C5 Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo C6 Quadro MR - Crediti d imposta per redditi prodotti all estero C7 Quadro MX - Trasferimenti al gruppo V. DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA C8 Quadro CN - Determinazione dell imposta III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE VI. PROSPETTI C1 Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale C9 Quadro CS - Prospetti delle perdite Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 1.1 Premessa 1.2 Termini e modalità di presentazione Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell imposizione sul reddito delle società. In particolare, l art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: TUIR ), introducendo con gli articoli da 117 a 129 l istituto del consolidato nazionale e con gli articoli da 130 a 142 quello del consolidato mondiale, in base ai principi contenuti nell art. 4, comma 1, della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80. La disposizione di cui all art. 4 citato ha previsto, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un unica base imponibile, su opzione facoltativa delle società partecipanti. Inoltre, con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia, rispettivamente, di consolidato nazionale e di consolidato mondiale. Il presente modello deve essere utilizzato: dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ( consolidato nazionale ), all uopo compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NR, NX, NI, CN e CS; dai soggetti ammessi alla determinazione dell unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ( consolidato mondiale ), all uopo compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MR, MX, CN e CS. Nella particolare ipotesi prevista dall art. 131, c. 2 del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NR, NX ed NI) e a quello mondiale (MF, MR ed MX) determinando l IRES nel quadro CN e dando evidenza di eventuali prospetti nel quadro CS. In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato, a sua volta, l opzione per il consolidato nazionale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione sopra indicate. Il presente modello di dichiarazione, deve essere presentato all Agenzia delle Entrate entro l ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo). Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel Modello UNICO 2005-SC. Si ricorda che nell ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel. Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nel paragrafo 5 del modello UNICO 2005- SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati. II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 1.1 Il frontespizio del modello UNICO CNM va utilizzato per la presentazione: della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti; della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Il frontespizio del modello UNICO CNM comprende sette riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati relativi alla società o l ente consolidante e ai dati riguardanti il rappre- 2
sentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all impegno dell intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 1.2 Tipo di dichiarazione 1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione effettuata con il presente modello. Qualora la presente dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella Consolidato nazionale. Nell ipotesi in cui la presente dichiarazione sia presentata per la determinazione dell unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella Consolidato mondiale. Infine nelle ipotesi in cui il consolidato nazionale concorra alla base imponibile del consolidato mondiale, vanno barrate entrambe le caselle. Nell ipotesi in cui il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO SC2005. Denominazione e codice fiscale Va indicata la denominazione e il codice fiscale risultante dall atto costitutivo della società o ente consolidante; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome (??? vedi art. 117, c.2, lett. b) e art. 73, c.2, secondo periodo). La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni). Codice fiscale Va indicato il codice fiscale dell ente o società consolidante. Sede legale Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera. Paese estero di residenza Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice paese estero va desunto dall elenco degli Stati esteri riportato nell Appendice alle presenti istruzioni di UNICO SC2005. Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa. Domicilio fiscale Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest ultima. Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Data di approvazione del bilancio o rendiconto Termine legale o statutario per l approvazione del bilancio o rendiconto (??? la data di approvazione del bilancio è utile ai fini della determinazione del termine di versamento ai sensi dell art. 2 del D.L. 63, c. 1, pertanto occorre definire un termine univoco per il gruppo stante la diversità delle disposizioni circa l approvazione del bilancio di ciascuna società appartenente art. 119, c. 1, lett. a) TUIR art. 7, c. 1, lett. a) D.M. 09/06/2004) Codici statistici Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B, presente nelle istruzioni del modello UNICO SC2005, in quanto compatibili. Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale. In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell art. 137 TUIR. 3
Indirizzo di posta elettronica L indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall Agenzia delle Entrate. 1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione 1.5 Firma della dichiarazione 1.6 Impegno alla presentazione telematica 1.7 Visto di conformità Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO SC2005. Nell apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; (??? Rappresentanza tramite soggetto diverso da persona fisica? Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l oggetto principale dell attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia???. Se presso la società o l ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti)???. Ai sensi dell art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 10.329. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L intermediario deve: riportare il proprio codice fiscale; riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all albo; riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell impegno a presentare la dichiarazione; apporre la firma. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l invio. Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi deve: riportare il proprio codice fiscale; barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997; apporre la firma. Ai sensi dell art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall assistenza fiscale prestata dai CAF imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998. Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999. A seguito della soppressione del secondo comma dell art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l attestazione della congruità dell ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l attestazione di cause che giustificano l eventuale scostamento. 4
1.8 Certificazione tributaria L art.36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale, che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: riportare il proprio codice fiscale; indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria; barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall art. 36 del D.Lgs. n. 241/97; apporre la firma. (??? si ritiene ammissibile la certificazione tributaria anche in relazione al gruppo) III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE 1.1 1.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti 1.3 Sezione II Rettifiche di consolidamento Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l opzione di cui all art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dall art. 122 del TUIR. Il presente quadro si compone di due sezioni: sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti; sezione II Rettifiche di consolidamento; sezione III Dati comunicati dalle società del gruppo. In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN del modello UNICO 2005 SC. Con riferimento alla società o ente consolidante, nel rigo NF1 vanno indicati, in colonna 1, i redditi prodotti all estero, già compresi nel reddito o nella perdita da indicare in colonna 2. La colonna 3 va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo. Nei righi da NF2 a NF6 vanno indicati: in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata; in colonna 2, i redditi prodotti all estero; in colonna 3, il reddito (o la perdita) complessivo, compreso l importo di colonna 2. La casella 4, va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo. Nel rigo NF7 vanno indicati, nella colonna 1, la somma degli importi di colonna 1 del rigo NF1 e di colonna 2 dei righi da NF2 a NF6 e, nella colonna 2, la somma degli importi di colonna 2 del rigo NF1 e di colonna 3 dei righi da NF2 a NF6. In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale, secondo quanto previsto dall art. 122 del TUIR, lett. a), b) e c) ovvero, nel caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio ai sensi dell art. 124 del TUIR. 5
Nei righi NF9 e NF10 vanno riportati i rispettivi totali degli importi comunicati dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo così come indicati nella sezione III del presente quadro. Nel rigo NF8, va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ai sensi della lettera a) dell art. 122 del TUIR. Nel rigo NF9, colonna 1 va indicata la somma delle colonne 2 dei righi da NF13 a NF15; in colonna 2 la somma delle colonne 3 dei Righi da NF13 a NF15. Nel rigo NF10, colonna 1 va indicata la somma delle colonne 4 dei righi da NF13 a NF15; in colonna 2 la somma delle colonne 5 dei Righi da NF13 a NF15. Nel rigo NF11, va indicata la somma algebrica degli importi dei righi da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l importo deve essere preceduto dal segno meno. Nel rigo NF12, va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi di rigo NF7 e NF11. Se il risultato è negativo, l importo deve essere preceduto dal segno meno. Qualora l opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), tale importo va riportato nel quadro CN, rigo CN1 o CN2. Nel caso in cui, invece, l opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), l importo di rigo NF12 va riportato nel quadro MF, rigo MF1. 1.4 Sezione III Dati comunicati dalle società del gruppo In tale sezione vanno esposti i dati comunicati delle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli relativi all ente o società consolidante, ai fini di consentire le rettifiche di cui agli artt. 122 e 124 del TUIR. Nei righi da NF13 a NF15 vanno indicati: in colonna 1, il codice fiscale della società o ente; in colonna 2, la variazione in aumento di cui agli artt. 122, lett. b) e 124, comma 1, lett. a) del TUIR; in colonna 3, la variazione in diminuzione di cui all art. 122, lett. b) del TUIR; in colonna 4, la variazione in aumento di cui all art.124, comma 1, lett. b) del TUIR; in colonna 5, la variazione in diminuzione di cui all art. 122, lett. c) del TUIR; Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo NF, sezione I, gli importi del rigo NF7 devono essere indicati solo sul Mod n. 1. C2. QUADRO NR - CREDITI D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO 2.1 2.2 Sezione I Redditi prodotti all estero e relative imposte pagate a titolo definitivo Il quadro va compilato per determinare i crediti d imposta per i redditi prodotti all estero. Qualora alla formazione del reddito complessivo abbiano concorso redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi esteri sono ammesse in detrazione dall imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in diminuzione. Ai fini del consolidato nazionale, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale. Il presente quadro si compone di due sezioni: sezione I Redditi prodotti all estero e relative imposte pagate a titolo definitivo; sezione II Determinazione dei crediti d imposta. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Nel rigo NR1, va indicato il codice fiscale della società che ha prodotto il reddito estero. Nei righi da NR2 a NR4 va indicato: in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC; in colonna 2, il periodo d imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, va indicato l anno solare d inizio dell esercizio; in colonna 4, l importo del reddito estero; 6
in colonna 5, la relativa imposta estera resasi definitiva. La casella di colonna 3 va barrata nel caso in cui il pagamento delle imposte avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d imposta successivo al fine di esercitare la facoltà di cui all art. 165, c. 5. 2.3 Sezione II Determinazione dei crediti d imposta Nel redigere la presente sezione, si deve procedere ad aggregare i dati per ciascuno Stato e per periodo d imposta di percezione del reddito, sulla base dei dati forniti nella sezione I. Nel rigo NR17 vanno indicati: in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC; in colonna 2, il periodo d imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, va indicato l anno solare d inizio dell esercizio; in colonna 3, la somma dei redditi prodotti dalle società o enti partecipanti alla tassazione di gruppo quale sommatoria delle colonne 4 della sezione precedente; in colonna 4, la somma delle relative imposte estere indicate nella colonna 5 della sezione precedente; nelle colonne 5, 6 e 7, i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7). La colonna 8, non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo. In colonna 10, va indicata l eccedenza della quota d imposta lorda italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR. In colonna 11, va indicata l eccedenza dell imposta pagata all estero rispetto alla quota d imposta lorda italiana, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR. La casella di colonna 9 va barrata nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui all art. 165, comma 5. Ai fini del calcolo del credito d imposta spettante per le imposte sui redditi prodotti all estero, è necessario determinare, con le modalità che seguono, per ogni singolo rigo compilato del quadro NR, sezione II, l ammontare del credito d imposta spettante. Per effetto dell art. 165, comma 1, del TUIR, il credito spettante è costituito dal minore tra quanto indicato a colonna 4 del singolo rigo NR (imposta pagata all estero) ed il risultato della seguente operazione: Colonna 3 rigo NR x Colonna 6 rigo NR Colonna 5 rigo NR L ammontare complessivo del credito d imposta è costituito dalla somma dei crediti determinati per i singoli righi del quadro NR sezione II. Tale importo va riportato nel rigo CN9. Si precisa che comunque l importo da indicare nel rigo CN9 non può essere superiore all imposta netta dovuta in Italia. Ai fini della determinazione delle eccedenze d imposta di cui all art. 165, comma 6, del TUIR, è necessario, per ciascun rigo compilato della sezione II, operare come di seguito illustrato: se la quota d imposta nazionale è superiore all importo dell imposta estera di colonna 4, l eccedenza va indicata nella colonna 10 (eccedenza d imposta nazionale); se invece, l imposta estera di colonna 4 è superiore alla quota d imposta nazionale, l eccedenza va indicata nella colonna 11 (eccedenza d imposta estera). C3. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO 3.1 In tale quadro vanno esposti dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate: sezione I Oneri detraibili; sezione II Crediti d imposta sui fondi comuni di investimento ordinari; sezione III Crediti d imposta per redditi prodotti all estero; sezione IV Altri crediti d imposta; sezione V Ritenute; 7
sezione VI Crediti d imposta concessi alle imprese, attribuiti dalle società del gruppo; sezione VII Eccedenze d imposta IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni; sezione VIII Trasferimenti eccedenze infragruppo; sezione IX Acconti versati; sezione X Eccedenze d imposta diverse dall IRPEG/IRES trasferite al gruppo. Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti da parte di ciascuna società per un ammontare complessivo pari a IRES dovuta, determinata nella dichiarazione del consolidato. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. 3.2 Sezione I Oneri detraibili 3.3 Sezione II Crediti d imposta sui fondi comuni di investimento ordinari In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN14, dell UNICO 2005-SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo. Nel rigo NX1 va indicato l importo degli oneri detraibili spettanti alla consolidante. Nei righi da NX2 a NX6, va indicato: in colonna 1, il codice fiscale della società titolare degli oneri; in colonna 2, il corrispondente importo. Nel rigo NX7 va riportato l ammontare totale degli oneri detraibili spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX1 a NX6. In tale sezione vanno indicati i crediti d imposta sui fondi comuni d investimento ordinari spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN4 dell UNICO 2005-SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo. Nel rigo NX8 va indicato: in colonna 1, l ammontare dei crediti d imposta limitati; in colonna 2, l ammontare dei crediti d imposta sui fondi comuni di investimento ordinari. Nei righi da NX9 a NX13, va indicato: in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti; in colonna 2, l ammontare dei crediti d imposta limitati; in colonna 3, l ammontare dei crediti d imposta sui fondi comuni di investimento ordinari. Nel rigo NX14 va riportato l ammontare totale dei crediti d imposta sui fondi comuni d investimento ordinari spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX8 a NX13. 3.4 Sezione III Crediti d imposta per redditi prodotti all estero In tale sezione vanno indicati i crediti d imposta per redditi prodotti all estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 dell UNICO 2005-SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all inizio della tassazione di gruppo. Nel rigo NX15 va indicato l importo dei crediti appartenenti alla consolidante. Nei righi da NX16 a NX20 va indicato: in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d imposta; in colonna 2, il corrispondente importo. Nel rigo NX21 va riportato l ammontare totale dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX15 a NX20. 3.5 Sezione IV Altri crediti d imposta 3.6 Sezione V Ritenute In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN16 dell UNICO 2005-SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo. Nel rigo NX22 va indicato l importo dei crediti appartenenti alla consolidante; Nei righi da NX23 a NX27, va indicato: in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti; in colonna 2, il corrispondente importo. Nel rigo NX28 va riportato l ammontare totale degli altri crediti d imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX22 a NX27. In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN17 dell UNICO 2005-SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo. Nel rigo NX29 va indicato l importo delle ritenute subite dalla consolidante. Nei righi da NX30 a NX34, va indicato: 8
in colonna 1, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute; in colonna 2, il corrispondente importo. Nel rigo NX35 va riportato l ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei righi da NX29 a NX34. 3.7 Sezione VI Crediti d imposta concessi alle imprese attribuiti dalle società del gruppo 3.8 Sezione VII Eccedenze d imposta IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni 3.9 Sezione VIII Trasferimenti eccedenze infragruppo 3.10 Sezione IX Acconti versati In tale sezione vanno indicati i crediti d imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo intendono imputare al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione VI, dell UNICO 2005-SC di ciascuna società. Nei righi da NX36 a NX40, va indicato: in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2005-SC; in colonna 2, l anno di insorgenza del credito; in colonna 3, il codice fiscale della società che ha imputato l eccedenza; in colonna 4, l ammontare del credito ceduto al consolidato; in colonna 5, l ammontare del credito utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione dell IRES dovuta; in colonna 6, l ammontare del credito residuo.????? In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo intendano attribuire, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN9 dell UNICO 2005- SC di ciascuna società. Nel rigo NX41, va indicata l eccedenza imputata dalla consolidante. Nei righi da NX42 a NX46, in colonna 1 va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l eccedenza ed in colonna 2, il relativo importo. Nel rigo NX47 va riportato l ammontare totale delle eccedenze d imposta indicate nei righi da NX41 a NX46. In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell IRPEG/IRES cedute a norma del comma 2 dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel rigo NX48, va indicata l eccedenza imputata dalla consolidante. Nei righi da NX49 a NX53, in colonna 1 va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l eccedenza ed in colonna 2, il relativo importo. Nel rigo NX54, va riportato l ammontare totale delle eccedenze d imposta cedute al gruppo, indicate nei righi da NX48 a NX53. Nel rigo NX55, va indicato: in colonna 1, il residuo dell eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione; nel presente modello tale colonna non è compilabile in quanto trattasi del primo periodo di applicazione dell istituto; in colonna 2, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo; in colonna 3, l importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, righi CN17 e CN20; in colonna 4, l importo della colonna 2 che residua dopo l utilizzo di colonna 3. Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN19, dell UNICO 2005-SC di ciascuna società del consolidato. Nel rigo NX56, con riferimento alla società consolidante, va indicato, in colonna 1, l ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto ed in colonna 2, l ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto. Si precisa che la consolidante deve indicare sia gli acconti autonomamente versati che quelli effettuati in qualità di consolidante per effetto della tassazione di gruppo. Nei righi da NX57 a NX61, con riferimento alle società consolidate: in colonna 1, va indicato il codice fiscale; in colonna 2, l ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto; in colonna 3, l ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto. Nel caso in cui una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati da soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di colonna 4. 9
Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati: in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest ultima, senza barrare la casella Operazione straordinaria ; nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella Operazione straordinaria. Nel rigo NX62 va riportato, nelle rispettive colonne 1 e 2, il totale del primo e del secondo acconto. 3.11 Sezione X Eccedenze d imposta diverse dall IRPEG/IRES trasferite al gruppo In tale sezione vanno indicate le eccedenze d imposta diverse dall IRES/IRPEG, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato. Si precisa che tale eccedenze possono essere non trasferite per un importo complessivo superiore al limite indicato nell art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Nel rigo NX63 vanno indicati: in colonna 1, il codice tributo; in colonna 2, l importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidante. Nei righi da NX64 a NX68 vanno indicati: in colonna 1, il codice tributo; in colonna 2, il codice fiscale della società consolidata; in colonna 3, l importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata. Qualora ciascuna società, compresa la consolidante, attribuisca eccedenze relative ad imposte diverse dovranno essere compilati più moduli relativi alla sezione X con l indicazione dei connessi codici tributo. C4. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO 4.1 Il quadro NI va compilato nelle ipotesi di interruzione parziale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell opzione. La società o l ente consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate. Si precisa che qualora si verifichi l interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio gli adempimenti previsti vengono espletati nel modello UNICO 2005 SC della consolidante. Il presente quadro è costituito da tre sezioni: sezione I Attribuzione dei versamenti eccedenti il proprio obbligo; sezione II Cessione crediti ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973; sezione III Crediti concessi alle imprese riattribuiti alle società del gruppo. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. 4.2 Sezione I Attribuzione dei versamenti eccedenti il proprio obbligo In tale sezione vanno indicati i versamenti già effettuati dalla consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, per quanto eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante ha inteso attribuire alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo. L attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Nel rigo NI1 va indicato, in colonna 1, il totale del primo acconto versato; in colonna 2, l ammontare dell acconto attribuito dalla consolidante per la tassazione di gruppo. Nel rigo NI2 va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1. Nei righi da NI3 a NI7 va indicato: in colonna 1, il codice fiscale della consolidata nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo; in colonna 2, l ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuita alla società; in colonna 3, l ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuita alla società. 10
4.3 Sezione II Cessione crediti ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 In tale sezione vanno indicati i crediti ceduti ai sensi dell art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del mancato rinnovo dell opzione per la tassazione di gruppo. Nei righi da NI8 a NI12 vanno indicati, rispettivamente, nella colonna 1, il codice fiscale della società cessionaria e, nella colonna 2, l importo del credito ad essa ceduto. Nel rigo NI13 va indicato l importo complessivo del credito ceduto. 4.4 In tale sezione vanno indicati i crediti concessi alle imprese riattribuiti dalla consolidante alle società nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo, ovvero nei confronti di tutte le so- Sezione III cietà del consolidato per effetto del mancato rinnovo dell opzione per la tassazione di gruppo. Crediti concessi alle Nei righi da NI14 a NI18 va indicato: imprese riattribuiti in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del alle società del gruppo quadro RU del modello UNICO 2005 SC; in colonna 2, l anno di insorgenza del credito; in colonna 3, il codice fiscale della società cessionaria; in colonna 4, l ammontare del credito riattribuito. IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE I soggetti ammessi alla determinazione dell unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ( consolidato mondiale ), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un unica dichiarazione. C5. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO 5.1 5.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società alla controllante, ai fini della determinazione dell unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli artt. da 130 a 142 del TUIR. Il presente quadro si compone di due sezioni: sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili; sezione II Variazioni. In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell ente o società controllante come determinato nel quadro GN del modello UNICO 2005 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante. In caso di perdita, l importo deve essere preceduto dal segno meno. Nel rigo MF1, va indicato il reddito (o la perdita) della società o ente consolidante. Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato l importo di cui al quadro NF, rigo NF12 della presente dichiarazione. Nei righi da MF2 a MF6 vanno indicati: in colonna 1, il codice fiscale della società controllata non residente; in colonna 2, il codice identificativo estero; in colonna 3, il codice paese estero; in colonna 4, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo; in colonna 5, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all art. 132, c. 2, lett. c); 11
in colonna 6, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell art. 134 del TUIR. Nel rigo MF7, va indicata la somma algebrica del rigo MF1 e delle colonne 6 dei righi da MF2 a MF6 di ciascun modulo. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo MF, sezione I, la somma dei righi da MF2 a MF6 dei vari moduli deve essere riportata nel rigo MF7 del Mod. n. 1. 5.3 Sezione II Variazioni In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo, secondo quanto previsto dall art. 136 del TUIR. Nel rigo MF8, va indicata la variazione in diminuzione o in aumento determinata ai sensi del comma 1 dell art. 135 del TUIR. Nel rigo MF9, vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell art. 138 del TUIR. Nel rigo MF10, va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei righi da MF7 a MF9. C6. QUADRO MR - CREDITI D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO 6.1 Il quadro va compilato per determinare i crediti d imposta per i redditi prodotti all estero, distinguendo tra i redditi prodotti all estero da parte della società o ente consolidante e i redditi prodotti dalle controllate estere. Il presente quadro, pertanto, si compone di due sezioni: sezione I Determinazione dei crediti d imposta relativi alla società consolidante; sezione II Determinazione dei crediti d imposta relativi alle società controllate estere. Ai sensi dell art. 165 del TUIR le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi esteri sono ammesse in detrazione dall imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in deduzione. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 6.2 Sezione I Determinazione dei crediti d imposta relativi alla società consolidante Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi prodotti all estero dalla società consolidante compilando un rigo per ciascuno Stato e per periodo d imposta di percezione del reddito. Nei righi da MR1 a MR4, vanno indicati: in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC; in colonna 2, il periodo d imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo il periodo d imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, va indicato l anno solare di inizio dell esercizio; in colonna 3, l importo del reddito estero; in colonna 4, la relativa imposta estera resasi definitiva; nelle colonne 5, 6 e 7, i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7); la colonna 8, non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo. in colonna 10, va indicata l eccedenza della quota d imposta lorda italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR; in colonna 11, va indicata l eccedenza dell imposta pagata all estero rispetto alla quota d imposta lorda italiana, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR. La casella di colonna 9 va barrata nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui all art. 165, comma 5. 12
Ai fini del calcolo del credito d imposta spettante per le imposte sui redditi prodotti all estero, è necessario determinare, con le modalità che seguono, per ogni singolo rigo compilato del quadro MR, sezione I, l ammontare del credito d imposta spettante. Per effetto dell art. 165, comma 1, del TUIR, il credito spettante è costituito dal minore tra quanto indicato a colonna 4 del singolo rigo MR (imposta pagata all estero) ed il risultato della seguente operazione: Colonna 3 rigo MR x Colonna 6 rigo MR Colonna 5 rigo MR L ammontare complessivo del credito d imposta è costituito dalla somma dei crediti determinati per i singoli righi del quadro MR sezione I. Si precisa che comunque l importo del credito d imposta non può essere superiore all imposta netta dovuta in Italia. Ai fini della determinazione delle eccedenze d imposta di cui all art. 165, comma 6, del TUIR, è necessario, per ciascun rigo compilato della sezione I, operare come di seguito illustrato: se la quota d imposta nazionale è superiore all importo dell imposta estera di colonna 4, l eccedenza va indicata nella colonna 9 (eccedenza d imposta nazionale); se invece, l imposta estera di colonna 4 è superiore alla quota d imposta nazionale, l eccedenza va indicata nella colonna 10 (eccedenza d imposta estera). 6.3 Sezione II Determinazione dei crediti d imposta relativi alle controllate estere Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi prodotti dalle società controllate estere per la determinazione dei relativi crediti d imposta, compilando un rigo per ciascuna società e per periodo d imposta di percezione del reddito. Infatti, ai sensi dell art.136, comma 3, del TUIR il credito d imposta per i redditi prodotti all estero è calcolato con riferimento a ciascuna società controllata estera, non operando la distinzione del paese di produzione del reddito ai fini della determinazione dei crediti d imposta. Nei righi da MR5 a MR10, vanno indicati: in colonna 1, il codice fiscale della società controllata estera; in colonna 2, il codice identificativo dello Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero; in colonna 3, il periodo d imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, va indicato l anno solare di inizio dell esercizio. La casella di colonna 4, va barrata nel caso sia stata esercitata l opzione di cui all art. 165, comma 5, del TUIR. Nella colonna 5, va indicata la quota del reddito della società controllata estera; nella colonna 6, va indicata la relativa imposta estera resasi definitiva; nelle colonne 7, 8 e 9, i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7); La colonna 10, non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo. In colonna 11, va indicata l eccedenza della quota d imposta lorda italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR. In colonna 12, va indicata l eccedenza dell imposta pagata all estero rispetto alla quota d imposta lorda italiana, ai sensi dell art. 165, comma 6, del TUIR. Ai fini del calcolo del credito d imposta spettante per le imposte sui redditi prodotti all estero, è necessario determinare, con le modalità che seguono, per ogni singolo rigo compilato del quadro NR, sezione II, l ammontare del credito d imposta spettante. Per effetto dell art. 165, comma 1, del TUIR, il credito spettante è costituito dal minore tra quanto indicato a colonna 6 del singolo rigo MR (imposta pagata all estero) ed il risultato della seguente operazione: Colonna 5 rigo MR x Colonna 8 rigo MR Colonna 7 rigo MR L ammontare complessivo del credito d imposta è costituito dalla somma dei crediti determinati per i singoli righi del quadro MR sezione II. Si precisa che comunque l importo del credito d imposta non può essere superiore all imposta netta dovuta in Italia. 13